| Osserva che l'articolo aggiuntivo inserisce l'articolo
12- bis al disegno di legge C. 5619 - legge comunitaria
per il 1999 -, integrando l'articolo 18 della legge n. 128 del
1998, legge comunitaria 1995-1997. Detto articolo fissa i
criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del
Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti,
connessi con determinate sostanze pericolose. L'articolo
aggiuntivo in esame inserisce, in particolare, altri due
criteri di delega. Con il primo criterio fissato alla lettera
f), si vogliono mantenere le quantità di sostanze e
preparati pericolosi già vigenti in Italia, se più basse di
quelle fissate dalle norme comunitarie, per finalità di tutela
della salute dei cittadini e dei lavoratori. Peraltro la
formulazione di questo principio non ne consente un'univoca
interpretazione, per cui sarebbe opportuna una formulazione
diversa che chiarisse il rapporto con le norme comunitarie.
L'altro principio di delega, invece, contenuto alla
lettera g), intende mantenere la competenza e la
composizione della conferenza di servizi sui rischi di
incidenti rilevanti, connessi con determinate attività
industriali, secondo la disciplina fissata dall'articolo 1,
comma 7 della legge 19 maggio 1997, n. 137, relativa alla
sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al DPR 17 maggio
1988, n. 175. Per quanto riguarda questo aspetto, riterrebbe
peraltro necessario non modificare la norma della legge n. 128
del 1998, al fine di salvaguardare le competenze delle
regioni.
L'articolo aggiuntivo sembra comunque assicurare idonee
garanzie di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti,
connessi a
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sostanze pericolose, assicurando livelli idonei di controllo
dei pericoli stessi. Ciò appare conforme anche con lo scopo
della direttiva 96/82/CE, che è quello di limitare le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare
in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione,
come definito dall'articolo 1 della stessa direttiva.
In considerazione degli aspetti evidenziati, formula
quindi la seguente proposta di parere sull'articolo aggiuntivo
Scalia 12.03:
"La VIII Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo Scalia 12.03,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che l'articolo aggiuntivo sia riformulato,
sopprimendo la lettera g);
e con la seguente osservazione:
si riterrebbe opportuno, alla lettera f) aggiungere,
dopo le parole "se più basse", le seguenti "rispetto a quelle
previste dalla normativa comunitaria"".
Roberto RADICE (FI) dichiara il voto contrario sulla
proposta di parere del relatore, poiché giustifica l'esistenza
nel nostro ordinamento di limiti più penalizzanti, rispetto a
quelli europei. Ritiene infatti necessario garantire le
imprese italiane nella concorrenza con il mercato europeo,
giungendo finalmente alla previsione di norme che le rendano
competitive e che permettano altresì l'ingresso di imprese
straniere nel mercato italiano.
Primo GALDELLI, presidente e relatore, rileva che
la normativa volta a tutelare la sicurezza dei lavoratori e
della popolazione rappresenta un aspetto fondamentale; non è
certo questo il parametro che determina un aumento dei costi
per le imprese italiane, che tra l'altro risultano essere in
ritardo in tale settore. Ricorda d'altra parte che il costo
del lavoro in Italia è molto inferiore a quello di altri paesi
europei, come ad esempio la Germania.
Roberto RADICE (FI) ribadisce che, ferma la necessità
di definire un sistema adeguato ed efficiente di sicurezza sul
lavoro e per le popolazioni, che non è mai stato messo in
discussione dalla sua parte politica, non si deve per questo
penalizzare il nostro sistema economico. Ricorda che in altre
regioni d'Europa è molto più agevole che in Italia dare avvio
ad iniziative imprenditoriali, proprio per le minori
difficoltà di adeguamento alle normative statali vigenti in
quei Paesi.
La Commissione respinge la proposta di parere del
relatore.
Primo GALDELLI, presidente e relatore, non
essendo state presentate proposte di parere alternative a
quella del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra
seduta, nel corso della quale potrà essere presentata
un'ulteriore proposta di parere sull'articolo aggiuntivo 12.03
in esame.
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