| L'VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo non si limita al
recepimento delle due direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, sulla
base dei criteri di delega contenuti negli articoli 10 e 17
della legge n. 128 del 1998 e negli articoli 36 e 37 della
legge n. 146 del 1994, ma, anzi, contiene numerose
disposizioni innovative nel settore delle acque destinate al
consumo umano, nella disciplina delle risorse idriche, di cui
alla legge n. 36 del 1994, e nella disciplina della difesa del
suolo, di cui alla legge n. 183 del 1989;
lo schema medesimo, interpretando in maniera alquanto
estensiva il combinato disposto degli articoli 10 e 17, comma
2, della legge n. 128 del 1998, procede ad un riordino
generale della materia della tutela delle acque
dall'inquinamento, intervenendo in diverse e svariate attività
antropiche incidenti sulla qualità e la quantità delle risorse
idriche e producendo effetti piuttosto innovativi che non
possono essere considerati discendenti dal disposto del citato
articolo 10 della legge n. 128 del 1998, il quale conferiva al
Governo la delega per un semplice coordinamento, nella forma
di testi unici compilativi, delle norme vigenti nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie;
peraltro, lo schema non si configura come un vero
testo unico, in quanto non riordina comunque l'intero settore
delle acque, ma da una parte si presenta in molte parti
incompleto e dall'altra introduce elementi di innovazione
normativa, anche significativi e talvolta contraddittori, che
difficilmente si coordinano con il tessuto normativo esistente
sancito dalle leggi n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
il contenuto dello schema sembra, per molti aspetti,
modellato sulla base di una nuova proposta di direttiva
comunitaria in materia di acque, ancora in discussione
nell'ambito della Commissione UE, anticipando soluzioni per il
coordinamento globale della politica comunitaria in materia di
acque, attraverso metodi di controllo delle emissioni e degli
obiettivi di qualità ambientale, nel contesto del cosiddetto
approccio combinato, mentre lascia senza risposta problemi
emergenti che scaturiscono dalle due direttive 91/271/CEE e
91/676/CEE e trascura, nonostante l'allarmante ritardo con il
quale l'Italia si accinge a recepire le due direttive,
questioni fondamentali per la stessa possibilità di
applicazione delle nuove disposizioni nei termini temporali
strettissimi
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sanciti dalle direttive medesime e senza, peraltro,
contemplare una disciplina transitoria per l'adeguamento
graduale delle strutture attualmente disponibili;
considerato che:
le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
programmatica che contempla la dotazione delle regioni di
adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
modalità per il riutilizzo delle acque reflue, compito
quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 36
del 1994 rientrava nelle norme tecniche che il Ministro
dell'ambiente doveva emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa;
le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
brevi a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
decreto legislativo, affrontando, inevitabilmente, non solo
enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
problemi tecnici di raccordo con la legislazione vigente in
materia di lavori pubblici e VIA;
le stesse amministrazioni locali, in applicazione
della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e
integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziare,
nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
e nell'elenco annuale, e, successivamente, l'appalto o la
concessione dei lavori medesimi;
l'attuale formulazione dell'articolo 47, che affida a
futuri provvedimenti regionali la disciplina delle modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane, senza, peraltro, chiarire il soggetto
preposto all'approvazione dei progetti medesimi, pone,
senz'altro, ostacoli alla celerità del procedimento comunale
sin dalle prime fasi della progettazione degli impianti;
ulteriori ostacoli, ai fini del rispetto dei termini
per la realizzazione degli impianti, si intravedono
nell'impossibilità per alcune regioni di organizzare in tempi
rapidi le strutture necessarie per l'istruttoria della
valutazione d'impatto ambientale degli impianti di
depurazione;
lo schema del decreto non sviluppa il disposto
dell'articolo 17, comma 2, lettera d) della legge di
delega n. 128 del 1998, che prevede la copertura del costo per
l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e di
depurazione, al netto degli investimenti a carico del settore
pubblico, ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari,
facendo specifico riferimento al piano finanziario dell'intero
programma degli interventi che i comuni dovranno predisporre
ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del
1994. Pertanto, non facendo riferimento a specifiche risorse
finanziarie immediatamente disponibili che possano concorrere
alla copertura del costo per l'adeguamento e la gestione degli
impianti di fognatura e depurazione, si prefigurano
considerevoli aumenti tariffari a carico dei cittadini utenti
delle fognature pubbliche;
le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 62
che prevedono l'abrogazione, a decorrere dalla data di
applicazione della tariffa del servizio idrico integrato,
degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976,
riguardanti rispettivamente il canone di depurazione ed il
servizio di fognatura, contrastano con l'articolo 31, commi da
28 a 31, della legge n. 448 del 1998, collegata alla legge
finanziaria per l'anno 1999, il quale prevede
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che, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, il corrispettivo dovuto
per i servizi di depurazione e di fognatura costituisce una
quota di tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
non sono contemplate nel testo forme di incentivazione
e di sostegno per gli operatori industriali e artigianali che
si vedono obbligati, in tempi eccessivamente ristretti, ad
effettuare ristrutturazioni dei cicli produttivi, mentre la
eventuale riduzione della tariffa per i casi di riutilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o usata, tra l'altro
prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
collegata con il piano finanziario di cui al comma 3
dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994;
nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
fognatura meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
inderogabili di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, e ciò
rischia di penalizzare ulteriormente il nostro sistema
industriale, obbligandolo ad effettuare investimenti che
comportano rilevanti oneri, con la possibilità di ridurne la
competitività in ambito internazionale;
l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti di
trattamento delle acque reflue rende indispensabile un sistema
di convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento,
separato da quello delle acque reflue urbane, allo scopo di
mantenere costante il flusso d'acqua che affluisce agli
impianti di trattamento ed, inoltre, al fine di poter
permettere la commisurazione della tariffa alla quantità di
acqua effettivamente inquinata che affluisce ai depuratori;
la procedura contenuta nell'articolo 44, in merito
all'attuazione del piano di tutela delle acque, si discosta da
quella prevista dalla legge n 183 del 1989 in merito
all'adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale e dei
piani stralcio;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
che il decreto legislativo si limiti a recepire le
direttive comunitarie 91/271/CEE e 91/676/CEE, per la cui
mancata attuazione sono state aperte procedure di infrazione
per l'Italia, eliminando ogni riferimento alla nuova proposta
di direttiva comunitaria in materia di acque, ancora in
discussione nell'ambito della Commissione UE, e rinviando il
riordino generale della materia della tutela delle acque
dall'inquinamento all'emanazione di un testo unico sulle acque
che possa contenere il coordinamento organico del presente
decreto legislativo con le leggi n. 183 del 1989 e n. 36 del
1994;
che all'articolo 25 sia prevista l'emanazione, da parte
del Ministro dell'ambiente, di criteri tecnici di sostegno
alle regioni ai fini dell'adozione di misure volte a favorire
la riduzione dei consumi di acqua e l'eliminazione degli
sprechi;
che nel medesimo articolo 25, allo scopo di collegare il
contenimento dei consumi direttamente con la determinazione
della tariffa d'ambito che viene fissata in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio idrico, sia
sostituito il comma 4 con il seguente:
"4. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il
quale deve prevedere anche i fondi per il contenimento dei
consumi idrici da parte degli utenti del servizio stesso"";
che il decreto ministeriale, di cui al comma 2
dell'articolo 26, indichi anche le modalità per il riutilizzo
delle acque reflue come attualmente previsto dall'articolo 6
della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
che al titolo IV dopo l'articolo 44, sia inserito il
seguente:
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"Art. 44- bis - (Programma di adeguamento del
sistema fognario e di depurazione) - 1. I comuni e le
province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ambito
della programmazione triennale dei lavori pubblici e della
formazione dell'elenco annuale, come previsto dall'articolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, predispongono, con priorità, il
programma di adeguamento del sistema fognario e di depurazione
alle norme di cui agli articoli 27, 28, 31 e 32, anche
ricorrendo, ai fini della predisposizione degli elaborati
progettuali e degli studi di fattibilità, ai finanziamenti
della Cassa depositi e prestiti previsti per i soggetti
espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 54, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo
8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. I comuni e le province di cui al comma 1 predispongono
il piano finanziario previsto dall'articolo 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, indicando oltre alle risorse
pubbliche nazionali e comunitarie disponibili e da reperire, i
proventi delle tariffe.
3. Il piano finanziario di cui al comma 2 è redatto
secondo le direttive emanate, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro
dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 17, comma 2,
lettera d), della legge 24 aprile 1998, n. 128, tenendo
conto dei fondi pubblici per il finanziamento degli interventi
previsti dal piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione
delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come
modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 344, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 426.
4. I comuni e le province di cui al comma 1, possono
includere le opere di adeguamento del sistema fognario e di
depurazione tra i bisogni prioritari che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, penultimo
periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, al fine di poter ricorrere agli
strumenti e modalità di carattere finanziario previsti dagli
articoli 37- bis e 37- quinquies della medesima
legge n. 109 del 1994.
5. Al fine di rendere possibile l'immediata redazione del
programma delle opere di adeguamento e del relativo piano
finanziario, qualora il Ministro dell'ambiente non provveda
entro il termine di cui al comma 3 ad emanare le direttive per
la realizzazione del piano finanziario, provvede, in via
sostitutiva, il CIPE d'intesa con la Conferenza
Stato-città";
che all'articolo 47, relativo all'approvazione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1
sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
progetti degli impianti stessi, secondo i criteri di cui
all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
che al medesimo articolo 47 sia aggiunto il seguente
comma:
"Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
fognario e di depurazione alle prescrizioni di cui alla
direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67. Il Ministro dell'ambiente garantisce
l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
progettazione preliminare. Ai fini della conclusione della
Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8 dell'articolo 7
della citata legge n. 109 del 1994";
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che siano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 62;
che all'articolo 26, comma 1, siano previste forme di
incentivazione per il riciclo dell'acqua per le utenze sia
industriali sia artigianali individuando, attraverso il piano
finanziario, apposite risorse dirette a coprire i costi delle
incentivazioni stesse e, a tale scopo, siano aggiunte, dopo le
parole: "ciclo produttivo" le parole: "o agricolo", siano
soppresse le parole: "industriali" e sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il piano finanziario, di cui all'articolo
11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve prevedere
anche i fondi per l'incentivazione del riutilizzo di acqua
reflua o già usata da parte degli utenti del servizio";
che siano fissati i tempi e i limiti di adeguamento in
assoluta conformità alle direttive comunitarie e siano rivisti
i valori limite per le emissioni nelle acque superficiali e di
fognatura, con particolare riferimento ai limiti inderogabili
di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, tenendo conto dei
limiti applicati da parte degli altri paesi europei, ai fini
dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, evitando
eccessivi inasprimenti che comporterebbero onerosi
adeguamenti, rischiando di ridurre la competitività del nostro
sistema industriale in ambito comunitario e internazionale;
che siano incentivati gli enti locali a separare il
sistema di convogliamento delle acque meteoriche di
dilavamento da quello delle acque reflue urbane, allo scopo di
mantenere costante il flusso d'acqua che affluisce agli
impianti di trattamento, per assicurare l'ottimale
funzionamento di tali impianti e poter permettere la
commisurazione della tariffa alla quantità di acqua
effettivamente inquinata che affluisce ai depuratori;
che sia rivisto il sistema delle definizioni al fine di
evitare l'incertezza interpretativa.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.
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