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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433894
SMC0471-0087
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.74 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI FORMENTI ED ALTRI
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Vice Presidente Primo GALDELLI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
     L'VIII Commissione,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante
  disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
  recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
  trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
  91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
  dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
  agricole;
       premesso che:
         lo schema di decreto legislativo non si limita al
  recepimento delle due direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, sulla
  base dei criteri di delega contenuti negli articoli 10 e 17
  della legge n. 128 del 1998 e negli articoli 36 e 37 della
  legge n. 146 del 1994, ma, anzi, contiene numerose
  disposizioni innovative nel settore delle acque destinate al
  consumo umano, nella disciplina delle risorse idriche, di cui
  alla legge n. 36 del 1994, e nella disciplina della difesa del
  suolo, di cui alla legge n. 183 del 1989;
         lo schema medesimo, interpretando in maniera alquanto
  estensiva il combinato disposto degli articoli 10 e 17, comma
  2, della legge n. 128 del 1998, procede ad un riordino
  generale della materia della tutela delle acque
  dall'inquinamento, intervenendo in diverse e svariate attività
  antropiche incidenti sulla qualità e la quantità delle risorse
  idriche e producendo effetti piuttosto innovativi che non
  possono essere considerati discendenti dal disposto del citato
  articolo 10 della legge n. 128 del 1998, il quale conferiva al
  Governo la delega per un semplice coordinamento, nella forma
  di testi unici compilativi, delle norme vigenti nelle materie
  interessate dalle direttive comunitarie;
         peraltro, lo schema non si configura come un vero
  testo unico, in quanto non riordina comunque l'intero settore
  delle acque, ma da una parte si presenta in molte parti
  incompleto e dall'altra introduce elementi di innovazione
  normativa, anche significativi e talvolta contraddittori, che
  difficilmente si coordinano con il tessuto normativo esistente
  sancito dalle leggi n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
         il contenuto dello schema sembra, per molti aspetti,
  modellato sulla base di una nuova proposta di direttiva
  comunitaria in materia di acque, ancora in discussione
  nell'ambito della Commissione UE, anticipando soluzioni per il
  coordinamento globale della politica comunitaria in materia di
  acque, attraverso metodi di controllo delle emissioni e degli
  obiettivi di qualità ambientale, nel contesto del cosiddetto
  approccio combinato, mentre lascia senza risposta problemi
  emergenti che scaturiscono dalle due direttive 91/271/CEE e
  91/676/CEE e trascura, nonostante l'allarmante ritardo con il
  quale l'Italia si accinge a recepire le due direttive,
  questioni fondamentali per la stessa possibilità di
  applicazione delle nuove disposizioni nei termini temporali
  strettissimi
 
                              Pag. 75
 
  sanciti dalle direttive medesime e senza, peraltro,
  contemplare una disciplina transitoria per l'adeguamento
  graduale delle strutture attualmente disponibili;
       considerato che:
         le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
  dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
  trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
  come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
  dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
  programmatica che contempla la dotazione delle regioni di
  adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
  grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
  nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
  favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
  modalità per il riutilizzo delle acque reflue, compito
  quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 36
  del 1994 rientrava nelle norme tecniche che il Ministro
  dell'ambiente doveva emanare entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della legge stessa;
         le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
  brevi a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
  fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
  quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
  decreto legislativo, affrontando, inevitabilmente, non solo
  enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
  problemi tecnici di raccordo con la legislazione vigente in
  materia di lavori pubblici e VIA;
         le stesse amministrazioni locali, in applicazione
  della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e
  integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
  risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziare,
  nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
  fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
  dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
  e nell'elenco annuale, e, successivamente, l'appalto o la
  concessione dei lavori medesimi;
         l'attuale formulazione dell'articolo 47, che affida a
  futuri provvedimenti regionali la disciplina delle modalità di
  approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
  acque reflue urbane, senza, peraltro, chiarire il soggetto
  preposto all'approvazione dei progetti medesimi, pone,
  senz'altro, ostacoli alla celerità del procedimento comunale
  sin dalle prime fasi della progettazione degli impianti;
         ulteriori ostacoli, ai fini del rispetto dei termini
  per la realizzazione degli impianti, si intravedono
  nell'impossibilità per alcune regioni di organizzare in tempi
  rapidi le strutture necessarie per l'istruttoria della
  valutazione d'impatto ambientale degli impianti di
  depurazione;
         lo schema del decreto non sviluppa il disposto
  dell'articolo 17, comma 2, lettera  d)  della legge di
  delega n. 128 del 1998, che prevede la copertura del costo per
  l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e di
  depurazione, al netto degli investimenti a carico del settore
  pubblico, ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari,
  facendo specifico riferimento al piano finanziario dell'intero
  programma degli interventi che i comuni dovranno predisporre
  ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del
  1994.  Pertanto, non facendo riferimento a specifiche risorse
  finanziarie immediatamente disponibili che possano concorrere
  alla copertura del costo per l'adeguamento e la gestione degli
  impianti di fognatura e depurazione, si prefigurano
  considerevoli aumenti tariffari a carico dei cittadini utenti
  delle fognature pubbliche;
         le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 62
  che prevedono l'abrogazione, a decorrere dalla data di
  applicazione della tariffa del servizio idrico integrato,
  degli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976,
  riguardanti rispettivamente il canone di depurazione ed il
  servizio di fognatura, contrastano con l'articolo 31, commi da
  28 a 31, della legge n. 448 del 1998, collegata alla legge
  finanziaria per l'anno 1999, il quale prevede
 
                              Pag. 76
 
  che, a decorrere dal 1^ gennaio 1999, il corrispettivo dovuto
  per i servizi di depurazione e di fognatura costituisce una
  quota di tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi
  dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
         non sono contemplate nel testo forme di incentivazione
  e di sostegno per gli operatori industriali e artigianali che
  si vedono obbligati, in tempi eccessivamente ristretti, ad
  effettuare ristrutturazioni dei cicli produttivi, mentre la
  eventuale riduzione della tariffa per i casi di riutilizzo nel
  processo produttivo di acqua reflua o usata, tra l'altro
  prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
  artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
  collegata con il piano finanziario di cui al comma 3
  dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994;
         nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
  dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
  limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
  fognatura meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
  normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
  inderogabili di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, e ciò
  rischia di penalizzare ulteriormente il nostro sistema
  industriale, obbligandolo ad effettuare investimenti che
  comportano rilevanti oneri, con la possibilità di ridurne la
  competitività in ambito internazionale;
         l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti di
  trattamento delle acque reflue rende indispensabile un sistema
  di convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento,
  separato da quello delle acque reflue urbane, allo scopo di
  mantenere costante il flusso d'acqua che affluisce agli
  impianti di trattamento ed, inoltre, al fine di poter
  permettere la commisurazione della tariffa alla quantità di
  acqua effettivamente inquinata che affluisce ai depuratori;
         la procedura contenuta nell'articolo 44, in merito
  all'attuazione del piano di tutela delle acque, si discosta da
  quella prevista dalla legge n 183 del 1989 in merito
  all'adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale e dei
  piani stralcio;
                  ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
       che il decreto legislativo si limiti a recepire le
  direttive comunitarie 91/271/CEE e 91/676/CEE, per la cui
  mancata attuazione sono state aperte procedure di infrazione
  per l'Italia, eliminando ogni riferimento alla nuova proposta
  di direttiva comunitaria in materia di acque, ancora in
  discussione nell'ambito della Commissione UE, e rinviando il
  riordino generale della materia della tutela delle acque
  dall'inquinamento all'emanazione di un testo unico sulle acque
  che possa contenere il coordinamento organico del presente
  decreto legislativo con le leggi n. 183 del 1989 e n. 36 del
  1994;
       che all'articolo 25 sia prevista l'emanazione, da parte
  del Ministro dell'ambiente, di criteri tecnici di sostegno
  alle regioni ai fini dell'adozione di misure volte a favorire
  la riduzione dei consumi di acqua e l'eliminazione degli
  sprechi;
       che nel medesimo articolo 25, allo scopo di collegare il
  contenimento dei consumi direttamente con la determinazione
  della tariffa d'ambito che viene fissata in relazione al piano
  finanziario degli interventi relativi al servizio idrico, sia
  sostituito il comma 4 con il seguente:
         "4.  All'articolo 13, comma 5, della legge 5 gennaio
  1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il
  quale deve prevedere anche i fondi per il contenimento dei
  consumi idrici da parte degli utenti del servizio stesso"";
       che il decreto ministeriale, di cui al comma 2
  dell'articolo 26, indichi anche le modalità per il riutilizzo
  delle acque reflue come attualmente previsto dall'articolo 6
  della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
       che al titolo IV dopo l'articolo 44, sia inserito il
  seguente:
 
                              Pag. 77
 
         "Art. 44- bis -  (Programma di adeguamento del
  sistema fognario e di depurazione) -  1.  I comuni e le
  province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui
  all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ambito
  della programmazione triennale dei lavori pubblici e della
  formazione dell'elenco annuale, come previsto dall'articolo 14
  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
  modificazioni e integrazioni, predispongono, con priorità, il
  programma di adeguamento del sistema fognario e di depurazione
  alle norme di cui agli articoli 27, 28, 31 e 32, anche
  ricorrendo, ai fini della predisposizione degli elaborati
  progettuali e degli studi di fattibilità, ai finanziamenti
  della Cassa depositi e prestiti previsti per i soggetti
  espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 54, della
  legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo
  8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
     2.  I comuni e le province di cui al comma 1 predispongono
  il piano finanziario previsto dall'articolo 11, comma 3, della
  legge 5 gennaio 1994, n. 36, indicando oltre alle risorse
  pubbliche nazionali e comunitarie disponibili e da reperire, i
  proventi delle tariffe.
     3.  Il piano finanziario di cui al comma 2 è redatto
  secondo le direttive emanate, entro 60 giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro
  dell'ambiente, in attuazione dell'articolo 17, comma 2,
  lettera  d),  della legge 24 aprile 1998, n. 128, tenendo
  conto dei fondi pubblici per il finanziamento degli interventi
  previsti dal piano straordinario di completamento e
  razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione
  delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 6, comma 1, del
  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, così come
  modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge 8 ottobre
  1997, n. 344, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 9
  dicembre 1998, n. 426.
     4.  I comuni e le province di cui al comma 1, possono
  includere le opere di adeguamento del sistema fognario e di
  depurazione tra i bisogni prioritari che possono essere
  soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
  con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
  economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, penultimo
  periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
  modificazioni e integrazioni, al fine di poter ricorrere agli
  strumenti e modalità di carattere finanziario previsti dagli
  articoli 37- bis  e 37- quinquies  della medesima
  legge n. 109 del 1994.
     5.  Al fine di rendere possibile l'immediata redazione del
  programma delle opere di adeguamento e del relativo piano
  finanziario, qualora il Ministro dell'ambiente non provveda
  entro il termine di cui al comma 3 ad emanare le direttive per
  la realizzazione del piano finanziario, provvede, in via
  sostitutiva, il CIPE d'intesa con la Conferenza
  Stato-città";
       che all'articolo 47, relativo all'approvazione degli
  impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1
  sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
  progetti degli impianti stessi, secondo i criteri di cui
  all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
  n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
       che al medesimo articolo 47 sia aggiunto il seguente
  comma:
         "Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
  fognario e di depurazione alle prescrizioni di cui alla
  direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
  fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
  vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
  da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
  Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
  11 marzo 1988, n. 67.  Il Ministro dell'ambiente garantisce
  l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
  progettazione preliminare.  Ai fini della conclusione della
  Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8 dell'articolo 7
  della citata legge n. 109 del 1994";
 
                              Pag. 78
 
       che siano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 62;
       che all'articolo 26, comma 1, siano previste forme di
  incentivazione per il riciclo dell'acqua per le utenze sia
  industriali sia artigianali individuando, attraverso il piano
  finanziario, apposite risorse dirette a coprire i costi delle
  incentivazioni stesse e, a tale scopo, siano aggiunte, dopo le
  parole: "ciclo produttivo" le parole: "o agricolo", siano
  soppresse le parole: "industriali" e sia aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Il piano finanziario, di cui all'articolo
  11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve prevedere
  anche i fondi per l'incentivazione del riutilizzo di acqua
  reflua o già usata da parte degli utenti del servizio";
       che siano fissati i tempi e i limiti di adeguamento in
  assoluta conformità alle direttive comunitarie e siano rivisti
  i valori limite per le emissioni nelle acque superficiali e di
  fognatura, con particolare riferimento ai limiti inderogabili
  di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, tenendo conto dei
  limiti applicati da parte degli altri paesi europei, ai fini
  dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, evitando
  eccessivi inasprimenti che comporterebbero onerosi
  adeguamenti, rischiando di ridurre la competitività del nostro
  sistema industriale in ambito comunitario e internazionale;
       che siano incentivati gli enti locali a separare il
  sistema di convogliamento delle acque meteoriche di
  dilavamento da quello delle acque reflue urbane, allo scopo di
  mantenere costante il flusso d'acqua che affluisce agli
  impianti di trattamento, per assicurare l'ottimale
  funzionamento di tali impianti e poter permettere la
  commisurazione della tariffa alla quantità di acqua
  effettivamente inquinata che affluisce ai depuratori;
       che sia rivisto il sistema delle definizioni al fine di
  evitare l'incertezza interpretativa.
   Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=XX NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0086 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0074 RIGINIZ=010 PAGFIN=0078 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=78 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0086 NDOC0086



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