| Innanzitutto premette che la normativa attuale prevista
con il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
stabilisce, all'articolo 46, che i centri di raccolta per la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione
devono essere autorizzati dalla regione competente per
territorio. Gli articoli 27 e 28 del medesimo decreto
prevedono che l'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, fra cui, in particolare, anche
i requisiti tecnici relativamente alla compatibilità del
sito.
Lo stesso l'articolo 46 (comma 10) stabilisce la
predisposizione, di concerto con i ministeri dell'industria e
dei trasporti, di norme tecniche relative alle caratteristiche
degli impianti in questione. Tali norme non sono state ancora
emanate; attualmente, al Consiglio dell'Unione europea, si sta
lavorando sul testo predisposto dall'ANPA, tenuta presente la
proposta di direttiva sui veicoli a fine vita.
Si rileva, inoltre, che secondo quanto stabilito dal nuovo
decreto legislativo n. 22 del 1997, all'articolo 57, comma 3,
tutte le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1995 restano
comunque valide fino alla loro scadenza e non oltre il termine
di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e
quindi, non oltre il 2001.
Sarà compito dell'amministrazione competente dare e/o
rinnovare l'autorizzazione, adeguandola alla nuova
normativa.
Nello specifico, assunte informazioni presso le autorità
locali, la Prefettura di Rimini ha fatto presente che i
progetti di impianti di autodemolizione da insediarsi nel
comune di Rimini località Viserba Monte, via San Martino in
Riparotta, sono stati approvati dal comitato circondariale di
Rimini (ente successivamente soppresso essendo subentrata
l'amministrazione provinciale di Rimini con deliberazioni nn.
5, 6, 7 e 8 del 30 gennaio 1995, modificate con deliberazione
C.C. n. 34 del 6 aprile 1995).
La previsione dell'insediamento degli impianti nelle
suddette aree aveva lo scopo di trasferire le attività di
autodemolizione già esistenti nel comune ed operanti in aree
non idonee, sia sotto l'aspetto ambientale, con particolare
riferimento alle previsioni del piano territoriale paesistico
regionale, sia sotto l'aspetto urbanistico.
Infatti nell'ambito del comune di Rimini non esistevano
aree urbanisticamente idonee allo svolgimento di attività di
autodemolizione, ciò in quanto il piano regolatore tuttora
vigente non ne contemplava l'esistenza, malgrado ciò tali
attività operavano di fatto nel solo comune di Rimini ed erano
attivi 16 impianti di autodemolizione, esplicando una funzione
necessaria, prevista dalla legge (articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dall'articolo 46
del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Successivamente, mentre la variante generale al PRG
prevedeva per gli insediamenti produttivi l'ubicazione in zona
D1, nell'attualità tali zone risultano totalmente esaurite.
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In considerazione di ciò, ed al fine di consentire un più
celere trasferimento degli impianti di autodemolizione nelle
nuove zone individuate, il circondario di Rimini aveva
approvato i progetti di cui trattasi, avvalendosi del potere
di disporre la variante allo strumento urbanistico generale,
come previsto dall'articolo 3- bis della legge n. 441 del
1987 (medesima previsione oggi contenuta nell'articolo 27 del
decreto legislativo n. 22 del 1997).
Tali provvedimenti emessi in accordo con l'amministrazione
comunale di Rimini hanno di fatto solo anticipato quanto
previsto dalla variante generale al PRG, adottata in data 8
novembre 1994 e non ancora approvata, ossia, come già detto,
l'inserimento in zona D1 delle aree destinate all'insediamento
delle attività di autodemolizione.
L'approvazione dei progetti è avvenuta secondo quanto
previsto dalle normative vigenti, ai sensi dell'articolo
3- bis della legge n. 441 del 1987 e dell'articolo 22
della legge regionale n. 27 del 1994, con cui si assegna ad
apposite conferenze il compito di valutare gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze
ambientali e territoriali.
La conferenza in data 22 dicembre 1994 ha espresso parere
favorevole alla localizzazione degli impianti ed
all'approvazione dei progetti di cui trattasi.
Essa ha provveduto a verificare la compatibilità
dell'ubicazione proposta con le previsioni del piano
infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali del bacino di Rimini e del piano territoriale
paesistico regionale. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli
del servizio igiene pubblica dell'USL competente, del servizio
circondariale difesa del suolo e del comune di Rimini, nel cui
ambito, fra l'altro, si attesta la non presenza di vincoli
posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del
1988, concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano. La conferenza ha inoltre verificato l'idoneità delle
strutture impiantistiche, sia per quanto attiene alla
sistemazione generale dell'area, ivi compresi gli interventi
volti a mitigare l'impatto visivo degli impianti, sia rispetto
alle modalità di raccolta e captazione delle acque, cui è
stata posta particolare attenzione. A riguardo si rammenta che
l'area verrà dotata di rete fognaria costituita da rete
bianca, rete nera, terza rete; inoltre verranno realizzate
aree pavimentate e dotate di cordolatura, atte ad evitare la
fuoriuscita di liquidi; si precisa infine che sono state
impartite specifiche prescrizioni di carattere gestionale
volte ad impedire fenomeni di inquinamento dell'area, anche a
fronte di eventi meteorici e/o accidentali.
In relazione a quanto esposto risulta quindi, come
confermato anche dalla regione Emilia-Romagna, che gli atti
approvati non possono ritenersi in contrasto con gli obiettivi
di pubblico interesse richiamati nell'interrogazione.
Riguardo all'ordinanza emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna
n. 598/97, depositata in data 12 settembre 1997, si precisa
che la richiesta di sospensiva avanzata da alcune ditte
artigiane interessate e dalle associazioni artigiane di
Rimini, è stata respinta in quanto il manufatto, destinato
all'impianto di autodemolizione, risulta in fase di avanzata
realizzazione; ciò nella considerazione che dalla comparazione
degli opposti interessi, quello pubblico relativo
all'allontanamento dell'impianto da un sito non idoneo e
quello dei ricorrenti teso ad evitare una compromissione delle
loro potenzialità di sviluppo, è il primo ad apparire
prevalente, mentre il secondo non si configura come attuale; i
ricorrenti non hanno comunque presentato istanza di prelievo
per la fissazione della causa.
La data fissata dai provvedimenti di approvazione dei
progetti, per l'inizio dei lavori ancorché espressamente
prevista dalle vigenti norme regionali, ha carattere meramente
ordinatorio e trova motivazione soprattutto nella necessità di
procedere, come riferito, ad un sollecito spostamento delle
attività. Tuttavia gli interessati hanno di volta in volta
provveduto a richiedere la proroga della data di inizio lavori
per cause
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non dipendenti dalla propria volontà, proroga regolarmente
concessa dall'autorità competente.
Ciò premesso si rileva che non risultano irregolarità dei
provvedimenti autorizzativi e che le scelte sulla
localizzazione degli impianti in esame hanno un contenuto di
merito non riservato alla competenza del Ministero
dell'ambiente. E' pertanto in sede locale che dovranno essere
ricercati accordi volti a contemperare eventuali interessi
turistici artigianali contrastanti con le attività di
autodemolizione.
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