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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433896
SMC0471-0089
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.89 (che inizia a pag.79 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 03165. LAVCOMM
...5 - 03165.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Vice Presidente Primo GALDELLI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
     Innanzitutto premette che la normativa attuale prevista
  con il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  stabilisce, all'articolo 46, che i centri di raccolta per la
  demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione
  devono essere autorizzati dalla regione competente per
  territorio.  Gli articoli 27 e 28 del medesimo decreto
  prevedono che l'autorizzazione individua le condizioni e le
  prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
  principi di cui all'articolo 2, fra cui, in particolare, anche
  i requisiti tecnici relativamente alla compatibilità del
  sito.
     Lo stesso l'articolo 46 (comma 10) stabilisce la
  predisposizione, di concerto con i ministeri dell'industria e
  dei trasporti, di norme tecniche relative alle caratteristiche
  degli impianti in questione.  Tali norme non sono state ancora
  emanate; attualmente, al Consiglio dell'Unione europea, si sta
  lavorando sul testo predisposto dall'ANPA, tenuta presente la
  proposta di direttiva sui veicoli a fine vita.
     Si rileva, inoltre, che secondo quanto stabilito dal nuovo
  decreto legislativo n. 22 del 1997, all'articolo 57, comma 3,
  tutte le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 915 del 1995 restano
  comunque valide fino alla loro scadenza e non oltre il termine
  di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e
  quindi, non oltre il 2001.
     Sarà compito dell'amministrazione competente dare e/o
  rinnovare l'autorizzazione, adeguandola alla nuova
  normativa.
     Nello specifico, assunte informazioni presso le autorità
  locali, la Prefettura di Rimini ha fatto presente che i
  progetti di impianti di autodemolizione da insediarsi nel
  comune di Rimini località Viserba Monte, via San Martino in
  Riparotta, sono stati approvati dal comitato circondariale di
  Rimini (ente successivamente soppresso essendo subentrata
  l'amministrazione provinciale di Rimini con deliberazioni nn.
  5, 6, 7 e 8 del 30 gennaio 1995, modificate con deliberazione
  C.C. n. 34 del 6 aprile 1995).
     La previsione dell'insediamento degli impianti nelle
  suddette aree aveva lo scopo di trasferire le attività di
  autodemolizione già esistenti nel comune ed operanti in aree
  non idonee, sia sotto l'aspetto ambientale, con particolare
  riferimento alle previsioni del piano territoriale paesistico
  regionale, sia sotto l'aspetto urbanistico.
     Infatti nell'ambito del comune di Rimini non esistevano
  aree urbanisticamente idonee allo svolgimento di attività di
  autodemolizione, ciò in quanto il piano regolatore tuttora
  vigente non ne contemplava l'esistenza, malgrado ciò tali
  attività operavano di fatto nel solo comune di Rimini ed erano
  attivi 16 impianti di autodemolizione, esplicando una funzione
  necessaria, prevista dalla legge (articolo 15 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dall'articolo 46
  del decreto legislativo n. 22 del 1997.
     Successivamente, mentre la variante generale al PRG
  prevedeva per gli insediamenti produttivi l'ubicazione in zona
  D1, nell'attualità tali zone risultano totalmente esaurite.
 
                              Pag. 80
 
     In considerazione di ciò, ed al fine di consentire un più
  celere trasferimento degli impianti di autodemolizione nelle
  nuove zone individuate, il circondario di Rimini aveva
  approvato i progetti di cui trattasi, avvalendosi del potere
  di disporre la variante allo strumento urbanistico generale,
  come previsto dall'articolo 3- bis  della legge n. 441 del
  1987 (medesima previsione oggi contenuta nell'articolo 27 del
  decreto legislativo n. 22 del 1997).
     Tali provvedimenti emessi in accordo con l'amministrazione
  comunale di Rimini hanno di fatto solo anticipato quanto
  previsto dalla variante generale al PRG, adottata in data 8
  novembre 1994 e non ancora approvata, ossia, come già detto,
  l'inserimento in zona D1 delle aree destinate all'insediamento
  delle attività di autodemolizione.
     L'approvazione dei progetti è avvenuta secondo quanto
  previsto dalle normative vigenti, ai sensi dell'articolo
  3- bis  della legge n. 441 del 1987 e dell'articolo 22
  della legge regionale n. 27 del 1994, con cui si assegna ad
  apposite conferenze il compito di valutare gli elementi
  relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze
  ambientali e territoriali.
     La conferenza in data 22 dicembre 1994 ha espresso parere
  favorevole alla localizzazione degli impianti ed
  all'approvazione dei progetti di cui trattasi.
     Essa ha provveduto a verificare la compatibilità
  dell'ubicazione proposta con le previsioni del piano
  infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
  speciali del bacino di Rimini e del piano territoriale
  paesistico regionale.  Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli
  del servizio igiene pubblica dell'USL competente, del servizio
  circondariale difesa del suolo e del comune di Rimini, nel cui
  ambito, fra l'altro, si attesta la non presenza di vincoli
  posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del
  1988, concernente la qualità delle acque destinate al consumo
  umano.  La conferenza ha inoltre verificato l'idoneità delle
  strutture impiantistiche, sia per quanto attiene alla
  sistemazione generale dell'area, ivi compresi gli interventi
  volti a mitigare l'impatto visivo degli impianti, sia rispetto
  alle modalità di raccolta e captazione delle acque, cui è
  stata posta particolare attenzione.  A riguardo si rammenta che
  l'area verrà dotata di rete fognaria costituita da rete
  bianca, rete nera, terza rete; inoltre verranno realizzate
  aree pavimentate e dotate di cordolatura, atte ad evitare la
  fuoriuscita di liquidi; si precisa infine che sono state
  impartite specifiche prescrizioni di carattere gestionale
  volte ad impedire fenomeni di inquinamento dell'area, anche a
  fronte di eventi meteorici e/o accidentali.
     In relazione a quanto esposto risulta quindi, come
  confermato anche dalla regione Emilia-Romagna, che gli atti
  approvati non possono ritenersi in contrasto con gli obiettivi
  di pubblico interesse richiamati nell'interrogazione.
     Riguardo all'ordinanza emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna
  n. 598/97, depositata in data 12 settembre 1997, si precisa
  che la richiesta di sospensiva avanzata da alcune ditte
  artigiane interessate e dalle associazioni artigiane di
  Rimini, è stata respinta in quanto il manufatto, destinato
  all'impianto di autodemolizione, risulta in fase di avanzata
  realizzazione; ciò nella considerazione che dalla comparazione
  degli opposti interessi, quello pubblico relativo
  all'allontanamento dell'impianto da un sito non idoneo e
  quello dei ricorrenti teso ad evitare una compromissione delle
  loro potenzialità di sviluppo, è il primo ad apparire
  prevalente, mentre il secondo non si configura come attuale; i
  ricorrenti non hanno comunque presentato istanza di prelievo
  per la fissazione della causa.
     La data fissata dai provvedimenti di approvazione dei
  progetti, per l'inizio dei lavori ancorché espressamente
  prevista dalle vigenti norme regionali, ha carattere meramente
  ordinatorio e trova motivazione soprattutto nella necessità di
  procedere, come riferito, ad un sollecito spostamento delle
  attività.  Tuttavia gli interessati hanno di volta in volta
  provveduto a richiedere la proroga della data di inizio lavori
  per cause
 
                              Pag. 81
 
  non dipendenti dalla propria volontà, proroga regolarmente
  concessa dall'autorità competente.
     Ciò premesso si rileva che non risultano irregolarità dei
  provvedimenti autorizzativi e che le scelte sulla
  localizzazione degli impianti in esame hanno un contenuto di
  merito non riservato alla competenza del Ministero
  dell'ambiente.  E' pertanto in sede locale che dovranno essere
  ricercati accordi volti a contemperare eventuali interessi
  turistici artigianali contrastanti con le attività di
  autodemolizione.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=XX NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0089 TIPDOC=P DOCTIT=0088 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0079 RIGINIZ=006 PAGFIN=0081 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=79 PAGEFIN=81 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0089 TIPDOCP DOCTIT0088 NDOC0088



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