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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433898
SMC0471-0091
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.91 (che inizia a pag.82 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 05759. LAVCOMM
...5 - 05759.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Vice Presidente Primo GALDELLI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
     Il Ministero dell'Ambiente, tramite il Servizio
  conservazione della Natura, al fine di promuovere ed agevolare
  tutte le azioni da intraprendere, sin dalla presentazione del
  Progetto, si è attivato per porsi come soggetto di
  coordinamento e di mediazione.
     Nel 1995 le autorità sanitarie segnalavano i potenziali
  rischi circa la diffusione della "rabbia silvestre", che si
  sarebbero verificati a seguito della reintroduzione dell'orso,
  prevista dall'attuazione del progetto.  A seguito di ciò il
  Servizio Conservazione della natura convocava alcune riunioni
  di coordinamento per sbloccare la situazione.
     Nel corso di queste riunioni tenute negli anni 1996 e
  1997, emergevano lacune di carattere operativo e logistico sia
  nel "Piano di Recupero dell'orso bruno" curato nel 1993 dal
  professor W. Schroder, che nel "progetto esecutivo"
  predisposto nel 1994 dal gruppo operativo Orso trentino.
     Il Ministero, quindi invitava il Parco Adamello Brenta ad
  approfondire tutti gli aspetti tecnico amministrativi
  dell'operazione, avvalendosi dei supporto tecnico-scientifico
  dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS) organo
  consultivo previsto dalla legge n. 157 del 1992 nonché di
  propri consulenti.
     L'INFS predisponeva all'uopo uno "studio di fattibilità"
  al fine di valutare l'esistenza delle condizioni ambientali ed
  antropiche necessarie alla ricostituzione della popolazione
  dell'orso bruno nelle Alpi Centrali, completando alcuni
  aspetti del progetto predisposto dal Parco, non
  sufficientemente approfonditi.  Tali aspetti concernevano:
       1)  l'identificazione con maggior precisione
  dall'areale di distribuzione dell'orso sul territorio del
  Parco e fuori da esso, anche con riferimento
  all'antropizzazione locale; ciò come valutazione della
  probabilità di successo dell'immissione, da un punto di vista
  ambientale;
       2)  una più attenta considerazione rispetto alla
  originale stesura del Piano degli aspetti zooprofilattici,
  dell'operazione, speciale con riguardo all'eventuale
  diffusione in un territorio indenne, della "rabbia silvestre"
  di cui l'orso poteva essere portatore.  A tale fine il
  ministero della Sanità ha predisposto un protocollo sanitario
  di riferimento cui attenersi scrupolosamente e che fa parte
  integrante dell'ammissibilità alla reintroduzione, e
  stabilisce le misure operative di protezione e salvaguardia
  nei confronti di eventuali zoonosi.  Questa valutazione era
  necessaria per considerare, da un punto di vista sanitario,
  l'opportunità dell'intervento;
       3)  più precise indicazioni sulle modalità di cattura,
  trasporto ed utilizzazione di eventuali carnai, sia
  all'origine che a destino, ciò al fine di evitare un eventuale
  pericolo di "inprinting" degli esemplari catturati;
       4)  una valutazione dell'impatto sulle attività
  dell'uomo e sulla sicurezza pubblica;
       5)  una più puntuale verifica dei passaggi,
  utorizzativi derivanti dalla legge n. 150 del 1992 e decreto
  del Presidente
 
                              Pag. 83
 
  del Consiglio dei ministri del 16 aprile l992
      Inoltre il Parco Adamello Brenta per l'acquisizione degli
  esemplari, aveva condotto solo trattative bilaterali con i
  titolari di una Riserva di Caccia Slovena, avvalendosi di
  intermediari stranieri, senza informare preventivamente le
  Autorità centrali slovene del competente ministero, non
  tenendo conto, evidentemente, che, per effettuare l'operazione
  di ripopolamento, ci si doveva avvalere di specie
  extracomunitarie, e delle necessarie autorizzazioni
  ministeriali di parte Slovena, oltre che nazionali.
     Tali circostanze hanno certamente generato ritardi, che si
  sarebbero potuti evitare se l'intera operazione fosse stata
  adeguatamente preparata, informandone per tempo tutte le
  Autorità competenti ai vari livelli.
     Nel 1998, dopo aver verificato la fattibilità
  dell'operazione dal punto di vista zooprofilattico ed
  etologico ambientale, il Ministero con Decreto direttoriale
  del SCN del 28 agosto 1998 approvava il Piano.
     Nell'ultima riunione tenutasi presso il SCN il 21 gennaio
  1999 il direttore generale ha evidenziato la necessità di
  provvedere ad una ultima ulteriore verifica relativa al
  completamento della prassi autorizzativa necessaria, con
  particolare riguardo agli obblighi derivanti dalla legge n.
  150 del 7 febbraio 1992 in relazione agli aspetti di
  salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica.
     La questione riguardava la corretta applicazione della
  norma, dalla quale non era dato di evincere chiaramente se
  fosse, o meno necessario un nulla osta preventivo
  autorizzativo alla detenzione temporanea, prima di procedere
  all'immissione degli animali.
     Si tratta, come si può comprendere, di una questione di
  non poco conto riguardante il permesso che le Autorità di
  Frontiera devono rilasciare all'ingresso degli animali nel
  nostro Paese, sul quale il Ministero ha ritenuto di dover
  acquisire un parere decisivo dal proprio Ufficio Giuridico.
     Tale parere è stato richiesto non certo con l'intento di
  frapporre altro ostacolo all'operazione ma per garantirne,
  sino in fondo l'efficacia del risultato.
     Sembra quasi superfluo, a questo punto, sottolineare che,
  poiché la legge è del 1992, tale verifica poteva essere
  espletata prima dalle parti promotrici del Progetto.
     L'ufficio giuridico del ministero ha ritenuto la necessità
  di richiedere il nullaosta per la detenzione, se pur breve e
  transitoria degli esemplari, da utilizzare per il
  ripopolamento.
     A seguito di ciò è stata necessaria la convocazione di una
  riunione straordinaria dell'apposita Commissione Scientifica
  prevista dal decreto ministeriale del 19 aprile 1996, e
  successive modifiche, che si riunirà il 23 marzo prossimo.
     Si rassicurano gli interroganti che il Ministero non è
  contrario a tale progetto, ormai in piedi da diversi anni, in
  quanto ritiene utile l'operazione di rinsanguamento dell'Orso
  Bruno nel Parco naturale regionale Adamello Brenta, anche
  perché ciò risponde in pieno agli obblighi che l'Italia ha
  sottoscritto e che derivano da Convenzioni Internazionali
  (Berna) e Direttive Comunitarie (92/43 CEE); tuttavia non può
  fare a meno di sottolineare che la conduzione dell'intera
  operazione, avvenuta tra l'altro, mentre il quadro normativo
  di riferimento mutava a seguito dell'emanazione del
  Regolamento attuativo della direttiva 92/43 CEE, decreto del
  Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 avrebbe potuto
  avere un  iter  meno travagliato e problematico, se le
  Autorità del Parco avessero operato una puntuale preventiva
  informazione e verifica ai vari livelli istituzionali
  preposti, delle varie fasi operative.
     In relazione a quanto esposto si precisa infine che non
  dovrebbero sussistere ostacoli a realizzare, entro la
  primavera il traguardo in esame.
 
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