Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433915
SMC0471-0108
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.108 (che inizia a pag.95 dello stampato)
              ...IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 01500. LAVCOMM
...5 - 01500.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC9 ZZNO ZZXX
     La legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987), al
  terzo comma dell'articolo 2, ha previsto l'assegnazione di una
  somma di 800 miliardi di lire per essere destinata alla
  concessione di contributi, in misura pari agli oneri per
  capitale ad interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui
  garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione ed in
  Gestione commissariale governativa possono contrarre, anche
  all'estero, nel limite complessivo di lire 5 mila miliardi,
  per la realizzazione di investimenti ferroviari.
     Onde poter procedere ad una prima individuazione di
  massima per l'utilizzazione delle risorse suddette, il
  Ministero dei trasporti richiese a tutte le Aziende
  ferroviarie, dapprima una scheda preliminare e poi una scheda
  analisi costi benefici.
     Contemporaneamente fu richiesto il parere del Consiglio di
  Stato sulla procedura da seguire e sullo schema di convenzione
  da adottare per regolare i rapporti di concessione.
     Il Consiglio di Stato si espresse con il parere n. 472/87
  del 25 febbraio 1987, fornendo chiarimenti circa le procedure
  da seguire.
     Al contempo fu resa nota alle aziende ferroviarie
  interessate la procedura in corso, richiedendo alle stesse
  esplicita accettazione.
     Tale procedura prevedeva l'istituto della concessione
  integrata per l'affidamento della progettazione e
  dell'esecuzione degli interventi previsti, attraverso un
  confronto concorrenziale fra un congruo numero di imprese, a
  garanzia di una corretta e trasparente assegnazione dei vari
  lotti di lavori, anche riunite in consorzi o associazioni
  temporanee.
     In considerazione della complessa attività connessa
  all'esecuzione degli interventi di cui alla legge 910/86 il
  Ministero dei trasporti ravvisò la necessità di avvalersi del
  supporto tecnico-amministrativo di una struttura esterna
  qualificata, individuata nel Consorzio Ferconsult.
     Occorre ricordare, preliminarmente, che, prima di
  conferire l'incarico, il Ministero del Trasporti sottopose la
  questione al Consiglio di Stato, a cui fu trasmesso, altresi,
  lo schema di convenzione che regolamenta tale rapporto.
  L'organo consultivo con parere n. 562/89, reso dalla Sezione
  Seconda in data 5 luglio 1989 si pronunciò favorevolmente
  sull'affidamento in parola.
     Quanto alla opportunità dell'incarico, occorre rilevare
  che esso traeva origine dalle carenze strutturali della
  Direzione Generale della M.C.T.C., ora dipartimento dei
  Trasporti Terrestri che in sede di richiesta di parere al
  Consiglio di Stato precisò di non disporre di dotazioni (tanto
  di personale, quanto di mezzi) adeguate ad affrontare le
  complesse ed articolate tematiche di un programma quale quello
  di cui alla legge 910/86.  Sulla base di tali circostanze trova
  dunque origine l'affidamento della predetta attività di
  supporto al Consorzio Ferconsult.  Infatti, l'Amministrazione
  dei trasporti avrebbe potuto esercitare direttamente le citate
  incombenze soltanto attraverso un ampliamento della propria
  struttura, incompatibile con il carattere straordinario e
  temporaneo del programma qui in esame.
 
                              Pag. 96
 
     Con riferimento alle effettive prestazioni tecniche svolte
  dal consorzio nell'ambito dei lavori, si riepilogano
  brevemente le principali attività che il Consorzio Ferconsult
  è chiamato a svolgere sulla base del citato rapporto
  convenzionale:
         a)  istruttorie in ordine alla progettazione
  esecutiva ed alle eventuali perizie suppletive e di
  variante;
         b)  istruttorie in ordine alle concessioni ed al
  finanziamento dei lavori e delle forniture; istruttorie sul
  contenzioso;
         c)  sorveglianza sull'esecuzione delle opere e
  delle forniture: il Consorzio provvede altresì a fornire
  l'assistenza alla Direzione Generale della M.C.T.C. necessaria
  nell'espletamento del servizio di Alta sorveglianza;
         d)  misura, contabilizzazione, direzione lavori ed
  assistenza al collaudo: il Consorzio, con riguardo alle
  attività attinenti la fase dell'esecuzione delle opere
  provvede alla direzione, misura, contabilizzazione,
  liquidazione dei lavori secondo le modalità di cui al
  Regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350.
      Il corrispettivo riconosciuto al Consorzio Ferconsult a
  fronte dell'affidamento è pari all'8 per cento dell'importo
  delle erogazioni effettuate dagli Esercenti ai Concessionari
  per l'attuazione del programma.  Tale corrispettivo fu ritenuto
  congruo rispetto all'impegno richiesto, come del resto
  riconosciuto tanto dal Consiglio di Stato, in sede di parere
  sull'affidamento, quanto dalla stessa Corte dei Conti, che ha
  registrato, senza rilievi, il decreto ministeriale di
  approvazione della Convenzione.
     Occorre inoltre precisare, in merito, che le prestazioni
  di Ferconsult non si limitano alla Direzione lavori ed
  assistenza al collaudo (con assunzione dei relativi oneri per
  il pagamento dei collaudatori), ma includono altresì le
  summenzionate attività di esame istruttorio dei progetti e
  delle relative varianti.
     La percentuale dell'8 per cento complessivo è comprensiva
  delle spese generali e dell'utile di impresa.
     Con riferimento all'importo complessivamente erogato dal
  Ministero dei trasporti alla Ferconsult, si precisa che lo
  stesso resta fissato in 208 miliardi di lire dei quali 135
  miliardi di lire (a lordo dell'IVA al 19 per cento) sono stati
  erogati al Consorzio a tutto il 31 dicembre 1998.  Infatti, il
  corrispettivo del Consorzio Ferconsult è connesso alle
  erogazioni effettuate dall'Amministrazione per il pagamento
  dei lavori, ed è quindi legato all'effettivo avanzamento del
  programma.
     Con riferimento alle indicazioni sul numero dei
  Consiglieri di Stato e della Corte dei conti chiamati a far
  parte delle commissioni, si premette che l'articolo 6 della
  citata convenzione stabilisce che "al collaudo dei lavori e
  delle forniture provvederanno Commissioni di collaudo nominate
  dal Ministro dei trasporti e composte da non più di cinque
  membri le cui relative spese graveranno sul Consorzio
  Ferconsult".
     In attuazione di tale previsione contrattuale, il
  Ministero dei trasporti ha provveduto a nominare con propri
  decreti le Commissioni di collaudo incaricate della
  collaudazione in corso d'opera e finale dei lavori e delle
  forniture riguardanti gli interventi previsti nell'ambito di
  ciascuna concessione.
     Nello specifico, si fa presente che alle anzidette
  commissioni di collaudo tecnico-amministrativo sono stati
  designati in qualità di presidenti e/o membri n. 36
  consiglieri di Stato e n. 14 consiglieri della Corte dei conti
  e membri delle altre amministrazioni.
     Quanto agli incarichi esterni, relativi alla direzione
  lavori - per il cui svolgimento vengono corrisposti compensi
  in linea con le tariffe professionali - premesso che essi
  vengono affidati sempre a soggetti in possesso di comprovate
  qualificazioni, sui quali viene sempre ed imprescindibilmente
  richiesto il gradimento dell'amministrazione (articolo 15,
  secondo comma Convenzione), che ne verifica la
  professionalità, essi vengono espletati dagli
 
                              Pag. 97
 
  interessati in diretto contatto con il Consorzio e le sue
  società consorziate.  In tal modo il risultato delle
  prestazioni è sempre riconducibile al Consorzio che - ferme
  restando le responsabilità direttamente derivanti a ciascun
  direttore dei lavori per l'incarico loro conferito - è l'unico
  soggetto accreditato presso l'amministrazione per lo
  svolgimento delle attività ad esso affidate, ancorché
  esercitate per il tramite di soggetti terzi.
     Nell'ambito degli incarichi esterni analoga procedura è
  stata poi seguita anche per l'individuazione dei soggetti a
  cui affidare la funzione di "professionalità ferroviaria" per
  la quale la direzione generale della M.C.T.C. ha stabilito la
  necessità per il Consorzio Ferconsult di prevedere il
  coinvolgimento delle professionalità facenti capo agli
  esercenti delle ferrovie in Concessione ed in gestione
  commissariale governativa, soprattutto per le attività di
  direzione lavori riguardanti le opere e forniture
  specialistiche.  In relazione a ciò il Consorzio Ferconsult ha
  dato corso alle disposizioni ministeriali provvedendo, prima
  di conferire lo specifico incarico professionale - anche in
  questo caso in linea con le tariffe professionali - a
  richiedere il prescritto gradimento nelle formalità richieste
  dall'amministrazione dei trasporti.
     Circa i miglioramenti apportati dagli interventi
  programmati, si premette che il finanziamento previsto dalla
  legge 910/86 era atteso da molti anni in considerazione della
  circostanza che tali impianti, fatta salva qualche situazione
  particolare, non avevano usufruito di alcuna risorsa per
  interventi successivi alla ricostruzione post-bellica.
     All'epoca la disponibilità globale fu distribuita fra le
  varie aziende in funzione delle necessità più urgenti: giova
  in tal senso rammentare che a fronte di 5 mila miliardi
  disponibili le istanze avanzate dagli organi responsabili
  delle aziende stesse assommavano a circa 12 mila miliardi: ciò
  implicava inevitabilmente delle scelte le quali come linea di
  principio, obbligarono nella maggior parte dei casi una
  allocazione di risorse finalizzata essenzialmente al
  ripristino e al miglioramento della sicurezza dell'esercizio -
  che spesso era affidata all'epoca a forti penalizzazioni in
  termini prestazionali - nonché alla qualità del servizio.
     Benché tra gli obiettivi della legge vi fosse anche quello
  di un potenziamento, la limitatezza delle risorse non permise
  di prevedere molto più che una seppur indispensabile e
  meritoria opera di svecchiamento del parco rotabile e
  ammodernamento degli impianti.
     Solamente per alcune di tali aziende, particolarmente
  importanti per realtà territoriale, domanda di trasporto e
  quindi reale ritorno in termini economici degli interventi, fu
  possibile prevedere quote più significative da destinarsi a
  radicali potenziamenti delle strutture (Ferrovie Nord Milano,
  Circumvesuviana, Circumetnea, Suzzara-Ferrara,
  Roma-Pantano).
     Si provvede, di seguito, a fornire una sintesi dello stato
  di avanzamento delle operazioni.
     Preso come riferimento l'importo di lire 3.525 miliardi -
  che rappresenta il presumibile importo complessivo finanziato
  per gli interventi - l'avanzamento delle prestazioni a tutto
  il 31 dicembre 1998 può essere sintetizzato come segue:
         a)  fase istruttoria: sono state completate
  istruttorie per lire 3.100 miliardi di progetti.  Per il
  completamento dell'attività istruttoria restano da esaminare
  progetti esecutivi per circa lire 415 miliardi.
         b)  Fase stipula atti integrativi: sono stati
  stipulati atti integrativi per lire 2.590 miliardi di
  interventi cui vanno aggiunti circa 70 miliardi di lire per
  lavori affidati relativamente a indagini geologiche, bonifica
  da residuati bellici e servizi interferenti nonché lire 100
  miliardi per espropri.
     Va evidenziato che l'attuazione del programma  ex lege
  910/86 ha subìto uno slittamento temporale per cause
  certamente imputabili ad una serie di circostanze, spesso
  compresenti, quali:
       la proroga dei termini che l'amministrazione ha dovuto
  concordare durante
 
                              Pag. 98
 
  la fase della presentazione dei progetti alla quale è da
  aggiungere il tempo occorso per la registrazione dei
  provvedimenti di approvazione delle convenzioni stipulate tra
  esercente e concessionaria dei lavori;
       le imperfezioni e mancanze progettuali riscontrate in
  sede di istruttoria dei progetti che hanno determinato la
  necessità di richiedere integrazioni e rielaborazioni nella
  finalità di consentire il completo conseguimento degli
  obiettivi;
       nella fase progettuale, peraltro, gli enti locali
  interessati alla realizzazione delle opere hanno evidenziato
  necessità esecutive volte al soddisfacimento di esigenze
  funzionali connesse a realtà locali e di ciò si è dovuto tener
  conto apportando modifiche ed integrazioni ai progetti
  elaborati;
       le circostanze di cui al punto precedente si sono,
  inoltre, spesso inserite come ulteriore motivo di
  prolungamento dei tempi nell'ambito delle procedure di
  conseguimento delle autorizzazioni urbanistico-edilizie ed
  ambientali di cui agli articoli 81 e 82 del decreto del
  Presidente della Repubblica 616/77, che hanno avuto, ed ancora
  hanno, un iter temporale notevolmente superiore ai tempi
  preventivati;
       le richieste avanzate da alcuni esercenti in relazione
  alle mutate condizioni di richiesta dei servizi e dei bacini
  di traffico serviti;
       le necessarie e "fisiologiche" reimpostazioni
  progettuali conseguenti, da una parte, all'affinamento
  determinato dal passaggio da un progetto di larga massima ad
  un progetto esecutivo cantierabile (sorprese geologiche,
  soluzioni tecniche ed altro), dall'altra alle conseguenze di
  un mutato quadro finanziario in virtù della necessità di
  tenere conto degli oneri relativi al cosiddetto "prezzo
  chiuso" nonché di reimpostare l'assetto economico
  dell'intervento a seguito della modifica per legge delle
  aliquote I.V.A. applicabili.
     L'amministrazione si è trovata nel tempo a gestire una
  situazione particolarmente complessa, soprattutto per la
  concomitanza di due fattori: la presenza della generalizzata
  situazione di ritardo nell'attuazione del programma, cui sopra
  si è fatto cenno, e l'insorgenza, all'inizio del 1993, di
  problemi occupazionali.
     In una prima fase, fu posta in discussione la permanenza
  di tutti i finanziamenti pubblici non ancora attivati e,
  quindi, anche di quelli, in analoghe condizioni, afferenti gli
  interventi  ex lege  910/86.
     Nonostante ciò, l'attuazione del programma di cui trattasi
  è stata comunque garantita sulla base delle seguenti
  motivazioni:
       rispondenza delle progettazioni disponibili allo spirito
  del provvedimento sull'occupazione in quanto cantierabili e
  sicuramente di rilevante utilità sociale;
       l'ipotesi di annullamento del programma e quindi la
  revisione dei contratti avrebbe comportato un danno per lo
  Stato, favorendo, almeno in alcuni casi, le imprese senza
  peraltro attivare occupazione;
       effetti negativi derivanti dalla mancata realizzazione
  di alcuni interventi sugli  standard  di sicurezza di
  alcune linee.
     In ordine alla vicenda legata all'esposto presentato il 22
  gennaio 1993 dal dottor Raffaele Carboni (Presidente della
  Commissione di Collaudo materiale rotabile della Ferrovia
  Centrale Umbra) alla Procura della Repubblica di Roma, nel
  quale l'anzidetto collaudatore formula specifiche
  considerazioni, tra l'altro, in ordine all'illegittimità del
  coinvolgimento del Consorzio Ferconsult nella realizzazione
  del programma di cui alla legge 910/86, nonché in ordine alla
  congruità dei corrispettivi allo stesso Consorzio riconosciuti
  con la citata convenzione si fa presente quanto segue:
  l'amministràzione dei trasporti, attesa la rilevanza e la
  delicatezza delle questioni sollevate con l'anzidetto esposto,
  per decisione del Ministro  pro tempore  ha
 
                              Pag. 99
 
  richiesto all'Avvocatura generale dello Stato una valutazione
  complessiva della situazione ivi delineata nonché
  l'indicazione delle azioni da assumere al riguardo sia per
  fornire alla procura della Repubblica tutte le informazioni
  utili per la valutazione della fattispecie, sia per l'adozione
  di eventuali iniziative da assumersi nei rapporti con il
  Consorzio Ferconsult.
     Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato con
  proprio parere reso in data 29 maggio 1993 si espressa
  confermando la piena legittimità dell'affidamento
  dell'incarico al Consorzio Ferconsult e fornendo, inoltre,
  specifiche argomentazioni a sostegno delle modalità
  procedurali nonché delle scelte operate dall'amministrazione
  dei trasporti per dare attuazione al programma in parola.
     Il predetto parere dell'Avvocatura generale è stato
  tempestivamente trasmesso dal Ministro  pro tempore  alla
  procura della Repubblica di Roma.
     Per quanto attiene, infine, all'esito dell'anzidetto
  esposto alla procura della Repubblica di Roma si fa presente
  che il giudice per le indagini preliminari - esaminata la
  richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero
  in data 16 dicembre 1993 - con decreto in data 15 febbraio
  1994 ha disposto l'archiviazione del procedimento nonché la
  restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
     Per quanto riguarda i compensi corrisposti al presidente
  del Consorzio, ai due vice presidenti ed ai tre membri del
  consiglio di amministrazione, si fa presente che, non
  sussistendo alcun potere di ingerenza, l'amministrazione non è
  in possesso dei relativi importi e che, comunque il Consorzio
  ha fornito copia del bilancio da cui si evince il dato
  aggregato relativo alle spese sostenute dal Consorzio per il
  compenso agli amministratori dei Sindaci, pari a lire
  176.935.120.
     Per quanto riguarda la registrazione della convenzione con
  la Ferconsult agli atti di ufficio non risulta alcun rilievo
  della Corte dei conti.
     Si precisa altresì che dagli atti in possesso di questo
  Ministero non risultano indagini da parte della procura della
  citata Corte dei conti.
     Circa le iniziative dell'Autorità giudiziaria ordinaria,
  il Ministero di e giustizia ha comunicato quanto segue:
         1)  in merito al lavori TAV la procura della
  Repubblica presso il Tribunale di Roma ha aperto un
  procedimento penale riguardante, tra l'altro, l'attribuzione
  ai  general contractor  (IRI, ENI, FIAT e d'altro) ed ai
  relativi consorzi degli appalti afferenti all'intero progetto
  cosiddetto "Alta Velocità".  Il procedimento è tuttora nella
  fase delle indagini preliminari avendo il GIP disposto
  ulteriore attività di indagine dopo aver rigettato la
  richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
         2)  la procura della Repubblica presso il tribunale
  di Brescia non ha in corso procedimenti sui lavori TAV.
  Tuttavia, emergendo spunti al riguardo da una informativa del
  GICO della Guardia di finanza dell'ottobre 1996, ha operato
  collegamento  ex  articolo 371 del codice di procedura
  penale con la procura della Repubblica presso il tribunale di
  Roma, dove è pendente il procedimento indicato al n. 1.
         3)  la procura della Repubblica presso il tribunale
  di Perugia ha in corso indagini conseguenti alla trasmissione,
  per competenza territoriale, da parte della procura di La
  Spezia di atti processuali relativi a magistrati in servizio
  presso gli uffici giudiziari di Roma e a soggetti le cui
  posizioni sono connesse.
         4)  le indagini disposte dalla procura della
  Repubblica presso il tribunale di Napoli sulle infiltrazioni
  della camorra e sulle società aggiudicatarie degli appalti e
  dei subappalti per il T.A.V. sono tuttora in corso.  Il 14
  aprile 1997 è stata emessa dal G.l.P. ordinanza di custodia
  cautelare, attualmente oggetto di istanza di riesame, a carico
  di 18 imprenditori - accusati di associazione per delinquere
  di stampo mafioso, in quanto segnalati da esponenti
  dell'organizzazione camorristica dei cosiddetti
 
                              Pag. 100
 
  "Casalesi" come persone di propria fiducia - a vario titolo
  coinvolti nell'iniziativa della realizzazione del T.A.V.
     Le Ferrovie dello Stato, d'altro canto, hanno precisato
  che allo stato attuale:
         1)  quanto al procedimento penale pendente innanzi
  la procura della Repubblica di Roma proseguono le attività di
  indagine sulle quali pende il segreto istruttorio;
         2)  quanto, invece, al procedimento penale pendente
  innanzi il tribunale di Napoli (promosso a carico di tredici
  esponenti di imprese per accertare eventuali infiltrazioni
  della criminalità organizzata nella fase di realizzazione
  della nuova linea veloce Roma-Napoli), nel quale TAV si è
  costituita parte civile, è in corso la fase dibattimentale.
     Le F.S. hanno altresì confermato che non risultano
  ulteriori procedimenti penali relativi ai lavori della nuova
  linea veloce Roma-Napoli innanzi le procure di La Spezia,
  Perugia e Brescia né inchieste riguardanti l'assegnazione dei
  lavori relativamente alle altre tratte; il procedimento penale
  pendente innanzi il tribunale di Perugia - nel quale, tra
  l'altro, TAV ha già conferito mandato al proprio difensore per
  la costituzione di parte civile - riguarda, infatti, la
  posizione personale di alcuni ex dirigenti del gruppo,
  imputati per fatti non attinenti al progetto alta velocità.
     Circa il meccanismo di individuazione dei  general
  contractors  e di attribuzione loro degli incarichi di
  progettazione e realizzazione delle singole tratte, le F.S.
  hanno precisato che i rapporti col comparto costruttori sono
  previsti dalla delibera F.S. n. AS/ 971 del 7 agosto 1991 che
  affidava a TAV, in qualità di concessionaria, la progettazione
  esecutiva, la realizzazione e lo sfruttamento economico del
  sistema alta velocità.
     In virtù di detta delibera e successiva convenzione
  attuativa F.S./TAV, stipulata in data 24 settembre 1991,
  l'amministratore straordinario dell'allora Ente Ferrovie dello
  Stato, nell'affidare a TAV l'attuazione del sistema alta
  velocità, ha altresì previsto che la stessa ne affidasse la
  progettazione esecutiva e la realizzazione a figure giuridiche
  specificatamente determinate (i  general contractors)
  che, garantendo il soddisfacimento degli obiettivi del
  progetto, assumessero in proprio la piena ed assoluta
  responsabilità della fase realizzativa, sia curandone
  direttamente l'esecuzione, sia affidandola in tutto o in parte
  a terzi.
     Nella stessa delibera e successiva convenzione attuativa,
  i  general contractors  sono stati indicati nei tre
  principali gruppi industriali nazionali FIAT, IRI ed ENI, in
  quanto soggetti in grado di fornire adeguate garanzie tecniche
  ed economiche per l'esecuzione delle opere da realizzarsi
  relativamente al progetto alta velocità.
     Detti gruppi hanno, a loro volta, individuato le imprese
  cui affidare i lavori.  La FIAT, agendo in funzione di stazione
  appaltante, ha selezionato le imprese terze cui affidare i
  lavori:  IRI ed ENI hanno invece promosso la costituzione di
  consorzi nei quali le imprese di tali gruppi detengono la
  maggioranza ed il controllo.
     Nella procedura diretta all'individuazione delle imprese
  esecutrici (nel caso di FIAT) nonché alla costituzione dei
  consorzi ed alla selezione e prequalifica delle imprese agli
  stessi partecipanti (nel caso di IRI ed ENI), la TAV non ha
  assunto alcun specifico ruolo operativo, attesa la garanzia
  assunta dai tre primari gruppi industriali circa l'esecuzione
  tempestiva ed a regola d'arte delle opere da parte delle
  imprese esecutrici.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=09 SEDE=XX NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0108 TIPDOC=P DOCTIT=0107 COMM=C9 D TX PAGINIZ=0095 RIGINIZ=005 PAGFIN=0100 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=95 PAGEFIN=100 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0108 TIPDOCP DOCTIT0107 NDOC0107



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