| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luca VOLONTE' (misto), relatore, rileva che il
testo proposto dalla Commissione giustizia si presenta nel suo
complesso ben articolato e dotato di sufficiente equilibrio,
posto che, adottando il sistema della novellazione, interviene
in più punti della legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile
1941, n. 633) ad integrarne ed aggiornarne il sistema.
In tale ambito tuttavia è da segnalare la necessità di un
coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 18 e quelle
dell'articolo 15. In particolare ritiene opportuna la
soppressione del comma 4 dell'articolo 181- bis,
introdotto con tale articolo 15, poiché appare disciplinare,
con meccanismi oltremodo complessi, l'esenzione
dell'apposizione del contrassegno della SIAE relativa a taluni
prodotti informatici.
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Se già la norma dell'articolo 18 fissa infatti l'obbligo
dell'apposizione del contrassegno su detti prodotti, appare
contraddittorio e foriero di equivoci dover mantenere
esenzioni per prodotti aventi caratteristiche particolari.
Nell'interesse della produzione industriale, del
commercio, ma soprattutto a tutela del consumatore ed a
vantaggio della lotta alla pirateria, è fondamentale che la
regola dell'apposizione del contrassegno non subisca nessuna
eccezione. Se ciò avvenisse si creerebbero i presupposti per
incertezze ed equivoci interpretativi che non possono che
svantaggiare tutte le categorie interessate e l'interesse
stesso dello Stato e del pubblico.
E' certamente noto, inoltre, come l'adempimento dei
diritti di proprietà intellettualmente relativi alla musica
registrata su supporto fonografico sia all'atto pratico
ampiamente diffuso. Da ciò deriva un'ampia area di evasione
che danneggia indiscriminatamente tutti i soggetti
interessati: autori (SIAE), produttori ed artisti. Per questa
ragione ritiene opportuno chiedere di inserire all'articolo
1- bis il seguente periodo: "Con le stesse modalità agli
utilizzatori è fatto altresì obbligo, di fornire ai produttori
attraverso le proprie associazioni di categoria, la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
diritto". Ciò è indispensabile al fine di ottenere dagli
utilizzatori la rendicontazione dei supporti musicali
trasmessi così da rendere possibile l'esatta identificazione
degli aventi diritto.
Infine si potrebbe mirare ad estendere la facoltà
riservata ai funzionari SIAE per la riscossione del diritto
d'autore anche ai proventi per copia privata, attualmente di
difficile riscossione, attraverso l'introduzione all'articolo
10- bis, terzo capoverso, dopo le parole "per diritto
d'autore", delle parole "nonché ai fini della legge 5 febbraio
1992, n. 93".
La Commissione approva la proposta di parere favorevole
con osservazioni illustrata dal relatore (vedi allegato
1).
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