| Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Banche dei tempi).
1. I comuni possono promuovere la costituzione di "banche
dei tempi" da parte di singoli cittadini e di associazioni.
Per banche dei tempi si intendono i centri di servizio
destinati a raccogliere disponibilità di tempo dei propri
associati per impieghi sociali e per forme di solidarietà e a
finalizzarle all'ampliamento delle fasce orarie di utilizzo
dei servizi delle città, all'aiuto alle famiglie nella cura
delle persone anziane, nella cura e nella formazione dei
bambini e degli adolescenti e allo scambio di servizi di
vicinato.
2. Per favorire le iniziative previste dalle banche dei
tempi, i comuni possono, tramite apposite convenzioni,
disporre l'utilizzo di locali di proprietà comunale, nonché
l'adozione di agevolazioni fiscali, tariffarie o nella
fruizione dei servizi a favore dei soggetti che vi
partecipano.
3. Le banche dei tempi possono accedere ai finanziamenti
previsti all'articolo 28.
4. Ai fini tributari, alle banche dei tempi si applicano
le disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
27. 4. Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
27. 1. Valpiana, Nardini, Cangemi.
Al comma 2, dopo la parola: utilizzo inserire le
seguenti: in comodato.
27. 2. Valpiana, Nardini, Cangemi.
Al comma 2, sostituire le parole da: agevolazioni,
fiscali, tariffarie fino alla fine del comma con le parole:
agevolazioni fiscali e tariffarie.
27. 3. Valpiana, Nardini, Cangemi.
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