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La Commissione procede all'esame del provvedimento.
Paolo GALLETTI (misto-verdi-U), relatore, ricorda
che la proposta di legge C. 3891 è stata sottoscritta
complessivamente da 51 deputati.
Dopo aver richiamato i dati riguardanti il ricorso alle
medicine non convenzionali, fa presente che la proposta di
legge C. 3891 disciplina esclusivamente le terapie praticate
da medici, sebbene sarebbe opportuno affrontare anche quelle
effettuate dagli esercenti professioni non mediche.
La proposta di legge definisce le medicine non
convenzionali in linea con quanto previsto dal Parlamento
europeo. Sottolinea l'esigenza di assicurare complementarietà
tra i diversi trattamenti, sia negli insegnamenti universitari
sia nella concreta pratica medica, come dimostra, in
particolare, l'omeopatia.
Ricorda, quindi, la legislazione vigente in Italia in
materia di medicinali omeopatici, che appare scarsamente
armonizzata con quella europea, nonostante le direttive
dell'Unione europea e sottolinea sia i ritardi nei lavori
della Commissione prevista dal decreto legislativo n. 185 del
1995, che avrebbe dovuto compiere le attività istruttorie per
la definizione delle norme tecniche in materia di omeopatia,
sia le responsabilità del Governo nel rinnovo della
Commissione. Inefficaci sono stati anche i quattro ordini del
giorno accolti dal Governo alla Camera sulla questione. Dopo
aver richiamato i provvedimenti per la proroga
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei rimedi
omeopatici presenti sul mercato alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 185 del 1995, ricorda anche la
recente risoluzione del Parlamento europeo sulle medicine non
convenzionali.
Illustra quindi il contenuto della proposta di legge C.
3891 che riconosce le terapie in oggetto e disciplina la
formazione professionale degli operatori, prevedendo
l'integrazione delle competenze del Consiglio superiore di
sanità e della CUF.
Le terapie riconosciute sono l'agopuntura, la fitoterapia,
l'omeopatia, la medicina antroposofica, l'omeotossicologia, la
chiropratica, l'osteopatia e le medicine orientali. L'articolo
4 prevede l'istituzione di registri degli operatori delle
medicine non convenzionali presso l'Ordine dei medici che,
peraltro, ha già provveduto ad anticipare in questo la
disciplina che si propone.
Gli articoli 5 e 6 prevedono l'istituzione di una
Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche,
l'articolo 7 riguarda la formazione post laurea,
l'articolo 8 definisce i compiti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 9
disciplina l'autorizzazione all'immissione in commercio,
l'articolo 10 armonizza le aliquote IVA sui prodotti in esame
con quella sui farmaci, l'articolo 11 prevede l'elaborazione
di prontuari farmaceutici omeopatici, l'articolo 12 istituisce
servizi veterinari omeopatici.
Auspica una rapida approvazione del provvedimento per
garantire una giusta normativa coerente con quella prevista
dagli altri Paesi dell'Unione europea.
Il sottosegretario Monica BETTONI assicura il deputato
Galletti che il decreto di nomina della Commissione di cui al
decreto legislativo n. 185 è alla firma del Ministro.
Piergiorgio MASSIDDA, presidente, dopo aver
ricordato il riconoscimento dell'agopuntura e della
chiropratica da parte del Servizio sanitario nazionale, rinvia
il seguito dell'esame ad altra seduta.
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