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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433954
SMC0471-0147
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.147 (che inizia a pag.120 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...SEDE REFERENTE
C5402. LAVCOMM
C5402.
Proroghe termini. C. 5402 Governo, approvato dal Senato, sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e petizioni nn. 109, 116, 122, 127, 128, 129, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 200, 256, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, da 609 a 656, 657, da 658 a 673, 663, da 872 a 967 su indennizzi vaccinazioni obbligatorie.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Luigi GIACCO. Il sottosegretario Monica BETTONI. Giuseppe DEL BARONE. Piergiorgio MASSIDDA, presidente.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Vicepresidente Piergiorgio MASSIDDA. Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Monica Bettoni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZC12 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo
  il 21 gennaio 1999.
 
     Luigi GIACCO (SD-U),  relatore,  in relazione ai
  pareri espressi dalle Commissioni competenti, propone le
  modifiche di seguito indicate:
       all'articolo 4:
         al comma 1 sostituire le parole:   A decorrere
  dall'anno 1998 con le seguenti:  A decorrere dall'anno 1999 e
  aggiungere, in fine, le parole:  ,  quale quota a
  destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base
  alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della legge 23
  dicembre 1993, n. 548.  A tal fine, il fondo sanitario di parte
  corrente è integrato in misura pari a lire 8.500.000 annue a
  decorrere dall'anno 1999;
         sopprimere il comma 3;
         sostituire il comma 7 con il seguente:   7.
  All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, il comma
  7 è abrogato;
         sostituire il comma 8 con il seguente:   8.  Per la
  prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli
  Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge
  30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 dicembre 1987, n. 531, è autorizzata la spesa di lire
  4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001;
         sostituire il comma 9 con i seguenti:   9.  Agli
  oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire
  43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per
  l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 annue a decorrere
  dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 4, pari a lire
  6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a
  decorrere dall'anno 2000, agli oneri derivanti dai commi 6 e
  7, pari a lire 400.000.000.000 a decorrere dal 1999, nonché
  agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8, pari a
  lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
  si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  utilizzando quanto a lire 400.000.000.000 l'accantonamento
  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto a
  lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per
  l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 l'accantonamento relativo
  al Ministero della sanità.
     10.  Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
       all'articolo 5:
         al comma 4, dopo le parole:   sono tenute a
  fornire inserire le seguenti: al ministero della sanità;
         al comma 7, dopo la parola:   Ministero inserire
  le seguenti: della sanità.
 
                              Pag. 121
 
     Sollecita, infine, i gruppi a valutare la possibilità di
  richiedere il trasferimento alla sede legislativa del
  provvedimento.  Chiede, inoltre, un impegno del Governo per
  soddisfare le esigenze connesse alle situazioni indicate dal
  comma 3 dell'articolo 4, del quale propone la soppressione.
     Segnala, inoltre, la richiesta della XIV Commissione di
  sopprimere gli articoli 3, 9 e 12 del testo per
  incompatibilità con la normativa comunitaria: tale richiesta
  potrà essere valutata nel caso di trasferimento alla sede
  legislativa.
 
     Il sottosegretario Monica BETTONI fa presente che è
  attualmente in corso una trattativa con le associazioni dei
  malati anche in relazione alla sentenza del tribunale di Roma
  che chiamano in causa la passata gestione del Ministero.
  Purtroppo, attualmente, il Governo non è in grado di reperire
  le risorse, valutate pari a lire 5.500 miliardi, necessari per
  coprire gli oneri derivanti dal comma 3 nel testo approvato
  dalla Commissione.  Si impegna, tuttavia, a cercare in altri
  provvedimenti la definitiva soluzione del problema.
 
     Giuseppe DEL BARONE (misto-CCD) e Giacomo BAIAMONTE
  (FI) chiedono di rinviare la votazione della proposta del
  relatore ad altra seduta, in condizione di maggiore
  partecipazione dei deputati ai lavori della Commissione.
 
     Piergiorgio MASSIDDA,  presidente,  rinvia, quindi,
  il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 12.10.
 
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