| I quesiti contenuti nell'interrogazione investono
problematiche di natura esclusivamente locale, per cui il
Ministero della sanità deve necessariamente basarsi sugli
elementi pervenuti dalla competente regione Veneto, attraverso
quel commissariato di Governo.
Su richiesta dei competenti uffici regionali, il direttore
generale dell'azienda Usl n. 21 - Legnago, il 9 giugno 1998,
ha reso noto che le notizie di stampa relative alla messa a
disposizione di locali per pratiche esorcistiche presso
l'Ospedale di Legnago, sono del tutto false.
In realtà, la cappella del complesso ospedaliero non aveva
mai avuto un locale ad uso sacrestia e da tempo il cappellano
lo richiedeva.
Resisi liberi di recente, per un intervento di
ristrutturazione generale, alcuni locali attigui alla
cappella, uno di essi, confinante con la cappella, è stato
messo a disposizione per utilizzarlo come
ufficio-sacrestia.
D'altra parte, la legge n. 132 del 1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, prevedono che in
ambiente ospedaliero sia organizzato un servizio religioso che
deve avere disponibili adeguati ambienti.
Per quanto riguarda le modalità del servizio religioso,
soltanto il vescovo, cui il direttore generale medesimo ha
chiesto interessamento, ha potestà tecnica di intervento, a
meno che non emergano situazioni di particolari gravità,
inesistenti nell'ospedale di Legnago.
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