| Sostituirlo con il seguente:
1. La titolarità della quota latte spetta al produttore
nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
2. Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
espropriazione, successione o per altro atto giuridico con
effetti analoghi, comporta il trasferimento della titolarità
della quota al produttore che subentra nella conduzione
dell'azienda stessa. Se il trasferimento dell'azienda è
effettuato per finalità non agricole, la quota, assegnata al
conduttore, confluisce nella riserva nazionale, escluso il
caso in cui il conduttore cedente l'azienda acquisisca la
titolarità di altra azienda agricola trasferendovi la propria
attività zootecnica e conseguentemente la propria quota di
produzione.
3. Il negozio, disgiunto dall'azienda, realizzato a
qualsiasi titolo (compravendita, affitto, comodato, o altro)
di quote assegnate è vietato. La titolarità della quota ove
non esercitata per un intero periodo, salvo casi di forza
maggiore, è revocata e la quota confluisce nella riserva
nazionale. I produttori soci di cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta latte godono di priorità nella
riassegnazione delle quote dismesse da altri produttori soci
della medesima cooperativa.
4. I contratti di affitto, comodato o altre forme di
cessione temporanee perdono efficacia giuridica dal primo
periodo successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. 1. Domenico Izzo, Mario Pepe.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Per quota di produzione di latte si intende il
quantitativo di riferimento di latte la cui
commercializzazione ad un acquirente trasformatore o la cui
vendita diretta al consumatore è concessa ad ogni singolo
produttore nell'ambito del quantitativo globale fissato per lo
Stato Italiano in applicazione del Regolamento CE n. 3950 del
28/12/92 e successive modifiche ed integrazioni.
5. 2. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Sopprimere il comma 1.
5. 3. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Pag. 159
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La quota è un'autorizzazione alla produzione,
quantitativamente determinata, di latte vaccino rilasciata al
produttore nella sua qualità di imprenditore agricolo che
esercita l'impresa su fondo proprio o altrui.
5. 4. Trabattoni.
Al comma 1, dopo le parole: azienda agricola
aggiungere le seguenti: , fatte salve le diverse
pattuizioni fra le parti.
5. 5. Malentacchi.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
La titolarità della quota ove non esercitata per un intero
periodo, salvo casi di forza maggiore, è revocata e la quota
confluisce nella riserva nazionale.
5. 80. Il Relatore.
Sopprimere il comma 2.
5. 6. Dozzo, Vascon, Anghinoni.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
espropriazione.
* 5. 7. Malentacchi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
espropriazione.
* 5. 8. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
Cardoli.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
espropriazione.
* 5. 9. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
espropriazione.
* 5. 10. Ferrari.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
salvo diversa pattuizione tra le parti.
5. 11. Ferrari.
Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:
In caso di locazione, in qualsiasi forma, la titolarità
della quota è trasferita solo per la durata del contratto.
5. 72. Il Relatore.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per
fini non agricoli inserire le seguenti: qualora esso
avvenga per atto volontario.
5. 12. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per
fini non agricoli inserire le seguenti: , purché
volontario,.
5. 13. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
Cardoli.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le
parole: purché il trasferimento sia volontario e non
coatto.
5. 14. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
Lucchese.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di espropriazione per pubblica utilità
dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare
l'attività produttiva in un'altra azienda conservando la
titolarità della quota.
5. 15. Ferrari.
(Prima formulazione).
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nel caso di espropriazione
Pag. 160
per pubblica utilità dell'azienda il conduttore può
continuare ad esercitare l'attività produttiva in un'altra
azienda in proprietà o in conduzione conservando la titolarità
della quota.
5. 15. Ferrari.
(Formulazione approvata).
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In caso di espropriazione dei terreni la quota rimane nella
disponibilità dell'espropriato.
5. 16. Malentacchi.
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
5. 17. Malentacchi.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Le regioni e le province autonome stabiliscono i
metodi di trasferimento delle quote di competenza provenienti
dalla riserva nazionale.
5. 18. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Le quote riassegnate dalle regioni e province
autonome, provenienti dalla riserva nazionale, possono essere
trasferite sulla base di quanto stabilito dalle regioni e
province autonome stesse.
5. 19. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Le quote della riserva nazionale, riattribuite ai
comparti regionali e riassegnate ai produttori, non possono
essere in toto o in parte, vendute, affittate o essere oggetto
di contratti di comodato o soccida per i successivi tre
periodi, salvo cause di forza maggiore.
5. 20. Vascon, Anghinoni, Dozzo.
(Prima formulazione).
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Le quote provenienti dalla riserva nazionale, non
possono essere trasferite in tutto o in parte, in qualsiasi
forma contrattuale, per i successivi tre periodi, salvo cause
di forza maggiore.
5. 20. Vascon, Anghinoni, Dozzo.
(Formulazione approvata).
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: le
quote acquisite dalla riserva nazionale inserire le
seguenti: in caso di cessazione o riduzione dell'attività
rifluiscono alla riserva nazionale per la loro riassegnazione
secondo quanto stabilito dall'articolo 2.
5. 21. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il conduttore può
vendere, in tutto o in parte, la quota latte separatamente
dall'azienda agricola esclusivamente nell'ambito del
territorio della medesima regione o della provincia autonoma,
senza determinare trasferimenti di quote dalle zone di
montagna di cui agli articoli 21 e seguenti del regolamento
(CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997. E' fatta
salva la possibilità di accordi tra regioni e province
autonome confinanti per la creazione di zone interregionali
entro cui consentire la vendita delle quote.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il conduttore può
affittare, in tutto o in parte, la quota latte separatamente
dall'azienda agricola, anche al di fuori del territorio della
regione o della provincia
Pag. 161
autonoma. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata
di un intero periodo e non può essere rinnovato.
5- bis. I contratti di trasferimento hanno efficacia
nel corso dello stesso periodo in cui vengono stipulati;
devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere
autenticata,
5- ter. Ai produttori, titolari di quota, soci di
cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte
è attribuito il diritto di prelazione nel caso di vendita,
totale o parziale, della quota separatamente dall'azienda
agricola a non soci. Il diritto di prelazione è attribuito,
altresì, ai soci di associazioni di produttori di latte che
effettuino la commercializzazione della produzione in nome e
per conto proprio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera c), del Regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno
1978, e successive modificazioni, per le quote poste in
vendita a non associati.
5. 22. Ferrari.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Le quote non possono essere vendute separatamente
dall'azienda agricola. Le quote possono essere affittate in
tutto o in parte, separatamente dall'azienda agricola
nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma,
e nella stessa area omogenea di cui alla Direttiva CE 268/75,
entro il 30 novembre di ogni anno, esclusivamente con effetto
per il periodo in corso, a condizione che il contratto
intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e
commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento
della loro quota. I contratti di affitto devono avere forma
scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
L'autentica può anche essere fatta dagli uffici regionali o
delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'affitto
totale della quota è consentito esclusivamente per la durata
di un intero periodo e non può essere rinnovato né stipulato
altro affitto della stessa quota nel quinquennio successivo.
La regione o provincia autonoma deve previamente accertare che
il cedente non abbia già utilizzato la quota locata e l'atto
ha efficacia soltanto a partire dal rilascio di apposito
certificato da parte della regione o provincia autonoma. Ai
soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
di latte, nonché di associazioni di produttori è attribuito il
diritto di prelazione sulle quote locate da altri soci, nei
confronti di produttori non soci.
5. Ove ricorrano le cause di forza maggiore, da definirsi
con regolamento adottato con decreto del Ministro per le
politiche agricole è consentito l'affitto di tutta o parte
della quota assegnata per l'intero periodo di sussistenza di
dette cause di forza maggiore.
5. 23. Malentacchi.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: vendute
inserire le seguenti: totalmente o in parte.
5. 24. Trabattoni.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 25. Volontè, Grillo.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 26. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 69. Paolo Rubino.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
con il limite del 50 per cento per le prime due volte con
le seguenti: per una sola volta in misura non superiore al
25 per cento.
5. 74. Il Relatore.
Pag. 162
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: province
autonome inserire le seguenti: confinanti o
territorialmente contigue.
5. 75. Il Relatore.
Al comma 4, terzo periodo, dopo la parola:
trasferimento inserire la seguente: totale.
5. 27. Trabattoni.
Al comma 4, sostituire il quinto e il sesto periodo con
i seguenti: Affinché le quote oggetto di compravendita
siano utilizzabili dopo tre mesi dal perfezionamento
dell'atto, è necessario che esso venga notificato sia alle
regioni o alle province autonome di residenza di entrambe le
parti contraenti che all'AIMA, mediante raccomandate R.R. di
cui fa fede il timbro postale, entro quindici giorni dal suo
perfezionamento. Tale termine è perentorio e, se non
rispettato, fa slittare di altri tre mesi l'efficacia
dell'atto.
5. 28. Trabattoni.
Al comma 4, sostituire il sesto periodo con i seguenti:
Copia autenticata dal contratto di vendita deve essere
immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente, e al primo
acquirente presso il quale il produttore cedente aveva
depositato il proprio certificato. Nel caso in cui la quota
sia venduta fuori dalla regione o dalla provincia autonoma ove
è ubicata l'azienda del cedente, copia del contratto deve
essere immediatamente trasmessa alla regione ove è ubicata
l'azienda del produttore che ha acquistato la quota. Entro 15
giorni dal ricevimento della copia del contratto di vendita,
la regione o la provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda
del cedente, accerta la regolarità del contratto. In caso di
totale utilizzo, alla data del contratto, della quota da parte
del cedente, la vendita ha effetto a decorrere dal periodo
successivo a quello del perfezionamento dell'atto. In caso di
parziale utilizzo della quota, la regione o la provincia
autonoma, ove è ubicata l'azienda del cedente, rilascia, entro
il termine sopra stabilito, apposito certificato, di cui
all'articolo 3, comma 2, per la parte di quota non utilizzata.
Il certificato deve essere depositato presso il primo
acquirente. L'atto ha efficacia soltanto a partire dal
rilascio dell'apposito certificato. Nel caso in cui la quota
sia venduta fuori dalla regione o dalla provincia autonoma ove
è ubicata l'azienda del cedente, la regione o la provincia
autonoma invia, entro il termine sopra stabilito, copia del
certificato, di cui all'articolo 3 comma 2, alla regione o
alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda del produttore
che ha acquisito la quota.
5. 29. Dozzo, Anghinoni, Vascon.
Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il
seguente: La vendita ha effetto dal momento del rilascio,
da parte della regione o della provincia autonoma, del
certificato di cui al comma 8.
5. 30. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
Cardoli.
Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: dal
periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto
con le seguenti: a decorrere dal perfezionamento
dell'atto.
5. 31. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, il fine, le
parole: ovvero dal periodo medesimo se la vendita è stata
perfezionata tra produttori operanti nella medesima ragione,
Pag. 163
oppure nell'ambito di accordi tra regioni e province
autonome.
5. 32. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 4, sopprimere il settimo periodo.
5. 33. Anghinoni, Vascon, Dozzo.
Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: Nella vendita delle quote devono essere seguiti
nell'ordine i seguenti criteri di prelazione:
a) i produttori soci di cooperative di
lavorazione, trasformazione e raccolta di latte;
b) i produttori aventi le strutture produttive
nella medesima regione;
c) tutti gli altri produttori.
5. 34. Franz, Contento.
Al comma 4, settimo periodo, dopo le parole:
vendita inserire le seguenti: o affitto.
5. 35. Trabattoni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Non possono vendere né affittare quote le
università, gli istituti di istruzione superiori, gli enti
pubblici di ricerca e sperimentazione e le manifestazioni
fieristiche ufficiali che abbiano beneficiato
dall'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
e).
5. 36. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Durante il periodo di attuazione del programma
volontario di abbandono di cui all'articolo 2, comma 1, le
quote possono essere cedute all'organismo nazionale per gli
interventi nel mercato agricolo oppure a produttori operanti
nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
5. 37. Franz, Contento.
Al comma 5, sostituire i primi due periodi con il
seguente: Le quote possono essere affittate in tutto o in
parte, separatamente dall'azienda agricola e senza limiti
territoriali, entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. 38. Trabattoni.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 70. Rubino.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 5. 71. Il Relatore.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: al di
fuori del territorio della regione o provincia autonoma
aggiungere le seguenti: con esclusione delle quote
possedute in zone di montagna.
5. 39. Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann,
Manzini, Sabattini, Lorenzetti.
Al comma 5, sostituire il quinto periodo con i
seguenti: L'affitto di quote, separatamente dall'azienda,
non può avere durata inferiore a tre mesi né superiore ad un
intero periodo, deve riguardare un arco temporale totalmente
compreso in una sola annata lattiera e non può essere
rinnovato. E' fatto divieto di stipulare affitto, anche
parziale, della stessa quota nel triennio successivo.
5. 40. Trabattoni.
Pag. 164
Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole:
nel quinquennio con le seguenti: nel triennio.
5. 73. Il Relatore.
Al comma 5, sostituire il sesto periodo con i
seguenti: Affinché l'affitto divenga efficace occorre che
sia notificato alla regione o alla provincia autonoma del
concedente la quale, dopo l'accertamento che esso non riguardi
parte di quota già utilizzata o oggetto di altra locazione,
provvede al rilascio dell'apposito certificato.
5. 41. Trabattoni.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i
seguenti: Copia autentica del contratto di affitto deve
essere immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente, e al primo
acquirente presso il quale il produttore cedente aveva
depositato il proprio certificato. Nel caso in cui la quota
sia affittata fuori dalla regione o dalla provincia autonoma
ove è ubicata l'azienda del cedente, copia del contratto deve
essere immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
autonoma ove è ubicata l'azienda del produttore affittuario
della quota. Entro 15 giorni dal ricevimento del contratto di
affitto, la regione o la provincia autonoma accerta la
regolarità del contratto, in particolare che il cedente non
abbia già utilizzato la parte di quota locata. La regione o la
provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda del cedente,
rilascia, entro il termine sopra stabilito, apposito
certificato, di cui all'articolo 3 comma 2, che deve essere
depositato presso il primo acquirente. L'atto ha efficacia
soltanto a partire dal rilascio dell'apposito certificato. Nel
caso la cui la quota sia affittata al di fuori dalla regione o
dalla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente,
la regione o la provincia autonoma invia, entro il termine
stabilito, copia del certificato di cui all'articolo 3 comma
2, alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata
l'azienda del produttore affittuario della quota.
5. 42. Anghinoni, Vascon, Dozzo.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: L'affitto ha effetto dal momento del rilascio, da
parte della regione o della provincia autonoma, del
certificato di cui al comma 8.
5. 43. Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni
Cardoli.
Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole:
dal periodo successivo al perfezionamento dell'atto con
le seguenti: dal perfezionamento dell'atto.
5. 44. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: ovvero dal periodo medesimo qualora l'affitto sia
stato perfezionato tra produttori operanti nella stessa
regione o provincia autonoma, op pure nell'ambito di accordi
tra regioni e province autonome.
5. 45. Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le zone di montagna le quote sono strettamente
vincolate al patrimonio bovino ivi residente. L'affitto di
queste quote è pertanto possibile, secondo le modalità sopra
definite, solo tra stalle ubicate in zone di montagna.
5. 46. Trabattoni.
Sopprimere il comma 6.
* 5. 47. Malentacchi.
Pag. 165
Sopprimere il comma 6.
*5. 48. Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni
Cardoli.
Sopprimere il comma 6.
*5. 49. Vascon, Dozzo, Anghinoni.
Sopprimere il comma 6.
*5. 50. Ferrari.
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: Le
con le seguenti: Tuttavia le.
5. 51. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
possono consentire con le seguenti: svolgono appositi
controlli riguardo.
5. 52. Volontè, Grillo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
azienda, con con le seguenti: azienda con.
5. 53. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Al comma 6, primo periodo, lettera a), sostituire
le parole: il 50 per cento con le seguenti: il 75 per
cento.
5. 76. Il Relatore.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:
dal rilascio con le seguenti: dall'aggiornamento.
* 5. 54. Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni Cardoli,
Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
Lucchese.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal
rilascio con le seguenti: dall'aggiornamento.
*5. 55. Losurdo, Aloi, Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Al comma 7, sopprimere le parole: L'acquisto o.
5. 56. Malentacchi.
Al comma 7, dopo la parola: boschi inserire le
seguenti: e di sette tonnellate per ogni ettaro per le
superfici.
5. 57. Dozzo, Vascon, Anghinoni.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. Allo scopo di assicurare un costante
monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo
gli acquirenti trasmettono un prospetto mensile delle consegne
di latte e del relativo tenore del grasso alle regioni o
province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le
aziende, nonché all'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo e alle Associazioni di Produttori, per i
produttori associati. Le comunicazioni sono inviate con
supporto magnetico.
* 5. 58. Volontè, Grillo.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. Allo scopo di assicurare un costante
monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo,
gli acquirenti trasmettono un prospetto mensile delle consegne
di latte e del relativo tenore del grasso alle regioni o
province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le
aziende, nonché all'organismo nazionale per gli interventi nel
mercato agricolo e alle associazioni di produttori, per i
produttori associati. Le comunicazioni sono inviate con
supporto magnetico.
* 5. 78. Il Relatore.
Pag. 166
Sopprimere il comma 8.
5. 59. Dozzo, Vascon, Anghinoni.
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il
seguente: Nel caso di vendita o di affitto di quota e nel
caso di trasferimento di azienda ai sensi del comma 2, la
regione o la provincia autonoma provvede a ritirare il
certificato precedente per la parte di quota venduta,
affittata o trasferita.
5. 60. Ferrari.
Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole:
ritirare il certificato precedente con le seguenti:
aggiornare il certificato.
5. 61. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
Lucchese.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:
ritirare con la seguente: aggiornare.
5. 62. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
Cardoli.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Tali atti devono essere altresì comunicati alle
Associazioni dei produttori di appartenenza.
5. 63. Volontè, Grillo.
(Prima formulazione).
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Tali atti devono essere altresì comunicati alle
Associazioni dei produttori di appartenenza che ne fanno
richiesta.
5. 63. Volontè, Grillo.
(Formulazione approvata).
Sopprimere il comma 10.
* 5.64. Malentacchi.
Sopprimere il comma 10.
* 5.65. Vascon, Anghinoni, Dozzo.
Sopprimere il comma 10.
* 5.66. Ferrari.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Agli effetti della presente legge i contratti di
soccida e di comodato di stalla possono essere effettuati
nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma entro
il 31 dicembre di ogni anno e per una durata del contratto non
inferiore ad un intero periodo. Il cedente non può attivare il
contratto per più di una volta nell'arco di un triennio. I
contratti di soccida e di comodato di stalla non comportano
trasferimenti di quota.
5. 77. Il Relatore.
Al comma 11, sostituire le parole: ove vige
l'istituto del maso chiuso, adotta, con le seguenti: ove
vige l'istituto del maso chiuso, e la regione Valle d'Aosta,
ove vige l'istituto dell'alpeggio, adottano.
5. 67. Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
(Prima formulazione).
Al comma 11, sostituire le parole da: la provincia
autonoma fino a: adotta con le seguenti: le
province autonome e le regioni ove vigono gli istituti del
maso chiuso e dell'alpeggio adottano.
5. 67. Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
(Formulazione approvata).
Pag. 167
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11- bis. Alla scadenza del contratto agrario il
produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive
modificazioni.
5. 68. Ferrari.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5- bis.
(Latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via di
estinzione).
1. Il latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via
di estinzione considerate tali dalle norme comunitarie, è
sottratto al regime delle quote.
5. 01. Nuccio Carrara.
Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5- bis.
(Obbligo di uso dei traccianti nel latte in polvere
destinato all'alimentazione del bestiame).
1. Al fine di evitare frodi nel sistema delle quote con
l'utilizzo improprio di latte in polvere, a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, è fatto divieto ai produttori di
alimenti per bestiame di utilizzare latte, latte scremato in
polvere e latte scremato in polvere appositamente denaturato
secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 986/68 del
Consiglio, e successive modificazioni, privi di additivi in
grado di contrassegnare stabilmente il prodotto.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, è fatto divieto
di introdurre o comunque detenere sul territorio nazionale
latte, latte in polvere e latte scremato in polvere
appositamente denaturato destinato alla produzione di alimenti
per bestiame, privo degli additivi di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro per le politiche agricole
determina, con proprio decreto, gli additivi utilizzabili ai
fini del riconoscimento del prodotto destinato
all'alimentazione del bestiame nonché i criteri e le modalità
del relativo impiego.
4. Ai produttori i quali alla data di cui al comma 1
utilizzano latte, latte scremato e latte scremato in polvere
appositamente denaturato destinato all'alimentazione del
bestiame, privi degli additivi di cui alla presente legge o
con additivi diversi da quelli stabiliti ai sensi del comma 3,
è applicata la sanzione della sospensione dall'attività per un
periodo non inferiore a sei mesi. Il prodotto così ottenuto è
confiscato.
5. A chiunque ponga in commercio o detenga latte, latte
scremato in polvere e latte scremato in polvere destinato
all'alimentazione del bestiame, privi degli additivi
specificati ai sensi del comma 4, è applicata la sanzione
della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore
ad un anno, la confisca del prodotto e la multa fino a lire 10
milioni.
5. 02. Nuccio Carrara.
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