Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433972
SMC0471-0165
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.165 (che inizia a pag.158 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C5687; C431; C1270; C1686; C2943; C3187; C3736; C3887; C4502; C4982; C5002. LAVCOMM
...C5687; C431; C1270; C1686; C2943; C3187; C3736; C3887; C4502; C4982; C5002.
...EMENDAMENTI NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 2
ART. 5.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Alfonso PECORARO SCANIO, indi del Vicepresidente Giovanni DI STASI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC13 ZZRE
       Sostituirlo con il seguente:
     1.  La titolarità della quota latte spetta al produttore
  nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.
     2.  Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione,
  espropriazione, successione o per altro atto giuridico con
  effetti analoghi, comporta il trasferimento della titolarità
  della quota al produttore che subentra nella conduzione
  dell'azienda stessa.  Se il trasferimento dell'azienda è
  effettuato per finalità non agricole, la quota, assegnata al
  conduttore, confluisce nella riserva nazionale, escluso il
  caso in cui il conduttore cedente l'azienda acquisisca la
  titolarità di altra azienda agricola trasferendovi la propria
  attività zootecnica e conseguentemente la propria quota di
  produzione.
     3.  Il negozio, disgiunto dall'azienda, realizzato a
  qualsiasi titolo (compravendita, affitto, comodato, o altro)
  di quote assegnate è vietato.  La titolarità della quota ove
  non esercitata per un intero periodo, salvo casi di forza
  maggiore, è revocata e la quota confluisce nella riserva
  nazionale.  I produttori soci di cooperative di lavorazione,
  trasformazione e raccolta latte godono di priorità nella
  riassegnazione delle quote dismesse da altri produttori soci
  della medesima cooperativa.
     4.  I contratti di affitto, comodato o altre forme di
  cessione temporanee perdono efficacia giuridica dal primo
  periodo successivo alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
  5. 1.   Domenico Izzo, Mario Pepe.
       Al comma 1 premettere il seguente:
       01.  Per quota di produzione di latte si intende il
  quantitativo di riferimento di latte la cui
  commercializzazione ad un acquirente trasformatore o la cui
  vendita diretta al consumatore è concessa ad ogni singolo
  produttore nell'ambito del quantitativo globale fissato per lo
  Stato Italiano in applicazione del Regolamento CE n. 3950 del
  28/12/92 e successive modifiche ed integrazioni.
  5. 2.   Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Sopprimere il comma 1.
  5. 3.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
  Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
 
                              Pag. 159
 
       Sostituire il comma 1 con il seguente:
     1.  La quota è un'autorizzazione alla produzione,
  quantitativamente determinata, di latte vaccino rilasciata al
  produttore nella sua qualità di imprenditore agricolo che
  esercita l'impresa su fondo proprio o altrui.
  5. 4.   Trabattoni.
       Al comma 1, dopo le parole:  azienda agricola
  aggiungere le seguenti: ,  fatte salve le diverse
  pattuizioni fra le parti.
  5. 5.   Malentacchi.
       Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
  La titolarità della quota ove non esercitata per un intero
  periodo, salvo casi di forza maggiore, è revocata e la quota
  confluisce nella riserva nazionale.
  5. 80.   Il Relatore.
       Sopprimere il comma 2.
  5. 6.   Dozzo, Vascon, Anghinoni.
       Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
  espropriazione.
  * 5. 7.   Malentacchi.
       Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
  espropriazione.
  * 5. 8.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
  Cardoli.
       Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
  espropriazione.
  * 5. 9.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
  Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
  espropriazione.
  * 5. 10.   Ferrari.
       Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:
  salvo diversa pattuizione tra le parti.
  5. 11.   Ferrari.
       Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:
  In caso di locazione, in qualsiasi forma, la titolarità
  della quota è trasferita solo per la durata del contratto.
  5. 72.   Il Relatore.
       Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  per
  fini non agricoli  inserire le seguenti:  qualora esso
  avvenga per atto volontario.
  5. 12.   Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  per
  fini non agricoli  inserire le seguenti: ,  purché
  volontario,.
  5. 13.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
  Cardoli.
       Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le
  parole:  purché il trasferimento sia volontario e non
  coatto.
  5. 14.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
  Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
  Lucchese.
       Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nel caso di espropriazione per pubblica utilità
  dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare
  l'attività produttiva in un'altra azienda conservando la
  titolarità della quota.
  5. 15.   Ferrari.
  (Prima formulazione).
       Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nel caso di espropriazione
 
                              Pag. 160
 
  per pubblica utilità dell'azienda il conduttore può
  continuare ad esercitare l'attività produttiva in un'altra
  azienda in proprietà o in conduzione conservando la titolarità
  della quota.
  5. 15.   Ferrari.
  (Formulazione approvata).
       Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In caso di espropriazione dei terreni la quota rimane nella
  disponibilità dell'espropriato.
  5. 16.   Malentacchi.
       Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
  5. 17.   Malentacchi.
       Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Le regioni e le province autonome stabiliscono i
  metodi di trasferimento delle quote di competenza provenienti
  dalla riserva nazionale.
  5. 18.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
  Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
     Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Le quote riassegnate dalle regioni e province
  autonome, provenienti dalla riserva nazionale, possono essere
  trasferite sulla base di quanto stabilito dalle regioni e
  province autonome stesse.
  5. 19.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
  Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Le quote della riserva nazionale, riattribuite ai
  comparti regionali e riassegnate ai produttori, non possono
  essere in toto o in parte, vendute, affittate o essere oggetto
  di contratti di comodato o soccida per i successivi tre
  periodi, salvo cause di forza maggiore.
  5. 20.   Vascon, Anghinoni, Dozzo.
  (Prima formulazione).
       Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Le quote provenienti dalla riserva nazionale, non
  possono essere trasferite in tutto o in parte, in qualsiasi
  forma contrattuale, per i successivi tre periodi, salvo cause
  di forza maggiore.
  5. 20.   Vascon, Anghinoni, Dozzo.
  (Formulazione approvata).
       Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  le
  quote acquisite dalla riserva nazionale  inserire le
  seguenti:  in caso di cessazione o riduzione dell'attività
  rifluiscono alla riserva nazionale per la loro riassegnazione
  secondo quanto stabilito dall'articolo 2.
  5. 21.   Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
     4.  Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il conduttore può
  vendere, in tutto o in parte, la quota latte separatamente
  dall'azienda agricola esclusivamente nell'ambito del
  territorio della medesima regione o della provincia autonoma,
  senza determinare trasferimenti di quote dalle zone di
  montagna di cui agli articoli 21 e seguenti del regolamento
  (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.  E' fatta
  salva la possibilità di accordi tra regioni e province
  autonome confinanti per la creazione di zone interregionali
  entro cui consentire la vendita delle quote.
     5.  Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il conduttore può
  affittare, in tutto o in parte, la quota latte separatamente
  dall'azienda agricola, anche al di fuori del territorio della
  regione o della provincia
 
                              Pag. 161
 
  autonoma.  L'affitto è consentito esclusivamente per la durata
  di un intero periodo e non può essere rinnovato.
     5- bis.  I contratti di trasferimento hanno efficacia
  nel corso dello stesso periodo in cui vengono stipulati;
  devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere
  autenticata,
     5- ter.  Ai produttori, titolari di quota, soci di
  cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte
  è attribuito il diritto di prelazione nel caso di vendita,
  totale o parziale, della quota separatamente dall'azienda
  agricola a non soci.  Il diritto di prelazione è attribuito,
  altresì, ai soci di associazioni di produttori di latte che
  effettuino la commercializzazione della produzione in nome e
  per conto proprio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
  lettera  c),  del Regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno
  1978, e successive modificazioni, per le quote poste in
  vendita a non associati.
  5. 22.   Ferrari.
       Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
     4.  Le quote non possono essere vendute separatamente
  dall'azienda agricola.  Le quote possono essere affittate in
  tutto o in parte, separatamente dall'azienda agricola
  nell'ambito del territorio della regione o provincia autonoma,
  e nella stessa area omogenea di cui alla Direttiva CE 268/75,
  entro il 30 novembre di ogni anno, esclusivamente con effetto
  per il periodo in corso, a condizione che il contratto
  intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e
  commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento
  della loro quota.  I contratti di affitto devono avere forma
  scritta e la firma delle parti deve essere autenticata.
  L'autentica può anche essere fatta dagli uffici regionali o
  delle province autonome di Trento e di Bolzano.  L'affitto
  totale della quota è consentito esclusivamente per la durata
  di un intero periodo e non può essere rinnovato né stipulato
  altro affitto della stessa quota nel quinquennio successivo.
  La regione o provincia autonoma deve previamente accertare che
  il cedente non abbia già utilizzato la quota locata e l'atto
  ha efficacia soltanto a partire dal rilascio di apposito
  certificato da parte della regione o provincia autonoma.  Ai
  soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
  di latte, nonché di associazioni di produttori è attribuito il
  diritto di prelazione sulle quote locate da altri soci, nei
  confronti di produttori non soci.
     5.  Ove ricorrano le cause di forza maggiore, da definirsi
  con regolamento adottato con decreto del Ministro per le
  politiche agricole è consentito l'affitto di tutta o parte
  della quota assegnata per l'intero periodo di sussistenza di
  dette cause di forza maggiore.
  5. 23.   Malentacchi.
       Al comma 4, primo periodo, dopo la parola:  vendute
  inserire le seguenti:  totalmente o in parte.
  5. 24.   Trabattoni.
       Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
  * 5. 25.   Volontè, Grillo.
       Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
  * 5. 26.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
  Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
  * 5. 69.   Paolo Rubino.
       Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
  con il limite del 50 per cento per le prime due volte  con
  le seguenti:  per una sola volta in misura non superiore al
  25 per cento.
  5. 74.   Il Relatore.
 
                              Pag. 162
 
       Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:  province
  autonome  inserire le seguenti:  confinanti o
  territorialmente contigue.
  5. 75.   Il Relatore.
       Al comma 4, terzo periodo, dopo la parola:
  trasferimento  inserire la seguente:  totale.
  5. 27.   Trabattoni.
       Al comma 4, sostituire il quinto e il sesto periodo con
  i seguenti:  Affinché le quote oggetto di compravendita
  siano utilizzabili dopo tre mesi dal perfezionamento
  dell'atto, è necessario che esso venga notificato sia alle
  regioni o alle province autonome di residenza di entrambe le
  parti contraenti che all'AIMA, mediante raccomandate R.R. di
  cui fa fede il timbro postale, entro quindici giorni dal suo
  perfezionamento.  Tale termine è perentorio e, se non
  rispettato, fa slittare di altri tre mesi l'efficacia
  dell'atto.
  5. 28.   Trabattoni.
       Al comma 4, sostituire il sesto periodo con i seguenti:
  Copia autenticata dal contratto di vendita deve essere
  immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
  autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente, e al primo
  acquirente presso il quale il produttore cedente aveva
  depositato il proprio certificato.  Nel caso in cui la quota
  sia venduta fuori dalla regione o dalla provincia autonoma ove
  è ubicata l'azienda del cedente, copia del contratto deve
  essere immediatamente trasmessa alla regione ove è ubicata
  l'azienda del produttore che ha acquistato la quota.  Entro 15
  giorni dal ricevimento della copia del contratto di vendita,
  la regione o la provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda
  del cedente, accerta la regolarità del contratto.  In caso di
  totale utilizzo, alla data del contratto, della quota da parte
  del cedente, la vendita ha effetto a decorrere dal periodo
  successivo a quello del perfezionamento dell'atto.  In caso di
  parziale utilizzo della quota, la regione o la provincia
  autonoma, ove è ubicata l'azienda del cedente, rilascia, entro
  il termine sopra stabilito, apposito certificato, di cui
  all'articolo 3, comma 2, per la parte di quota non utilizzata.
  Il certificato deve essere depositato presso il primo
  acquirente.  L'atto ha efficacia soltanto a partire dal
  rilascio dell'apposito certificato.  Nel caso in cui la quota
  sia venduta fuori dalla regione o dalla provincia autonoma ove
  è ubicata l'azienda del cedente, la regione o la provincia
  autonoma invia, entro il termine sopra stabilito, copia del
  certificato, di cui all'articolo 3 comma 2, alla regione o
  alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda del produttore
  che ha acquisito la quota.
  5. 29.   Dozzo, Anghinoni, Vascon.
       Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il
  seguente:  La vendita ha effetto dal momento del rilascio,
  da parte della regione o della provincia autonoma, del
  certificato di cui al comma 8.
  5. 30.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
  Cardoli.
       Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole:  dal
  periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto
  con le seguenti:  a decorrere dal perfezionamento
  dell'atto.
  5. 31.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
  Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 4, sesto periodo, aggiungere, il fine, le
  parole:  ovvero dal periodo medesimo se la vendita è stata
  perfezionata tra produttori operanti nella medesima ragione,
 
                              Pag. 163
 
  oppure nell'ambito di accordi tra regioni e province
  autonome.
  5. 32.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio Carrara,
  Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 4, sopprimere il settimo periodo.
  5. 33.   Anghinoni, Vascon, Dozzo.
       Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il
  seguente:  Nella vendita delle quote devono essere seguiti
  nell'ordine i seguenti criteri di prelazione:
       a)  i produttori soci di cooperative di
  lavorazione, trasformazione e raccolta di latte;
       b)  i produttori aventi le strutture produttive
  nella medesima regione;
       c)  tutti gli altri produttori.
  5. 34.   Franz, Contento.
       Al comma 4, settimo periodo, dopo le parole:
  vendita  inserire le seguenti:  o affitto.
  5. 35.   Trabattoni.
       Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Non possono vendere né affittare quote le
  università, gli istituti di istruzione superiori, gli enti
  pubblici di ricerca e sperimentazione e le manifestazioni
  fieristiche ufficiali che abbiano beneficiato
  dall'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
  e).
  5. 36.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
  Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Durante il periodo di attuazione del programma
  volontario di abbandono di cui all'articolo 2, comma 1, le
  quote possono essere cedute all'organismo nazionale per gli
  interventi nel mercato agricolo oppure a produttori operanti
  nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
  5. 37.   Franz, Contento.
       Al comma 5, sostituire i primi due periodi con il
  seguente:  Le quote possono essere affittate in tutto o in
  parte, separatamente dall'azienda agricola e senza limiti
  territoriali, entro il 31 dicembre di ogni anno.
  5. 38.   Trabattoni.
       Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
  * 5. 70.   Rubino.
       Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
  * 5. 71.   Il Relatore.
       Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:  al di
  fuori del territorio della regione o provincia autonoma
  aggiungere le seguenti:  con esclusione delle quote
  possedute in zone di montagna.
  5. 39.   Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann,
  Manzini, Sabattini, Lorenzetti.
       Al comma 5, sostituire il quinto periodo con i
  seguenti:  L'affitto di quote, separatamente dall'azienda,
  non può avere durata inferiore a tre mesi né superiore ad un
  intero periodo, deve riguardare un arco temporale totalmente
  compreso in una sola annata lattiera e non può essere
  rinnovato.  E' fatto divieto di stipulare affitto, anche
  parziale, della stessa quota nel triennio successivo.
  5. 40.   Trabattoni.
 
                              Pag. 164
 
       Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole:
  nel quinquennio  con le seguenti:  nel triennio.
  5. 73.   Il Relatore.
       Al comma 5, sostituire il sesto periodo con i
  seguenti:  Affinché l'affitto divenga efficace occorre che
  sia notificato alla regione o alla provincia autonoma del
  concedente la quale, dopo l'accertamento che esso non riguardi
  parte di quota già utilizzata o oggetto di altra locazione,
  provvede al rilascio dell'apposito certificato.
  5. 41.   Trabattoni.
       Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i
  seguenti:  Copia autentica del contratto di affitto deve
  essere immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
  autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente, e al primo
  acquirente presso il quale il produttore cedente aveva
  depositato il proprio certificato.  Nel caso in cui la quota
  sia affittata fuori dalla regione o dalla provincia autonoma
  ove è ubicata l'azienda del cedente, copia del contratto deve
  essere immediatamente trasmessa alla regione o alla provincia
  autonoma ove è ubicata l'azienda del produttore affittuario
  della quota.  Entro 15 giorni dal ricevimento del contratto di
  affitto, la regione o la provincia autonoma accerta la
  regolarità del contratto, in particolare che il cedente non
  abbia già utilizzato la parte di quota locata.  La regione o la
  provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda del cedente,
  rilascia, entro il termine sopra stabilito, apposito
  certificato, di cui all'articolo 3 comma 2, che deve essere
  depositato presso il primo acquirente.  L'atto ha efficacia
  soltanto a partire dal rilascio dell'apposito certificato.  Nel
  caso la cui la quota sia affittata al di fuori dalla regione o
  dalla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda del cedente,
  la regione o la provincia autonoma invia, entro il termine
  stabilito, copia del certificato di cui all'articolo 3 comma
  2, alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata
  l'azienda del produttore affittuario della quota.
  5. 42.   Anghinoni, Vascon, Dozzo.
       Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il
  seguente:  L'affitto ha effetto dal momento del rilascio, da
  parte della regione o della provincia autonoma, del
  certificato di cui al comma 8.
  5. 43.   Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni
  Cardoli.
       Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole:
  dal periodo successivo al perfezionamento dell'atto  con
  le seguenti:  dal perfezionamento dell'atto.
  5. 44.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
  Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le
  parole:  ovvero dal periodo medesimo qualora l'affitto sia
  stato perfezionato tra produttori operanti nella stessa
  regione o provincia autonoma, op pure nell'ambito di accordi
  tra regioni e province autonome.
  5. 45.   Franz, Butti, Contento, Losurdo, Nuccio
  Carrara, Alberto Giorgetti, Landolfi, Fino, Foti, Aloi.
       Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per le zone di montagna le quote sono strettamente
  vincolate al patrimonio bovino ivi residente.  L'affitto di
  queste quote è pertanto possibile, secondo le modalità sopra
  definite, solo tra stalle ubicate in zone di montagna.
  5. 46.   Trabattoni.
       Sopprimere il comma 6.
  * 5. 47.   Malentacchi.
 
                              Pag. 165
 
       Sopprimere il comma 6.
  *5. 48.   Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni
  Cardoli.
       Sopprimere il comma 6.
  *5. 49.   Vascon, Dozzo, Anghinoni.
       Sopprimere il comma 6.
  *5. 50.   Ferrari.
       Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola:  Le
  con le seguenti:  Tuttavia le.
  5. 51.   Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
  possono consentire  con le seguenti:  svolgono appositi
  controlli riguardo.
  5. 52.   Volontè, Grillo.
       Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
  azienda, con  con le seguenti:  azienda con.
  5. 53.   Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Al comma 6, primo periodo, lettera  a),  sostituire
  le parole:  il 50 per cento  con le seguenti:  il 75 per
  cento.
  5. 76.   Il Relatore.
       Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:
  dal rilascio  con le seguenti:  dall'aggiornamento.
  * 5. 54.   Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni Cardoli,
  Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
  Lucchese.
       Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:  dal
  rilascio  con le seguenti:  dall'aggiornamento.
  *5. 55.   Losurdo, Aloi, Carrara, Fino, Franz,
  Peretti.
       Al comma 7, sopprimere le parole:  L'acquisto o.
  5. 56.   Malentacchi.
       Al comma 7, dopo la parola:  boschi  inserire le
  seguenti:  e di sette tonnellate per ogni ettaro per le
  superfici.
  5. 57.   Dozzo, Vascon, Anghinoni.
       Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  Allo scopo di assicurare un costante
  monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo
  gli acquirenti trasmettono un prospetto mensile delle consegne
  di latte e del relativo tenore del grasso alle regioni o
  province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le
  aziende, nonché all'organismo nazionale per gli interventi nel
  mercato agricolo e alle Associazioni di Produttori, per i
  produttori associati.  Le comunicazioni sono inviate con
  supporto magnetico.
  * 5. 58.   Volontè, Grillo.
       Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  Allo scopo di assicurare un costante
  monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo,
  gli acquirenti trasmettono un prospetto mensile delle consegne
  di latte e del relativo tenore del grasso alle regioni o
  province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le
  aziende, nonché all'organismo nazionale per gli interventi nel
  mercato agricolo e alle associazioni di produttori, per i
  produttori associati.  Le comunicazioni sono inviate con
  supporto magnetico.
  * 5. 78.   Il Relatore.
 
                              Pag. 166
 
       Sopprimere il comma 8.
  5. 59.   Dozzo, Vascon, Anghinoni.
       Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il
  seguente:  Nel caso di vendita o di affitto di quota e nel
  caso di trasferimento di azienda ai sensi del comma 2, la
  regione o la provincia autonoma provvede a ritirare il
  certificato precedente per la parte di quota venduta,
  affittata o trasferita.
  5. 60.   Ferrari.
       Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole:
  ritirare il certificato precedente  con le seguenti:
  aggiornare il certificato.
  5. 61.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
  Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato, Giudice, Peretti, D'Alia,
  Lucchese.
       Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:
  ritirare  con la seguente:  aggiornare.
  5. 62.   Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni
  Cardoli.
       Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Tali atti devono essere altresì comunicati alle
  Associazioni dei produttori di appartenenza.
  5. 63.   Volontè, Grillo.
  (Prima formulazione).
       Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
  periodo:  Tali atti devono essere altresì comunicati alle
  Associazioni dei produttori di appartenenza che ne fanno
  richiesta.
  5. 63.   Volontè, Grillo.
  (Formulazione approvata).
       Sopprimere il comma 10.
  * 5.64.   Malentacchi.
       Sopprimere il comma 10.
  * 5.65.   Vascon, Anghinoni, Dozzo.
       Sopprimere il comma 10.
  * 5.66.   Ferrari.
       Sostituire il comma 10 con il seguente:
       10.  Agli effetti della presente legge i contratti di
  soccida e di comodato di stalla possono essere effettuati
  nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma entro
  il 31 dicembre di ogni anno e per una durata del contratto non
  inferiore ad un intero periodo.  Il cedente non può attivare il
  contratto per più di una volta nell'arco di un triennio.  I
  contratti di soccida e di comodato di stalla non comportano
  trasferimenti di quota.
  5. 77.   Il Relatore.
       Al comma 11, sostituire le parole:  ove vige
  l'istituto del maso chiuso, adotta,  con le seguenti:  ove
  vige l'istituto del maso chiuso, e la regione Valle d'Aosta,
  ove vige l'istituto dell'alpeggio, adottano.
  5. 67.   Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
  (Prima formulazione).
       Al comma 11, sostituire le parole da:  la provincia
  autonoma  fino a:  adotta  con le seguenti:  le
  province autonome e le regioni ove vigono gli istituti del
  maso chiuso e dell'alpeggio adottano.
  5. 67.   Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
  (Formulazione approvata).
 
                              Pag. 167
 
       Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
     11- bis.  Alla scadenza del contratto agrario il
  produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai
  sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
  3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive
  modificazioni.
  5. 68.   Ferrari.
       Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
                        Art. 5- bis.
  (Latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via di
                         estinzione).
     1.  Il latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via
  di estinzione considerate tali dalle norme comunitarie, è
  sottratto al regime delle quote.
  5. 01.   Nuccio Carrara.
       Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
                        Art. 5- bis.
  (Obbligo di uso dei traccianti nel latte in polvere
          destinato all'alimentazione del bestiame).
     1.  Al fine di evitare frodi nel sistema delle quote con
  l'utilizzo improprio di latte in polvere, a decorrere dal
  sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
  della presente legge, è fatto divieto ai produttori di
  alimenti per bestiame di utilizzare latte, latte scremato in
  polvere e latte scremato in polvere appositamente denaturato
  secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 986/68 del
  Consiglio, e successive modificazioni, privi di additivi in
  grado di contrassegnare stabilmente il prodotto.
     2.  Dalla medesima data di cui al comma 1, è fatto divieto
  di introdurre o comunque detenere sul territorio nazionale
  latte, latte in polvere e latte scremato in polvere
  appositamente denaturato destinato alla produzione di alimenti
  per bestiame, privo degli additivi di cui al comma 1.
     3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Ministro per le politiche agricole
  determina, con proprio decreto, gli additivi utilizzabili ai
  fini del riconoscimento del prodotto destinato
  all'alimentazione del bestiame nonché i criteri e le modalità
  del relativo impiego.
     4.  Ai produttori i quali alla data di cui al comma 1
  utilizzano latte, latte scremato e latte scremato in polvere
  appositamente denaturato destinato all'alimentazione del
  bestiame, privi degli additivi di cui alla presente legge o
  con additivi diversi da quelli stabiliti ai sensi del comma 3,
  è applicata la sanzione della sospensione dall'attività per un
  periodo non inferiore a sei mesi.  Il prodotto così ottenuto è
  confiscato.
     5.  A chiunque ponga in commercio o detenga latte, latte
  scremato in polvere e latte scremato in polvere destinato
  all'alimentazione del bestiame, privi degli additivi
  specificati ai sensi del comma 4, è applicata la sanzione
  della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore
  ad un anno, la confisca del prodotto e la multa fino a lire 10
  milioni.
  5. 02.   Nuccio Carrara.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=13 SEDE=RE NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0165 TIPDOC=P DOCTIT=0161 COMM=C13D FTX PAGINIZ=0158 RIGINIZ=024 PAGFIN=0167 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=158 PAGEFIN=167 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0165 TIPDOCP DOCTIT0161 NDOC0161



Ritorna al menu della banca dati