| La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
a) visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 22 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del medesimo giorno, con il quale è stato
indetto, per il giorno 18 aprile 1999, un referendum
abrogativo di norme della legge elettorale per la Camera dei
Deputati relative alla quota proporzionale;
b) visto l'articolo 4, primo comma, terzo
capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce
alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le
trasmissioni di Tribuna;
c) considerata la costante prassi di trasmettere
cicli di Tribune in occasione di referendum, e
l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alla
prossima consultazione referendaria;
d) visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio
1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per
le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi
politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei
referendum, alcune facoltà riconosciute in favore dei
soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di
ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione,
applicabili per analogia anche alle Tribune;
e) considerati inoltre i criteri contenuti
nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile
1989, n. 2, recante indizione di un referendum di
indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al
Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda
relativa a tale referendum, faceva riferimento anche ad
enti o associazioni di particolare rilevanza;
f) considerati in particolare i contenuti delle
sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie
della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio
1995, del 10 marzo-1^aprile 1993, e del 10 maggio 1990;
considerata specificamente la deliberazione del 20 maggio
1997, relativa alle consultazioni referendarie del 15 giugno
successivo, nonchè la sentenza della Corte costituzionale 9-12
marzo 1998, n. 49, che vi si riferisce;
g) visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla
RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13
febbraio 1997;
h) visto altresì il primo capoverso del primo
comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che
attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi
generali rivolti alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo;
i) considerata l'opportunità di dettare
indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria
pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per
il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire
agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul
contenuto del quesito;
l) ritenuta inoltre l'opportunità specifica di
indicare le fascie orarie nelle
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quali trasmettere le Tribune, con particolare riferimento a
quelle riservate ai Comitati per il SI e per il NO, e di
esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere
proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
seguito:
Art. 1.
(Tipologia delle Tribune).
1. In occasione della consultazione referendaria del 18
aprile 1999 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un
criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte
indicazioni di voto, le seguenti Tribune:
a) un ciclo di confronti riservati al
comitato promotore ed ai comitati per il NO di cui ai
successivi punti b) e c) dell'articolo
2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto
può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più
agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove
occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il
tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i
sostenitori del SI e quelli del NO;
b) un appello ai votanti, da trasmettere per
televisione e per radio in orario serale nella giornata di
venerdì 16 aprile. L'appello consiste in due trasmissioni di
tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e
l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI il
comitato promotore del referendum, per il NO gli
eventuali comitati per il NO.
2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non
pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire,
anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non
determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle
trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle
sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono
particolari esigenze possono essere registrate, purché la
registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per
tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.
Art. 2.
(Soggetti legittimati ad accedere
alle Tribune).
1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:
a) i gruppi parlamentari, anche se
costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la
facoltà di beneficiare di un ciclo di "faccia a faccia", ove
il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di
voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio.
L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli
gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la
qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del
gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un
gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente
sia alla Camera sia al Senato. Data l'attuale eccezionale
composizione dei gruppi Misti dei due rami del Parlamento,
tali gruppi hanno diritto complessivamente ad una presenza
pari a due gruppi parlamentari; ai loro presidenti è richiesta
un'equilibrata designazione delle diverse componenti politiche
riconosciute;
b) il comitato promotore del
referendum, quanto alle trasmissioni di cui ai punti
a) e b) dell'articolo 1, comma 1;
c) gli eventuali Comitati per il NO già
costituiti alla data di approvazione della presente delibera.
Ulteriori Comitati per il NO, costituitisi entro tre giorni da
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tale data, possono essere ammessi a prender parte alle
trasmissioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
utilizzando parte del tempo riservato al NO, determinando il
tempo stesso in rapporto alla loro diversa rappresentatività.
Essi sono inseriti nel calendario delle trasmissioni a cura
della RAI, a partire dall'apposita domanda di partecipazione
avanzata entro tre giorni dalla loro costituzione. Per gli
appelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
tutti i Comitati per il NO devono esprimere una rappresentanza
comune.
2. I soggetti di cui ai punti a) e b) del
comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.
3. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare
a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano
avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a
garantire la completezza dell'informazione sul quesito
referendario, nonché la parità di chance tra le due
opposte indicazioni di voto.
4. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali
notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente
delibera, la Rai dà notizia della possibilità prevista dal
comma 1, lettera c).
Art. 3.
(Ulteriori modalità di svolgimento).
1. I confronti di cui al punto a) dell'articolo 1,
comma 1, cui prendano parte il Comitato promotore e gli
eventuali Comitati per il NO di cui ai punti b) e
c) dell'articolo 2, comma 1, sono programmati sulle tre
reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di
largo ascolto, anche a ridosso dei principali appuntamenti
informativi della giornata.
2. Le Tribune trasmesse per radio potranno avere le
particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o
opportune.
3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari
della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte
le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta
richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati
anticipatamente alla Commissione.
4. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai
criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e
completezza dell'informazione, e, nel rispetto della
professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea
di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse
indicazioni di voto.
Art. 4.
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di
votazione).
1. La direzione delle Tribune cura, dal trentesimo giorno
precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata
in cui si svolge la votazione, la redazione e la diffusione
nazionale di spot televisivi e radiofonici che espongano
il quesito referendario in modo chiaro e comprensibile,
illustrando le modalità di votazione e che informino sulla
data e gli orari della consultazione referendaria nonché sui
certificati elettorali.
2. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di
schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono,
più ampiamente degli spot di cui al comma 1, il
contenuto del quesito, e le caratteristiche delle norme
da abrogare.
3. Gli spot e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
preventivamente sottoposti alla Commissione; gli spot di
cui al comma 1 sono trasmessi di norma prima o dopo le Tribune
ed i notiziari principali, e le schede di cui al comma 2 sono
trasmesse nella terzultima settimana prima del voto, di norma
in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari
principali.
Art. 5.
(Trasmissioni per non udenti).
1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto
possibile, alcune delle trasmissioni
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previste dalla presente delibera siano organizzate con
modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
Art. 6.
(Altre trasmissioni della RAI).
1. L'intera programmazione della RAI tiene conto
dell'esigenza di non influenzare, direttamente o
indirettamente, lo svolgimento della consultazione
referendaria.
2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle
votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la
votazione, i temi oggetto del referendum sono trattati
esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia
individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi
"informazione", "notiziari", ed "informazione parlamentare",
salvo quanto prevede il successivo comma 4.
3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e
fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali
della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili
alla responsabilità di una testata giornalistica assicurano
una corretta informazione sulla campagna
referendaria.
4. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la
Rai sceglie uno o più programmi di talk-show imperniati
sui referendum invitando il Comitato promotore del SI e
i Comitati del NO.
5. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite
al quesito referendario.
6. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle
votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la
votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati
di sondaggi demoscopici sull'esito della votazione
referendaria e sugli orientamenti dei votanti.
Art. 7.
(Trasmissioni dell'Accesso e Tribune
tematiche).
1. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del
referendum è consentita la prosecuzione dei programmi
dell'Accesso sia in sede nazionale sia in sede locale, purché
quelli trasmessi sino a tutta la giornata di votazione non
contengano riferimenti ai temi relativi alla campagna
referendaria, non prevedano la presenza di persone in essa
pubblicamente e notoriamente impegnate, e non realizzino
comunque forme surrettizie di propaganda.
2. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del
referendum, e sino a tutta la giornata delle votazioni,
è sospeso il ciclo di Tribune politiche tematiche di cui alla
delibera della Commissione del 25 marzo 1998, modificata il 22
luglio successivo.
Art. 8.
(Applicazione ed interpretazione della presente
delibera).
1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale
della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive
competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei
criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a
riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali
inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro
assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore
competente.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato
a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere
necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito,
anche ai fini previsti dall'articolo 3, comma 3, e
dall'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di presidenza della
Commissione.
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