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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


433990
SMC0471-0183
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.183 (che inizia a pag.187 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
           per l'indirizzo generale e la vigilanza
                 dei servizi radiotelevisivi
 
 
...TRIBUNE REFERENDARIE. LAVCOMM
...TRIBUNE REFERENDARIE.
Testo approvato dalla Commissione, con gli emendamenti accolti.
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Francesco STORACE.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC21
     La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
         a)  visto il decreto del Presidente della
  Repubblica del 22 febbraio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 43 del medesimo giorno, con il quale è stato
  indetto, per il giorno 18 aprile 1999, un  referendum
  abrogativo di norme della legge elettorale per la Camera dei
  Deputati relative alla quota proporzionale;
         b)  visto l'articolo 4, primo comma, terzo
  capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce
  alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le
  trasmissioni di Tribuna;
         c)  considerata la costante prassi di trasmettere
  cicli di Tribune in occasione di  referendum,  e
  l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alla
  prossima consultazione referendaria;
         d)  visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970,
  n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio
  1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per
  le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi
  politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei
  referendum,  alcune facoltà riconosciute in favore dei
  soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di
  ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione,
  applicabili per analogia anche alle Tribune;
         e)  considerati inoltre i criteri contenuti
  nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile
  1989, n. 2, recante indizione di un  referendum  di
  indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al
  Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda
  relativa a tale  referendum,  faceva riferimento anche ad
  enti o associazioni di particolare rilevanza;
         f)  considerati in particolare i contenuti delle
  sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie
  della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio
  1995, del 10 marzo-1^aprile 1993, e del 10 maggio 1990;
  considerata specificamente la deliberazione del 20 maggio
  1997, relativa alle consultazioni referendarie del 15 giugno
  successivo, nonchè la sentenza della Corte costituzionale 9-12
  marzo 1998, n. 49, che vi si riferisce;
         g)  visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla
  RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13
  febbraio 1997;
         h)  visto altresì il primo capoverso del primo
  comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che
  attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi
  generali rivolti alla società concessionaria del servizio
  pubblico radiotelevisivo;
         i)  considerata l'opportunità di dettare
  indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria
  pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per
  il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire
  agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul
  contenuto del quesito;
         l)  ritenuta inoltre l'opportunità specifica di
  indicare le fascie orarie nelle
 
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  quali trasmettere le Tribune, con particolare riferimento a
  quelle riservate ai Comitati per il SI e per il NO, e di
  esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere
  proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;
                           dispone
  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società
  concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di
  seguito:
                           Art. 1.
                  (Tipologia delle Tribune).
     1.  In occasione della consultazione referendaria del 18
  aprile 1999 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un
  criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte
  indicazioni di voto, le seguenti Tribune:
         a)    un ciclo di confronti riservati al
  comitato promotore ed ai comitati per il NO di cui ai
  successivi punti  b)    e    c) dell'articolo
  2, comma 1, da trasmettere anche per radio.  Ciascun confronto
  può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più
  agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove
  occorra, si procede a sorteggio.  Per ciascun confronto, il
  tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i
  sostenitori del SI e quelli del NO;
         b) un appello ai votanti, da trasmettere per
  televisione e per radio in orario serale nella giornata di
  venerdì 16 aprile.  L'appello consiste in due trasmissioni di
  tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e
  l'altra a quelli del NO.  Gli aventi diritto sono per il SI il
  comitato promotore del  referendum,  per il NO gli
  eventuali comitati per il NO.
     2.  L'eventuale rinuncia di un avente diritto non
  pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire,
  anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non
  determina un accrescimento del tempo loro spettante.  Nelle
  trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.
     3.  Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle
  sedi Rai di Roma, di regola in diretta.  Se ricorrono
  particolari esigenze possono essere registrate, purché la
  registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
  l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per
  tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.
                           Art. 2.
              (Soggetti legittimati ad accedere
                        alle Tribune).
     1.  Hanno diritto di partecipare alle Tribune:
           a)  i gruppi parlamentari, anche se
  costituiti in un solo ramo del Parlamento.  Essi hanno la
  facoltà di beneficiare di un ciclo di "faccia a faccia", ove
  il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di
  voto.  Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio.
  L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli
  gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la
  qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del
  gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un
  gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente
  sia alla Camera sia al Senato.  Data l'attuale eccezionale
  composizione dei gruppi Misti dei due rami del Parlamento,
  tali gruppi hanno diritto complessivamente ad una presenza
  pari a due gruppi parlamentari; ai loro presidenti è richiesta
  un'equilibrata designazione delle diverse componenti politiche
  riconosciute;
       b)  il comitato promotore del
  referendum,  quanto alle trasmissioni di cui ai punti
  a)  e  b)  dell'articolo 1, comma 1;
       c)  gli eventuali Comitati per il NO già
  costituiti alla data di approvazione della presente delibera.
  Ulteriori Comitati per il NO, costituitisi entro tre giorni da
 
                              Pag. 189
 
  tale data, possono essere ammessi a prender parte alle
  trasmissioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
  utilizzando parte del tempo riservato al NO, determinando il
  tempo stesso in rapporto alla loro diversa rappresentatività.
  Essi sono inseriti nel calendario delle trasmissioni a cura
  della RAI, a partire dall'apposita domanda di partecipazione
  avanzata entro tre giorni dalla loro costituzione.  Per gli
  appelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),
  tutti i Comitati per il NO devono esprimere una rappresentanza
  comune.
     2.  I soggetti di cui ai punti  a)  e  b)  del
  comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.
     3.  L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare
  a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano
  avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a
  garantire la completezza dell'informazione sul quesito
  referendario, nonché la parità di  chance  tra le due
  opposte indicazioni di voto.
     4.  Con avvisi trasmessi nel corso dei principali
  notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente
  delibera, la Rai dà notizia della possibilità prevista dal
  comma 1, lettera  c).
                           Art. 3.
             (Ulteriori modalità di svolgimento).
     1.  I confronti di cui al punto  a)  dell'articolo 1,
  comma 1, cui prendano parte il Comitato promotore e gli
  eventuali Comitati per il NO di cui ai punti  b)  e
  c)  dell'articolo 2, comma 1, sono programmati sulle tre
  reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di
  largo ascolto, anche a ridosso dei principali appuntamenti
  informativi della giornata.
     2.  Le Tribune trasmesse per radio potranno avere le
  particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o
  opportune.
     3.  Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono
  delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari
  della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte
  le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta
  richiesta.  I calendari delle Tribune sono comunicati
  anticipatamente alla Commissione.
     4.  L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai
  criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e
  completezza dell'informazione, e, nel rispetto della
  professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea
  di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse
  indicazioni di voto.
                           Art. 4.
  (Illustrazione dei quesiti e delle modalità di
                         votazione).
     1.  La direzione delle Tribune cura, dal trentesimo giorno
  precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata
  in cui si svolge la votazione, la redazione e la diffusione
  nazionale di  spot  televisivi e radiofonici che espongano
  il quesito referendario in modo chiaro e comprensibile,
  illustrando le modalità di votazione e che informino sulla
  data e gli orari della consultazione referendaria nonché sui
  certificati elettorali.
     2.  La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di
  schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono,
  più ampiamente degli  spot  di cui al comma 1, il
  contenuto del quesito,   e le caratteristiche delle norme
  da abrogare.
     3.  Gli  spot  e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
  preventivamente sottoposti alla Commissione; gli  spot  di
  cui al comma 1 sono trasmessi di norma prima o dopo le Tribune
  ed i notiziari principali, e le schede di cui al comma 2 sono
  trasmesse nella terzultima settimana prima del voto, di norma
  in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari
  principali.
                           Art. 5.
                (Trasmissioni per non udenti).
     1.  La direzione delle Tribune cura che, per quanto
  possibile, alcune delle trasmissioni
 
                              Pag. 190
 
  previste dalla presente delibera siano organizzate con
  modalità che ne consentano la fruizione anche ai non
  udenti.
                           Art. 6.
               (Altre trasmissioni della RAI).
     1.  L'intera programmazione della RAI tiene conto
  dell'esigenza di non influenzare, direttamente o
  indirettamente, lo svolgimento della consultazione
  referendaria.
     2.  Dal trentesimo giorno precedente la data delle
  votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la
  votazione, i temi oggetto del  referendum  sono trattati
  esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia
  individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi
  "informazione", "notiziari", ed "informazione parlamentare",
  salvo quanto prevede il successivo comma 4.
     3.  Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e
  fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali
  della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili
  alla responsabilità di una testata giornalistica assicurano
  una corretta informazione sulla campagna
  referendaria.
     4.  Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la
  Rai sceglie uno o più programmi di  talk-show  imperniati
  sui  referendum  invitando il Comitato promotore del SI e
  i Comitati del NO.
     5.  La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite
  al quesito referendario.
     6.  Dal quindicesimo giorno precedente la data delle
  votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la
  votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati
  di sondaggi demoscopici sull'esito della votazione
  referendaria e sugli orientamenti dei votanti.
                           Art. 7.
             (Trasmissioni dell'Accesso e Tribune
                         tematiche).
     1.  Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del
  referendum  è consentita la prosecuzione dei programmi
  dell'Accesso sia in sede nazionale sia in sede locale, purché
  quelli trasmessi sino a tutta la giornata di votazione non
  contengano riferimenti ai temi relativi alla campagna
  referendaria, non prevedano la presenza di persone in essa
  pubblicamente e notoriamente impegnate, e non realizzino
  comunque forme surrettizie di propaganda.
     2.  Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del
  referendum,  e sino a tutta la giornata delle votazioni,
  è sospeso il ciclo di Tribune politiche tematiche di cui alla
  delibera della Commissione del 25 marzo 1998, modificata il 22
  luglio successivo.
                           Art. 8.
  (Applicazione ed interpretazione della presente
                          delibera).
     1.  Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale
  della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive
  competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei
  criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a
  riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali
  inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro
  assunte.  Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore
  competente.
     2.  Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato
  a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere
  necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito,
  anche ai fini previsti dall'articolo 3, comma 3, e
  dall'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di presidenza della
  Commissione.
 
DATA=990316 FASCID=SMC13-471 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=21 SEDE= NSTA=0471 TOTPAG=0212 TOTDOC=0205 NDOC=0183 TIPDOC=P DOCTIT=0182 COMM=C21D FTX PAGINIZ=0187 RIGINIZ=005 PAGFIN=0190 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=187 PAGEFIN=190 SORTRES=9903163 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00471 SORTNAV=59903160 00471 b00000 ZZSMC471 NDOC0183 TIPDOCP DOCTIT0182 NDOC0182



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