| (Disposizioni per le commissioni mediche periferiche
del Ministero del tesoro).
1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3- bis
del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso
dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda
e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità
fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo
speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita
nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato
alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità
previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data
di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento
dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i
rapporti in corso.
2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo
la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1,
sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la
mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche
in eccedenza.
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