| (Istituzione del Fondo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi, al fine di istituire il Fondo nazionale per la
protezione civile (FNPC), secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta
comunale sugli immobili (ICI), pari all'1 per mille
dell'imponibile, il cui gettito è versato da parte dei comuni
all'entrata dello Stato per essere riassegnato ad apposito
capitolo dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) disciplina della gestione delle risorse
affluite al FNPC ai sensi della lettera a) e delle
relative forme di controllo, sia di legittimità che di
gestione, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità
generale dello Stato, mediante decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
c) articolazione del FNPC nei seguenti fondi:
1) Fondo per gli interventi di emergenza (FIE), al
quale è attribuita annualmente una quota pari a due dodicesimi
delle somme versate al FNPC ai sensi della lettera
a);
2) Fondo per l'assicurazione dei beni privati (FAB),
al quale è attribuita annualmente una somma pari a otto
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dodicesimi delle somme versate al FNPC ai sensi della lettera
a);
3) Fondo per le opere pubbliche (FOP), al quale è
attribuita annualmente una quota pari a un dodicesimo delle
somme versate al FNPC ai sensi della lettera a);
4) Fondo per le attività produttive (FAP), al quale è
attribuita annualmente una quota pari a un dodicesimo delle
somme versate al FNPC ai sensi della lettera a);
d) gestione del FIE da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, del responsabile del
Dipartimento della protezione civile, sentito il Comitato
operativo della protezione civile di cui all'articolo 10 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) gestione del FAB da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'interno, sentito il comitato di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h);
f) gestione del FOP da parte di un comitato,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da:
1) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dell'interno;
4) un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile;
5) due rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
6) un rappresentante delle province designato
dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
7) un rappresentante dei comuni designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
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g) gestione del FAP da parte di un comitato,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
4) un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero;
5) un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile;
6) tre esperti nominati nell'ambito di terne di nomi
proposte dalle organizzazioni delle categorie produttive;
7) tre esperti nominati nell'ambito di terne di nomi
proposte dalle organizzazioni di lavoratori maggiormente
rappresentative.
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