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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434000
SMC0471-0193
Bollettino Giunte e Commissioni n. 471 del 16 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-471)
(suddiviso in 205 Unità Documento)
Unità Documento n.193 (che inizia a pag.196 dello stampato)
               ...COMMISSIONE PARLAMENTARE
                  per le questioni regionali
 
 
...ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, 1^ COMMA, DEL...
...RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA. LAVCOMM
...RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA.
Pag. 196 IPOTESI DI MODIFICA IN SENSO FEDERALISTA DELL'ORDINAMENTO REGIONALE
Martedì 16 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Mario PEPE.
ZZSMC ZZRES ZZSMC160399 ZZSMC990316 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC471 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC23 ZZNO ZZXX
     Un primo aspetto da affrontare attiene alle competenze
  legislative delle regioni: da un lato, infatti, appare
  necessaria la cosiddetta inversione del catalogo delle
  competenze, attribuendo competenza generale e residuale alle
  regioni, nonché limitando i vincoli imposti alle leggi
  regionali ai soli principi fissati dalle leggi di riforma
  economico-sociale dello Stato.  In tal modo, si consentirebbe
  alle regioni di perseguire proprie politiche di riforma.
  L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere pertanto
  modificato nel modo seguente:
     "Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle
  materie che non sono riservate allo Stato.
     La competenza legislativa regionale deve essere esercitata
  in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti
  dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.
     Le norme della legge regionale non devono essere in
  contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre
  regioni.  Le relative controversie sono definite dal
  Parlamento.
     E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle
  seguenti materie:
         a)  affari esteri e commercio estero, nonché
  cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero
  di rilievo nazionale;
         b)  difesa, forze armate, armi e munizioni,
  esplosivi e materiale strategico;
         c)  rapporti tra lo Stato e le confessioni
  religiose;
         d)  tutela dei beni culturali e del patrimonio
  storico artistico;
         e)  vigilanza sullo stato civile e
  sull'anagrafe;
         f)  cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
  politico, estradizione;
         g)  consultazioni elettorali, elettorato attivo e
  passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
  escluse quelle regionali;
         h)  moneta e perequazione delle risorse
  finanziarie, sistema valutario e banche;
         i)  dogane, protezione dei confini nazionali e
  profilassi internazionale;
         l)  ordine pubblico e sicurezza pubblica;
         m)  amministrazione della giustizia;
         n)  poste e telecomunicazioni;
         o)  previdenza sociale, eccedenze di personale
  temporanee e strutturali;
         p)  ricerca scientifica;
         q)  istruzione universitaria, ordinamenti
  scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica
  e stato giuridico del personale;
         r)  vigilanza in materia di lavoro e
  cooperazione;
         s)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
  interesse nazionale".
     Una seconda proposta consiste nel costituzionalizzare il
  principio di sussidiarietà "verticale", sancendo che
  l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve
  essere, in linea di massima, attribuito ai comuni e alle
  province, secondo una logica già presente, a livello di
  legislazione ordinaria, nell'articolo 3 della legge n. 142 del
  1990.  Verrebbe così eliminato dalla Carta costituzionale il
  criterio del parallelismo di competenze legislative
 
                              Pag. 197
 
  e amministrative.  L'articolo 118 della Costituzione potrebbe
  essere, quindi, sostituito dal seguente:
     Art. 118 - Ferme restando le funzioni che attengono ad
  esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le
  regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa,
  conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai comuni
  e alle province in applicazione del principio di
  sussidiarietà".
     Una terza proposta attiene all'autonomia statutaria delle
  regioni.  Essa dovrebbe essere resa effettiva, sia eliminando
  la ratifica statale ora prevista dal secondo comma
  dell'articolo 123 della Costituzione (aspetto formale), sia
  estendendola alla materia della forma di governo (aspetto
  sostanziale).  A quest'ultimo proposito, si potrebbe suggerire
  che le relative disposizioni siano approvate a maggioranza
  qualificata dei due terzi in considerazione del fatto che
  l'attuale legislazione elettorale consente alla coalizione
  vincitrice di disporre, normalmente, del sessanta per cento
  dei consiglieri regionali.  In concreto, si potrebbe aggiungere
  all'articolo 122 della Costituzione il seguente comma:
     "6. - La Regione può adottare una diversa disciplina della
  forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la
  maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
  Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare
  con legge regionale un sistema di elezione del presidente e
  dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla
  legge dello Stato.  Un quinto dei consiglieri regionali o un
  ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le
  disposizioni statutarie o legislative di cui al presente
  articolo vengano sottoposte a  referendum  popolare entro
  tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel
  Bollettino Ufficiale  della Regione.  Le disposizioni sono
  approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli
  aventi diritto".
     Si dovrebbe inoltre modificare il 2^ comma dell'articolo
  123 nel modo seguente:
     "2 - Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
  maggioranza assoluta dei suoi membri".
     Naturalmente, queste indicazioni potrebbero risultare
  superate nel caso di approvazione delle proposte di legge
  costituzionale A. C. 5389 e abbinate, per le quali la Camera
  dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, un testo -
  attualmente iscritto all'ordine del giorno del Senato come
  atto n. 3859 - che modifica l'articolo 123 della Costituzione
  nel senso di un riconoscimento dell'autonomia statutaria sia
  in termini formali-procedurali (vengono esclusi la ratifica
  parlamentare ed il visto del Commissario del Governo), sia in
  termini sostanziali, in quanto si esplicita che lo statuto
  "determina la forma di governo" della regione.
     L'ultima proposta prevede l'eliminazione del controllo
  preventivo sulle leggi regionali.  Il Governo potrebbe solo
  impugnare, entro trenta giorni, le leggi regionali davanti
  alla Corte costituzionale.  L'articolo 127 della Costituzione
  verrebbe quindi modificato nei seguenti termini:
     Art. 127 - Il Governo della Repubblica, quando ritenga che
  una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
  competenza della regione può, nei trenta giorni dalla
  promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti
  alla Corte Costituzionale".
 
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