| Un primo aspetto da affrontare attiene alle competenze
legislative delle regioni: da un lato, infatti, appare
necessaria la cosiddetta inversione del catalogo delle
competenze, attribuendo competenza generale e residuale alle
regioni, nonché limitando i vincoli imposti alle leggi
regionali ai soli principi fissati dalle leggi di riforma
economico-sociale dello Stato. In tal modo, si consentirebbe
alle regioni di perseguire proprie politiche di riforma.
L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere pertanto
modificato nel modo seguente:
"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle
materie che non sono riservate allo Stato.
La competenza legislativa regionale deve essere esercitata
in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti
dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.
Le norme della legge regionale non devono essere in
contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre
regioni. Le relative controversie sono definite dal
Parlamento.
E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle
seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché
cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero
di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h) moneta e perequazione delle risorse
finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica
e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e
cooperazione;
s) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale".
Una seconda proposta consiste nel costituzionalizzare il
principio di sussidiarietà "verticale", sancendo che
l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative deve
essere, in linea di massima, attribuito ai comuni e alle
province, secondo una logica già presente, a livello di
legislazione ordinaria, nell'articolo 3 della legge n. 142 del
1990. Verrebbe così eliminato dalla Carta costituzionale il
criterio del parallelismo di competenze legislative
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e amministrative. L'articolo 118 della Costituzione potrebbe
essere, quindi, sostituito dal seguente:
Art. 118 - Ferme restando le funzioni che attengono ad
esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le
regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa,
conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai comuni
e alle province in applicazione del principio di
sussidiarietà".
Una terza proposta attiene all'autonomia statutaria delle
regioni. Essa dovrebbe essere resa effettiva, sia eliminando
la ratifica statale ora prevista dal secondo comma
dell'articolo 123 della Costituzione (aspetto formale), sia
estendendola alla materia della forma di governo (aspetto
sostanziale). A quest'ultimo proposito, si potrebbe suggerire
che le relative disposizioni siano approvate a maggioranza
qualificata dei due terzi in considerazione del fatto che
l'attuale legislazione elettorale consente alla coalizione
vincitrice di disporre, normalmente, del sessanta per cento
dei consiglieri regionali. In concreto, si potrebbe aggiungere
all'articolo 122 della Costituzione il seguente comma:
"6. - La Regione può adottare una diversa disciplina della
forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare
con legge regionale un sistema di elezione del presidente e
dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla
legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un
ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le
disposizioni statutarie o legislative di cui al presente
articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro
tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono
approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli
aventi diritto".
Si dovrebbe inoltre modificare il 2^ comma dell'articolo
123 nel modo seguente:
"2 - Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi membri".
Naturalmente, queste indicazioni potrebbero risultare
superate nel caso di approvazione delle proposte di legge
costituzionale A. C. 5389 e abbinate, per le quali la Camera
dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, un testo -
attualmente iscritto all'ordine del giorno del Senato come
atto n. 3859 - che modifica l'articolo 123 della Costituzione
nel senso di un riconoscimento dell'autonomia statutaria sia
in termini formali-procedurali (vengono esclusi la ratifica
parlamentare ed il visto del Commissario del Governo), sia in
termini sostanziali, in quanto si esplicita che lo statuto
"determina la forma di governo" della regione.
L'ultima proposta prevede l'eliminazione del controllo
preventivo sulle leggi regionali. Il Governo potrebbe solo
impugnare, entro trenta giorni, le leggi regionali davanti
alla Corte costituzionale. L'articolo 127 della Costituzione
verrebbe quindi modificato nei seguenti termini:
Art. 127 - Il Governo della Repubblica, quando ritenga che
una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della regione può, nei trenta giorni dalla
promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti
alla Corte Costituzionale".
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