| PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio, in data
9 marzo 1999, ha espresso il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 10.90 del Governo, con la seguente
osservazione:
si valuti l'opportunità di modificare l'emendamento allo
scopo di uniformarne la formulazione con quella delle altre
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disposizioni del provvedimento che prevedono l'acquisizione
del previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti ulteriori rispetto al fascicolo
n. 3, contenuti nel fascicolo predisposto per la seduta
dell'Assemblea del 9 marzo 1999, nonché sull'articolo
aggiuntivo 16.02 del Governo (nuova formulazione).
Comunico, altresì, che la Commissione bilancio, preso atto
della dichiarazione resa dal Governo per cui la prenotazione
sull'accantonamento di fondo speciale di parte corrente
relativo al Ministero di grazia e giustizia derivante
dall'articolo 12 del provvedimento in esame risulta
prioritaria rispetto ad altri progetti di legge concernenti le
competenze penale del giudice di pace (A.S. 3160) e il giudice
unico (A.C. 411), approvati da un ramo del Parlamento e
coperti a carico del medesimo accantonamento, per cui gli
importi delle norme di copertura finanziaria relative a tali
progetti di legge dovranno essere corrispondentemente ridotti
nel prosieguo del loro iter parlamentare; ribadendo la
necessità di dare seguito al parere espresso sul testo del
provvedimento nella seduta del 3 marzo 1999, per quanto
riguarda i seguenti aspetti, segnalati da apposite
condizioni:
laddove richiede l'inserimento, all'inizio del disegno
di legge, di un apposito articolo volto a chiarire il rapporto
tra le disposizioni in esso contenute, che prevedono
incrementi delle piante organiche di personale pubblico
derivanti dalla riforma delle relative amministrazioni e
dall'attribuzione ad esse di nuove funzioni, e il meccanismo
di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni disciplinato dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 23
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, comma 1;
laddove richiede che, all'articolo 11, al comma 1, le
parole: "dall'articolo 9" siano sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 10" e, al comma 3, le parole: "dell'articolo 9"
siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10";
laddove richiede che, all'articolo 12, al comma 5, la
parola: "valutato" sia sostituita dalla seguente:
"determinato", in modo da chiarire che si tratta di un tetto
massimo di spesa e non di una stima;
nonché relativamente all'osservazione nella quale si
invita a valutare l'opportunità di sopprimere all'articolo 8,
comma 1, lettera c), la parola: "annue";
ha espresso, in data odierna, il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 13.16 del Governo, a condizione che siano
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni
annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
PARERE CONTRARIO
sui subemendamenti Palma 0.16.02.1 e 0.16.02.2 e Nardini
0.16.02.3 e 0.16.02.4, in quanto suscettibili di originare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
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NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 4 e non
considerati nei precedenti pareri espressi il 3 e il 9 marzo
1999.
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