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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434274
ALA0505-0008
Allegato A n. 505 del 16 marzo 1999 (ALA13-505)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...COMUNICAZIONI
...COMUNICAZIONI
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
ZZALA ZZRES ZZALA160399 ZZALA990316 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA505 ZZ13
     La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti
  sentenze:
       n. 32 del 10 febbraio 1999 (doc. VII, n. 659), con
  lettera in data 17 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
  comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha
  dichiarato:
         l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294,
  comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui
  non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice
  proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
  cautelare in carcere;
       n. 33 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 660), con
  lettera in data 19 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
  comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha
  dichiarato:
         l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma
  2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217
  (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
  abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita
  gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  ai casi in cui è disposta perizia;
       n. 34 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 661), con la
  quale ha dichiarato:
         non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 17, comma 3, della legge della regione Umbria 26
  ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative
  regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento
  dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria - ESAU - e
  istituzione dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
  l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), sollevata, in
  riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale
  amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata
  in epigrafe;
       n. 35 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 662), con la
  quale ha dichiarato:
         improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
  dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari
  presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei
  deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
       n. 41 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 663), con
  lettera in data 25 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
  comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha
  dichiarato:
         l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma
  primo, del decreto del
 
                               Pag. 5
 
  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
  (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova
  contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei
  trasferimenti immobiliari;
       n. 42 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 664), con la
  quale ha dichiarato:
         non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
  questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della
  legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
  miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
  sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 34,
  35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con
  l'ordinanza di cui in epigrafe;
       n. 49 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 665), con la
  quale ha dichiarato:
         1) non fondata la questione di legittimità
  costituzionale degli articoli 144 e 145 del decreto
  legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
  in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento
  all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
  Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
         2) non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 145, comma 6, del decreto
  legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sollevata, in
  riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla
  Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
       n. 50 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 666), con la
  quale ha dichiarato:
         improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
  dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari
  presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della
  Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
       n. 61 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 667), con
  lettera in data 5 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma
  2, dellalegge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha
  dichiarato:
         1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2
  della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione
  dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
  professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore
  dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un
  trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali
  è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il
  diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei
  limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;
         2) inammissibile la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
  (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
  previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di
  Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
         3) inammissibile la questione di legittimità
  costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990,
  n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
  fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
  riferimento agli articoli 38 e 53 della Costituzione, dal
  pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
         4) non fondate le questioni di legittimità
  costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990,
  n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
  fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in
  riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di
  Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
         5) non fondata la questione di legittimità
  costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
  (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
  previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
  riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal
  pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
 
                               Pag. 6
 
       n. 62 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 668), con la
  quale ha dichiarato:
         non fondata la questione di legittimità costituzionale
  dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
  n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
  economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
  equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito
  in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'articolo 5 del
  decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
  pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
  relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché
  disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
  convertiti in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1,
  della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli articoli 2, 3 e 4
  del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di
  spesa per la perequazione del trattamento economico dei
  sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
  sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
  1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
  trattamenti economici relativi al personale delle
  corrispondenti categorie delle altre forze di polizia),
  convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della
  legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli
  articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti,
  sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in
  epigrafe.
     Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le
  suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti
  Commissioni competenti per materia:
         I Commissione  (doc. VII, nn. 661, 662 e 666);
         II Commissione  (doc. VII, nn. 659, 660 e 665);
         VI Commissione  (doc. VII, n. 663);
         XI Commissione  (doc. VII, nn. 664, 667 e 668).
     Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del
  comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I
  Commissione (Affari costituzionali).
 
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