| La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti
sentenze:
n. 32 del 10 febbraio 1999 (doc. VII, n. 659), con
lettera in data 17 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha
dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294,
comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice
proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere;
n. 33 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 660), con
lettera in data 19 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha
dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma
2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita
gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato
ai casi in cui è disposta perizia;
n. 34 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 661), con la
quale ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 17, comma 3, della legge della regione Umbria 26
ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative
regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento
dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria - ESAU - e
istituzione dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), sollevata, in
riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
n. 35 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 662), con la
quale ha dichiarato:
improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
n. 41 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 663), con
lettera in data 25 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha
dichiarato:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma
primo, del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova
contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei
trasferimenti immobiliari;
n. 42 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 664), con la
quale ha dichiarato:
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della
legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 34,
35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
n. 49 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 665), con la
quale ha dichiarato:
1) non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 144 e 145 del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento
all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 145, comma 6, del decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
n. 50 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 666), con la
quale ha dichiarato:
improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della
Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;
n. 61 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 667), con
lettera in data 5 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma
2, dellalegge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha
dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2
della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi
professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore
dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali
è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il
diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei
limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione;
2) inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di
Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
3) inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
riferimento agli articoli 38 e 53 della Costituzione, dal
pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
4) non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai
fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di
Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;
5) non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal
pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
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n. 62 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 668), con la
quale ha dichiarato:
non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'articolo 5 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertiti in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli articoli 2, 3 e 4
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di
spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia),
convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti,
sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le
suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti
Commissioni competenti per materia:
I Commissione (doc. VII, nn. 661, 662 e 666);
II Commissione (doc. VII, nn. 659, 660 e 665);
VI Commissione (doc. VII, n. 663);
XI Commissione (doc. VII, nn. 664, 667 e 668).
Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del
comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I
Commissione (Affari costituzionali).
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