| (Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo
rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49).
1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data
del 1^ gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di
cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed
all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono
essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel
corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro del commercio con l'estero, per: a)
iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e
di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle
organizzazioni non governative di competenza
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del Ministero degli affari esteri; b) interventi
bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di
sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per
iniziative di formazione in Italia ed in loco dei
cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di competenza
del Ministero degli affari esteri; c) sostegno degli
investimenti delle piccole e medieimprese nei Paesi in via di
sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata,
nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio
con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue;
d) contribuire al finanziamento della partecipazione
italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione
o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo di
competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tali disponibilità sono
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unità previsionali di base delle singole Amministrazioni
competenti.
2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni
1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri
di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in
passato possono essere destinate tra le unità previsionali di
base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi
finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.
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