| Sopprimerlo.
8. 1. Fontan.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso
dell'esercizio finanziario 1999, con le seguenti:
destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso
dell'esercizio finanziario 1999,
8. 11. La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di
concerto con il Ministro degli Affari esteri sopprimere le
parole: e con il Ministro del commercio con l'estero.
8. 4. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
8. 5. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera d), sostituire il primo
periodo, con il seguente: Iniziative unilaterali di
riduzione o cancellazione del debito dei paesi più poveri,
individuati, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, in
base all'Indice dello sviluppo umano definito dal programma
per lo sviluppo delle Nazioni unite (UNDP).
8. 10. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Sopprimere il comma 2.
8. 8. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8- bis.
1. Il Ministero degli affari esteri per ciascuno degli
anni finanziari 1999, 2000, 2001 può erogare finanziamenti per
la realizzazione di progetti presentati da enti, associazioni,
organizzazioni, istituti internazionali o
internazionalistici.
2. Per l'eventuale erogazione il Ministero esamina
unicamente quei progetti nei quali siano elencate
dettagliatamente le voci di spesa che il singolo ente,
associazione,
Pag. 18
organizzazione o istituto dovrà sostenere per la
realizzazione del proprio o dei propri progetti. I progetti
devono essere presentanti al Ministero non oltre il 31 marzo
1999.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario i
soggetti che beneficiano del contributo del Ministero devono
inoltrare al medesimo una relazione finale su quanto da loro
realizzato con il rendiconto delle spese sostenute.
4. Il mancato invio della relazione e del rendiconto
finale non autorizzano il Ministero degli affari esteri ad
erogare finanziamenti al soggetto inadempiente per i
successivi anni finanziari 2000-2001.
5. Il Ministero degli affari esteri non è autorizzato a
concedere contributi straordinari ad enti, associazioni,
organizzazioni, istituti.
8. 01. Fontan.
| |