| (Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione del presente capo è
valutato in lire 31 miliardi per l'anno 1999, in lire 57
miliardi per l'anno 2000, in lire 70 miliardi per l'anno 2001
ed in lire 76,2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Al
predetto onere si provvede, per il triennio 1999-2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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