| Sostituirlo con il seguente:
Art. 9
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per il
1999, 15,162 miliardi per il 2000 e 22,809 miliardi a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038
miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, e dell'articolo 6, pari a lire 6 miliardi per
il 1999, 7 miliardi per il 2000 e 7,5 miliardi per il 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
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3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 2. La Commissione
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
capo, escluso l'articolo 3, valutato in lire 16,6 miliardi per
l'anno 1999, in lire 28,2 miliardi per l'anno 2000 ed in lire
40,9 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1. Governo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9- bis.
1. Le disposizioni del capo I della presente legge entrano
in vigore successivamente all'entrata in vigore delle
disposizioni concernenti i ministeri di cui agli articoli 11,
12 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. 01. Fontan.
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