| (Disciplina dell'emergenza).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
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Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi intesi a disciplinare gli interventi di emergenza
da adottare nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo
2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) nei casi di cui al comma 1, lettere a) e
b), del citato articolo 2 della legge n. 225 del 1992,
dichiarazione da parte delle regioni o degli enti locali nel
cui territorio si è verificato l'evento calamitoso,
eventualmente d'intesa fra loro, dello stato di emergenza di
cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del
1992. In tali casi, le ordinanze di cui allo stesso articolo 5
sono emanate dal presidente della giunta regionale o dal
sindaco competenti per territorio, sono trasmesse al
responsabile del Dipartimento della protezione civile, nonché
al presidente della giunta regionale qualora non siano di
diretta sua emanazione e sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della regione ed ai sensi dell'articolo 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Agli interventi di cui
alla lettera c) del presente comma provvedono le
autorità che hanno dichiarato lo stato di emergenza, sentiti i
competenti comitati della protezione civile, a carico del
bilancio dei rispettivi enti; a parziale copertura degli oneri
derivanti dagli interventi stessi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, può concedere contributi a
carico del FIE, istituito nell'ambito del FNPC ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1);
b) previsione che, nei casi di cui al comma 1,
lettera c), del citato articolo 2 della legge n. 225
del 1992, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, si debba
riferire ad un singolo evento calamitoso ovvero ad una serie
di eventi a carattere omogeneo verificatisi in un determinato
territorio ovvero in un determinato arco di tempo. Agli
interventi di cui alla lettera c) del presente comma si
provvede, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, a carico del FIE;
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c) determinazione della tipologia degli interventi
di emergenza, che devono limitarsi al primo soccorso e al
ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita
normale dovendosi provvedere alla ricostruzione ai sensi dei
capi III, IV e V, con particolare riferimento a:
1) ripristino delle condizioni di percorribilità del
sistema viario;
2) ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici
essenziali;
3) predisposizione di alloggi temporanei;
4) forme di prima assistenza ai nuclei familiari;
5) forme temporanee di sostegno a favore di coloro che
sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito
dell'evento calamitoso;
d) previsione che contestualmente alla
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla lettera
b) del presente comma sia disposta la sospensione, per
un periodo massimo di tre mesi dalla revoca del medesimo stato
di emergenza, dei termini processuali, fiscali e contrattuali
per i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.
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