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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4343
DDL0235-0007
Progetto di legge Camera n. 235 - testo presentato - (DDL13-235)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C235. TESTIPDL
...C235.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC235 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Disciplina dell'emergenza). 
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
 
                              Pag. 17
 
  Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
  legislativi intesi a disciplinare gli interventi di emergenza
  da adottare nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo
  2 della legge 24 febbraio 1992, n.  225, secondo i seguenti
  princìpi e criteri direttivi:
         a)  nei casi di cui al comma 1, lettere  a)  e
  b),  del citato articolo 2 della legge n.  225 del 1992,
  dichiarazione da parte delle regioni o degli enti locali nel
  cui territorio si è verificato l'evento calamitoso,
  eventualmente d'intesa fra loro, dello stato di emergenza di
  cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n.  225 del
  1992.  In tali casi, le ordinanze di cui allo stesso articolo 5
  sono emanate dal presidente della giunta regionale o dal
  sindaco competenti per territorio, sono trasmesse al
  responsabile del Dipartimento della protezione civile, nonché
  al presidente della giunta regionale qualora non siano di
  diretta sua emanazione e sono pubblicate nel  Bollettino
  Ufficiale  della regione ed ai sensi dell'articolo 47, comma
  1, della legge 8 giugno 1990, n.  142.  Agli interventi di cui
  alla lettera  c)  del presente comma provvedono le
  autorità che hanno dichiarato lo stato di emergenza, sentiti i
  competenti comitati della protezione civile, a carico del
  bilancio dei rispettivi enti; a parziale copertura degli oneri
  derivanti dagli interventi stessi, il Presidente del Consiglio
  dei ministri, con proprio decreto, può concedere contributi a
  carico del FIE, istituito nell'ambito del FNPC ai sensi
  dell'articolo 1, comma 1, lettera  b),  numero 1);
         b)  previsione che, nei casi di cui al comma 1,
  lettera  c),  del citato articolo 2 della legge n.  225
  del 1992, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
  all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, si debba
  riferire ad un singolo evento calamitoso ovvero ad una serie
  di eventi a carattere omogeneo verificatisi in un determinato
  territorio ovvero in un determinato arco di tempo.  Agli
  interventi di cui alla lettera  c)  del presente comma si
  provvede, con decreti del Presidente del Consiglio dei
  ministri, a carico del FIE;
 
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         c)  determinazione della tipologia degli interventi
  di emergenza, che devono limitarsi al primo soccorso e al
  ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita
  normale dovendosi provvedere alla ricostruzione ai sensi dei
  capi III, IV e V, con particolare riferimento a:
         1) ripristino delle condizioni di percorribilità del
  sistema viario;
         2) ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici
  essenziali;
         3) predisposizione di alloggi temporanei;
         4) forme di prima assistenza ai nuclei familiari;
         5) forme temporanee di sostegno a favore di coloro che
  sono stati danneggiati nell'attività lavorativa a seguito
  dell'evento calamitoso;
         d)  previsione che contestualmente alla
  dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla lettera
  b)  del presente comma sia disposta la sospensione, per
  un periodo massimo di tre mesi dalla revoca del medesimo stato
  di emergenza, dei termini processuali, fiscali e contrattuali
  per i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-235 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0235 TOTPAG=0029 TOTDOC=0017 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=032 PAGFIN=0018 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=023500 00 FASCIDC=13DDL0235 SORTNAV=0023500 000 00000 ZZDDLC235 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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