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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434301
ALA0505-0035
Allegato A n. 505 del 16 marzo 1999 (ALA13-505)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5324, C3453, C4600, C5210, C5540. TESTIASS
...C5324, C3453, C4600, C5210, C5540.
...(A.C. 5324 - sezione 4) ...ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
ZZALA ZZRES ZZALA160399 ZZALA990316 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA505 ZZ13 ZZTX
  (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di
      impiego del personale della carriera prefettizia).
     1.  In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici
  dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture,
  anche in ragione della specificità dei compiti di
  rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di
  assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del
  rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia,
  il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
  legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della
  carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale
  di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente
  destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie
  ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito
  degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche
  stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non
  inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai
  seguenti principi e criteri direttivi:
       a)  previsione di un procedimento negoziale tra una
  delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
  funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
  sindacali rappresentative del personale della carriera
  prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti
  giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di
  impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti
  sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
  Formano oggetto del procedimento
 
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  negoziale il trattamento economico fondamentale ed
  accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e
  straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di
  salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali,
  le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le
  previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43,
  ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121; tale
  accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente,
  impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella
  legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché
  nel bilancio dello Stato;
       b)  rafforzamento della specificità e della
  unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso
  pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica
  iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione
  dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
  disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione
  dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
  revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
  possibile;
       c)  possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
  per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata
  selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due
  anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore
  dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di
  formazione dell'Amministrazione sta
  tale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di
  tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali
  periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei
  Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali
  e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
  convenzioni intergovernative;
       d)  avanzamento in carriera, dopo un congruo
  periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nella
  qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni
  funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del
  Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative,
  secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e
  mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
  disposizioni per la nomina a prefetto;
       e)  individuazione, nell'organizzazione degli
  uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
  incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della
  carriera prefettizia in ragione della specificità dei compiti
  di rappresentanza generale del Governo e di responsabilità di
  amministrazione generale secondo gli ambiti da definire ai
  sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
       f)  revisione dei criteri di attribuzione dei
  compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini
  individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed
  alle esigenze di arricchimento della qualificazione
  professionale;
       g)  definizione di un trattamento economico
  onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
  base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
  posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
  responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti
  rispetto agli obiettivi assegnati.  A tal fine saranno definiti
  appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle
  posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti,
  nonché per la costituzione di un apposito fondo di
  finanziamento;
       h)  previsione di adeguate facilitazioni economiche
  e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano
  assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e
  individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
  misure idonee a favorire la mobilità di sede;
       i)  copertura assicurativa del rischio di
  responsabilità civile;
       l)  estensione ai funzionari della carriera
  prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli
  enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44
  del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
     2.  In attesa della revisione dell'assetto retributivo del
  personale delle qualifiche
 
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  della carriera prefettizia, nonché del personale con
  qualifica dirigenziale dei ruoli della Polizia di Stato, a
  decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo
  1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi
  criteri ed effetti:
       a)  nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti
  ed ai dirigenti superiori della Polizia di Stato;
       b)  nella misura del 60 per cento ai vice prefetti
  ispettori ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato;
       c)  nella misura del 40 per cento ai funzionari
  della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a
  vice prefetto ispettore aggiunto.
     3.  L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è
  valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999.   Al predetto
  onere si provvede mediante corrispondente riduzione
  dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 2, comma 10,
  della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
     4.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
  proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica.  Gli
  schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per
  l'espressione del parere alle competenti Commissioni
  parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni
  successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono
  emanati anche in assenza del parere.
 
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