| (Delega al Governo per la disciplina del rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia).
1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici
dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture,
anche in ragione della specificità dei compiti di
rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di
assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del
rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia,
il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della
carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale
di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente
destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie
ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito
degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche
stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non
inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di
impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Formano oggetto del procedimento
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negoziale il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e
straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di
salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali,
le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le
previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43,
ventesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121; tale
accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente,
impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella
legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché
nel bilancio dello Stato;
b) rafforzamento della specificità e della
unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso
pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica
iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione
dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione
dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata
selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due
anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di
formazione dell'Amministrazione sta
tale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di
tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali
periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei
Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali
e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
convenzioni intergovernative;
d) avanzamento in carriera, dopo un congruo
periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nella
qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni
funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative,
secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e
mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della
carriera prefettizia in ragione della specificità dei compiti
di rappresentanza generale del Governo e di responsabilità di
amministrazione generale secondo gli ambiti da definire ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini
individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed
alle esigenze di arricchimento della qualificazione
professionale;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti
appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle
posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti,
nonché per la costituzione di un apposito fondo di
finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche
e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano
assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e
individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile;
l) estensione ai funzionari della carriera
prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli
enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del
personale delle qualifiche
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della carriera prefettizia, nonché del personale con
qualifica dirigenziale dei ruoli della Polizia di Stato, a
decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo
1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi
criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti
ed ai dirigenti superiori della Polizia di Stato;
b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti
ispettori ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari
della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a
vice prefetto ispettore aggiunto.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è
valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 2, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per
l'espressione del parere alle competenti Commissioni
parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni
successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono
emanati anche in assenza del parere.
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