| Sopprimerlo.
10. 19. Fontan.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi con le seguenti: sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo.
Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono,
sostituire le parole: decreti legislativi con le
seguenti: decreto legislativo.
10. 6. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli,
Fragalà, Anedda.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove
mesi con le seguenti: sei mesi.
10. 62. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o
più decreti legislativi diretti con le seguenti: un
decreto legislativo diretto.
10. 61. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: trattamento
economico del personale di tale carriera aggiungere le
seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali
rappresentative del personale della carriera prefettizia.
10. 44. Tassone, Di Nardo, Volontè, Grillo,
Fronzuti.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) prevedere entro un anno la regolarizzazione del
rapporto di lavoro del personale della carriera prefettizia
attraverso l'introduzione del contratto nazionale di lavoro
sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali.
10. 28. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Pag. 22
Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le
parole: organizzazioni sindacali aggiungere la
seguente: maggiormente.
10. 30. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: legge 1 aprile 1981, n. 121; aggiungere le
seguenti: l'avanzamento in carriera; l'individuazione degli
incarichi di attribuzione ai funzionari della carriera
prefettizia; la revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilità;.
10. 45. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
Grillo.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In fase di prima applicazione si
provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione
del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia
rispetto a quelle della dirigenza ministeriale
contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione.
10. 56. (Nuova formulazione) Massa.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la
seguente:
a-bis) istituzione delle seguenti modifiche:
consigliere di prefettura, vice prefetto e prefetto;
esclusione dell'inquadramento in carriera per mobilità
estrema; l'accesso alla qualifica di consigliere avviene per
concorso pubblico per titoli ed esami tra i laureati, con voto
finale non inferiore a centocinque centodecimi, nelle facoltà
di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e
commercio, con esclusione di quelle equipollenti; le materie
di esame per le prove orali e scritte dovranno riguardare i
settori giuridico-storico, sociale e politico-economico; il
periodo di prova, della durata di sei mesi e con esame finale,
viene svolto presso la S.S.A.L.; immissione con una
valutazione per i soli titoli delle elevate professionalità
(settimo ed ottavo livello) che abbiano maturato una valida
esperienza quinquennale e che abbiano conseguito il diploma di
laurea in una delle facoltà citate, con il medesimo punteggio
previsto per l'accesso in carriera, nel limite del 5 delle
disponibilità esistenti, previa adeguata formazione
professionale presso la S.S.A.L.; transito, su richiesta, dei
funzionari in servizio appartenenti alla ex carriera di
ragioneria secondo le corrispondenti qualifiche dei funzionari
dell'attuale carriera prefettizia, purchè siano in possesso
del diploma di laurea in una delle discipline previste per
l'accesso alla qualifica di consigliere, con il punteggio
espressamente previsto di centocinque centodecimi; il
suddetto inquadramento avviene in soprannumero e mantenendo
la posizione soprannumeraria, con progressione in carriera in
misura non superiore ad un decimo dei posti disponibili,
venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità;
contestualmente si procede alla soppressione dei posti in
organico nel ruolo di provenienza.
10. 280 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:
b) rafforzamento della specificità e della
unitarietà del ruolo, attraverso la eliminazione della
distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali, il
massimo accorpamento delle qualifiche la previsione del
concorso pubblico come unica modalità di accesso alla
qualifica iniziale e la esclusione di ogni possibilità di
immissione dall'estremo, fatto salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente
abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986,
n.668, e di ogni altra disposizione, anche se eventualmente
considerata di natura speciale, di inquadramento nei ruoli,
con conseguente rideterminazione ove necessario delle
dotazioni organiche, e di riserve dei posti nella progressione
in carriera;
10. 11. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Pag. 23
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola:
ruolo con carriere:
10. 500. La Commissione.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
unitarietà del ruolo aggiungere le seguenti: , da
attuarsi mediante l'accorpamento di tutti i funzionari in
servizio, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e di cui
alla Tabella I quadro a) e quadro b) del medesimo decreto, in
possesso del diploma di laurea, e
10. 70. Massidda.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola:
attraverso aggiungere le seguenti: l'eliminazione della
distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la.
10. 7. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
All'articolo 10, comma 1 lettera b), le parole: del
concorso pubblico sono sostituite dalle parole: di una
rinnovata procedura concorsuale.
10. 103. La Commissione.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
fatto salvo aggiungere le seguenti: per coloro che,
avendone i requisiti, sono in mobilità nella pubblica
amministrazione e.
10. 222. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:
conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10
ottobre 1986 n. 668;
10. 33. Manzione, Tassone, Bicocchi.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile; con le seguenti: revisione e accorpamento
delle qualifiche e conseguente rideterminazione delle relative
funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato;
10. 72. Governo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile con le seguenti: accorpamento in tre
qualifiche con l'affermazione della unitarietà delle funzioni
e senza distinzione tra direttive dirigenti, con la
possibilità di sviluppare e di differenziare la qualifica
apicale in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo
conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.
10. 65. Palma, Orlando.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile con le seguenti: riduzione a tre delle
qualifiche e la possibilità di articolare quella apicale in
relazione alla rilevanza delle funzioni e degli incarichi.
10. 22. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile
con le seguenti: dei gradi mediante accorpamento.
10. 60. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
mediante il massimo accorpamento possibile con le
seguenti: e accorpamento d'intesa con le organizzazioni
sindacali.
10. 46. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
Grillo.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la
seguente:
b-bis) abrogazione articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Pag. 24
(trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno
di età.
10. 47. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
Grillo.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la
seguente:
b-bis) accorpamento delle qualifiche in non più di
tre e conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche
tenendo conto della unicità professionale della carriera.
10. 8. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 21. Fontan.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la
seguente:
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di una
accurata selezione orale, scritta e per titoli nonché, per la
durata non inferiore a due anni, di meccanismi di formazione
presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno e
di tirocinio operativo sia presso l'amministrazione Centrale
che periferica del Ministero dell'Interno e presso altri
soggetti sia pubbliche che privati. E' possibile prevedere
eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed
istituzioni dei paesi dell'Unione Europea, delle
organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali
sono state sottoscritte intese e convenzioni
intergovernative;
10. 59. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:
ampliamento dei titoli di laurea.
10. 191. Fontan.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:
titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a
seguito di con le seguenti: della.
10. 23. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: titoli
di laurea aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli ad
indirizzo economico.
10. 9. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:
e privati.
10. 29. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: l'attuazione delle citate previsioni non
deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
10. 73. Governo.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la
seguente:
d) avanzamento di carriera, dopo un congruo
periodo effettivo di servizio nella qualifica iniziale e nella
qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni
funzionari a livello di Amministrazione centrale e periferica
del Ministero dell'Interno, nonché previo superamento di
periodici moduli formativi e valutativi, secondo criteri
obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna,
fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la
nomina a prefetto;
10. 58. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da:
dopo un congruo sino a: intermedia
Pag. 25
con le seguenti: secondo criteri obiettivi di selezione
per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di
effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche
intermedie.
10. 74. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: criteri
obiettivi aggiungere le seguenti: e valutazione
collegiale.
10. 57. Massa.
Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e dall'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (trattenimento in servizio oltre il
65^ anno di età).
10. 4. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Subemendamenti all'emendamento
del Governo 10.80.
All'emendamento 10. 80. dopo le parole: Ministero
dell'interno aggiungere le seguenti: degli incarichi
e.
0. 10. 80. 1. Palma.
All'emendamento 10. 80 sopprimere le parole: anche
amministrative.
0. 10. 80. 2. Palma.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la
seguente:
e) individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno delle
funzioni anche amministrative da attribuire ai funzionari
della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di
gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della
specificità della responsabilità di rappresentanza generale
del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
10. 80. Governo.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: ferma restando l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo
17, comma 4- bis, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
10. 100. La Commissione.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con 1a
seguente:
f) revisione del sistema di progressione in
carriera secondo criteri di selezione per merito correlati
alla valutazione del servizio prestato, d'intesa con le
organizzazioni sindacali di categoria, delle posizioni
ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso
alla dirigenza alle prestazioni del servizio presso diversi
uffici dell'amministrazione, con un'anzianità minima di dieci
anni maturati nella qualifica direttiva.
10. 5. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la
seguente:
f-bis) Può essere nominato prefetto, in misura non
inferiore ai nove decimi della dotazione organica, il vice
prefetto che dimostri di possedere le capacità a prescindere
dall'anzianità di servizio maturata.
10. 12. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la
seguente:
f-bis) Nell'organizzazione degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione dell'interno vengono
individuati, d'intesa
Pag. 26
con le organizzazioni sindacali di categoria, i posti di
direzione che, in ragione della specificità dei compiti, sono
affidati ai funzionari della carriera prefettizia.
10. 29. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la
seguente:
g) previsione di appropriate misure volte a
ricondurre la dinamica delle retribuzioni dei prefettizi,
entro i vincoli di compatibilità decisi dal Governo o dal
Parlamento, con soppressione di ogni attuale forma di
automatismo stipendiale e con il riconoscimento, già in sede
di prima applicazione della procedura negoziale, del recupero
dei trattamenti economici in modo da eliminare la attuale
confusione retributiva e le rilevanti sperequazioni con quanto
doveva essere correttamente corrisposto fin dal novembre 1987
e, se più favorevole, con la successiva evoluzione delle
retribuzioni della dirigenza pubblica; nella stessa prima
applicazione, le prime due qualifiche della carriera
prefettizia sono rispettivamente rapportate nelle misure del
cinquanta per cento e del settantacinque per cento rispetto a
quella di vertice per la globalità dei trattamenti.
10. 13. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli
Fragalà, Anedda.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le
parole: trattamento economico aggiungere le seguenti:
rispondente a principi di parametrazione,.
10. 28. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
Al comma 1, lettera g) premettere le seguenti
parole: D'intesa con le organizzazioni sindacali di
categoria.
10. 37. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1 sopprimere la lettera i).
10. 17. Fontan.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: individuazione del regime transitorio in
relazione a quanto previsto dalla lettera e), con
espressa previsione della rideterminazione in riduzione del 50
delle dotazioni dei prefetti rispetto a quelle esistenti, con
conseguente rideterminazione delle relative piante organiche;
sarà pertanto possibile usufruire nel regime transitorio di
uno scivolo per i prefetti e qualifiche intermedie che abbiano
maturato, all'atto dell'entrata in vigore della presente
normativa, 35 anni di anzianità; la riduzione della dotazione
organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento.
Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle
dotazioni organiche dei prefetti non possono superare gli
oneri di spese di personale conseguenti a provvedimenti di
provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche
previste, con i soli incrementi degli oneri derivanti dalle
attuali disposizioni legislative statali e di contratti
collettivi; in regime transitorio si provvederà a ricostruire
tutte le posizioni economiche di quei dipendenti ai quali non
è stato applicato a suo tempo l'allineamento stipendiale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 22- bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, nell'arco temporale di vigenza
delle norme sull'allineamento, tra il novembre 1982 e il
luglio 1992.
10. 1 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
m) il riequilibrio delle retribuzioni del
personale della carriera prefettizia rispetto alle mancate
perequazioni previste con legge e la determinazione dei
trattamenti economici accessori e di base delle prime due
qualifiche con corrispondenza, secondo criteri proporzionali,
a quelli della qualifica apicale e il riconoscimento ai
Pag. 27
funzionari della qualifica iniziale, dopo quindici anni di
effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico
della qualifica superiore;
n) la revisione del trattamento economico
accessorio e degli altri trattamenti, tenuto conto che il
trattamento economico di base della qualifica di vertice non
può essere inferiore a quello riconosciuto al consigliere di
Cassazione al 5 agosto 1988 e, se più favorevole, a quello
individuato dalla contrattazione o dalla legge per i dirigenti
generali dello Stato e che i trattamenti economici di base
delle altre due qualifiche corrispondono, in sede di primo
accordo negoziale, rispettivamente al 75 per cento e al 50 per
cento di quello attribuito alla qualifica apicale.
10. 63. Palma.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
m) il riequilibrio delle retribuzioni del
personale della carriera prefettizia mediante parametrazione,
secondo criteri proporzionali, ai trattamenti accessori e di
base della qualifica apicale ed il riconoscimento ai
funzionari delle qualifiche, dopo quindici anni di effettivo
servizio senza demerito, del trattamento economico della
qualifica superiore.
10. 36. Frattini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
m) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
10. 101. La Commissione.
Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la
seguente:
m) previsione del "ruolo legale", in attuazione
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157.
10. 32. Manzione, Tassone, Bicocchi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di
cui al precedente comma 1, l'inquadramento nella qualifica di
prefetto, previsto dall'articolo 42 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, non è più automatica.
10. 50. Orlando.
Sopprimere i commi 2 e 3.
10. 75. Governo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo
del personale delle qualifiche della carriera prefettizia,
l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai vice
prefetti;
b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti
ispettori;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari
della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a
vice prefetto ispettore aggiunto. Gli aumenti previsti alle
lettere a) e b) del presente comma sono anche
riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e
ai primi dirigenti della stessa.
10. 64 Palma.
Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e
b), dopo le parole: Polizia di Stato aggiungere le
seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di
finanza;
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:
lire 47 miliardi con le seguenti: lire 49
miliardi.
10. 51. Romano Carratelli.
Pag. 28
Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e
b) dopo le parole: Polizia di Stato, aggiungere,
le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia
di Finanza.
10. 71. Governo.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine,
il seguente periodo: L'onere derivante dall'attuazione
della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno
1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma
10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.
10. 54. Ascierto, Gasparri, Menia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il trattamento di cui al comma 2, lettera
c) si applica al personale delle corrispondenti
qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli
equiparati.
10. 27. Frattini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica Lo schema
del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del
parere alle competenti commissioni parlamentari che si
pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali
il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del
parere.
10. 53. Ascierto, Gasparri, Menia.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3- bis. Dall'entrata in vigore della seguente legge
non si applica nei confronti della carriera prefettizia la
disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
10. 25. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3- bis. Nella fase transitoria di prima applicazione
della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e
con dieci anni dl effettivo servizio, ed ai viceprefetti
ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di
effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento
economico della nuova qualifica intermedia superiore di cui al
punto 2) della lettera d) del presente comma.
10. 34. Manzione, Tassone, Bicocchi.
Sopprimere il comma 4.
10. 52. Ascierto, Gasparri, Menia.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le
seguenti parole: d'intesa con le organizzazioni
sindacali.
10. 48. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
Grillo.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:
parlamentare aggiungere: esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario.
10. 90. Governo.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il
seguente: Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
10. 102. La Commissione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su
proposta del Ministro
Pag. 29
dell'interno, sono individuate, anche ai fini di quanto
previsto dal presente comma, le organizzazioni sindacali
dotate di indici specifici di effettiva rappresentatività del
personale della carriera prefettizia.
10. 55. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
Morselli.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10- bis
(Istituzione della area negoziale per la carriera
prefettizia).
1. E' istituita l'area negoziale dei funzionari della
carriera prefettizia per tutto quanto attiene alle materie del
rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.
2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio, da
parametrare al Prefetto, a sua volta agganciato al consigliere
della Corte di cassazione, è determinato con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare successivamente
all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica
costituita dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica o dai Sottosegretari
di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali in possesso di indici specifici di effettiva
rappresentatività del personale della carriera, da individuare
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, emanato di
concerto con il Ministro dell'interno.
3. La disciplina negoziale ha durata triennale e conserva
efficacia fino alla entrata in vigore del decreto
successivo.
4. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
triennio e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di
accordo corredata da idonea relazione tecnica compatibile con
la politica finanziaria del Governo.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione di cui al comma 4, approva la ipotesi di
accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della
Repubblica.
6. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
7. Per la riscossione delle quote associative, le
associazioni professionali dei funzionari della carriera
prefettizia possono chiedere di poter accedere alle stesse
procedure e modalità delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali.
10. 01. Bicocchi, Tassone, Di Nardo
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10- bis.
1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla
disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli
dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il
Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli
tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente
l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed
il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi.
Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica
area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica
sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate
dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli
stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per
il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli
della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione del molo dei funzionari di Pubblica
Sicurezza della Polizia di Stato,
Pag. 30
suddiviso in due qualifiche predirigenziali e due qualifiche
dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali
appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della
Polizia di Stato, facendo salvi i diritti acquisiti, per
anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di
commissario e vice questore aggiunto in relazione alla
promozione alle qualifiche superiori; analogamente si
provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e
professionali; previsione che, nel regime transitorio,
rispettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata,
si provveda al reinquadramento degli attuali appartenenti ai
ruoli dirigenziali e direttivi;
b) previsione di un procedimento negoziale tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale della
carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
economici del rapporto di impiego del personale della carriera
stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica; previsione che la procedura
negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni
dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il
Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati; formano oggetto del procedimento
negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la
reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti,
l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei
funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia,
i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed
i permessi sindacali e ogni altra materia per la quale è
ammesso il negoziato per la formazione del contratto degli
appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato; restano
ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo
43, comma 3 della legge 1^ aprile 1981, n. 121; l'accordo,
tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla
legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli
appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e
per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai
dirigenti, non potrà comportare nel periodo di riferimento,
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel
provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello
Stato;
c) rafforzamento della specificità e
dell'unitarietà della categoria dei funzionari della pubblica
sicurezza attraverso la previsione del concorso pubblico per
laureati come unica modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e
professionali; previsione di procedure concorsuali basate su
almeno tre prove scritte, esami orali, selezioni fisiche,
psichiche e attitudinali, con possibilità di ampliamento dei
titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale dei
ruoli operativi all'area delle scienze commerciali; esclusione
di ogni possibilità di immissione diretta senza concorso nel
ruolo ovvero mediante concorsi interni riservati o per
personale sprovvisto della laurea; introduzione del limite
d'età dei ventotto anni per i candidati esterni, di una
riserva del venti per cento dei posti per il personale interno
o abrogazione di ogni norma incompatibile;
d) istituzione, per una durata non inferiore ai
primi due anni di servizio, di un nuovo corso universitario di
specia1izzazione in "sicurezza pubblica, prevenzione c
repressione del crimine", tenuto da docenti universitari
presso l'Istituto superiore di Polizia, la Scuola di
perfezionamento per le forze di polizia o presso altre scuole
di formazione dell'amministrazione statale, al quale far
partecipare i vincitori del concorso di cui alla lettera
e); possibilità di prevedere, anche nel corso della
carriera, eventuali periodi di studio o di applicazione sia
nell'ambito della Polizia di Stato che presso amministrazioni
ed istituzioni dei Paesi dell'Unione
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europea delle organizzazioni internazionali e di altri Stati
con i quali sono stato sottoscritte intese e convenzioni in
materia di cooperazione di Polizia;
e) avanzamento in carriera, dopo periodi
predeterminati di effettivo servizio nella qualifica iniziale
e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni
funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica
del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza o di altri organismi di polizia o di informazione,
nonché privo superamento di obbligatori, periodici moduli
valutativi per l'aggiornamento e la formazione, di cui almeno
uno della durata di un anno, escludendo riserve di quote e
limitando la mobilità esterna dei funzionari
partecipanti;
f) individuare, nell'organizzazione degli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di
direzione e delle funzioni da attribuire ai funzionari della
Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle
specifiche competenze in materia;
g) revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilità in relazione alla formazione,
alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica
rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di
arricchimento della qualificazione professionale;
h) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
responsabilità esercitati, a seconda dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
i) previsione di adeguate facilitazioni
economiche, fiscali e logistiche per la mobilità
dei funzionari della Pubblica Sicurezza, qualora non
siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione
e individuazione dei cirteri di assegnazione attraverso
la procedura negoziale;
j) prevedere la copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile;
k) estensione ai funzionari della Pubblica
Sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli
enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
l) previsione della possibilità, per gli
appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), di poter
transitare, secondo criteri che tengano conto della posizione
in ruolo e dei titoli di servizio, nei ruoli dirigenziali di
altre Amministrazioni pubbliche, ove si verifichino vacanze
organiche e vi sia l'assenso dell'Amministrazione ricevente,
fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e la
retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità
corrisposte;
m) previsione che il funzionario che abbia
maturato, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio
effettivo, di cui almeno 10 nell'ultima qualifica ricoperta,
possa ottenere, a domanda, l'esodo conseguendo il beneficio di
sei scatti stipendiali aggiuntivi, con riduzione di uno scatto
per ogni anno trascorso in servizio dopo il compimento del
sessantesimo anno d'età, e che, al compimento dei 60 anni di
età, i funzionari che non rivestano la qualifica di dirigente
superiore, ove non abbiano fruito dell'esodo agevolato,
vengano posti a disposizione in soprannumero.
2. In attesa della revisione dell'assetto
ordinamentale e retributivo dei funzionari della pubblica
sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui
all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con
i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti
superiori della Pubblica Sicurezza;
b) nella misura del 60 per cento ai primi
dirigenti della Pubblica Sicurezza;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari
della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale,
ovvero, nelle
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more dell'istituzione delle relative qualifiche, agli attuali
appartenenti ai ruoli direttivi della polizia di Stato.
3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma
è valutato in 60 miliardi per il 1999.
4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma
10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
10. 04. Bono.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10- bis.
1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla
disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli
dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il
Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli
tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente
l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed
il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi.
Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica
area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica
sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate
dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli
stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per
il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli
della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale della
carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
economici del rapporto di impiego del personale della carriera
stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica; previsione che la procedura
negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni
dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il
Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei Deputati; formano oggetto del procedimento
negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la
reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti,
l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei
funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia,
i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed
i permessi sindacali; restano ferme le previsioni
dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della
legge 1 aprile 1981, n. 121; tale accordo, tenuto conto della
quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria
per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia
di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli
incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel
provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello
Stato;
b) rafforzamento della specificità e
dell'unitarietà del ruolo attraverso la previsione dei
concorso pubblico come unica modalità di accesso alla
qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di
immissione diretta dall'esterno ovvero mediante concorsi
interni riservati o per personale sprovvisto della laurea;
previsione di un concorso pubblico per esami riservato ai
diplomati di età non superiore ai 21 anni da avviare ad un
corso formativo presso l'istituto superiore di Polizia, per le
materie
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professionali, e presso l'università di Roma per il
conseguimento della laurea; abrogazione di ogni norma
incompatibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
per l'accesso alla qualifica iniziale, a seguito di selezioni
scritte e orali oltre che a quelle fisiche, psichiche,
attitudinali, nonché, per una durata non inferiore, ai
primi due anni di servizio, di meccanismi di formazione presso
l'Istituto superiore di Polizia, presso gli Uffici centrali e
periferici del Dipartimento della P.S - e presso altri
soggetti pubblici e privati; previsione di eventuali periodi
di studio presso Amministrazioni ed istituzioni dei Paesi
dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di
altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;
d) avanzamento in carriera, dopo periodi determinati
di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella
intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a
livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'Interno o di altri organismi di polizia o di
informazione, nonché previosuperamento di obbligatori,
periodici moduli di formazione valutativi, secondo
criteri obbiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità
esterna;
e) individuare, nell'organizzazione degli
Ufficicentrali e periferici dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi
didirezione e delle funzioni da attribuire ai Funzionari della
Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle
specifiche competenze in materia,
f) revisione dei criteri di attribuzione dei
compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini
individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del
ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della
qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
responsabilità esercitati, a seconda dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
h) previsione di adeguate facilitazioni
economiche, fiscali e logistiche per la mobilità
dei funzionari della pubblica sicurezza, qualora non
siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione
e individuazione attraverso la procedura negoziale;
i) copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile;
l) prevedere l'accorpamento delle attuali qualifiche
direttive in due qualifiche predirigenziali dei funzionari
della pubblica sicurezza, facendo salvi i diritti acquisiti,
in relazione all'anzianità e ai meriti, dagli appartenenti
alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto
in relazione alla promozione alle qualifiche superiori;
prevedere che, nel regime transitorio, aspettando l'ordine
delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al
reinquadramento degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e
direttivi;
2. In attesa della revisione dell'assetto
retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, nonché al
personale delle carriere prefettizie, a partire dal 1 gennaio
1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre
1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti
superiori della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti;
b) nella misura del 60 per cento ai primi
dirigenti della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti
ispettori;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari
della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale e a
quelli della carriera prefettizia con qualifica da vice
consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.
3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma
è valutato in 60 miliardi per il 1999.
Pag. 34
4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma
10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.
10. 03. Lembo, Fontan.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10- bis.
(Carriera dirigenziale della Polizia di Stato).
1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge un decreto
legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della
carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del
relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse
annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle
relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del
personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito
degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per
il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego
del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia
di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per
gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il
trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà
strutturato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10,
lettera g), quello di quiescenza, la reperibilità, il
trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario
di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i
procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la
revoca degli incarichi, i principi della valutazione dei
funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei
percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali,
le aspettative ed i permessi sindacali. L'accordo non potrà
comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa
eccedenti a quanto previsto nella legge finanziaria, nei
provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello
Stato. In fase di prima applicazione si provvederà a
riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta
carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale
contrattualizzata. In attesa dell'emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il
decreto legislativo individuerà gli importi che verranno
corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo
trattamento economico-complessivo;
b) revisione delle qualifiche delle carriere
direttive anche mediante accorpamento, con conseguente
rideterminazione delle relative funzioni nonché delle
dotazioni organiche.
c) in attesa della revisione dell'assetto
retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e
delle forze di polizia ad ordinamento militare a partire dal
1^ gennaio l'indennità di cui all'articolo l della legge n.
334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:
nella misura dell'80 al dirigente superiore e al
generale di brigata;
nella misura del 60 al primo dirigente e al
colonnello.
d) previsione di adeguate facilitazioni economiche
e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali
delle forze di Polizia ad ordinamento militare.
10. 02. Chincarini.
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