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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434302
ALA0505-0036
Allegato A n. 505 del 16 marzo 1999 (ALA13-505)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C5324, C3453, C4600, C5210, C5540. TESTIASS
...C5324, C3453, C4600, C5210, C5540.
...(A.C. 5324 - sezione 4) EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
ZZALA ZZRES ZZALA160399 ZZALA990316 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA505 ZZ13 ZZTX
     Sopprimerlo.
  10. 19.  Fontan.
     Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:  nove
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
  o più decreti legislativi  con le seguenti:  sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
  decreto legislativo.
       Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono,
  sostituire le parole:  decreti legislativi  con le
  seguenti:  decreto legislativo.
  10. 6.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli,
  Fragalà, Anedda.
     Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:  nove
  mesi  con le seguenti:  sei mesi.
  10. 62.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:  uno o
  più decreti legislativi diretti  con le seguenti:  un
  decreto legislativo diretto.
  10. 61.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:  trattamento
  economico del personale di tale carriera  aggiungere le
  seguenti:  d'intesa con le organizzazioni sindacali
  rappresentative del personale della carriera prefettizia.
  10. 44.  Tassone, Di Nardo, Volontè, Grillo,
  Fronzuti.
     Al comma 1, sostituire la lettera  a)  con la
  seguente:
         a)  prevedere entro un anno la regolarizzazione del
  rapporto di lavoro del personale della carriera prefettizia
  attraverso l'introduzione del contratto nazionale di lavoro
  sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali.
  10. 28.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
 
                              Pag. 22
 
     Al comma 1, lettera  a),  primo periodo, dopo le
  parole:  organizzazioni sindacali  aggiungere la
  seguente:  maggiormente.
  10. 30.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
     Al comma 1, lettera  a),  secondo periodo, dopo le
  parole:  legge 1 aprile 1981, n. 121;  aggiungere le
  seguenti:  l'avanzamento in carriera; l'individuazione degli
  incarichi di attribuzione ai funzionari della carriera
  prefettizia; la revisione dei criteri di attribuzione dei
  compiti e delle responsabilità;.
  10. 45.  Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
  Grillo.
       Al comma 1, lettera  a),  aggiungere, in fine, il
  seguente periodo:  In fase di prima applicazione si
  provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione
  del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia
  rispetto a quelle della dirigenza ministeriale
  contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione.
  10. 56.  (Nuova formulazione)   Massa.
     Al comma 1, dopo la lettera  a)  aggiungere la
  seguente:
     a-bis)  istituzione delle seguenti modifiche:
  consigliere di prefettura, vice prefetto e prefetto;
  esclusione dell'inquadramento in carriera per mobilità
  estrema; l'accesso alla qualifica di consigliere avviene per
  concorso pubblico per titoli ed esami tra i laureati, con voto
  finale non inferiore a centocinque centodecimi, nelle facoltà
  di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e
  commercio, con esclusione di quelle equipollenti; le materie
  di esame per le prove orali e scritte dovranno riguardare i
  settori giuridico-storico, sociale e politico-economico; il
  periodo di prova, della durata di sei mesi e con esame finale,
  viene svolto presso la S.S.A.L.; immissione con una
  valutazione per i soli titoli delle elevate professionalità
  (settimo ed ottavo livello) che abbiano maturato una valida
  esperienza quinquennale e che abbiano conseguito il diploma di
  laurea in una delle facoltà citate, con il medesimo punteggio
  previsto per l'accesso in carriera, nel limite del 5 delle
  disponibilità esistenti, previa adeguata formazione
  professionale presso la S.S.A.L.; transito, su richiesta, dei
  funzionari in servizio appartenenti alla ex carriera di
  ragioneria secondo le corrispondenti qualifiche dei funzionari
  dell'attuale carriera prefettizia, purchè siano in possesso
  del diploma di laurea in una delle discipline previste per
  l'accesso alla qualifica di consigliere, con il punteggio
  espressamente previsto di centocinque centodecimi; il
  suddetto inquadramento avviene in soprannumero e mantenendo
  la posizione soprannumeraria, con progressione in carriera in
  misura non superiore ad un decimo dei posti disponibili,
  venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità;
  contestualmente si procede alla soppressione dei posti in
  organico nel ruolo di provenienza.
  10. 280  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
       Al comma 1, sostituire la lettera  b)  con la
  seguente:
         b)  rafforzamento della specificità e della
  unitarietà del ruolo, attraverso la eliminazione della
  distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali, il
  massimo accorpamento delle qualifiche la previsione del
  concorso pubblico come unica modalità di accesso alla
  qualifica iniziale e la esclusione di ogni possibilità di
  immissione dall'estremo, fatto salvo quanto previsto dalle
  vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente
  abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986,
  n.668, e di ogni altra disposizione, anche se eventualmente
  considerata di natura speciale, di inquadramento nei ruoli,
  con conseguente rideterminazione ove necessario delle
  dotazioni organiche, e di riserve dei posti nella progressione
  in carriera;
  10. 11.  Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
       (Testo così modificato nel corso della seduta).
 
                              Pag. 23
 
       Al comma 1, lettera  b)  sostituire la parola:
  ruolo  con  carriere:
  10. 500.   La Commissione.
     Al comma 1, lettera  b),  dopo le parole:
  unitarietà del ruolo  aggiungere le seguenti: ,  da
  attuarsi mediante l'accorpamento di tutti i funzionari in
  servizio, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e di cui
  alla Tabella I quadro a) e quadro b) del medesimo decreto, in
  possesso del diploma di laurea, e
  10. 70.  Massidda.
       Al comma 1, lettera  b),  dopo la parola:
  attraverso  aggiungere le seguenti:  l'eliminazione della
  distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la.
  10. 7.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
       All'articolo 10, comma 1 lettera b), le parole:  del
  concorso pubblico  sono sostituite dalle parole:  di una
  rinnovata procedura concorsuale.
  10. 103.   La Commissione.
     Al comma 1, lettera  b),  dopo le parole:
  fatto salvo  aggiungere le seguenti:  per coloro che,
  avendone i requisiti, sono in mobilità nella pubblica
  amministrazione e.
  10. 222.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1, lettera  b),  sopprimere le parole:
  conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10
  ottobre 1986 n. 668;
  10. 33.  Manzione, Tassone, Bicocchi.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole:
  revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
  possibile;  con le seguenti:  revisione e accorpamento
  delle qualifiche e conseguente rideterminazione delle relative
  funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico
  del bilancio dello Stato;
  10. 72.  Governo.
     Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole:
  revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
  possibile  con le seguenti:  accorpamento in tre
  qualifiche con l'affermazione della unitarietà delle funzioni
  e senza distinzione tra direttive dirigenti, con la
  possibilità di sviluppare e di differenziare la qualifica
  apicale in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo
  conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.
  10. 65.  Palma, Orlando.
       Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole:
  revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
  possibile  con le seguenti:  riduzione a tre delle
  qualifiche e la possibilità di articolare quella apicale in
  relazione alla rilevanza delle funzioni e degli incarichi.
  10. 22.  Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
     Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole:
  delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile
  con le seguenti:  dei gradi mediante accorpamento.
  10. 60.  Ascierto, Gasparri, Menia.
     Al comma 1, lettera  b),  sostituire le parole:
  mediante il massimo accorpamento possibile  con le
  seguenti:  e accorpamento d'intesa con le organizzazioni
  sindacali.
  10. 46.  Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
  Grillo.
     Al comma 1, dopo la lettera  b)  aggiungere la
  seguente:
       b-bis)  abrogazione articolo 16 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
 
                              Pag. 24
 
  (trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno
  di età.
  10. 47.  Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
  Grillo.
     Al comma 1, dopo la lettera  b)  aggiungere la
  seguente:
       b-bis)  accorpamento delle qualifiche in non più di
  tre e conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche
  tenendo conto della unicità professionale della carriera.
  10. 8.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
     Al comma 1, sopprimere la lettera  c).
  10. 21.  Fontan.
     Al comma 1, sostituire la lettera  c)  con la
  seguente:
       c)  possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
  per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di una
  accurata selezione orale, scritta e per titoli nonché, per la
  durata non inferiore a due anni, di meccanismi di formazione
  presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno e
  di tirocinio operativo sia presso l'amministrazione Centrale
  che periferica del Ministero dell'Interno e presso altri
  soggetti sia pubbliche che privati.  E' possibile prevedere
  eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed
  istituzioni dei paesi dell'Unione Europea, delle
  organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali
  sono state sottoscritte intese e convenzioni
  intergovernative;
  10. 59.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Al comma 1, lettera  c),  sopprimere le parole:
  ampliamento dei titoli di laurea.
  10. 191.  Fontan.
     Al comma 1, lettera  c),  sostituire le parole:
  titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a
  seguito di  con le seguenti:  della.
  10. 23.  Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
       Al comma 1, lettera  c),  dopo le parole:  titoli
  di laurea  aggiungere le seguenti:  ivi compresi quelli ad
  indirizzo economico.
  10. 9.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
       (Testo così modificato nel corso della seduta).
     Al comma 1, lettera  c),  sopprimere le parole:
  e privati.
  10. 29.  Nardini, Malentacchi, Mantovani.
       Al comma 1, lettera  c),  aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  l'attuazione delle citate previsioni non
  deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello
  Stato.
  10. 73.  Governo.
       Al comma 1, sostituire la lettera  d)  con la
  seguente:
         d)  avanzamento di carriera, dopo un congruo
  periodo effettivo di servizio nella qualifica iniziale e nella
  qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni
  funzionari a livello di Amministrazione centrale e periferica
  del Ministero dell'Interno, nonché previo superamento di
  periodici moduli formativi e valutativi, secondo criteri
  obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna,
  fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la
  nomina a prefetto;
  10. 58.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Al comma 1, lettera  d),  sostituire le parole da:
  dopo un congruo  sino a:  intermedia
 
                              Pag. 25
 
  con le seguenti:  secondo criteri obiettivi di selezione
  per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di
  effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche
  intermedie.
  10. 74.  Governo.
       (Testo così modificato nel corso della seduta).
     Al comma 1, lettera  d)  dopo le parole:  criteri
  obiettivi  aggiungere le seguenti:  e valutazione
  collegiale.
  10. 57.  Massa.
     Al comma 1, lettera  d)  aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  e dall'articolo 16 del decreto legislativo
  30 dicembre 1992, n. 503 (trattenimento in servizio oltre il
  65^ anno di età).
  10. 4.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
                Subemendamenti all'emendamento
                      del Governo 10.80.
       All'emendamento 10. 80. dopo le parole:  Ministero
  dell'interno  aggiungere le seguenti:  degli incarichi
  e.
  0. 10. 80. 1.  Palma.
     All'emendamento 10. 80 sopprimere le parole:  anche
  amministrative.
  0. 10. 80. 2.  Palma.
     Al comma 1, sostituire la lettera  e)  con la
  seguente:
         e)  individuazione, nell'organizzazione degli
  uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno delle
  funzioni anche amministrative da attribuire ai funzionari
  della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di
  gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della
  specificità della responsabilità di rappresentanza generale
  del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi
  della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  10. 80.  Governo.
       Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  ferma restando l'individuazione degli
  uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo
  17, comma 4- bis,  lettera  b),  della legge 23 agosto
  1988, n. 400, e successive modificazioni.
  10. 100.   La Commissione.
     Al comma 1, sostituire la lettera  f)  con 1a
  seguente:
         f)  revisione del sistema di progressione in
  carriera secondo criteri di selezione per merito correlati
  alla valutazione del servizio prestato, d'intesa con le
  organizzazioni sindacali di categoria, delle posizioni
  ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso
  alla dirigenza alle prestazioni del servizio presso diversi
  uffici dell'amministrazione, con un'anzianità minima di dieci
  anni maturati nella qualifica direttiva.
  10. 5.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
     Al comma 1, dopo la lettera  f)  aggiungere la
  seguente:
       f-bis)  Può essere nominato prefetto, in misura non
  inferiore ai nove decimi della dotazione organica, il vice
  prefetto che dimostri di possedere le capacità a prescindere
  dall'anzianità di servizio maturata.
  10. 12.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
       Al comma 1, dopo la lettera  f)  aggiungere la
  seguente:
         f-bis)  Nell'organizzazione degli uffici centrali e
  periferici dell'Amministrazione dell'interno vengono
  individuati, d'intesa
 
                              Pag. 26
 
  con le organizzazioni sindacali di categoria, i posti di
  direzione che, in ragione della specificità dei compiti, sono
  affidati ai funzionari della carriera prefettizia.
  10. 29.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
     Al comma 1, sostituire la lettera  g)  con la
  seguente:
         g)  previsione di appropriate misure volte a
  ricondurre la dinamica delle retribuzioni dei prefettizi,
  entro i vincoli di compatibilità decisi dal Governo o dal
  Parlamento, con soppressione di ogni attuale forma di
  automatismo stipendiale e con il riconoscimento, già in sede
  di prima applicazione della procedura negoziale, del recupero
  dei trattamenti economici in modo da eliminare la attuale
  confusione retributiva e le rilevanti sperequazioni con quanto
  doveva essere correttamente corrisposto fin dal novembre 1987
  e, se più favorevole, con la successiva evoluzione delle
  retribuzioni della dirigenza pubblica; nella stessa prima
  applicazione, le prime due qualifiche della carriera
  prefettizia sono rispettivamente rapportate nelle misure del
  cinquanta per cento e del settantacinque per cento rispetto a
  quella di vertice per la globalità dei trattamenti.
  10. 13.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli
  Fragalà, Anedda.
     Al comma 1, lettera  g),  primo periodo, dopo le
  parole:  trattamento economico  aggiungere le seguenti:
  rispondente a principi di parametrazione,.
  10. 28.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
       Al comma 1, lettera  g)  premettere le seguenti
  parole:  D'intesa con le organizzazioni sindacali di
  categoria.
  10. 37.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
       Al comma 1 sopprimere la lettera  i).
  10. 17.  Fontan.
       Al comma 1, lettera  l),  aggiungere, in fine, i
  seguenti periodi:  individuazione del regime transitorio in
  relazione a quanto previsto dalla lettera  e),  con
  espressa previsione della rideterminazione in riduzione del 50
  delle dotazioni dei prefetti rispetto a quelle esistenti, con
  conseguente rideterminazione delle relative piante organiche;
  sarà pertanto possibile usufruire nel regime transitorio di
  uno scivolo per i prefetti e qualifiche intermedie che abbiano
  maturato, all'atto dell'entrata in vigore della presente
  normativa, 35 anni di anzianità; la riduzione della dotazione
  organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento.
  Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle
  dotazioni organiche dei prefetti non possono superare gli
  oneri di spese di personale conseguenti a provvedimenti di
  provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche
  previste, con i soli incrementi degli oneri derivanti dalle
  attuali disposizioni legislative statali e di contratti
  collettivi; in regime transitorio si provvederà a ricostruire
  tutte le posizioni economiche di quei dipendenti ai quali non
  è stato applicato a suo tempo l'allineamento stipendiale, ai
  sensi dell'articolo 2, comma 22- bis  del decreto-legge 21
  settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla
  legge 20 novembre 1987, n. 472, nell'arco temporale di vigenza
  delle norme sull'allineamento, tra il novembre 1982 e il
  luglio 1992.
  10. 1  Bicocchi, Tassone, Di Nardo.
     Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
       m)  il riequilibrio delle retribuzioni del
  personale della carriera prefettizia rispetto alle mancate
  perequazioni previste con legge e la determinazione dei
  trattamenti economici accessori e di base delle prime due
  qualifiche con corrispondenza, secondo criteri proporzionali,
  a quelli della qualifica apicale e il riconoscimento ai
 
                              Pag. 27
 
  funzionari della qualifica iniziale, dopo quindici anni di
  effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico
  della qualifica superiore;
       n)  la revisione del trattamento economico
  accessorio e degli altri trattamenti, tenuto conto che il
  trattamento economico di base della qualifica di vertice non
  può essere inferiore a quello riconosciuto al consigliere di
  Cassazione al 5 agosto 1988 e, se più favorevole, a quello
  individuato dalla contrattazione o dalla legge per i dirigenti
  generali dello Stato e che i trattamenti economici di base
  delle altre due qualifiche corrispondono, in sede di primo
  accordo negoziale, rispettivamente al 75 per cento e al 50 per
  cento di quello attribuito alla qualifica apicale.
  10. 63.  Palma.
       Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
       m)  il riequilibrio delle retribuzioni del
  personale della carriera prefettizia mediante parametrazione,
  secondo criteri proporzionali, ai trattamenti accessori e di
  base della qualifica apicale ed il riconoscimento ai
  funzionari delle qualifiche, dopo quindici anni di effettivo
  servizio senza demerito, del trattamento economico della
  qualifica superiore.
  10. 36.  Frattini.
       Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
         m)  esplicita indicazione delle norme legislative
  abrogate.
  10. 101.   La Commissione.
     Al comma 1, dopo la lettera  l)  aggiungere la
  seguente:
       m)  previsione del "ruolo legale", in attuazione
  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157.
  10. 32.  Manzione, Tassone, Bicocchi.
       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
     1- bis.  Nell'ambito dell'esercizio della delega di
  cui al precedente comma 1, l'inquadramento nella qualifica di
  prefetto, previsto dall'articolo 42 della legge 1^ aprile
  1981, n. 121, non è più automatica.
  10. 50.  Orlando.
       Sopprimere i commi 2 e 3.
  10. 75.  Governo.
     Sostituire il comma 2 con il seguente:
     2.  In attesa della revisione dell'assetto retributivo
  del personale delle qualifiche della carriera prefettizia,
  l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
  n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
         a)  nella misura dell'80 per cento ai vice
  prefetti;
         b)  nella misura del 60 per cento ai vice prefetti
  ispettori;
         c)  nella misura del 40 per cento ai funzionari
  della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a
  vice prefetto ispettore aggiunto.  Gli aumenti previsti alle
  lettere  a)  e  b)  del presente comma sono anche
  riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e
  ai primi dirigenti della stessa.
  10. 64  Palma.
     Al comma 2, all'alinea e nelle lettere  a)  e
  b),  dopo le parole:  Polizia di Stato  aggiungere le
  seguenti:  e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di
  finanza;
     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:
  lire 47 miliardi  con le seguenti:  lire 49
  miliardi.
  10. 51.  Romano Carratelli.
 
                              Pag. 28
 
       Al comma 2, all'alinea e nelle lettere  a)  e
  b)  dopo le parole:  Polizia di Stato,  aggiungere,
  le seguenti:  e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia
  di Finanza.
  10. 71.  Governo.
       Al comma 2, lettera  c),  aggiungere, in fine,
  il seguente periodo:  L'onere derivante dall'attuazione
  della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno
  1999.  Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma
  10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.
  10. 54.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
       2-bis.  Il trattamento di cui al comma 2, lettera
  c)  si applica al personale delle corrispondenti
  qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli
  equiparati.
  10. 27.  Frattini.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
       3.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
  su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica Lo schema
  del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del
  parere alle competenti commissioni parlamentari che si
  pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali
  il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del
  parere.
  10. 53.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
     3- bis.  Dall'entrata in vigore della seguente legge
  non si applica nei confronti della carriera prefettizia la
  disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503.
  10. 25.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
       Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
     3- bis.  Nella fase transitoria di prima applicazione
  della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e
  con dieci anni dl effettivo servizio, ed ai viceprefetti
  ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di
  effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento
  economico della nuova qualifica intermedia superiore di cui al
  punto 2) della lettera  d)  del presente comma.
  10. 34.  Manzione, Tassone, Bicocchi.
     Sopprimere il comma 4.
  10. 52.  Ascierto, Gasparri, Menia.
       Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le
  seguenti parole:  d'intesa con le organizzazioni
  sindacali.
  10. 48.  Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti,
  Grillo.
     Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola:
  parlamentare  aggiungere:  esteso anche alle
  conseguenze di carattere finanziario.
  10. 90.  Governo.
       Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi
  alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
  competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
  quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti
  legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
  10. 102.   La Commissione.
       Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
     5.  Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su
  proposta del Ministro
 
                              Pag. 29
 
  dell'interno, sono individuate, anche ai fini di quanto
  previsto dal presente comma, le organizzazioni sindacali
  dotate di indici specifici di effettiva rappresentatività del
  personale della carriera prefettizia.
  10. 55.  Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori,
  Morselli.
       Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
                        Art. 10- bis
  (Istituzione della area negoziale per la carriera
                       prefettizia). 
     1.  E' istituita l'area negoziale dei funzionari della
  carriera prefettizia per tutto quanto attiene alle materie del
  rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.
     2.  Il trattamento economico fondamentale e accessorio, da
  parametrare al Prefetto, a sua volta agganciato al consigliere
  della Corte di cassazione, è determinato con decreto del
  Presidente della Repubblica, da emanare successivamente
  all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica
  costituita dal Ministro per la funzione pubblica, che la
  presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica o dai Sottosegretari
  di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione
  sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni
  sindacali in possesso di indici specifici di effettiva
  rappresentatività del personale della carriera, da individuare
  con decreto del Ministro per la funzione pubblica, emanato di
  concerto con il Ministro dell'interno.
     3.  La disciplina negoziale ha durata triennale e conserva
  efficacia fino alla entrata in vigore del decreto
  successivo.
     4.  La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la
  funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
  triennio e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di
  accordo corredata da idonea relazione tecnica compatibile con
  la politica finanziaria del Governo.
     5.  Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
  sottoscrizione di cui al comma 4, approva la ipotesi di
  accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della
  Repubblica.
     6.  Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro
  novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
  riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato
  della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
  rispettivi regolamenti.
     7.  Per la riscossione delle quote associative, le
  associazioni professionali dei funzionari della carriera
  prefettizia possono chiedere di poter accedere alle stesse
  procedure e modalità delle deleghe per il versamento dei
  contributi sindacali.
  10. 01.  Bicocchi, Tassone, Di Nardo
       Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
                       Art. 10- bis.
     1.  Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla
  disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli
  dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il
  Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in
  vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
  diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli
  tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente
  l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed
  il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi.
  Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica
  area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica
  sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate
  dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
  miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli
  stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per
  il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli
  della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e
  criteri direttivi:
       a)  istituzione del molo dei funzionari di Pubblica
  Sicurezza della Polizia di Stato,
 
                              Pag. 30
 
  suddiviso in due qualifiche predirigenziali e due qualifiche
  dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali
  appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della
  Polizia di Stato, facendo salvi i diritti acquisiti, per
  anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di
  commissario e vice questore aggiunto in relazione alla
  promozione alle qualifiche superiori; analogamente si
  provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e
  professionali; previsione che, nel regime transitorio,
  rispettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata,
  si provveda al reinquadramento degli attuali appartenenti ai
  ruoli dirigenziali e direttivi;
         b)  previsione di un procedimento negoziale tra una
  delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
  funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative del personale della
  carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza
  quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
  economici del rapporto di impiego del personale della carriera
  stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del
  Presidente della Repubblica; previsione che la procedura
  negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione
  pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
  quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni
  dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il
  Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla
  Camera dei deputati; formano oggetto del procedimento
  negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
  l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la
  reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti,
  l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei
  funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia,
  i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed
  i permessi sindacali e ogni altra materia per la quale è
  ammesso il negoziato per la formazione del contratto degli
  appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato; restano
  ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo
  43, comma 3 della legge 1^ aprile 1981, n. 121; l'accordo,
  tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla
  legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli
  appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e
  per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai
  dirigenti, non potrà comportare nel periodo di riferimento,
  direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
  rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel
  provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello
  Stato;
         c)  rafforzamento della specificità e
  dell'unitarietà della categoria dei funzionari della pubblica
  sicurezza attraverso la previsione del concorso pubblico per
  laureati come unica modalità di accesso alla qualifica
  iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e
  professionali; previsione di procedure concorsuali basate su
  almeno tre prove scritte, esami orali, selezioni fisiche,
  psichiche e attitudinali, con possibilità di ampliamento dei
  titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale dei
  ruoli operativi all'area delle scienze commerciali; esclusione
  di ogni possibilità di immissione diretta senza concorso nel
  ruolo ovvero mediante concorsi interni riservati o per
  personale sprovvisto della laurea; introduzione del limite
  d'età dei ventotto anni per i candidati esterni, di una
  riserva del venti per cento dei posti per il personale interno
  o abrogazione di ogni norma incompatibile;
         d)  istituzione, per una durata non inferiore ai
  primi due anni di servizio, di un nuovo corso universitario di
  specia1izzazione in "sicurezza pubblica, prevenzione c
  repressione del crimine", tenuto da docenti universitari
  presso l'Istituto superiore di Polizia, la Scuola di
  perfezionamento per le forze di polizia o presso altre scuole
  di formazione dell'amministrazione statale, al quale far
  partecipare i vincitori del concorso di cui alla lettera
  e);  possibilità di prevedere, anche nel corso della
  carriera, eventuali periodi di studio o di applicazione sia
  nell'ambito della Polizia di Stato che presso amministrazioni
  ed istituzioni dei Paesi dell'Unione
 
                              Pag. 31
 
  europea delle organizzazioni internazionali e di altri Stati
  con i quali sono stato sottoscritte intese e convenzioni in
  materia di cooperazione di Polizia;
         e)  avanzamento in carriera, dopo periodi
  predeterminati di effettivo servizio nella qualifica iniziale
  e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni
  funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica
  del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica
  Sicurezza o di altri organismi di polizia o di informazione,
  nonché privo superamento di obbligatori, periodici moduli
  valutativi per l'aggiornamento e la formazione, di cui almeno
  uno della durata di un anno, escludendo riserve di quote e
  limitando la mobilità esterna dei funzionari
  partecipanti;
         f)  individuare, nell'organizzazione degli uffici
  centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica
  Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di
  direzione e delle funzioni da attribuire ai funzionari della
  Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle
  specifiche competenze in materia;
         g)  revisione dei criteri di attribuzione dei
  compiti e delle responsabilità in relazione alla formazione,
  alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica
  rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di
  arricchimento della qualificazione professionale;
         h)  definizione di un trattamento economico
  onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
  base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
  posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
  responsabilità esercitati, a seconda dei risultati
  conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
         i)  previsione di adeguate facilitazioni
  economiche, fiscali e logistiche per la mobilità
  dei funzionari della Pubblica Sicurezza, qualora non
  siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione
  e individuazione dei cirteri di assegnazione attraverso
  la procedura negoziale;
       j)  prevedere la copertura assicurativa del rischio di
  responsabilità civile;
         k)  estensione ai funzionari della Pubblica
  Sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli
  enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44
  del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
         l)  previsione della possibilità, per gli
  appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), di poter
  transitare, secondo criteri che tengano conto della posizione
  in ruolo e dei titoli di servizio, nei ruoli dirigenziali di
  altre Amministrazioni pubbliche, ove si verifichino vacanze
  organiche e vi sia l'assenso dell'Amministrazione ricevente,
  fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e la
  retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità
  corrisposte;
         m)  previsione che il funzionario che abbia
  maturato, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio
  effettivo, di cui almeno 10 nell'ultima qualifica ricoperta,
  possa ottenere, a domanda, l'esodo conseguendo il beneficio di
  sei scatti stipendiali aggiuntivi, con riduzione di uno scatto
  per ogni anno trascorso in servizio dopo il compimento del
  sessantesimo anno d'età, e che, al compimento dei 60 anni di
  età, i funzionari che non rivestano la qualifica di dirigente
  superiore, ove non abbiano fruito dell'esodo agevolato,
  vengano posti a disposizione in soprannumero.
       2.  In attesa della revisione dell'assetto
  ordinamentale e retributivo dei funzionari della pubblica
  sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui
  all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con
  i medesimi criteri ed effetti:
         a)  nella misura dell'80 per cento ai dirigenti
  superiori della Pubblica Sicurezza;
         b)  nella misura del 60 per cento ai primi
  dirigenti della Pubblica Sicurezza;
         c)  nella misura del 40 per cento ai funzionari
  della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale,
  ovvero, nelle
 
                              Pag. 32
 
  more dell'istituzione delle relative qualifiche, agli attuali
  appartenenti ai ruoli direttivi della polizia di Stato.
     3.  L'onere derivante dall'attuazione della presente norma
  è valutato in 60 miliardi per il 1999.
     4.  Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma
  10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
  10. 04.  Bono.
       Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
                       Art. 10- bis.
     1.  Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla
  disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli
  dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il
  Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in
  vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
  diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli
  tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente
  l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed
  il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi.
  Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica
  area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica
  sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate
  dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
  miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli
  stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per
  il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli
  della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e
  criteri direttivi:
         a)  previsione di un procedimento negoziale tra una
  delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
  funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative del personale della
  carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza
  quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
  economici del rapporto di impiego del personale della carriera
  stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del
  Presidente della Repubblica; previsione che la procedura
  negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione
  pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del
  quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni
  dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il
  Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla
  Camera dei Deputati; formano oggetto del procedimento
  negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
  l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la
  reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti,
  l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei
  funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia,
  i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed
  i permessi sindacali; restano ferme le previsioni
  dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della
  legge 1 aprile 1981, n. 121; tale accordo, tenuto conto della
  quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria
  per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia
  di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli
  incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare
  direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti
  rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel
  provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello
  Stato;
         b)  rafforzamento della specificità e
  dell'unitarietà del ruolo attraverso la previsione dei
  concorso pubblico come unica modalità di accesso alla
  qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di
  immissione diretta dall'esterno ovvero mediante concorsi
  interni riservati o per personale sprovvisto della laurea;
  previsione di un concorso pubblico per esami riservato ai
  diplomati di età non superiore ai 21 anni da avviare ad un
  corso formativo presso l'istituto superiore di Polizia, per le
  materie
 
                              Pag. 33
 
  professionali, e presso l'università di Roma per il
  conseguimento della laurea; abrogazione di ogni norma
  incompatibile;
         c)  possibilità di ampliamento dei titoli di laurea
  per l'accesso alla qualifica iniziale, a seguito di selezioni
  scritte e orali oltre che a quelle fisiche, psichiche,
  attitudinali, nonché, per una durata non inferiore, ai
  primi due anni di servizio, di meccanismi di formazione presso
  l'Istituto superiore di Polizia, presso gli Uffici centrali e
  periferici del Dipartimento della P.S - e presso altri
  soggetti pubblici e privati; previsione di eventuali periodi
  di studio presso Amministrazioni ed istituzioni dei Paesi
  dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di
  altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
  convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;
       d)  avanzamento in carriera, dopo periodi determinati
  di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella
  intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a
  livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero
  dell'Interno o di altri organismi di polizia o di
  informazione, nonché previosuperamento di obbligatori,
  periodici moduli di formazione valutativi, secondo
  criteri obbiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità
  esterna;
       e)  individuare, nell'organizzazione degli
  Ufficicentrali e periferici dell'Amministrazione della
  Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi
  didirezione e delle funzioni da attribuire ai Funzionari della
  Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle
  specifiche competenze in materia,
       f)  revisione dei criteri di attribuzione dei
  compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini
  individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del
  ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della
  qualificazione professionale;
         g)  definizione di un trattamento economico
  onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di
  base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle
  posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
  responsabilità esercitati, a seconda dei risultati
  conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
         h)  previsione di adeguate facilitazioni
  economiche, fiscali e logistiche per la mobilità
  dei funzionari della pubblica sicurezza, qualora non
  siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione
  e individuazione attraverso la procedura negoziale;
       i)  copertura assicurativa del rischio di
  responsabilità civile;
       l)  prevedere l'accorpamento delle attuali qualifiche
  direttive in due qualifiche predirigenziali dei funzionari
  della pubblica sicurezza, facendo salvi i diritti acquisiti,
  in relazione all'anzianità e ai meriti, dagli appartenenti
  alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto
  in relazione alla promozione alle qualifiche superiori;
  prevedere che, nel regime transitorio, aspettando l'ordine
  delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al
  reinquadramento degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e
  direttivi;
       2.  In attesa della revisione dell'assetto
  retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, nonché al
  personale delle carriere prefettizie, a partire dal 1 gennaio
  1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre
  1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
         a)  nella misura dell'80 per cento ai dirigenti
  superiori della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti;
         b)  nella misura del 60 per cento ai primi
  dirigenti della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti
  ispettori;
         c)  nella misura del 40 per cento ai funzionari
  della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale e a
  quelli della carriera prefettizia con qualifica da vice
  consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.
     3.  L'onere derivante dall'attuazione della presente norma
  è valutato in 60 miliardi per il 1999.
 
                              Pag. 34
 
     4.  Al predetto onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma
  10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.
  10. 03.  Lembo, Fontan.
     Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
                       Art. 10- bis.
       (Carriera dirigenziale della Polizia di Stato).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge un decreto
  legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della
  carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del
  relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse
  annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle
  relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del
  personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito
  degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per
  il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti
  principi e criteri direttivi:
         a)  prevedere la disciplina del rapporto di impiego
  del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia
  di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per
  gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
  contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
  Repubblica.  Formano oggetto del procedimento negoziale il
  trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà
  strutturato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10,
  lettera  g),  quello di quiescenza, la reperibilità, il
  trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario
  di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i
  procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la
  revoca degli incarichi, i principi della valutazione dei
  funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei
  percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali,
  le aspettative ed i permessi sindacali.  L'accordo non potrà
  comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa
  eccedenti a quanto previsto nella legge finanziaria, nei
  provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello
  Stato.  In fase di prima applicazione si provvederà a
  riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta
  carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale
  contrattualizzata.  In attesa dell'emanazione del decreto del
  Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il
  decreto legislativo individuerà gli importi che verranno
  corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo
  trattamento economico-complessivo;
         b)  revisione delle qualifiche delle carriere
  direttive anche mediante accorpamento, con conseguente
  rideterminazione delle relative funzioni nonché delle
  dotazioni organiche.
         c)  in attesa della revisione dell'assetto
  retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e
  delle forze di polizia ad ordinamento militare a partire dal
  1^ gennaio l'indennità di cui all'articolo l della legge n.
  334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:
         nella misura dell'80 al dirigente superiore e al
  generale di brigata;
        nella misura del 60 al primo dirigente e al
  colonnello.
       d)  previsione di adeguate facilitazioni economiche
  e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali
  delle forze di Polizia ad ordinamento militare.
  10. 02.   Chincarini.
 
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