| Luciano VIOLANTE, Presidente, ricorda che nella
seduta di ieri i relatori hanno introdotto l'argomento, e che
sono state distribuite due note predisposte, rispettivamente,
dagli onorevoli Guerra e Calderisi.
Alberto LEMBO rileva preliminarmente come la Camera
abbia intrapreso e portato a compimento nel 1997 un'iniziativa
di riforma regolamentare che non ha trovato corrispondenza
presso il Senato. Ciò non poteva mancare di condizionare
l'efficacia delle norme con essa introdotte nella disciplina
del procedimento rispetto ai risultati finali della produzione
legislativa.
L'attuazione della riforma ha manifestato aspetti
indubbiamente positivi in alcuni degli ambiti da essa toccati.
Significativi miglioramenti si sono riscontrati sul versante
dell'attività ispettiva. L'Assemblea si è mostrata, in
generale, più ricettiva delle Commissioni riguardo
all'applicazione delle nuove norme, mentre da queste ultime
non è stato sempre pienamente compreso lo stesso ruolo del
Comitato per la legislazione. In quest'ambito, deve invece
giudicarsi certo favorevolmente l'esperienza in materia di
predisposizione e di esame dei testi alternativi allegati alle
relazioni di minoranza sui progetti di legge.
Per quanto riguarda taluni specifici aspetti affrontati
dai relatori, condivide i rilievi formulati dall'onorevole
Calderisi circa l'impiego di strumenti aventi effetto
dilatorio - come la questione sospensiva o l'istituto del
rinvio alla Commissione - o comunque volti ad impedire una
deliberazione sul merito nell'esame dei progetti di legge
inseriti nel calendario in richiesta delle opposizioni. Ciò
rappresenta infatti un'evidente anomalia rispetto alla ratio
delle disposizioni regolamentari che riservano ai gruppi
d'opposizione quote di tempi e argomenti nella programmazione
dei lavori della Camera.
Lo scarso impiego della clausola di coordinamento
legislativo palesa la difficoltà che le Commissioni incontrano
nel valersi di quest'importante strumento di razionalizzazione
legislativa, mentre una risorgente tendenza del Governo a
ricorrere alla decretazione d'urgenza costituisce -
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se confermata - elemento di preoccupazione.
Per quanto riguarda l'attività del Comitato per la
legislazione, osserva che quest'organo si è venuto
qualificando come luogo d'esame attento e pacato sui testi,
non quindi come sede di scontro politico, ma di dialogo
istituzionale.
Ne è testimonianza, fra l'altro, l'incremento dei valori
percentuali relativi alla misura dell'accoglimento dei
rilievi, espressi dal Comitato per la legislazione, nei testi
licenziati dalle Commissioni: la crescita, costante nel 1998,
è divenuta ancor più sensibile nei primi mesi dell'anno in
corso. Il Comitato sta ora rivolgendo la propria attenzione
all'osservanza delle disposizioni riguardanti la clausola di
coordinamento legislativo, frequentemente pretermessa - come
si è detto - dalle Commissioni, la cui inserzione costituisce
tuttavia non solo un adempimento prescritto dal regolamento,
ma anche un necessario sussidio per conferire organicità,
efficacia e chiarezza sistematica alle norme prodotte.
Occorre rafforzare la competenza del Comitato almeno sui
provvedimenti recanti norme di delega legislativa o di
delegificazione, che il Presidente della Camera - non sempre
con successo - ha invitato le Commissioni a sottoporre al
parere di quest'organo. A nome del Comitato, propone di
prevedere che esso possa richiedere di propria iniziativa
l'invio di tali progetti di legge laddove le Commissioni
spontaneamente non vi procedano.
In taluni casi, il Comitato si è trovato nella necessità
di superare lievemente i termini regolamentari per
l'espressione del parere, giudicando tuttavia opportuno
emetterlo in maniera da poter contribuire, per la propria
competenza, al buon esito del procedimento. Appare opportuno
un chiarimento interpretativo sul punto; così come meritano
d'essere oggetto di riflessione anche le questioni concernenti
la forma dei pareri resi da quest'organo.
Ritiene che, nel contesto di un'esperienza
complessivamente positiva maturata nel primo anno d'attività
del Comitato per la legislazione, occorra procedere ad alcuni
adeguamenti normativi per chiarire talune zone d'ombra e
migliorare specifici aspetti del suo funzionamento.
Luciano VIOLANTE, Presidente, con riferimento al
rilievo espresso dall'onorevole Lembo circa la mancata
trasmissione dei progetti di legge recanti norme di delega
legislativa al Comitato per la legislazione per il parere,
ricorda di avere rivolto, con lettera del 30 aprile 1998, un
invito in tal senso ai presidenti delle Commissioni, dopo
avere udito in proposito l'avviso della Giunta per il
regolamento convocata nella stessa data congiuntamente al
Comitato per la legislazione. Assicura che incaricherà gli
Uffici di segnalare all'attenzione delle Commissioni i
progetti di legge di tale natura, informando la Presidenza
della Camera qualora le Commissioni non ottemperino all'invito
da questa formulato.
Paolo ARMAROLI intende iniziare il proprio intervento
non già da quello che le pregevoli relazioni e le note da cui
sono accompagnate contengono, bensì da quanto esse non
contengono. Si tratta, in modo particolare, di talune
questioni riguardanti l'attività normativa del Governo e delle
interferenze che essa può produrre rispetto alla primaria
funzione legislativa delle Camere. Il principale dovere dei
liberi Parlamenti è infatti quello di salvaguardare le proprie
prerogative e attribuzioni, a garanzia della distinzione e
dell'equilibrio fra i poteri dello Stato.
Le vicende relative ai provvedimenti emessi dal Governo in
materia di disciplina dei flussi d'immigrazione - recentemente
venuti all'esame della Commissione affari costituzionali -
dimostrano come l'insufficienza dei criteri direttivi fissati
dalla legge e la libertà usata nella loro interpretazione da
parte dell'Esecutivo conducano a palesi violazioni del dettato
costituzionale, che forse le Presidenze delle Camere,
nell'esercizio d'una funzione istituzionale riferita al
rapporto collaborativo fra gli organi supremi dello Stato,
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potrebbero opportunamente segnalare per evitare più gravi
conflitti sul piano costituzionale.
Luciano VIOLANTE, Presidente, assicura che sul
piano della collaborazione istituzionale le Presidenze delle
Camere considerano con ogni attenzione gli aspetti relativi
all'osservanza dei princìpi costituzionali riguardanti le
attribuzioni del Parlamento.
Giuseppe CALDERISI, osserva che nella nota da lui
predisposta e distribuita ai membri della Giunta sono
segnalati alcuni aspetti critici - sul piano costituzionale -
nella recente attività normativa del Governo.
Paolo ARMAROLI, proseguendo, rileva come la maggiore
funzionalità delle procedure parlamentari non sia merito
ascrivibile alla sola maggioranza, giacché le opposizioni
hanno interpretato in maniera nuova il loro ruolo, in
conformità con il mutato sistema politico, rinunziando ai
poteri interdittivi che in passato usavano far valere.
Osserva tuttavia che dev'essere corrispondentemente
assicurata alle opposizioni medesime la possibilità
d'impiegare gli spazi loro riservati, ottenendo la
deliberazione sul merito delle proprie proposte. Per questo,
riterrebbe congruo che non fossero considerati ammissibili
strumenti - come il rinvio alla Commissione, la questione
sospensiva o la stessa questione pregiudiziale - volti a
differire o financo a impedire la decisione sostanziale.
Occorrerebbe altresì considerare con maggior attenzione i
casi in cui debba farsi eccezione all'uso generalizzato del
contingentamento dei tempi: ciò riguarda segnatamente la
discussione delle questioni pregiudiziali e sospensive e le
fattispecie d'applicazione dell'articolo 24, comma 12, del
regolamento, già oggetto di dibattito presso la Giunta con
soluzioni che non può tuttavia giudicare soddisfacenti.
Per quanto attiene alla configurazione dello statuto delle
opposizioni, deve riconoscersi che - spesso per inerzia delle
opposizioni medesime - i suoi contenuti non sono stati
pienamente sviluppati. Così, l'istruttoria legislativa non ha
avuto compiuta attuazione, tanto nell'osservanza dei tempi
quanto nell'uso degli strumenti informativi. La riserva dei
tempi prevista nell'ambito della programmazione dei lavori,
rigorosamente osservata in Assemblea, non lo è altrettanto
presso le Commissioni. A ciò potrebbe in parte ovviarsi con
una più tempestiva trasmissione degli schemi di programma e
calendario dei lavori ai rappresentanti dei gruppi presso le
Commissioni stesse.
La materia del sindacato ispettivo, pur estranea
all'oggetto della relazione della Giunta, sollecita qualche
ulteriore riflessione. Le procedure d'interrogazione a
risposta immediata stentano a raggiungere il grado di
essenzialità e di concentrazione che il loro carattere
richiederebbe. Occorre adottare iniziative atte a rendere più
efficace e vitale questo strumento ispettivo, sollecitando
altresì il Governo a considerare criticamente, nelle risposte
fornite in generale agli atti di sindacato, i dati forniti
dalle amministrazioni, che sono, in fatto, i soggetti
sottoposti all'attività di controllo. Infine, dev'essere
garantita la frequenza delle procedure d'interrogazione a
risposta immediata in Commissione, che taluni presidenti
tendono a ridurre.
Segnala, conclusivamente, l'opportunità di estendere alle
proposte di legge inserite nel calendario su richiesta
dell'opposizione l'obbligo di collocazione al primo punto
dell'ordine del giorno, già previsto dall'articolo 24, comma
3, del regolamento per gli argomenti diversi dai progetti di
legge, così da evitare che il loro esame, in particolari
circostanze, possa risultare differito sine die.
Desidera incidentalmente rilevare come l'informazione
offerta dalla stampa sul contenuto del confronto politico
parlamentare sia spesso largamente manchevole,
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e ciò pregiudichi il diritto stesso dei cittadini a conoscere
e giudicare l'operato dei propri rappresentanti elettivi.
Luciano VIOLANTE, Presidente, rinvia ad altra
seduta il seguito del dibattito.
Avverte che la Giunta è convocata per martedì 23 marzo
1999, alle 16, in relazione all'eventuale presentazione di
proposte di princìpi e criteri direttivi per la riformulazione
del testo della proposta di modificazione al regolamento doc.
II, n. 36, il termine a questo fine essendo fissato alle 14 di
lunedì 22 marzo.
La seduta termina alle 18.10.
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