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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434305
SMC0472-0003
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
              ...GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
 
 
Relazione all'Assemblea sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo (ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del regolamento).
Luciano VIOLANTE, Presidente. Alberto LEMBO. Paolo ARMAROLI. Giuseppe CALDERISI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Luciano VIOLANTE.
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     Luciano VIOLANTE,  Presidente,  ricorda che nella
  seduta di ieri i relatori hanno introdotto l'argomento, e che
  sono state distribuite due note predisposte, rispettivamente,
  dagli onorevoli Guerra e Calderisi.
 
     Alberto LEMBO rileva preliminarmente come la Camera
  abbia intrapreso e portato a compimento nel 1997 un'iniziativa
  di riforma regolamentare che non ha trovato corrispondenza
  presso il Senato.  Ciò non poteva mancare di condizionare
  l'efficacia delle norme con essa introdotte nella disciplina
  del procedimento rispetto ai risultati finali della produzione
  legislativa.
     L'attuazione della riforma ha manifestato aspetti
  indubbiamente positivi in alcuni degli ambiti da essa toccati.
  Significativi miglioramenti si sono riscontrati sul versante
  dell'attività ispettiva.  L'Assemblea si è mostrata, in
  generale, più ricettiva delle Commissioni riguardo
  all'applicazione delle nuove norme, mentre da queste ultime
  non è stato sempre pienamente compreso lo stesso ruolo del
  Comitato per la legislazione.  In quest'ambito, deve invece
  giudicarsi certo favorevolmente l'esperienza in materia di
  predisposizione e di esame dei testi alternativi allegati alle
  relazioni di minoranza sui progetti di legge.
     Per quanto riguarda taluni specifici aspetti affrontati
  dai relatori, condivide i rilievi formulati dall'onorevole
  Calderisi circa l'impiego di strumenti aventi effetto
  dilatorio - come la questione sospensiva o l'istituto del
  rinvio alla Commissione - o comunque volti ad impedire una
  deliberazione sul merito nell'esame dei progetti di legge
  inseriti nel calendario in richiesta delle opposizioni.  Ciò
  rappresenta infatti un'evidente anomalia rispetto alla ratio
  delle disposizioni regolamentari che riservano ai gruppi
  d'opposizione quote di tempi e argomenti nella programmazione
  dei lavori della Camera.
     Lo scarso impiego della clausola di coordinamento
  legislativo palesa la difficoltà che le Commissioni incontrano
  nel valersi di quest'importante strumento di razionalizzazione
  legislativa, mentre una risorgente tendenza del Governo a
  ricorrere alla decretazione d'urgenza costituisce -
 
                               Pag. 4
 
  se confermata - elemento di preoccupazione.
     Per quanto riguarda l'attività del Comitato per la
  legislazione, osserva che quest'organo si è venuto
  qualificando come luogo d'esame attento e pacato sui testi,
  non quindi come sede di scontro politico, ma di dialogo
  istituzionale.
     Ne è testimonianza, fra l'altro, l'incremento dei valori
  percentuali relativi alla misura dell'accoglimento dei
  rilievi, espressi dal Comitato per la legislazione, nei testi
  licenziati dalle Commissioni: la crescita, costante nel 1998,
  è divenuta ancor più sensibile nei primi mesi dell'anno in
  corso.  Il Comitato sta ora rivolgendo la propria attenzione
  all'osservanza delle disposizioni riguardanti la clausola di
  coordinamento legislativo, frequentemente pretermessa - come
  si è detto - dalle Commissioni, la cui inserzione costituisce
  tuttavia non solo un adempimento prescritto dal regolamento,
  ma anche un necessario sussidio per conferire organicità,
  efficacia e chiarezza sistematica alle norme prodotte.
     Occorre rafforzare la competenza del Comitato almeno sui
  provvedimenti recanti norme di delega legislativa o di
  delegificazione, che il Presidente della Camera - non sempre
  con successo - ha invitato le Commissioni a sottoporre al
  parere di quest'organo.  A nome del Comitato, propone di
  prevedere che esso possa richiedere di propria iniziativa
  l'invio di tali progetti di legge laddove le Commissioni
  spontaneamente non vi procedano.
     In taluni casi, il Comitato si è trovato nella necessità
  di superare lievemente i termini regolamentari per
  l'espressione del parere, giudicando tuttavia opportuno
  emetterlo in maniera da poter contribuire, per la propria
  competenza, al buon esito del procedimento.  Appare opportuno
  un chiarimento interpretativo sul punto; così come meritano
  d'essere oggetto di riflessione anche le questioni concernenti
  la forma dei pareri resi da quest'organo.
     Ritiene che, nel contesto di un'esperienza
  complessivamente positiva maturata nel primo anno d'attività
  del Comitato per la legislazione, occorra procedere ad alcuni
  adeguamenti normativi per chiarire talune zone d'ombra e
  migliorare specifici aspetti del suo funzionamento.
 
     Luciano VIOLANTE,  Presidente,  con riferimento al
  rilievo espresso dall'onorevole Lembo circa la mancata
  trasmissione dei progetti di legge recanti norme di delega
  legislativa al Comitato per la legislazione per il parere,
  ricorda di avere rivolto, con lettera del 30 aprile 1998, un
  invito in tal senso ai presidenti delle Commissioni, dopo
  avere udito in proposito l'avviso della Giunta per il
  regolamento convocata nella stessa data congiuntamente al
  Comitato per la legislazione.  Assicura che incaricherà gli
  Uffici di segnalare all'attenzione delle Commissioni i
  progetti di legge di tale natura, informando la Presidenza
  della Camera qualora le Commissioni non ottemperino all'invito
  da questa formulato.
 
     Paolo ARMAROLI intende iniziare il proprio intervento
  non già da quello che le pregevoli relazioni e le note da cui
  sono accompagnate contengono, bensì da quanto esse non
  contengono.  Si tratta, in modo particolare, di talune
  questioni riguardanti l'attività normativa del Governo e delle
  interferenze che essa può produrre rispetto alla primaria
  funzione legislativa delle Camere.  Il principale dovere dei
  liberi Parlamenti è infatti quello di salvaguardare le proprie
  prerogative e attribuzioni, a garanzia della distinzione e
  dell'equilibrio fra i poteri dello Stato.
     Le vicende relative ai provvedimenti emessi dal Governo in
  materia di disciplina dei flussi d'immigrazione - recentemente
  venuti all'esame della Commissione affari costituzionali -
  dimostrano come l'insufficienza dei criteri direttivi fissati
  dalla legge e la libertà usata nella loro interpretazione da
  parte dell'Esecutivo conducano a palesi violazioni del dettato
  costituzionale, che forse le Presidenze delle Camere,
  nell'esercizio d'una funzione istituzionale riferita al
  rapporto collaborativo fra gli organi supremi dello Stato,
 
                               Pag. 5
 
  potrebbero opportunamente segnalare per evitare più gravi
  conflitti sul piano costituzionale.
 
     Luciano VIOLANTE,  Presidente,  assicura che sul
  piano della collaborazione istituzionale le Presidenze delle
  Camere considerano con ogni attenzione gli aspetti relativi
  all'osservanza dei princìpi costituzionali riguardanti le
  attribuzioni del Parlamento.
 
     Giuseppe CALDERISI, osserva che nella nota da lui
  predisposta e distribuita ai membri della Giunta sono
  segnalati alcuni aspetti critici - sul piano costituzionale -
  nella recente attività normativa del Governo.
 
     Paolo ARMAROLI, proseguendo, rileva come la maggiore
  funzionalità delle procedure parlamentari non sia merito
  ascrivibile alla sola maggioranza, giacché le opposizioni
  hanno interpretato in maniera nuova il loro ruolo, in
  conformità con il mutato sistema politico, rinunziando ai
  poteri interdittivi che in passato usavano far valere.
     Osserva tuttavia che dev'essere corrispondentemente
  assicurata alle opposizioni medesime la possibilità
  d'impiegare gli spazi loro riservati, ottenendo la
  deliberazione sul merito delle proprie proposte.  Per questo,
  riterrebbe congruo che non fossero considerati ammissibili
  strumenti - come il rinvio alla Commissione, la questione
  sospensiva o la stessa questione pregiudiziale - volti a
  differire o financo a impedire la decisione sostanziale.
     Occorrerebbe altresì considerare con maggior attenzione i
  casi in cui debba farsi eccezione all'uso generalizzato del
  contingentamento dei tempi: ciò riguarda segnatamente la
  discussione delle questioni pregiudiziali e sospensive e le
  fattispecie d'applicazione dell'articolo 24, comma 12, del
  regolamento, già oggetto di dibattito presso la Giunta con
  soluzioni che non può tuttavia giudicare soddisfacenti.
     Per quanto attiene alla configurazione dello statuto delle
  opposizioni, deve riconoscersi che - spesso per inerzia delle
  opposizioni medesime - i suoi contenuti non sono stati
  pienamente sviluppati.  Così, l'istruttoria legislativa non ha
  avuto compiuta attuazione, tanto nell'osservanza dei tempi
  quanto nell'uso degli strumenti informativi.  La riserva dei
  tempi prevista nell'ambito della programmazione dei lavori,
  rigorosamente osservata in Assemblea, non lo è altrettanto
  presso le Commissioni.  A ciò potrebbe in parte ovviarsi con
  una più tempestiva trasmissione degli schemi di programma e
  calendario dei lavori ai rappresentanti dei gruppi presso le
  Commissioni stesse.
     La materia del sindacato ispettivo, pur estranea
  all'oggetto della relazione della Giunta, sollecita qualche
  ulteriore riflessione.  Le procedure d'interrogazione a
  risposta immediata stentano a raggiungere il grado di
  essenzialità e di concentrazione che il loro carattere
  richiederebbe.  Occorre adottare iniziative atte a rendere più
  efficace e vitale questo strumento ispettivo, sollecitando
  altresì il Governo a considerare criticamente, nelle risposte
  fornite in generale agli atti di sindacato, i dati forniti
  dalle amministrazioni, che sono, in fatto, i soggetti
  sottoposti all'attività di controllo.  Infine, dev'essere
  garantita la frequenza delle procedure d'interrogazione a
  risposta immediata in Commissione, che taluni presidenti
  tendono a ridurre.
     Segnala, conclusivamente, l'opportunità di estendere alle
  proposte di legge inserite nel calendario su richiesta
  dell'opposizione l'obbligo di collocazione al primo punto
  dell'ordine del giorno, già previsto dall'articolo 24, comma
  3, del regolamento per gli argomenti diversi dai progetti di
  legge, così da evitare che il loro esame, in particolari
  circostanze, possa risultare differito sine die.
     Desidera incidentalmente rilevare come l'informazione
  offerta dalla stampa sul contenuto del confronto politico
  parlamentare sia spesso largamente manchevole,
 
                               Pag. 6
 
  e ciò pregiudichi il diritto stesso dei cittadini a conoscere
  e giudicare l'operato dei propri rappresentanti elettivi.
 
     Luciano VIOLANTE,  Presidente,  rinvia ad altra
  seduta il seguito del dibattito.
     Avverte che la Giunta è convocata per martedì 23 marzo
  1999, alle 16, in relazione all'eventuale presentazione di
  proposte di princìpi e criteri direttivi per la riformulazione
  del testo della proposta di modificazione al regolamento doc.
  II, n. 36, il termine a questo fine essendo fissato alle 14 di
  lunedì 22 marzo.
 
     La seduta termina alle 18.10.
 
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