| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in
titolo.
Gian Franco ANEDDA, relatore, illustra il
provvedimento sottolineando la delicatezza della materia
trattata specie per le immunità previste a favore del
personale Europol.
L'articolo 3, introdotto in sede parlamentare, prevede che
l'immunità si applichino solo per le attività del personale
Europol svolte nell'esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia
restano perplessità che nascono dalla considerazione che
l'attribuzione di una immunità rende una norma
"soggettivamente" priva di sanzione e gli agenti di Europol
possono trattare i dati senza essere sottoposti alle norme a
tutela delle privacy, nonché svolgere intercettazioni
anche fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Secondo il Governo tali ipotesi non dovrebbero verificarsi
poiché il personale Europol deve svolgere solo funzioni di
raccordo. A suo avviso, tuttavia, tale chiarimento non è
sufficiente ad eliminare le esposte perplessità.
La ratifica del protocollo potrebbe condurre a conseguenze
gravi poiché potrebbe legittimarsi un soggetto svincolato da
qualsiasi controllo o sanzioni, essendo impedito ad ogni Stato
di svolgere una qualsiasi verifica sull'attività di Europol la
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cui sede dovrà essere considerata ambito
extraterritoriale.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
"Il Comitato per la legislazione,
premesso che la limitazione contenuta nella disposizione
di cui all'articolo 3, comma 1, esplica effetti esclusivamente
con riferimento all'ordinamento interno e che,
conseguentemente, essa suscita perplessità in ordine
all'attività che EUROPOL potrebbe svolgere all'estero, in
violazione delle norme fissate dall'ordinamento giuridico
italiano,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente,
a) accerti la Commissione che la norma di cui
all'articolo 3, comma 1, sia idonea a garantire che l'attività
del personale EUROPOL si svolga in maniera coerente con i
principi costituzionalmente garantiti in materia di tutela
delle libertà delle comunicazioni e della corrispondenza,
nonché, più in generale, con i principi posti a tutela della
sfera della riservatezza fissati, in particolare, dalla legge
n. 675 del 1996;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
formulazione del testo,
b) all'articolo 3, comma 2, andrebbe definita con
maggiore chiarezza la portata normativa del termine
"informazioni essenziali", riferito all'attuazione
dell'articolo 17 del Protocollo in esame."
Alberto LEMBO, presidente, rileva che il
provvedimento è stato trasmesso dalla III Commissione con il
consenso pressochè unanime dei gruppi, il che indica il fine
di attivare una funzione di vera e propria consulenza del
Comitato.
Propone di integrare la proposta di parere con una
considerazione, da aggiungere in premessa, in merito alla
limitazione degli effetti del provvedimento nell'ordinamento
giuridico dal punto di vista della tutela della
privacy.
Raffaele CANANZI, sollevando in generale il problema
relativo all'idoneità di un disegno di legge di ratifica a
contenere disposizioni normative che non si riferiscono
propriamente all'oggetto della ratifica, ritiene che con
riferimento, in particolare, alla disposizione di cui al comma
2 dell'articolo 3 andrebbe precisata la portata normativa
dell'espressione "informazioni essenziali" ivi contenuta e che
apparirebbe inoltre maggiormente rispondente alla natura
propria delle leggi di ratifica riformulare la medesima
disposizione nel senso di attribuire al Governo la facoltà di
avvalersi, ai fini di cui all'articolo 17 del Protocollo,
della relazione medesima, anziché prevedere l'integrazione del
contenuto di quest'ultima.
Gian Franco ANEDDA, relatore, osserva che sia la
legge n. 93 del 1998 che il provvedimento in esame non si
limitano alla ratifica, ma contengono anche disposizioni di
rilievo interno all'ordinamento italiano, perciò sembra
superata la preoccupazione espressa dal deputato Cananzi in
merito all'introduzione nei disegni di legge di ratifica di
disposizioni che non contengono solo norme di ratifica.
Vincenzo SINISCALCHI osserva che la compatibilità del
provvedimento in esame con il sistema costituzionale non
presenta particolari problemi. Sottolinea peraltro
l'opportunità di segnalare alla Commissione competente anche
la genericità dell'espressione recata dal comma 2,
dell'articolo 3, con riferimento al contenuto ulteriore della
relazione del Governo già prevista dalla legge n. 93 del 1998.
Ritiene infine preferibile che la previsione dell'ulteriore
contenuto della relazione testè citata costituisca oggetto di
apposita e distinta disposizione.
Raffaele CANANZI ritiene che, ai fini della valutazione
della rispondenza dell'attività
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del personale Europol ai principi costituzionalmente
garantiti in materia di tutela delle libertà delle
comunicazioni e della corrispondenza, nonché della sfera della
riservatezza, sia opportuno tener presente quanto già disposto
dall'articolo 4 della legge n. 3 del 1998 che indica nel
Garante per la protezione dei dati personali il soggetto
deputato al controllo della liceità del trattamento dei dati
personali.
Gian Franco ANEDDA, relatore, tenendo conto delle
osservazioni emerse nel corso del dibattito, riformula, come
segue, la proposta di parere:
"Il Comitato per la legislazione,
premesso che la limitazione contenuta nella disposizione
di cui all'articolo 3, comma 1, esplica effetti esclusivamente
con riferimento all'ordinamento interno e che,
conseguentemente, essa suscita perplessità in ordine
all'attività che EUROPOL potrebbe svolgere all'estero, in
violazione delle norme fissate dall'ordinamento giuridico
italiano,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente:
a) accerti la Commissione che la norma di cui
all'articolo 3, comma 1 considerato comunque che l'articolo 4
della legge n. 93 del 1998 indica nel Garante per la
protezione dei dati personali il soggetto nazionale deputato a
svolgere le funzioni di controllo della liceità del
trattamento dei dati personali sia idonea a garantire che
l'attività del personale EUROPOL si svolga in maniera coerente
con i principi costituzionalmente garantiti in materia di
tutela delle libertà delle comunicazioni e della
corrispondenza, nonché, più in generale, con i principi posti
a tutela della sfera della riservatezza fissati, in
particolare, dalla legge n. 675 del 1996;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione del testo:
b) all'articolo 3, comma 2, andrebbe definita con
maggiore chiarezza la portata normativa dell'espressione
"informazioni essenziali", riferita al contenuto ulteriore
della relazione del Governo già prevista dalla legge n. 93 del
1998; apparirebbe inoltre maggiormente rispondente alla natura
propria delle leggi di ratifica riformulare la medesima
disposizione nel senso di attribuire al Governo la facoltà di
avvalersi, ai fini di cui all'articolo 17 del Protocollo,
della relazione medesima, anziché prevedere l'integrazione del
contenuto di quest'ultima."
Il Comitato approva.
La seduta termina alle 20.
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