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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434309
SMC0472-0007
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
             ...COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
 
 
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
C4954. LAVCOMM
C4954.
Disegno di legge: Ratifica Protocollo privilegi e immunità di Europol (4954). (Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
Gian Franco ANEDDA, relatore. Alberto LEMBO, presidente. Raffaele CANANZI. Vincenzo SINISCALCHI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Alberto LEMBO.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC48 ZZNO ZZCO16 ZZHH ZZII ZZFF
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in
  titolo.
 
     Gian Franco ANEDDA,  relatore,  illustra il
  provvedimento sottolineando la delicatezza della materia
  trattata specie per le immunità previste a favore del
  personale Europol.
     L'articolo 3, introdotto in sede parlamentare, prevede che
  l'immunità si applichino solo per le attività del personale
  Europol svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.  Tuttavia
  restano perplessità che nascono dalla considerazione che
  l'attribuzione di una immunità rende una norma
  "soggettivamente" priva di sanzione e gli agenti di Europol
  possono trattare i dati senza essere sottoposti alle norme a
  tutela delle  privacy,  nonché svolgere intercettazioni
  anche fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
     Secondo il Governo tali ipotesi non dovrebbero verificarsi
  poiché il personale Europol deve svolgere solo funzioni di
  raccordo.  A suo avviso, tuttavia, tale chiarimento non è
  sufficiente ad eliminare le esposte perplessità.
     La ratifica del protocollo potrebbe condurre a conseguenze
  gravi poiché potrebbe legittimarsi un soggetto svincolato da
  qualsiasi controllo o sanzioni, essendo impedito ad ogni Stato
  di svolgere una qualsiasi verifica sull'attività di Europol la
 
                               Pag. 8
 
  cui sede dovrà essere considerata ambito
  extraterritoriale.
     Formula quindi la seguente proposta di parere:
     "Il Comitato per la legislazione,
       premesso che la limitazione contenuta nella disposizione
  di cui all'articolo 3, comma 1, esplica effetti esclusivamente
  con riferimento all'ordinamento interno e che,
  conseguentemente, essa suscita perplessità in ordine
  all'attività che EUROPOL potrebbe svolgere all'estero, in
  violazione delle norme fissate dall'ordinamento giuridico
  italiano,
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
     sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente,
       a)  accerti la Commissione che la norma di cui
  all'articolo 3, comma 1, sia idonea a garantire che l'attività
  del personale EUROPOL si svolga in maniera coerente con i
  principi costituzionalmente garantiti in materia di tutela
  delle libertà delle comunicazioni e della corrispondenza,
  nonché, più in generale, con i principi posti a tutela della
  sfera della riservatezza fissati, in particolare, dalla legge
  n. 675 del 1996;
     sotto il profilo della chiarezza e proprietà di
  formulazione del testo,
       b)  all'articolo 3, comma 2, andrebbe definita con
  maggiore chiarezza la portata normativa del termine
  "informazioni essenziali", riferito all'attuazione
  dell'articolo 17 del Protocollo in esame."
 
     Alberto LEMBO,  presidente,  rileva che il
  provvedimento è stato trasmesso dalla III Commissione con il
  consenso pressochè unanime dei gruppi, il che indica il fine
  di attivare una funzione di vera e propria consulenza del
  Comitato.
     Propone di integrare la proposta di parere con una
  considerazione, da aggiungere in premessa, in merito alla
  limitazione degli effetti del provvedimento nell'ordinamento
  giuridico dal punto di vista della tutela della
  privacy.
 
     Raffaele CANANZI, sollevando in generale il problema
  relativo all'idoneità di un disegno di legge di ratifica a
  contenere disposizioni normative che non si riferiscono
  propriamente all'oggetto della ratifica, ritiene che con
  riferimento, in particolare, alla disposizione di cui al comma
  2 dell'articolo 3 andrebbe precisata la portata normativa
  dell'espressione "informazioni essenziali" ivi contenuta e che
  apparirebbe inoltre maggiormente rispondente alla natura
  propria delle leggi di ratifica riformulare la medesima
  disposizione nel senso di attribuire al Governo la facoltà di
  avvalersi, ai fini di cui all'articolo 17 del Protocollo,
  della relazione medesima, anziché prevedere l'integrazione del
  contenuto di quest'ultima.
 
     Gian Franco ANEDDA,  relatore,  osserva che sia la
  legge n. 93 del 1998 che il provvedimento in esame non si
  limitano alla ratifica, ma contengono anche disposizioni di
  rilievo interno all'ordinamento italiano, perciò sembra
  superata la preoccupazione espressa dal deputato Cananzi in
  merito all'introduzione nei disegni di legge di ratifica di
  disposizioni che non contengono solo norme di ratifica.
 
     Vincenzo SINISCALCHI osserva che la compatibilità del
  provvedimento in esame con il sistema costituzionale non
  presenta particolari problemi.  Sottolinea peraltro
  l'opportunità di segnalare alla Commissione competente anche
  la genericità dell'espressione recata dal comma 2,
  dell'articolo 3, con riferimento al contenuto ulteriore della
  relazione del Governo già prevista dalla legge n. 93 del 1998.
  Ritiene infine preferibile che la previsione dell'ulteriore
  contenuto della relazione testè citata costituisca oggetto di
  apposita e distinta disposizione.
 
     Raffaele CANANZI ritiene che, ai fini della valutazione
  della rispondenza dell'attività
 
                               Pag. 9
 
  del personale Europol ai principi costituzionalmente
  garantiti in materia di tutela delle libertà delle
  comunicazioni e della corrispondenza, nonché della sfera della
  riservatezza, sia opportuno tener presente quanto già disposto
  dall'articolo 4 della legge n. 3 del 1998 che indica nel
  Garante per la protezione dei dati personali il soggetto
  deputato al controllo della liceità del trattamento dei dati
  personali.
 
     Gian Franco ANEDDA,  relatore,  tenendo conto delle
  osservazioni emerse nel corso del dibattito, riformula, come
  segue, la proposta di parere:
     "Il Comitato per la legislazione,
       premesso che la limitazione contenuta nella disposizione
  di cui all'articolo 3, comma 1, esplica effetti esclusivamente
  con riferimento all'ordinamento interno e che,
  conseguentemente, essa suscita perplessità in ordine
  all'attività che EUROPOL potrebbe svolgere all'estero, in
  violazione delle norme fissate dall'ordinamento giuridico
  italiano,
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
     sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
  vigente:
       a)  accerti la Commissione che la norma di cui
  all'articolo 3, comma 1 considerato comunque che l'articolo 4
  della legge n. 93 del 1998 indica nel Garante per la
  protezione dei dati personali il soggetto nazionale deputato a
  svolgere le funzioni di controllo della liceità del
  trattamento dei dati personali sia idonea a garantire che
  l'attività del personale EUROPOL si svolga in maniera coerente
  con i principi costituzionalmente garantiti in materia di
  tutela delle libertà delle comunicazioni e della
  corrispondenza, nonché, più in generale, con i principi posti
  a tutela della sfera della riservatezza fissati, in
  particolare, dalla legge n. 675 del 1996;
     sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione del testo:
       b)  all'articolo 3, comma 2, andrebbe definita con
  maggiore chiarezza la portata normativa dell'espressione
  "informazioni essenziali", riferita al contenuto ulteriore
  della relazione del Governo già prevista dalla legge n. 93 del
  1998; apparirebbe inoltre maggiormente rispondente alla natura
  propria delle leggi di ratifica riformulare la medesima
  disposizione nel senso di attribuire al Governo la facoltà di
  avvalersi, ai fini di cui all'articolo 17 del Protocollo,
  della relazione medesima, anziché prevedere l'integrazione del
  contenuto di quest'ultima."
     Il Comitato approva.
 
     La seduta termina alle 20.
 
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