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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434324
SMC0472-0022
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.24 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4953bis. LAVCOMM
C4953bis.
Diritto d'autore. Nuovo testo C. 4953-bis Governo. (Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
Raffaele CANANZI. Giacomo GARRA.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Luigi MASSA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vincenzo Vita.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC1 ZZCP ZZHH ZZII
     Raffaele CANANZI (PD-U),  relatore,  dopo aver
  illustrato il contenuto del provvedimento ed avere rilevato
  come esso renda più incisiva la lotta alla contraffazione
  delle opere dell'ingegno, formula la seguente proposta di
  parere:
     Il Comitato,
       rilevata l'opportunità di prevedere che la
  determinazione dei compensi sia affidata non solo alla SIAE ma
  sia effettuata in modo tale da tener conto della concertazione
  delle parti interessate, al fine di evitare lesioni della
  libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo
  41 della Costituzione;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 16, valuti la Commissione di merito, per
  esigenze di coerenza ordinamentale, l'opportunità di
  specificare, nel testo dell'articolo 182- bis  della legge
  n. 633 del 1941, come introdotto dalla disposizione in esame,
  se il concorso nelle attività di vigilanza dell'Autorità per
  le garanzie nelle comunicazioni e della Società Italiana degli
  Autori ed Editori (SIAE) debba riferirsi ai medesimi parametri
  di controllo ovvero debba essere configurato in modo tale da
  riconoscere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  le sole competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b),
  della legge 31 luglio 1997, n. 249 (in forza del quale la
  commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
  garanzie nelle comunicazioni "assicura il rispetto dei periodi
  minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
  audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data
  di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa
  vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
  produttori"); nel primo caso, infatti, occorrerebbe apportare
  una specifica novella alla citata legge n. 249 del 1997,
  avendo il provvedimento in esame l'effetto di affidare
  all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una serie di
  compiti non specificamente contemplati nella legge
  istitutiva;
       all'articolo 18, comma 1, capoverso articolo
  171- bis,  comma 1, all'articolo 19, comma 1, capoverso
  articolo 171- ter,  comma 1, e all'articolo 22, comma 1,
  capoverso articolo 171- septies,  si segnala che
  l'equiparazione tra condotte di diversa gravità ai fini della
  loro sottoposizione alla stessa pena potrebbe, nell'ottica del
  principio di ragionevolezza, comportare una violazione del
  principio della proporzionalità della sanzione penale,
  enucleabile dal disposto dell'articolo 25 della
  Costituzione.
 
     Giacomo GARRA (FI) osserva che il titolo del
  provvedimento dovrebbe recare in sé anche il riferimento alle
  modifiche apportate al codice di procedura civile.  Quanto,
  poi, alla questione relativa alle prestazioni di carattere
  patrimoniale, suggerisce di inserire nel parere una condizione
  con la quale si evidenzi la necessità che le prestazioni
  patrimoniali a carico delle imprese di riproduzione non siano
 
                              Pag. 25
 
  unilateralmente stabilite in forma centralistica, al fine di
  non ledere l'articolo 41, primo comma, della Costituzione,
  anche in relazione al divieto di imposizione di prestazioni
  patrimoniali non previste dalla legge, di cui all'articolo 23
  della Costituzione.
 
     Raffaele CANANZI (PD-U),  relatore,  non ritiene
  accoglibile il rilievo del deputato Garra riferito al titolo,
  in quanto l'unica disposizione riguardante il codice di
  procedura civile è quella di cui all'articolo 9, che però non
  contiene una novella al codice di rito.  Riferendosi, poi, al
  secondo rilievo formulato dal deputato Garra, non ravvisa
  alcuna violazione della riserva di legge in materia di
  imposizione di prestazioni patrimoniali, essendo queste ultime
  previste appunto dal provvedimento in esame.
 
     Giacomo GARRA (FI), nel giudicare convincenti le
  spiegazioni fornite dal relatore, dichiara voto favorevole
  sulla proposta di parere da lui formulata.
     Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
 
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