| Raffaele CANANZI (PD-U), relatore, dopo aver
illustrato il contenuto del provvedimento ed avere rilevato
come esso renda più incisiva la lotta alla contraffazione
delle opere dell'ingegno, formula la seguente proposta di
parere:
Il Comitato,
rilevata l'opportunità di prevedere che la
determinazione dei compensi sia affidata non solo alla SIAE ma
sia effettuata in modo tale da tener conto della concertazione
delle parti interessate, al fine di evitare lesioni della
libertà di iniziativa economica privata tutelata dall'articolo
41 della Costituzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 16, valuti la Commissione di merito, per
esigenze di coerenza ordinamentale, l'opportunità di
specificare, nel testo dell'articolo 182- bis della legge
n. 633 del 1941, come introdotto dalla disposizione in esame,
se il concorso nelle attività di vigilanza dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e della Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE) debba riferirsi ai medesimi parametri
di controllo ovvero debba essere configurato in modo tale da
riconoscere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
le sole competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b),
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (in forza del quale la
commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni "assicura il rispetto dei periodi
minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data
di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa
vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori"); nel primo caso, infatti, occorrerebbe apportare
una specifica novella alla citata legge n. 249 del 1997,
avendo il provvedimento in esame l'effetto di affidare
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una serie di
compiti non specificamente contemplati nella legge
istitutiva;
all'articolo 18, comma 1, capoverso articolo
171- bis, comma 1, all'articolo 19, comma 1, capoverso
articolo 171- ter, comma 1, e all'articolo 22, comma 1,
capoverso articolo 171- septies, si segnala che
l'equiparazione tra condotte di diversa gravità ai fini della
loro sottoposizione alla stessa pena potrebbe, nell'ottica del
principio di ragionevolezza, comportare una violazione del
principio della proporzionalità della sanzione penale,
enucleabile dal disposto dell'articolo 25 della
Costituzione.
Giacomo GARRA (FI) osserva che il titolo del
provvedimento dovrebbe recare in sé anche il riferimento alle
modifiche apportate al codice di procedura civile. Quanto,
poi, alla questione relativa alle prestazioni di carattere
patrimoniale, suggerisce di inserire nel parere una condizione
con la quale si evidenzi la necessità che le prestazioni
patrimoniali a carico delle imprese di riproduzione non siano
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unilateralmente stabilite in forma centralistica, al fine di
non ledere l'articolo 41, primo comma, della Costituzione,
anche in relazione al divieto di imposizione di prestazioni
patrimoniali non previste dalla legge, di cui all'articolo 23
della Costituzione.
Raffaele CANANZI (PD-U), relatore, non ritiene
accoglibile il rilievo del deputato Garra riferito al titolo,
in quanto l'unica disposizione riguardante il codice di
procedura civile è quella di cui all'articolo 9, che però non
contiene una novella al codice di rito. Riferendosi, poi, al
secondo rilievo formulato dal deputato Garra, non ravvisa
alcuna violazione della riserva di legge in materia di
imposizione di prestazioni patrimoniali, essendo queste ultime
previste appunto dal provvedimento in esame.
Giacomo GARRA (FI), nel giudicare convincenti le
spiegazioni fornite dal relatore, dichiara voto favorevole
sulla proposta di parere da lui formulata.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
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