| Domenico MASELLI (DS-U), relatore, illustra il
provvedimento, rilevando che dal punto di vista sistematico il
comma 3- ter dovrebbe preferibilmente essere collocato
dopo il comma 1; inoltre, l'articolo 2, ampiamente modificato
dal Senato, appare alquanto farraginoso e dovrebbe essere più
opportunamente diviso in due articoli. Si sofferma, quindi,
sull'articolo 3, che al comma 1 reca disposizioni concernenti
le trasmissioni di emittenti estere in favore di minoranze
linguistiche riconosciute: in proposito, sottolinea l'esigenza
di non intervenire in modo occasionale in materia di minoranze
linguistiche, posto che alla I Commissione del Senato è
assegnato il progetto di legge sull'argomento, già approvato
dalla Camera.
Nel rilevare l'opportunità di chiarire l'ambito di
applicazione del comma 1 dell'articolo 3 con riferimento alle
province autonome di Trento e di Bolzano, propone,
conclusivamente, di esprimere il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto, in fine il
seguente periodo: "Nelle province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui al presente comma si applicano
per quanto non diversamente disposto dall'articolo 10, comma
9, del decreto del Presidente della Repubblica 1^ novembre
1973, n. 691, come modificato dall'articolo 1 del decreto
legislativo 15 dicembre 1998, n. 487".
Giacomo GARRA (FI) annuncia la sua astensione sulla
proposta di parere del relatore.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
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