| (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 marzo
1999.
Antonio MACCANICO, presidente, avverte che è
stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a
circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l'attivazione.
Gian Franco ANEDDA (AN), dopo aver rilevato
l'accentuazione del ricorso alle deleghe legislative a seguito
della dichiarazione dell'incostituzionalità della reiterazione
dei decreti-legge operata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 360 del 1996, osserva, in via preliminare, come il
Governo non possa interpretare estensivamente i criteri
direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, le quali,
dal canto loro, non possono essere formulate in termini
generici. Lo schema di decreto legislativo in esame contiene,
invece, all'articolo 7 una norma assolutamente contraria ai
princìpi generali della delega prevista dalla legge n. 40 del
1998, i cui princìpi ispiratori sono rappresentati dalla
regolamentazione dei flussi e dalla conseguente irregolarità
della posizione di coloro i quali siano presenti nel
territorio nazionale al di fuori del quadro della
programmazione dei flussi.
Il problema sollevato dal provvedimento in esame non è
costituito soltanto dalla violazione dell'articolo 76 della
Costituzione, ma anche dal fatto che esso rappresenta un
esempio del fenomeno per cui ormai si legifera al di fuori del
Parlamento, all'uopo eccedendo dall'ambito
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delle deleghe legislative conferite al Governo. A ciò si
aggiunga il fatto che i pareri parlamentari sugli schemi di
decreto legislativo sono obbligatori ma non vincolanti e si
traducono quasi sempre in pareri dal contenuto politico e non
tecnico. Per questi motivi, il suo gruppo ritiene essenziale
che il Governo ritiri lo schema di decreto legislativo in
esame.
Giacomo GARRA (FI) osserva, con riferimento
all'articolo 1 del provvedimento in esame, che la previsione
della confisca dei mezzi - pur rappresentando una misura
lodevole nel merito - collide con il principio codicistico
secondo cui in caso di sentenza di patteggiamento non si
applicano le pene accessorie.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, sottolineando come
esso presenti due anomalie, rappresentate, rispettivamente,
dalla violazione dell'articolo 103, primo comma, della
Costituzione, il quale affida al giudice amministrativo la
tutela degli interessi legittimi, e dal contrasto tra il
riferimento al pretore come giudice delle controversie ivi
previste e l'avvenuta istituzione del giudice unico di primo
grado.
Nel condividere, invece, il contenuto degli articoli 3, 4,
5 e 6, si sofferma sull'articolo 7, in ordine al quale giudica
inaccettabile che attraverso continue sanatorie si faccia
passare il messaggio secondo cui l'Italia è il paese
dell'accoglienza indiscriminata, come dimostra l'aumento degli
arrivi di clandestini determinato dal preannuncio della
sanatoria. Né, a tale riguardo, può invocarsi l'ordine del
giorno approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno
di legge poi divenuto la legge n. 40 del 1998, in quanto un
ordine del giorno non può certo sovrapporsi alla disciplina
dettata dalla legge.
Invita, in conclusione, il Governo a espungere l'articolo
7 dal testo del provvedimento in esame, il quale, peraltro,
appare per il resto condivisibile, salve le osservazioni sopra
formulate.
Antonio SODA (DS-U) osserva che il comma 2
dell'articolo 47 della legge n. 40 del 1998 contiene una
delega per l'emanazione di disposizioni correttive da
intendersi come disposizioni nuove ed ulteriori, purché
rivolte a correggere errori sostanziali, formali o da
omissione. Il limite della delega correttiva è, infatti,
quello per cui la correzione deve essere dettata dalla
necessità di realizzare i princìpi della legge o di
assicurarne una migliore attuazione. Pertanto, anche la
materia può essere nuova, dal momento che vi possono essere
stati errori da omissione. In questa ottica, l'articolo 7
dello schema di decreto legislativo ha natura correttiva in
quanto volto a colmare una lacuna normativa del testo unico
sull'immigrazione.
In particolare, tre sono i princìpi generali desumibili
dalla legge n. 40 del 1998. Il primo, ricavabile dal combinato
disposto degli articoli 2 e 5, è quello secondo cui il
rilascio del permesso di soggiorno non è un atto
discrezionale, poiché l'autorizzazione a risiedere deve essere
concessa agli stranieri che siano in possesso di determinati
requisiti. Un secondo principio è quello in base al quale, per
i nuovi ingressi, le direttive sono determinate dalla
programmazione dei flussi. In terzo luogo, dal combinato
disposto degli articoli 10 e 13, riguardanti i respingimenti e
le espulsioni, emerge l'esistenza di una lacuna in ordine alla
situazione degli immigrati irregolari in possesso dei
requisiti previsti dalla legge e che non abbiano ottenuto il
permesso di soggiorno nell'ambito delle politiche di
programmazione dei flussi. Alla luce di tali princìpi e della
omissione da ultimo segnalata, ritiene, pertanto, pienamente
legittimo l'intervento correttivo operato dall'articolo 7 del
provvedimento in esame.
Gian Franco ANEDDA (AN), interrompendo, osserva che il
deputato Soda confonde la nozione di disposizioni correttive
con la nozione di disposizioni integrative.
Antonio SODA (DS-U), replicando al deputato Anedda, fa
presente come sia del tutto pacifico - come dimostra
l'esperienza
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delle correzioni di errori materiali contenuti nelle sentenze
- che si possa correggere un testo apportando ad esso
integrazioni.
Gian Franco ANEDDA (AN) non giudica possibile
correggere ciò che non esiste.
Antonio MACCANICO, presidente, dopo aver
osservato che le omissioni si correggono attraverso il loro
riempimento, richiama, quali esempi di tale fenomenologia, le
sentenze additive della Corte costituzionale.
Rosanna MORONI (comunista) osserva, in riferimento
all'articolo 2, che la competenza del pretore può avere
conseguenze pratiche negative sull'effettività del diritto di
difesa nel caso in cui lo straniero cui il provvedimento di
espulsione è notificato risieda in una provincia lontana dal
luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Oltre a ciò, il giudice, prima di assumere una decisione sul
ricorso, deve ascoltare l'interessato, il che imporrà non
indifferenti sacrifici economici a quei cittadini
extracomunitari che dovranno spostarsi da un capo all'altro
del paese, finendo, in definitiva, per scoraggiare la
presentazione dei ricorsi.
Quanto all'articolo 7, ritiene legittimo l'intervento
correttivo ivi previsto, anche alla luce del fatto che
l'articolo 2 del testo unico sull'immigrazione garantisce allo
straniero il godimento dei diritti fondamentali della persona
umana. Non sarebbe costituzionalmente accettabile, a parità di
requisiti, discriminare tra i cittadini stranieri che abbiano
fatto domanda di regolarizzazione a seconda che essi siano
rientrati o meno nelle quote definite dai decreti sui flussi.
Del resto, il maggior numero di stranieri irregolari presenti
in Italia è arrivato nel nostro paese in cerca di lavoro: gli
ingressi clandestini sono stati dovuti al fatto che
anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 40 del
1998 non erano previsti canali di ingresso regolari al di
fuori delle chiamate nominative. Il grande merito della legge
n. 40 del 1998 è stato appunto quello di aver previsto
l'ingresso per ricerca di lavoro, ciò che rende doveroso
sanare le situazioni di irregolarità determinatesi a causa
delle preesistenti carenze legislative.
Ritiene, infine, opportuno rendere meno fiscali i
controlli sulla documentazione presentata dagli stranieri che
chiedono la regolarizzazione, attraverso un maggiore ricorso
alle procedure di autocertificazione.
Paolo ARMAROLI (AN), interrompendo, osserva che, al di
là delle opinioni sul merito del provvedimento, resta il
problema di metodo rappresentato dall'illegittimo ricorso allo
strumento del decreto legislativo correttivo per disporre una
sanatoria degli immigrati irregolari.
Rosanna MORONI (comunista), replicando al deputato
Armaroli, ribatte che il problema è rappresentato da quale
debba essere la sorte degli immigrati già presenti sul
territorio nazionale e che posseggono i requisiti richiesti
dalla legge.
Paolo ARMAROLI (AN), nel ribadire come la questione
centrale sia quella del rispetto delle regole costituzionali,
sottolinea la necessità di una riflessione sulla natura dei
decreti legislativi correttivi, come quello previsto
dall'articolo 7 del provvedimento in esame, in relazione al
quale la legge n. 40 del 1998 non definisce neppure l'oggetto
della relativa delega.
Antonio SODA (DS-U) ribadisce che i princìpi della
legge n. 40 del 1998 sono rappresentanti dal diritto al
permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari in
possesso dei requisiti previsti dalla legge e
dall'inapplicabilità a questi ultimi della disciplina in
materia di respingimenti e di espulsioni.
Antonio MACCANICO, presidente, rinvia il seguito
dell'esame alla seduta di domani, giovedì 18 marzo 1999.
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