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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434332
SMC0472-0030
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.27 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Antonio MACCANICO, presidente. Gian Franco ANEDDA. Giacomo GARRA. Antonio SODA. Rosanna MORONI. Paolo ARMAROLI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Antonio MACCANICO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Giannicola Sinisi, per la grazia e la giustizia Franco Corleone e per gli affari esteri Umberto Ranieri.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZNO ZZXX
  (Seguito dell'esame e rinvio).
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 marzo
  1999.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  avverte che è
  stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a
  circuito chiuso.  Non essendovi obiezioni, ne dispone
  l'attivazione.
 
     Gian Franco ANEDDA (AN), dopo aver rilevato
  l'accentuazione del ricorso alle deleghe legislative a seguito
  della dichiarazione dell'incostituzionalità della reiterazione
  dei decreti-legge operata dalla Corte costituzionale con la
  sentenza n. 360 del 1996, osserva, in via preliminare, come il
  Governo non possa interpretare estensivamente i criteri
  direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, le quali,
  dal canto loro, non possono essere formulate in termini
  generici.  Lo schema di decreto legislativo in esame contiene,
  invece, all'articolo 7 una norma assolutamente contraria ai
  princìpi generali della delega prevista dalla legge n. 40 del
  1998, i cui princìpi ispiratori sono rappresentati dalla
  regolamentazione dei flussi e dalla conseguente irregolarità
  della posizione di coloro i quali siano presenti nel
  territorio nazionale al di fuori del quadro della
  programmazione dei flussi.
     Il problema sollevato dal provvedimento in esame non è
  costituito soltanto dalla violazione dell'articolo 76 della
  Costituzione, ma anche dal fatto che esso rappresenta un
  esempio del fenomeno per cui ormai si legifera al di fuori del
  Parlamento, all'uopo eccedendo dall'ambito
 
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  delle deleghe legislative conferite al Governo.  A ciò si
  aggiunga il fatto che i pareri parlamentari sugli schemi di
  decreto legislativo sono obbligatori ma non vincolanti e si
  traducono quasi sempre in pareri dal contenuto politico e non
  tecnico.  Per questi motivi, il suo gruppo ritiene essenziale
  che il Governo ritiri lo schema di decreto legislativo in
  esame.
 
     Giacomo GARRA (FI) osserva, con riferimento
  all'articolo 1 del provvedimento in esame, che la previsione
  della confisca dei mezzi - pur rappresentando una misura
  lodevole nel merito - collide con il principio codicistico
  secondo cui in caso di sentenza di patteggiamento non si
  applicano le pene accessorie.
     Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, sottolineando come
  esso presenti due anomalie, rappresentate, rispettivamente,
  dalla violazione dell'articolo 103, primo comma, della
  Costituzione, il quale affida al giudice amministrativo la
  tutela degli interessi legittimi, e dal contrasto tra il
  riferimento al pretore come giudice delle controversie ivi
  previste e l'avvenuta istituzione del giudice unico di primo
  grado.
     Nel condividere, invece, il contenuto degli articoli 3, 4,
  5 e 6, si sofferma sull'articolo 7, in ordine al quale giudica
  inaccettabile che attraverso continue sanatorie si faccia
  passare il messaggio secondo cui l'Italia è il paese
  dell'accoglienza indiscriminata, come dimostra l'aumento degli
  arrivi di clandestini determinato dal preannuncio della
  sanatoria. Né, a tale riguardo, può invocarsi l'ordine del
  giorno approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno
  di legge poi divenuto la legge n. 40 del 1998, in quanto un
  ordine del giorno non può certo sovrapporsi alla disciplina
  dettata dalla legge.
     Invita, in conclusione, il Governo a espungere l'articolo
  7 dal testo del provvedimento in esame, il quale, peraltro,
  appare per il resto condivisibile, salve le osservazioni sopra
  formulate.
 
     Antonio SODA (DS-U) osserva che il comma 2
  dell'articolo 47 della legge n. 40 del 1998 contiene una
  delega per l'emanazione di disposizioni correttive da
  intendersi come disposizioni nuove ed ulteriori, purché
  rivolte a correggere errori sostanziali, formali o da
  omissione.  Il limite della delega correttiva è, infatti,
  quello per cui la correzione deve essere dettata dalla
  necessità di realizzare i princìpi della legge o di
  assicurarne una migliore attuazione.  Pertanto, anche la
  materia può essere nuova, dal momento che vi possono essere
  stati errori da omissione.  In questa ottica, l'articolo 7
  dello schema di decreto legislativo ha natura correttiva in
  quanto volto a colmare una lacuna normativa del testo unico
  sull'immigrazione.
     In particolare, tre sono i princìpi generali desumibili
  dalla legge n. 40 del 1998.  Il primo, ricavabile dal combinato
  disposto degli articoli 2 e 5, è quello secondo cui il
  rilascio del permesso di soggiorno non è un atto
  discrezionale, poiché l'autorizzazione a risiedere deve essere
  concessa agli stranieri che siano in possesso di determinati
  requisiti.  Un secondo principio è quello in base al quale, per
  i nuovi ingressi, le direttive sono determinate dalla
  programmazione dei flussi.  In terzo luogo, dal combinato
  disposto degli articoli 10 e 13, riguardanti i respingimenti e
  le espulsioni, emerge l'esistenza di una lacuna in ordine alla
  situazione degli immigrati irregolari in possesso dei
  requisiti previsti dalla legge e che non abbiano ottenuto il
  permesso di soggiorno nell'ambito delle politiche di
  programmazione dei flussi.  Alla luce di tali princìpi e della
  omissione da ultimo segnalata, ritiene, pertanto, pienamente
  legittimo l'intervento correttivo operato dall'articolo 7 del
  provvedimento in esame.
 
     Gian Franco ANEDDA (AN), interrompendo, osserva che il
  deputato Soda confonde la nozione di disposizioni correttive
  con la nozione di disposizioni integrative.
 
     Antonio SODA (DS-U), replicando al deputato Anedda, fa
  presente come sia del tutto pacifico - come dimostra
  l'esperienza
 
                              Pag. 29
 
  delle correzioni di errori materiali contenuti nelle sentenze
  - che si possa correggere un testo apportando ad esso
  integrazioni.
 
     Gian Franco ANEDDA (AN) non giudica possibile
  correggere ciò che non esiste.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  dopo aver
  osservato che le omissioni si correggono attraverso il loro
  riempimento, richiama, quali esempi di tale fenomenologia, le
  sentenze additive della Corte costituzionale.
 
     Rosanna MORONI (comunista) osserva, in riferimento
  all'articolo 2, che la competenza del pretore può avere
  conseguenze pratiche negative sull'effettività del diritto di
  difesa nel caso in cui lo straniero cui il provvedimento di
  espulsione è notificato risieda in una provincia lontana dal
  luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
  Oltre a ciò, il giudice, prima di assumere una decisione sul
  ricorso, deve ascoltare l'interessato, il che imporrà non
  indifferenti sacrifici economici a quei cittadini
  extracomunitari che dovranno spostarsi da un capo all'altro
  del paese, finendo, in definitiva, per scoraggiare la
  presentazione dei ricorsi.
     Quanto all'articolo 7, ritiene legittimo l'intervento
  correttivo ivi previsto, anche alla luce del fatto che
  l'articolo 2 del testo unico sull'immigrazione garantisce allo
  straniero il godimento dei diritti fondamentali della persona
  umana.  Non sarebbe costituzionalmente accettabile, a parità di
  requisiti, discriminare tra i cittadini stranieri che abbiano
  fatto domanda di regolarizzazione a seconda che essi siano
  rientrati o meno nelle quote definite dai decreti sui flussi.
  Del resto, il maggior numero di stranieri irregolari presenti
  in Italia è arrivato nel nostro paese in cerca di lavoro: gli
  ingressi clandestini sono stati dovuti al fatto che
  anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 40 del
  1998 non erano previsti canali di ingresso regolari al di
  fuori delle chiamate nominative.  Il grande merito della legge
  n. 40 del 1998 è stato appunto quello di aver previsto
  l'ingresso per ricerca di lavoro, ciò che rende doveroso
  sanare le situazioni di irregolarità determinatesi a causa
  delle preesistenti carenze legislative.
     Ritiene, infine, opportuno rendere meno fiscali i
  controlli sulla documentazione presentata dagli stranieri che
  chiedono la regolarizzazione, attraverso un maggiore ricorso
  alle procedure di autocertificazione.
 
     Paolo ARMAROLI (AN), interrompendo, osserva che, al di
  là delle opinioni sul merito del provvedimento, resta il
  problema di metodo rappresentato dall'illegittimo ricorso allo
  strumento del decreto legislativo correttivo per disporre una
  sanatoria degli immigrati irregolari.
 
     Rosanna MORONI (comunista), replicando al deputato
  Armaroli, ribatte che il problema è rappresentato da quale
  debba essere la sorte degli immigrati già presenti sul
  territorio nazionale e che posseggono i requisiti richiesti
  dalla legge.
 
     Paolo ARMAROLI (AN), nel ribadire come la questione
  centrale sia quella del rispetto delle regole costituzionali,
  sottolinea la necessità di una riflessione sulla natura dei
  decreti legislativi correttivi, come quello previsto
  dall'articolo 7 del provvedimento in esame, in relazione al
  quale la legge n. 40 del 1998 non definisce neppure l'oggetto
  della relativa delega.
 
     Antonio SODA (DS-U) ribadisce che i princìpi della
  legge n. 40 del 1998 sono rappresentanti dal diritto al
  permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari in
  possesso dei requisiti previsti dalla legge e
  dall'inapplicabilità a questi ultimi della disciplina in
  materia di respingimenti e di espulsioni.
 
     Antonio MACCANICO,  presidente,  rinvia il seguito
  dell'esame alla seduta di domani, giovedì 18 marzo 1999.
 
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