| La riforma del sistema previdenziale operata dalla legge 8
agosto 1995, n. 335, aveva introdotto nuove norme in materia
di accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità per la
generalità dei dipendenti privati e pubblici; compresi il
personale militare, prevedendo per quest'ultimo (articolo 2,
comma 23 lettera b) l'emanazione di appositi decreti
delegati allo scopo di armonizzare i trattamenti pensionistici
del personale delle Forze armate con i principi ispiratori
della riforma.
Nelle more dell'emanazione di detti decreti delegati, di
concerto con il Ministero del tesoro è stato possibile
applicare al personale militare le favorevoli disposizioni
della richiamata normativa, con particolare riferimento a
quelle contenute nell'articolo 1, comma 27, lettera b)
che dispongono il conseguimento del diritto alla pensione di
anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, con un servizio
utile di 30 anni al 31 dicembre 1995. Per gli anni di servizio
mancanti al tetto massimo contributivo (37), ovviamente si è
dovuto applicare anche al personale militare le previsioni
della citata legge n. 335 del 1995, che definiva la riduzione
percentuale sui relativi trattamenti pensionistici, secondo i
criteri indicati dalla annessa Tabella "D".
Ciò però non ha avuto alcuna influenza, contrariamente a
quanto affermato nell'interrogazione, sul personale che andava
in quiescenza con il numero massimo di anni (36 anni
contributivi). Infatti, con decretazione del Ministero del
tesoro è stato determinato che il personale militare,
destinatario dei citati decreti delegati, poteva cessare dal
servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima
prevista per la qualifica di appartenenza e che tale
cessazione era assimilata al collocamento in congedo per
raggiunti limiti di età. Da Ciò consegue che al personale con
36 anni di servizio utile non è stata operata alcuna riduzione
per l'anno mancante al raggiungimento dei 37.
Poiché la materia in argomento era estremamente delicata e
complessa solo nell'aprile del 1997 è stato emanato il decreto
legislativo n. 165, che, in attuazione della delega di cui
alla citata legge n. 335 del 1995, contiene le norme di
armonizzazione riferite al personale militare con entrata in
vigore dal 1^ gennaio 1998.
Va detto, comunque, che alla stessa data i requisiti
contributivi minimi previsti dalla legge n. 335 del 1995 sono
stati modificati per tutta la pubblica amministrazione dalla
legge n. 449 del 1997 (finanziaria del 1998 - articolo 59,
comma 6, tabella D).
Per i dipendenti militari dell'Amministrazione della
Difesa, inoltre, lo stesso articolo 59, comma 12, lettera
b) prevede, a modifica di quanto disposto dall'articolo
6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165, il
conseguimento della pensione di anzianità al raggiungimento
della massima anzianità contributiva prevista dagli
ordinamenti di appartenenza e in corrispondenza di determinate
età anagrafiche.
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