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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434381
SMC0472-0079
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.79 (che inizia a pag.64 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
SEDE CONSULTIVA
C5601. LAVCOMM
C5601.
Delega al Governo sul testo unico sulle privatizzazioni. C. 5601 Governo. (Parere alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1- bis, del regolamento).
(Esame e rinvio).
Giorgio BENVENUTO, presidente. Lanfranco TURCI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Ferdinando De Franciscis e per il tesoro Roberto Pinza.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZC6 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame del
  provvedimento.
 
     Giorgio BENVENUTO,  presidente,  ricorda che la
  Commissione è chiamata nella seduta di oggi ad avviare l'esame
  del disegno di legge n. 5601, recante delega al Governo per il
  riordino della normativa in materia di dismissione e gestione
  delle partecipazioni pubbliche.
     Il disegno di legge investe in misura rilevante la
  competenza della Commissione, poiché, oltre all'obiettivo di
  riordino della normativa in materia di dismissioni e gestione
  delle partecipazioni pubbliche,
 
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  il provvedimento intende favorire, nel quadro del progressivo
  processo di privatizzazione delle imprese possedute dallo
  Stato, l'allargamento della partecipazione del pubblico al
  mercato azionario (articolo 1, comma 5).
     La Commissione, nella seduta del 18 febbraio 1999, aveva
  sollevato conflitto di competenza sul progetto di legge in
  oggetto, assegnato in sede consultiva ai sensi dell'articolo
  73, comma 1  bis  del regolamento, richiedendo
  l'assegnazione del provvedimento in congiunta con la V
  Commissione.  Il Presidente della Camera ha tuttavia ritenuto
  di confermare la precedente assegnazione in sede primaria alla
  Commissione bilancio, considerando prevalente il profilo
  relativo agli aspetti generali della politica di
  privatizzazione ed ai connessi profili ordinamentali, il quale
  rientra nell'ambito di competenza della V Commissione, come
  specificata dalla Circolare del Presidente della Camera del 16
  ottobre 1996.
     Sottolinea come la rilevanza degli aspetti attinenti alla
  competenza della Commissione richieda un esame del
  provvedimento, in sede consultiva, particolarmente
  approfondito ed attento, in modo da poter incidere
  positivamente sulle scelte che la Commissione bilancio intende
  assumere nella predisposizione del testo per l'esame in
  Assemblea.  A questo fine appare opportuno che la Commissione
  esprima un parere sul provvedimento prima ancora che la
  Commissione di merito abbia definito un testo, sul quale
  richiedere l'espressione del parere da parte delle Commissioni
  in sede consultiva, assicurando in tal modo il massimo rilievo
  alle osservazioni che la Commissione finanze intenderà
  sollevare.  Segnala peraltro come la Commissione bilancio abbia
  rinviato lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento alla
  seconda settimana di aprile.  Ritiene quindi che sarebbe
  opportuno avviare nella seduta odierna l'esame, con lo
  svolgimento della relazione, per rinviarne il prosieguo ad una
  data compatibile con lo svolgimento delle attività istruttorie
  programmate dalla V Commissione.
 
     Lanfranco TURCI (DS-U),  relatore,  ricorda come il
  provvedimento all'esame della Commissione costituisca
  attuazione degli orientamenti parlamentari già emersi nella
  risoluzione di approvazione del DPEF 1998-2000, nonché
  nell'ordine del giorno del 15 gennaio 1999, diretti a
  sollecitare il Governo a provvedere al riordino della
  disciplina delle privatizzazioni, anche in relazione alle
  necessità di adeguamento agli indirizzi comunitari.  Ricorda
  come l'attuale quadro normativo sia il frutto di una
  stratificazione di interventi spesso dettati dalla urgente
  necessità di provvedere in relazione a specifiche situazioni
  in atto.  Il disegno di legge del Governo costituisce in questa
  prospettiva un'importante occasione ed andrebbe opportunamente
  esaminato in modo coordinato con il ddl sui servizi pubblici
  locali.  L'evoluzione della disciplina sulle privatizzazioni ha
  avuto inizio a partire dal decreto legge n. 333 del 1992, il
  quale ha radicalmente cambiato l'orizzonte normativo del
  sistema delle partecipazioni statali con la trasformazione in
  Spa dell'IRI e dell'ENI, e con il parallelo avvio della
  liquidazione dell'EFIM.  Gli enormi cambiamenti registratisi da
  allora hanno determinato il superamento dei tradizionali
  meccanismi di politica industriale sino a far dubitare
  qualcuno, a suo avviso a torto, della stessa proponibilità
  della nozione di politica industriale.  Il provvedimento
  all'esame della Commissione costituisce un'occasione
  importante per verificare i risultati raggiunti dalla politica
  di privatizzazione e liberalizzazione ed adeguare il quadro
  normativo alle nuove esigenze.
     Per quanto riguarda il merito del provvedimento, rinviando
  allo svolgimento delle audizioni previste presso la
  Commissione bilancio la definizione di un giudizio
  complessivo, ritiene di esprimere alcune specifiche
  osservazioni.  Sottolinea in primo luogo come nella concreta
  articolazione del testo risulti lacunosa la disciplina
 
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  delle attività di gestione delle partecipazioni che, in
  concomitanza o al termine del processo di privatizzazione,
  rimangono comunque nella mano pubblica.  Ciò è tanto più
  singolare poiché una diversa scelta sembra emergere dal titolo
  del provvedimento e dalla stessa relazione; tale discrasia è
  probabilmente dovuta al lavoro di definizione puntuale del
  testo rispetto alle precedenti versioni elaborate in sede
  ministeriale.  Ritiene peraltro che la questione della gestione
  delle partecipazioni pubbliche assume un rilievo centrale come
  riconosciuto ad esempio nella relazione del professor
  Minervini sul contrasto al fenomeno della corruzione.  Tale
  profilo risulta infatti decisivo in presenza di situazioni di
  privatizzazione solo formale, che richiedono la definizione di
  regole di trasparenza nei processi decisionali.  La questione
  assume un rilievo non solo formale ma anche di politica
  economica, come riscontrabile in alcuni casi recenti, quali,
  ad esempio, la definizione delle alleanze internazionali del
  gruppo Finmeccanica, rispetto ai quali appare necessaria la
  definizione di un sistema chiaro di rapporti e responsabilità.
  Attualmente il testo dedica a tale aspetto le norme di cui
  alla lettera  f)  del comma 5, relative peraltro alle sole
  attività e servizi direttamente strumentali alle funzioni
  istituzionali delle singole amministrazioni.  Ritiene opportuno
  che venga definita una soluzione del problema anche per le
  altre fattispecie.  Il provvedimento, infatti, individua alcune
  finalità generali alle quali deve ispirarsi la politica di
  privatizzazioni e la gestione delle partecipazioni pubbliche
  residue, ma non definisce un ordine di priorità fra le
  medesime.  Una migliore procedimentalizzazione dei processi
  decisionali, con l'emersione delle finalità puntuali
  perseguite di volta in volta, potrebbe supplire a tale
  genericità.
     Per quanto riguarda le tecniche di dismissione segnala
  come il provvedimento preveda il ricorso alle tecniche
  dell'offerta pubblica di vendita, dell'asta pubblica e della
  trattativa diretta con procedura competitiva (articolo 1,
  comma 8, lettera  b).  Peraltro anche in questo caso si
  registra un contrasto tra il testo e la relazione di
  accompagnamento, la quale fa riferimento a trattative dirette
  anche senza confronto concorrenziale.  Ritiene preferibile la
  soluzione adottata dal testo, il quale andrebbe anzi integrato
  prevedendo l'esplicitazione delle specifiche ragioni di
  politica economica che consigliano l'adozione dell'una o
  dell'altra procedura nelle singole situazioni.
     Alla lettera  c)  del comma 8 si dettano i principi
  relativi alle operazioni di privatizzazione nei settori di
  pubblica utilità e di interesse strategico.  Si tratta peraltro
  di meccanismi abbastanza complessi che rischiano di risultare
  in concreto paralizzanti.  Anche in questo caso ritiene che
  sarebbe preferibile prevedere la definizione degli obiettivi
  di politica economica piuttosto che l'aggravamento di profili
  procedimentali.  Il disegno di legge non definisce una
  soluzione per la questione dei limiti di possesso azionario
  introdotti dal decreto legge n. 332 del 1994.  Si tratta di un
  punto da approfondire visto che i tetti di possesso azionario
  si sono rivelati ostacoli alla contendibilità del controllo
  societario e sono probabilmente in contrasto con il testo
  unico di finanza.  Una soluzione opportuna potrebbe essere
  quella di prevedere il mantenimento dei suddetti limiti,
  adeguatamente elevati, solo per le società in via di
  privatizzazione, nelle quali permanga una significativa
  presenza dello Stato.
     Il comma 9 dell'articolo 1 affronta la questione della
  golden share  rispetto alla quale si è registrata una
  procedura di infrazione in sede comunitaria.  La soluzione
  adottata dal provvedimento costituisce una opportuna presa
  d'atto dei cambiamenti intervenuti che rendono inattuali gli
  strumenti tradizionali di difesa e promozione degli interessi
  nazionali.  Naturalmente l'apertura alla competizione europea
  dovrà essere accompagnata dall'abbattimento delle analoghe
  barriere di diritto e di fatto operanti in altri stati
  europei.  In via generale occorre prendere atto che di fronte
  ai processi di globalizzazione
 
                              Pag. 67
 
  risulta indispensabile una politica attiva di rafforzamento
  del "sistema paese".
     Il comma 12 disciplina l'applicazione della nuova
  normativa agli enti locali, senza peraltro prevedere adeguati
  meccanismi per garantirne il rispetto.  Anche in questo caso si
  registra una incoerenza con la relazione di accompagnamento,
  la quale prevede che in caso di mancato adeguamento si
  applichino integralmente le disposizioni del decreto
  legislativo.  Si tratta in ogni caso di una questione che
  sarebbe meglio affrontare nell'ambito del disegno di legge sui
  servizi pubblici locali.
 
     Giorgio BENVENUTO,  presidente,  rinvia il seguito
  dell'esame ad altra seduta.
 
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