| La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.
Giorgio BENVENUTO, presidente, ricorda che la
Commissione è chiamata nella seduta di oggi ad avviare l'esame
del disegno di legge n. 5601, recante delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di dismissione e gestione
delle partecipazioni pubbliche.
Il disegno di legge investe in misura rilevante la
competenza della Commissione, poiché, oltre all'obiettivo di
riordino della normativa in materia di dismissioni e gestione
delle partecipazioni pubbliche,
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il provvedimento intende favorire, nel quadro del progressivo
processo di privatizzazione delle imprese possedute dallo
Stato, l'allargamento della partecipazione del pubblico al
mercato azionario (articolo 1, comma 5).
La Commissione, nella seduta del 18 febbraio 1999, aveva
sollevato conflitto di competenza sul progetto di legge in
oggetto, assegnato in sede consultiva ai sensi dell'articolo
73, comma 1 bis del regolamento, richiedendo
l'assegnazione del provvedimento in congiunta con la V
Commissione. Il Presidente della Camera ha tuttavia ritenuto
di confermare la precedente assegnazione in sede primaria alla
Commissione bilancio, considerando prevalente il profilo
relativo agli aspetti generali della politica di
privatizzazione ed ai connessi profili ordinamentali, il quale
rientra nell'ambito di competenza della V Commissione, come
specificata dalla Circolare del Presidente della Camera del 16
ottobre 1996.
Sottolinea come la rilevanza degli aspetti attinenti alla
competenza della Commissione richieda un esame del
provvedimento, in sede consultiva, particolarmente
approfondito ed attento, in modo da poter incidere
positivamente sulle scelte che la Commissione bilancio intende
assumere nella predisposizione del testo per l'esame in
Assemblea. A questo fine appare opportuno che la Commissione
esprima un parere sul provvedimento prima ancora che la
Commissione di merito abbia definito un testo, sul quale
richiedere l'espressione del parere da parte delle Commissioni
in sede consultiva, assicurando in tal modo il massimo rilievo
alle osservazioni che la Commissione finanze intenderà
sollevare. Segnala peraltro come la Commissione bilancio abbia
rinviato lo svolgimento delle audizioni sul provvedimento alla
seconda settimana di aprile. Ritiene quindi che sarebbe
opportuno avviare nella seduta odierna l'esame, con lo
svolgimento della relazione, per rinviarne il prosieguo ad una
data compatibile con lo svolgimento delle attività istruttorie
programmate dalla V Commissione.
Lanfranco TURCI (DS-U), relatore, ricorda come il
provvedimento all'esame della Commissione costituisca
attuazione degli orientamenti parlamentari già emersi nella
risoluzione di approvazione del DPEF 1998-2000, nonché
nell'ordine del giorno del 15 gennaio 1999, diretti a
sollecitare il Governo a provvedere al riordino della
disciplina delle privatizzazioni, anche in relazione alle
necessità di adeguamento agli indirizzi comunitari. Ricorda
come l'attuale quadro normativo sia il frutto di una
stratificazione di interventi spesso dettati dalla urgente
necessità di provvedere in relazione a specifiche situazioni
in atto. Il disegno di legge del Governo costituisce in questa
prospettiva un'importante occasione ed andrebbe opportunamente
esaminato in modo coordinato con il ddl sui servizi pubblici
locali. L'evoluzione della disciplina sulle privatizzazioni ha
avuto inizio a partire dal decreto legge n. 333 del 1992, il
quale ha radicalmente cambiato l'orizzonte normativo del
sistema delle partecipazioni statali con la trasformazione in
Spa dell'IRI e dell'ENI, e con il parallelo avvio della
liquidazione dell'EFIM. Gli enormi cambiamenti registratisi da
allora hanno determinato il superamento dei tradizionali
meccanismi di politica industriale sino a far dubitare
qualcuno, a suo avviso a torto, della stessa proponibilità
della nozione di politica industriale. Il provvedimento
all'esame della Commissione costituisce un'occasione
importante per verificare i risultati raggiunti dalla politica
di privatizzazione e liberalizzazione ed adeguare il quadro
normativo alle nuove esigenze.
Per quanto riguarda il merito del provvedimento, rinviando
allo svolgimento delle audizioni previste presso la
Commissione bilancio la definizione di un giudizio
complessivo, ritiene di esprimere alcune specifiche
osservazioni. Sottolinea in primo luogo come nella concreta
articolazione del testo risulti lacunosa la disciplina
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delle attività di gestione delle partecipazioni che, in
concomitanza o al termine del processo di privatizzazione,
rimangono comunque nella mano pubblica. Ciò è tanto più
singolare poiché una diversa scelta sembra emergere dal titolo
del provvedimento e dalla stessa relazione; tale discrasia è
probabilmente dovuta al lavoro di definizione puntuale del
testo rispetto alle precedenti versioni elaborate in sede
ministeriale. Ritiene peraltro che la questione della gestione
delle partecipazioni pubbliche assume un rilievo centrale come
riconosciuto ad esempio nella relazione del professor
Minervini sul contrasto al fenomeno della corruzione. Tale
profilo risulta infatti decisivo in presenza di situazioni di
privatizzazione solo formale, che richiedono la definizione di
regole di trasparenza nei processi decisionali. La questione
assume un rilievo non solo formale ma anche di politica
economica, come riscontrabile in alcuni casi recenti, quali,
ad esempio, la definizione delle alleanze internazionali del
gruppo Finmeccanica, rispetto ai quali appare necessaria la
definizione di un sistema chiaro di rapporti e responsabilità.
Attualmente il testo dedica a tale aspetto le norme di cui
alla lettera f) del comma 5, relative peraltro alle sole
attività e servizi direttamente strumentali alle funzioni
istituzionali delle singole amministrazioni. Ritiene opportuno
che venga definita una soluzione del problema anche per le
altre fattispecie. Il provvedimento, infatti, individua alcune
finalità generali alle quali deve ispirarsi la politica di
privatizzazioni e la gestione delle partecipazioni pubbliche
residue, ma non definisce un ordine di priorità fra le
medesime. Una migliore procedimentalizzazione dei processi
decisionali, con l'emersione delle finalità puntuali
perseguite di volta in volta, potrebbe supplire a tale
genericità.
Per quanto riguarda le tecniche di dismissione segnala
come il provvedimento preveda il ricorso alle tecniche
dell'offerta pubblica di vendita, dell'asta pubblica e della
trattativa diretta con procedura competitiva (articolo 1,
comma 8, lettera b). Peraltro anche in questo caso si
registra un contrasto tra il testo e la relazione di
accompagnamento, la quale fa riferimento a trattative dirette
anche senza confronto concorrenziale. Ritiene preferibile la
soluzione adottata dal testo, il quale andrebbe anzi integrato
prevedendo l'esplicitazione delle specifiche ragioni di
politica economica che consigliano l'adozione dell'una o
dell'altra procedura nelle singole situazioni.
Alla lettera c) del comma 8 si dettano i principi
relativi alle operazioni di privatizzazione nei settori di
pubblica utilità e di interesse strategico. Si tratta peraltro
di meccanismi abbastanza complessi che rischiano di risultare
in concreto paralizzanti. Anche in questo caso ritiene che
sarebbe preferibile prevedere la definizione degli obiettivi
di politica economica piuttosto che l'aggravamento di profili
procedimentali. Il disegno di legge non definisce una
soluzione per la questione dei limiti di possesso azionario
introdotti dal decreto legge n. 332 del 1994. Si tratta di un
punto da approfondire visto che i tetti di possesso azionario
si sono rivelati ostacoli alla contendibilità del controllo
societario e sono probabilmente in contrasto con il testo
unico di finanza. Una soluzione opportuna potrebbe essere
quella di prevedere il mantenimento dei suddetti limiti,
adeguatamente elevati, solo per le società in via di
privatizzazione, nelle quali permanga una significativa
presenza dello Stato.
Il comma 9 dell'articolo 1 affronta la questione della
golden share rispetto alla quale si è registrata una
procedura di infrazione in sede comunitaria. La soluzione
adottata dal provvedimento costituisce una opportuna presa
d'atto dei cambiamenti intervenuti che rendono inattuali gli
strumenti tradizionali di difesa e promozione degli interessi
nazionali. Naturalmente l'apertura alla competizione europea
dovrà essere accompagnata dall'abbattimento delle analoghe
barriere di diritto e di fatto operanti in altri stati
europei. In via generale occorre prendere atto che di fronte
ai processi di globalizzazione
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risulta indispensabile una politica attiva di rafforzamento
del "sistema paese".
Il comma 12 disciplina l'applicazione della nuova
normativa agli enti locali, senza peraltro prevedere adeguati
meccanismi per garantirne il rispetto. Anche in questo caso si
registra una incoerenza con la relazione di accompagnamento,
la quale prevede che in caso di mancato adeguamento si
applichino integralmente le disposizioni del decreto
legislativo. Si tratta in ogni caso di una questione che
sarebbe meglio affrontare nell'ambito del disegno di legge sui
servizi pubblici locali.
Giorgio BENVENUTO, presidente, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
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