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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434408
SMC0472-0106
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.106 (che inizia a pag.81 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C5721. LAVCOMM
...C5721.
RELAZIONE TECNICA
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita, per i beni e le attività culturali Giampaolo D'Andrea e per la pubblica istruzione Sergio Zoppi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     L'articolo 1 della L. 352/97, con il quale è stata
  attribuita al Governo la delega per la redazione del testo
  unico delle disposizioni di legge in materia di beni culturali
  e ambientali, prevede un procedimento speciale per
  l'approvazione del provvedimento.
     Il termine assegnato al Governo per la predisposizione
  dell'articolo è di sette mesi; nei successivi cinque mesi è
  previsto il completamento della procedura di approvazione,
  mutuata da quella prevista dall'articolo 17 della L. 400/88
  per i provvedimenti con delega da esercitarsi oltre i due
  anni.
     In dettaglio, i passaggi del testo dopo l'approvazione
  preliminare del Consiglio dei Ministri, sono i seguenti:
         a)  parere del Consiglio di Stato;
         b)  primo esame delle commissioni parlamentari da
  svolgersi entro 60 giorni dall'assegnazione;
         c)  ritorno del provvedimento al Governo al fine di
  apportare le modifiche testuali derivanti dall'esame del
  Consiglio di Stato e del Parlamento, con nuova deliberazione
  del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla trasmissione
  da parte delle Commissioni;
         d)  approvazione definitiva da parte del Consiglio
  dei Ministri; promulgazione da parte del Presidente della
  Repubblica.
     Non prevista espressamente dalla L. 352/97, ma egualmente
  necessaria in base alle competenze della Conferenza unificata,
  l'espressione del parere di quest'ultimo organo, ovviamente
  sempre nell'ambito del temine di cinque mesi di cui alla legge
  citata.
     Il Ministero per i beni e le attività culturali, a fronte
  di tale complessa fase di approvazione, aveva interpretato la
  disposizione della L. 352/97 nel senso che il primo esame del
  testo da parte delle Commissioni parlamentari dovesse avvenire
  parallelamente e non successivamente rispetto a quello del
  Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.  Oltre al
  rilievo che, in tal modo, le Commissioni parlamentari, in sede
  di secondo parere, avrebbero comunque avuto la possibilità di
  pronunciarsi in via definitiva conoscendo quanto espresso dai
  due organi citati, tale conclusione sembrava avvalorata dalla
  verifica dei tempi delle singole fasi procedimentali e della
  loro compatibilità con il termine generale di cinque mesi
  fissato dalla legge.
     Basti considerare che l'esame parlamentare occupa quattro
  mesi (60+30+30 gg.) e che il Consiglio di Stato ha a
  disposizione quarantacinque giorni per esprimere il suo
  parere: ne deriva che sono queste due fasi, se svolte
  consecutivamente, richiedono 5 mesi e 15 giorni e, quindi, un
  arco di tempo eccedente il termine complessivo previsto dalla
  legge.
     Sulla base di tale linea interpretativa, il provvedimento
  - diramato dal Ministero a fine dicembre, approvato dal
  Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 gennaio 1999 -
  era stato trasmesso il giorno successivo all'approvazione
  preliminare ai Presidenti del Senato e della Camera dal
  Ministro per i beni e le attività culturali (e,
  successivamente, nuovamente trasmesso da parte del Ministro
  per i rapporti
 
                              Pag. 82
 
  con il Parlamento) e contestualmente inviato al Consiglio di
  Stato ed alla Conferenza Unificata.
     La Presidenza della Camera, evidentemente nell'ambito di
  una più generale ridefinizione della prassi procedurale
  relativa ai provvedimenti normativi del Governo soggetti al
  parere sia delle Commissioni parlamentari che di altri organi,
  ha dato una diversa interpretazione della norma in questione
  ed ha formalmente comunicato che il provvedimento sarebbe
  stato assegnato alla Commissione solo dopo la ricezione dei
  pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.
     Quest'ultimo organo si è espresso il 18 febbraio 1999; il
  Consiglio di Stato si è pronunciato nell'Adunanza generale
  dell'11 marzo 1999, ed il parere non è non ancora stato
  trasmesso al Ministero: conseguentemente il provvedimento non
  è stato ancora assegnato a codesta Commissione.
     Considerando che il termine per l'esercizio della delega,
  prorogato di sei mesi dalla L. 191/98, verrà a scadere il
  prossimo 1^ maggio, risulta evidente come l'esame del testo da
  parte delle Commissioni parlamentari verrebbe ad essere
  ristretto in un ambito temporale poco adeguato alle necessità
  di approfondimento che derivano dall'ampiezza, dalla
  complessità e dalla importanza del provvedimento che, tra
  l'altro, rinnova, a distanza di sessanta anni, le leggi
  fondamentali in materia di tutela dei beni culturali e del
  paesaggio.  L'impossibilità di giungere all'approvazione del
  testo, peraltro, vanificherebbe un lavoro di oltre un anno e
  mezzo svolto da una Commissione composta di autorevoli esperti
  e la possibilità stessa di una prima sistemazione organica
  della materia.
     Quanto all'adeguatezza degli obiettivi individuati dalla
  legge di delega, anche alla luce degli interventi legislativi
  sopravvenuti, si rileva, da un lato, come appare senz'altro
  indispensabile quell'opera di coordinamento della disciplina
  vigente e di semplificazione procedurale, perseguita
  attraverso la delega, e dall'altro lato, come la stessa legge
  n. 352/97 preveda che nei tre anni successivi all'entrata in
  vigore del testo unico possano esservi inserite le
  disposizioni di legge approvate successivamente, con ciò
  garantendo l'adeguamento del provvedimento senza necessità di
  un nuovo affidamento di delega.
     Valuterà autonomamente il Parlamento, in sede di
  approvazione del disegno di legge di proroga, se,
  nell'attività di adeguamento del testo da effettuarsi nel
  triennio successivo all'approvazione, il Governo potrà operare
  con più ampi criteri di delega.
 
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