| Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. Gli impianti sportivi degli Enti locali territoriali
fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con
destinazione ed uso permanente per le attività sportive.
2. Gli Enti locali territoriali provvedono alle spese di
manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al
comma precedente, ivi compresi la custodia e l'esercizio,
iscrivendo in bilancio le somme necessarie.
3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli Enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
sportive.
4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
dagli Enti pubblici territoriali a società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5
della presente legge e in possesso dei necessari requisiti
tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che
stabiliscano i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli
Enti territoriali o altri Enti pubblici affidano la gestione
di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono
soggette all'imposta di registro in misura fissa.
5. Gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite
convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
sportive privati disponibili.
6. Le palestre, le aree di giuoco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, devono
essere posti a disposizione delle società sportive locali. La
temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla Provincia
secondo le norme di cui all'articolo 96 del Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 197.
7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla
custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte
delle società sportive dilettantistiche sono a carico
dell'Ente locale territoriale.
8. 2. Butti, Follini, Aracu, Valducci.
Sopprimere il comma 1.
8. 3. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 1 dopo la parola: ... impianti ...
inserire le seguenti: ... dello Stato e ...
8. 6. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Al comma 1, sostituire le parole: è affidata in via
prioritaria con le seguenti: può essere affidata
anche.
8. 5. Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 1, sostituire le parole: è affidata con
le seguenti: può essere affidata.
8. 8. De Murtas, Lenti.
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Al comma 1, sopprimere le parole: in via
prioritaria.
8. 4. Widmann, Brugger, Zeller.
Al comma 1, dopo la parola: prioritaria inserire
le seguenti: al CONI, alle Federazioni Sportive
Nazionali.
8. 7. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Al comma 1, aggiungere alla fine le parole: e in
caso di locazione o concessione il canone non può superare
quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986 n.
390.
8. 9. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Sopprimere il comma 2.
8. 10. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sopprimere il comma 3.
8. 11. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sostituire il commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti
a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto
scolastico, o confinanti.
4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3,
l'amministrazione scolastica competente e la società o
associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di
regolare la disponibilità delle strutture, apposita
convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11
gennaio 1996, n. 23. La convenzione può altresì prevedere le
forme di assistenza da parte della società o associazione
sportiva dilettantistica alla attività sportiva degli allievi
dell'istituzione scolastica ove è ubicata la struttura
utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione
dell'istituzione scolastica interessata.
8. 31. Il Governo.
Sostituire il comma 3 con il seguente: Le palestre,
le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici insieme
agli impianti degli Enti pubblici territoriali rappresentano
il patrimonio impiantistico in cui esercitare in via
prioritaria l'attività sportiva scolastica e dilettantistica
integrata sul territorio, analoga convenzione può essere
stipulata con le Associazione dei CRAL per l'uso integrato del
loro patrimonio impiantistico.
*8. 12. Giacco.
Sostituire il comma 3 con il seguente: Le palestre,
le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici insieme
agli impianti degli Enti pubblici territoriali rappresentano
il patrimonio impiantistico in cui esercitare in via
prioritaria l'attività sportiva scolastica e dilettantistica
integrata sul territorio, analoga convenzione può essere
stipulata con le Associazione dei CRAL per l'uso integrato del
loro patrimonio impiantistico.
*8. 13. Vignali.
Al comma 3, sostituire le parole: in via prioritaria
con le seguenti: anche.
8. 14. Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
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Al comma 3, aggiungere alla fine: L'utilizzo dei
suddetti spazi sarà regolamentato da appositi protocolli tra
gli enti locali proprietari e il provveditorato agli studi
competenti per territorio.
8. 15. Butti, Follini, Aracu, Valducci.
Sopprimere il comma 4.
8. 16. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
8. 17. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
8. 18. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: alla
attività sportiva aggiungere le seguenti: extra
didattica.
8. 19. Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sopprimere il comma 5.
8. 21. Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 5, dopo le parole: le disposizioni,
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
*8. 23. Il relatore.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni e
prima delle parole: del presentearticolo aggiungere le
seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 22. Risari, Riva, Voglino, Risari, Mazzocchin,
Volpini..
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni,
aggiungere le seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 24. Carmelo Carrara, Panetta.
Al comma 5 dopo le parole: Le disposizioni e
prima delle parole: del presente articolo aggiungere le
seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 25. Muzio.
Al comma 5 dopo le parole: Le disposizioni e
prima delle parole: del presente articolo aggiungere le
seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 26. Palumbo.
Al comma 5 dopo le parole: Le disposizioni e
prima delle parole: del presente articolo aggiungere le
seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 27. De Murtas, Lenti.
Al comma 5 dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai comma 3 e 4.
*8. 28. Aracu.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI,
nonché delle federazioni sportive nazionali, dagli enti di
promozione sportiva, delle Società dilettantistiche, di cui
alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.390
estendendole anche ad attività collaterali economiche e
culturali di sostegno dell'attività sportiva dei soggetti
interessati. Tale
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normativa si applica anche per il complesso sportivo e
monumentale del FORO ITALICO e delle sue pertinenze, in
concessione permanente, quale sede, al CONI, ente deputato
all'organizzazione e alla gestione dello sport italiano.
8. 29. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:
L'ottimale utilizzo del patrimonio impiantistico degli Enti
Locali può essere perseguito anche attraverso specifiche
convenzioni con Enti ed Amministrazioni pubbliche operanti nel
territorio.
8. 30. Aracu, Valducci, Butti, Follini.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8- bis.
(Disciplina degli interventi per la promozione delle
attività sportive e ricreative).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in
attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente
in base all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1997, n.616, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n.475, ad elaborare programmi
annuali e pluriennali per la promozione delle attività
sportive e ricreative, con particolare riguardo allo sviluppo
dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera di sostegno
nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive
compresi nel proprio ambito territoriale.
2. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte
degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere
infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 3 gennaio
1978, n.1.
3. Gli impianti sportivi di esercizi costituiscono, ad
integrazione di quanto previsto dalla lettera f), comma
2, dell'articolo 4, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
aggiunto dall'articolo 44 della legge 1971, n.865, opere di
urbanizzazione secondaria. Per impianto sportivo di esercizio
si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo
sportivo.
4. Nella progettazione degli impianti sportivi si deve
tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli
istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali.
In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma
localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile
la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da
realizzare un sistema continuo di verde libero ed
attrezzato.
5. Gli standard urbanistici inerenti gli spazi
pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la
disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in
un minimo di cinque metri quadrati per abitante.
6. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata
devono assicurare la realizzazione a degli impianti sportivi
di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia
abitativa.
7. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i
comuni possono avvalersi delle convenzioni previste
dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e
successive modificazioni.
8. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, gli immobili adibiti esclusivamente
all'esercizio dell'attività sportiva sono equiparati alle
scuole.
9. La costruzione e la seguente gestione di impianti
sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidati in
concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti
sportivi di cui alla presente legge. Se l'opera è realizzata
su un terreno facente parte del patrimonio disponibile del
comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di
stipula del mutuo o comunque a costituire a favore del
mutuatario
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il diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà
iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. Sull'opera grava il
vincolo di destinazione per tutta la durata dell'ammortamento
del mutuo.
10. Le società sportive dilettantistiche prive di
personalità giuridica, iscritte nel registro di cui
all'articolo 5 della presente legge, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con
l'Istituto per il credito sportivo per le finalità
istituzionali di detto Istituto, i beni predetti sono
intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
8. 01. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
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