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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434410
SMC0472-0108
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.108 (che inizia a pag.83 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912. LAVCOMM
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912.
EMENDAMENTI
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita, per i beni e le attività culturali Giampaolo D'Andrea e per la pubblica istruzione Sergio Zoppi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
       Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
                           Art. 8.
             (Gestione degli impianti sportivi).
     1.  Gli impianti sportivi degli Enti locali territoriali
  fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con
  destinazione ed uso permanente per le attività sportive.
     2.  Gli Enti locali territoriali provvedono alle spese di
  manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al
  comma precedente, ivi compresi la custodia e l'esercizio,
  iscrivendo in bilancio le somme necessarie.
     3.  L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli Enti
  locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
  garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
  sportive.
     4.  La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
  dagli Enti pubblici territoriali a società sportive
  dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5
  della presente legge e in possesso dei necessari requisiti
  tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che
  stabiliscano i criteri di uso.  Le convenzioni con le quali gli
  Enti territoriali o altri Enti pubblici affidano la gestione
  di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono
  soggette all'imposta di registro in misura fissa.
     5.  Gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite
  convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
  sportive privati disponibili.
     6.  Le palestre, le aree di giuoco e gli impianti sportivi
  scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
  didattica e delle attività sportive della scuola, devono
  essere posti a disposizione delle società sportive locali.  La
  temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla Provincia
  secondo le norme di cui all'articolo 96 del Testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
  approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 197.
     7.  Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla
  custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
  sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte
  delle società sportive dilettantistiche sono a carico
  dell'Ente locale territoriale.
  8. 2.   Butti, Follini, Aracu, Valducci.
       Sopprimere il comma 1.
  8. 3.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
       Al comma 1 dopo la parola: ...  impianti ...
  inserire le seguenti: ...  dello Stato e ...
  8. 6.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
       Al comma 1, sostituire le parole:  è affidata in via
  prioritaria  con le seguenti:  può essere affidata
  anche.
  8. 5.   Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
       Al comma 1, sostituire le parole:  è affidata  con
  le seguenti:  può essere affidata.
  8. 8.   De Murtas, Lenti.
 
                              Pag. 84
 
       Al comma 1, sopprimere le parole:  in via
  prioritaria.
  8. 4.   Widmann, Brugger, Zeller.
       Al comma 1, dopo la parola:  prioritaria  inserire
  le seguenti:  al CONI, alle Federazioni Sportive
  Nazionali.
  8. 7.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
       Al comma 1, aggiungere alla fine le parole:  e in
  caso di locazione o concessione il canone non può superare
  quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1986 n.
  390.
  8. 9.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
       Sopprimere il comma 2.
  8. 10.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
       Sopprimere il comma 3.
  8. 11.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
       Sostituire il commi 3 e 4 con i seguenti:
     3.  Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
  scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
  didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
  quelle extracurriculari ai sensi del decreto del Presidente
  della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti
  a disposizione di società e associazioni sportive
  dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto
  scolastico, o confinanti.
     4.  L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3,
  l'amministrazione scolastica competente e la società o
  associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di
  regolare la disponibilità delle strutture, apposita
  convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo
  16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11
  gennaio 1996, n. 23.  La convenzione può altresì prevedere le
  forme di assistenza da parte della società o associazione
  sportiva dilettantistica alla attività sportiva degli allievi
  dell'istituzione scolastica ove è ubicata la struttura
  utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione
  dell'istituzione scolastica interessata.
  8. 31.   Il Governo.
     Sostituire il comma 3 con il seguente:  Le palestre,
  le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici insieme
  agli impianti degli Enti pubblici territoriali rappresentano
  il patrimonio impiantistico in cui esercitare in via
  prioritaria l'attività sportiva scolastica e dilettantistica
  integrata sul territorio, analoga convenzione può essere
  stipulata con le Associazione dei CRAL per l'uso integrato del
  loro patrimonio impiantistico.
  *8. 12.   Giacco.
     Sostituire il comma 3 con il seguente:  Le palestre,
  le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici insieme
  agli impianti degli Enti pubblici territoriali rappresentano
  il patrimonio impiantistico in cui esercitare in via
  prioritaria l'attività sportiva scolastica e dilettantistica
  integrata sul territorio, analoga convenzione può essere
  stipulata con le Associazione dei CRAL per l'uso integrato del
  loro patrimonio impiantistico.
  *8. 13.   Vignali.
     Al comma 3, sostituire le parole:  in via prioritaria
  con le seguenti:  anche.
  8. 14.   Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
 
                              Pag. 85
 
     Al comma 3, aggiungere alla fine:  L'utilizzo dei
  suddetti spazi sarà regolamentato da appositi protocolli tra
  gli enti locali proprietari e il provveditorato agli studi
  competenti per territorio.
  8. 15.   Butti, Follini, Aracu, Valducci.
     Sopprimere il comma 4.
  8. 16.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
  8. 17.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
  8. 18.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:  alla
  attività sportiva  aggiungere le seguenti:  extra
  didattica.
  8. 19.   Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Sopprimere il comma 5.
  8. 21.   Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 5, dopo le parole:  le disposizioni,
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  *8. 23.   Il relatore.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni  e
  prima delle parole:  del presentearticolo  aggiungere le
  seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 22.   Risari, Riva, Voglino, Risari, Mazzocchin,
  Volpini..
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni,
  aggiungere le seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 24.   Carmelo Carrara, Panetta.
       Al comma 5 dopo le parole:  Le disposizioni  e
  prima delle parole:  del presente articolo  aggiungere le
  seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 25.   Muzio.
       Al comma 5 dopo le parole:  Le disposizioni  e
  prima delle parole:  del presente articolo  aggiungere le
  seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 26.   Palumbo.
       Al comma 5 dopo le parole:  Le disposizioni  e
  prima delle parole:  del presente articolo  aggiungere le
  seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 27.   De Murtas, Lenti.
       Al comma 5 dopo le parole:  Le disposizioni
    aggiungere le seguenti:  di cui ai comma 3 e 4.
  *8. 28.   Aracu.
     Aggiungere in fine il seguente comma:
     6.  Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI,
  nonché delle federazioni sportive nazionali, dagli enti di
  promozione sportiva, delle Società dilettantistiche, di cui
  alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.390
  estendendole anche ad attività collaterali economiche e
  culturali di sostegno dell'attività sportiva dei soggetti
  interessati.  Tale
 
                              Pag. 86
 
  normativa si applica anche per il complesso sportivo e
  monumentale del FORO ITALICO e delle sue pertinenze, in
  concessione permanente, quale sede, al CONI, ente deputato
  all'organizzazione e alla gestione dello sport italiano.
  8. 29.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
       All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:
  L'ottimale utilizzo del patrimonio impiantistico degli Enti
  Locali può essere perseguito anche attraverso specifiche
  convenzioni con Enti ed Amministrazioni pubbliche operanti nel
  territorio.
  8. 30.   Aracu, Valducci, Butti, Follini.
       Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
                        Art. 8- bis.
  (Disciplina degli interventi per la promozione delle
               attività sportive e ricreative).
     1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in
  attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente
  in base all'articolo 56 del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1997, n.616, ed al decreto del Presidente
  della Repubblica 28 marzo 1975, n.475, ad elaborare programmi
  annuali e pluriennali per la promozione delle attività
  sportive e ricreative, con particolare riguardo allo sviluppo
  dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera di sostegno
  nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive
  compresi nel proprio ambito territoriale.
     2.  Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte
  degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere
  infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 3 gennaio
  1978, n.1.
     3.  Gli impianti sportivi di esercizi costituiscono, ad
  integrazione di quanto previsto dalla lettera  f),  comma
  2, dell'articolo 4, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
  aggiunto dall'articolo 44 della legge 1971, n.865, opere di
  urbanizzazione secondaria.  Per impianto sportivo di esercizio
  si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo
  sportivo.
     4.  Nella progettazione degli impianti sportivi si deve
  tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli
  istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali.
  In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma
  localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile
  la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da
  realizzare un sistema continuo di verde libero ed
  attrezzato.
     5.  Gli  standard  urbanistici inerenti gli spazi
  pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la
  disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in
  un minimo di cinque metri quadrati per abitante.
     6.  I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata
  devono assicurare la realizzazione a degli impianti sportivi
  di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia
  abitativa.
     7.  Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
  quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i
  comuni possono avvalersi delle convenzioni previste
  dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e
  successive modificazioni.
     8.  Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
  testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
  successive modificazioni, gli immobili adibiti esclusivamente
  all'esercizio dell'attività sportiva sono equiparati alle
  scuole.
     9.  La costruzione e la seguente gestione di impianti
  sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidati in
  concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti
  sportivi di cui alla presente legge.  Se l'opera è realizzata
  su un terreno facente parte del patrimonio disponibile del
  comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di
  stipula del mutuo o comunque a costituire a favore del
  mutuatario
 
                              Pag. 87
 
  il diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà
  iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.  Sull'opera grava il
  vincolo di destinazione per tutta la durata dell'ammortamento
  del mutuo.
     10.  Le società sportive dilettantistiche prive di
  personalità giuridica, iscritte nel registro di cui
  all'articolo 5 della presente legge, possono acquistare beni
  mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
  svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con
  l'Istituto per il credito sportivo per le finalità
  istituzionali di detto Istituto, i beni predetti sono
  intestati alle società sportive dilettantistiche.  Ai fini
  della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
  articoli 2659 e 2660 del codice civile.
  8. 01.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
 
DATA=990317 FASCID=SMC13-472 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=07 SEDE=RE NSTA=0472 TOTPAG=0183 TOTDOC=0199 NDOC=0108 TIPDOC=P DOCTIT=0107 COMM=C7 D TX PAGINIZ=0083 RIGINIZ=006 PAGFIN=0087 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=83 PAGEFIN=87 SORTRES=9903173 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00472 SORTNAV=59903170 00472 b00000 ZZSMC472 NDOC0108 TIPDOCP DOCTIT0107 NDOC0107



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