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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434411
SMC0472-0109
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.109 (che inizia a pag.87 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912. LAVCOMM
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912.
...EMENDAMENTI
ART. 9.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vincenzo Maria Vita, per i beni e le attività culturali Giampaolo D'Andrea e per la pubblica istruzione Sergio Zoppi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
     2.  Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di
  cui alla presente legge possono instaurare con i propri
  tesserati o rapporti a titolo gratuito per i quali può essere
  riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
  eventualmente sostenute nonché le indennità di trasferta o i
  rimborsi forfettari di spesa previsti e disciplinati dalla
  legge 25 marzo 1986 n. 80 o rapporti retribuiti.
     3.  In tal caso i rapporti così instaurati saranno
  considerati di lavoro autonomo, nella forma della
  collaborazione coordinata e continuativa ove l'impegno del
  tesserato, a prescindere da quello necessario per la
  partecipazione alle manifestazioni ufficiali svolte sotto
  l'egida del Coni o delle Federazioni Sportive Nazionali, a
  favore della propria società od associazione sportiva
  dilettantistica, non sia superiore alle 20 ore settimanali.
     4.  In caso contrario, salva espressa diversa volontà delle
  parti, sarà considerato di lavoro subordinato.  In tale ultima
  fattispecie gli oneri contributivi e previdenziali a carico
  del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 50%.
     5.  Il presente articolo si applica anche ai collaboratori
  delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
  preposti alle attività connesse alla gestione degli impianti
  sportivi.
     6.  Copia dei contratti contenenti la disciplina economica
  degli accordi conclusi tra le società ed associazioni sportive
  dilettantistiche ed i propri tesserati o collaboratori, in
  applicazione della presente legge, dovranno essere depositati
  presso la Federazione sportiva di appartenenza o presso la
  Lega di società di appartenenza ove quest'ultima sia
  riconosciuta dalla Federazione sportiva di riferimento.
  9. 7.   Riva, Voglino, Risari, Mazzocchin,
  Volpini.
     Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
     1- bis.  La carica di dirigente nazionale di
  Federazioni sportive e di Enti di promozione sportiva è
  incompatibile con il mandato parlamentare e di consigliere
  regionale.
  9. 12.   Il Relatore.
     Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
                        Art. 9- bis.
  (Rapporti di lavoro in favore delle società sportive
                      dilettantistiche).
     1.  Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque
  rese in favore delle società sportive dilettantistiche di cui
  all'articolo 2, comma 5, gli oneri contributivi e
  previdenziali a carico del datore di lavoro sono dovuti nella
  misura del 50 per cento.
     2.  Per le prestazioni di lavoro autonomo di collaborazione
  coordinata e continuativa, da chiunque rese in favore delle
  società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma
  5, il contributo è previdenziale obbligatorio di cui alla
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto nella misura del 50
  per cento.
  9. 02.   Butti, Follini, Aracu, Valducci.
 
                              Pag. 88
 
       Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
                        Art. 9- bis.
  (Rapporti di lavoro in favore delle Società sportive
                      dilettantistiche).
     1.  Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque
  rese in favore delle Società sportive dilettantistiche di cui
  all'articolo 3, gli oneri contributivi e previdenziali a
  carico del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 50
  per cento.
     2.  Per le prestazioni di lavoro autonomo di collaborazione
  coordinata e continuativa, da chiunque rese in favore delle
  Società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma
  5, il contributo è previdenziale obbligatorio di cui alla
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto nella misura del 50
  per cento.
  9. 01.   Follini, Valducci, Aracu, Butti.
 
DATA=990317 FASCID=SMC13-472 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=07 SEDE=RE NSTA=0472 TOTPAG=0183 TOTDOC=0199 NDOC=0109 TIPDOC=P DOCTIT=0107 COMM=C7 D TX PAGINIZ=0087 RIGINIZ=017 PAGFIN=0088 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=87 PAGEFIN=88 SORTRES=9903173 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00472 SORTNAV=59903170 00472 b00000 ZZSMC472 NDOC0109 TIPDOCP DOCTIT0107 NDOC0107



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