| Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di
cui alla presente legge possono instaurare con i propri
tesserati o rapporti a titolo gratuito per i quali può essere
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute nonché le indennità di trasferta o i
rimborsi forfettari di spesa previsti e disciplinati dalla
legge 25 marzo 1986 n. 80 o rapporti retribuiti.
3. In tal caso i rapporti così instaurati saranno
considerati di lavoro autonomo, nella forma della
collaborazione coordinata e continuativa ove l'impegno del
tesserato, a prescindere da quello necessario per la
partecipazione alle manifestazioni ufficiali svolte sotto
l'egida del Coni o delle Federazioni Sportive Nazionali, a
favore della propria società od associazione sportiva
dilettantistica, non sia superiore alle 20 ore settimanali.
4. In caso contrario, salva espressa diversa volontà delle
parti, sarà considerato di lavoro subordinato. In tale ultima
fattispecie gli oneri contributivi e previdenziali a carico
del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 50%.
5. Il presente articolo si applica anche ai collaboratori
delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
preposti alle attività connesse alla gestione degli impianti
sportivi.
6. Copia dei contratti contenenti la disciplina economica
degli accordi conclusi tra le società ed associazioni sportive
dilettantistiche ed i propri tesserati o collaboratori, in
applicazione della presente legge, dovranno essere depositati
presso la Federazione sportiva di appartenenza o presso la
Lega di società di appartenenza ove quest'ultima sia
riconosciuta dalla Federazione sportiva di riferimento.
9. 7. Riva, Voglino, Risari, Mazzocchin,
Volpini.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1- bis. La carica di dirigente nazionale di
Federazioni sportive e di Enti di promozione sportiva è
incompatibile con il mandato parlamentare e di consigliere
regionale.
9. 12. Il Relatore.
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9- bis.
(Rapporti di lavoro in favore delle società sportive
dilettantistiche).
1. Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque
rese in favore delle società sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 2, comma 5, gli oneri contributivi e
previdenziali a carico del datore di lavoro sono dovuti nella
misura del 50 per cento.
2. Per le prestazioni di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa, da chiunque rese in favore delle
società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma
5, il contributo è previdenziale obbligatorio di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto nella misura del 50
per cento.
9. 02. Butti, Follini, Aracu, Valducci.
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Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9- bis.
(Rapporti di lavoro in favore delle Società sportive
dilettantistiche).
1. Per le prestazioni di lavoro subordinato da chiunque
rese in favore delle Società sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 3, gli oneri contributivi e previdenziali a
carico del datore di lavoro sono dovuti nella misura del 50
per cento.
2. Per le prestazioni di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa, da chiunque rese in favore delle
Società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma
5, il contributo è previdenziale obbligatorio di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto nella misura del 50
per cento.
9. 01. Follini, Valducci, Aracu, Butti.
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