| Al comma 2, sostituire le parole: emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le seguenti: emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,.
10. 28. Il Relatore.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10- bis.
(Tutela sanitaria nelle attività sportive
dilettantistiche).
1. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione
alla spesa sanitaria, inerenti gli accertamenti del possesso
dei requisiti di idoneità alla pratica sportiva
dilettantistica, di cui al Decreto ministeriale 18 febbraio
1982, del Ministero della Sanità, i giovani di ambedue i
sessi, che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età.
2. Le certificazioni di idoneità allo svolgimento
dell'attività sportiva non agonistica, di cui al Decreto
ministeriale 28 febbraio 1983, del Ministero della Sanità
rientrano tra le prestazioni gratuite del medico di medicina
generale.
10. 01. Il Relatore.
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