| Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di
entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto,
ricevono, annualmente un contributo non inferiore all'1,50 per
cento degli incassi dei concorsi pronostici di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
a valere sugli incassi stessi.
14. 25. Il Relatore.
Sopprimere il comma 2.
14. 26. Il Relatore.
Al comma 3, sostituire le parole: Il contributo
CONI, secondo i criteri del presente articolo con le
seguenti: Il contributo di cui al comma 1.
14. 27. Il Relatore.
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