| (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4,
del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole con
condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento,
rinviato nella seduta del 16 marzo 1999.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, ricorda che
nella seduta dell'11 marzo scorso il relatore ha presentato
una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in
esame; nel corso della medesima seduta è stata altresì
presentata la proposta di parere alternativa dei deputati
Casinelli ed altri: entrambe le proposte sono pubblicate in
allegato al resoconto della seduta
Pag. 97
dell'11 marzo 1999. Avverte che è stata successivamente
presentata anche la proposta di parere, alternativa a quella
del relatore, dei deputati Formenti ed altri, pubblicata in
allegato al resoconto della seduta del 16 marzo scorso.
Franco GERARDINI (DS-U), relatore, illustra una
nuova formulazione della propria proposta di parere - che
tiene conto della maggior parte delle indicazioni espresse
nelle proposte alternative di parere presentate dai deputati
Casinelli ed altri e dai deputati Formenti ed altri - di cui
dà lettura:
"L'VIII Commissione,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo comporta
l'abrogazione della legge Merli e dei Decreti legislativi n.
130, n. 131, n. 132, n. 133 del 1992, e introduce modifiche
alla legge n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
il testo dello Schema di decreto legislativo non si
configura come testo unico e in alcuni punti è incompleto
(vedi codice di buona pratica agricola - articolo 19). Manca
un chiaro coordinamento delle diverse norme interessanti il
settore senza provvedere ad armonizzare il tutto in un quadro
organico ed unitario e senza prevedere un'organica disciplina
transitoria;
il testo è ispirato al progetto di direttiva quadro in
materia di acque ancora in discussione dinanzi alla
Commissione UE che affronta il problema della tutela effettiva
delle acque attraverso un approccio "integrato" combinando i
limiti di "emissioni" con i limiti di qualità ambientale e,
che dovrebbe essere emanata nel corso dell'attuale semestre,
costituendo così un'anticipazione della stessa. Con tale
provvedimento sulle acque, l'Italia si dota comunque di una
normativa che costituisce il recepimento di alcune Direttive
UE e, contestualmente, rappresenta uno strumento integrato di
indirizzo, salvaguardia e risanamento ambientale;
lo schema di decreto legislativo non si limita al
recepimento delle due direttive 91/271/CE e 91/676/CE. Gli
articoli 36 e 37 della legge 146/94 avevano precisato i
criteri di delega a cui doveva attenersi il recepimento delle
due direttive comunitarie e l'articolo 17 comma 2 della legge
n. 128 del 1998 ha esteso l'ambito della delega enunciando
ulteriori criteri per la redazione di "modificazioni ed
integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della
normativa" tra cui: "la copertura dei costi di adeguamento e
gestione degli impianti di fognatura e depurazione tramite la
tariffa per il servizio idrico integrato". In tal senso lo
schema di decreto appare conforme ai criteri di delega,
completando la disciplina prevista con disposizioni non in
contrasto con essi;
le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
programmatica che contempli la dotazione alle regioni di
adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
modalità per il riutilizzo delle acque reflue, compito
quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 6 della legge n.36 del
1994 rientrava nelle norme tecniche che il Ministro
dell'ambiente avrebbe dovuto emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge stessa;
le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
brevi, a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
decreto legislativo, affrontando inevitabilmente, non solo
enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
problemi
Pag. 98
tecnici di raccordo con la legislazione vigente in materia di
lavori pubblici e VIA;
le stesse amministrazioni locali in applicazione della
legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziarie,
nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
e nell'elenco annuale, e successivamente, l'appalto o la
concessione dei lavori medesimi;
nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
fognature meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
inderogabili di cui alla tabella 5, allegato 5, e ciò rischia
di penalizzare ulteriormente il nostro sistema industriale,
obbligandolo ad effettuare investimenti che comportano
rilevanti oneri, con il pericolo di ridurne la competitività
in ambito internazionale;
al fine di evitare ambiguità interpretative, appare
opportuno distinguere puntualmente la disciplina contenuta
nello schema di decreto in essere da quella relativa alla
regolamentazione delle concessioni idroelettriche che è
oggetto di una distinta delega conferibile al Governo
dall'articolo 36 della L. n. 128 del 1998, che detta principi
e criteri cui il Governo deve attenersi nell'emanazione dei
criteri legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia rivisto il sistema delle definizioni (articolo 2)
al fine di evitare l'incertezza interpretativa. In particolare
occorre: sostituire all'articolo 2, la lettera ab),
(definizione di scarico) con la seguente:
"acque di scarico": acque reflue liquide o semiliquide
o comunque, indipendentemente dalla loro natura inquinante e
comunque scaricate anche previa depurazione, immesse
direttamente tramite condotte nelle acque superficiali,
sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonché in reti
fognarie, con carattere di permanenza, anche se discontinua
escluse le emissioni occasionali; non sono acque di scarico il
rilascio delle acque disciplinate dall'articolo 40;
eliminare la equiparazione tra scarichi commerciali ed
industriali (articolo 2, lettera h) attraverso la puntuale
definizione di insediamento civile ed insediamento
produttivo;
sostituire la locuzione "l'autorità d'ambito" in
quanto impropria, con quella di "soggetto d'ambito";
coordinare le definizioni di "composto azotato",
"concimi chimici" e "fertilizzanti" con la legge n. 748 del
1984, che reca la disciplina di settore;
ricomprendere nella definizione di "fanghi" anche
quelli provenienti dal trattattamento di reflui
industriali;
2) all'articolo 3, relativo alle competenze, sia
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali,
anche attraverso appositi accordi di programma con Agenzia
nazionale e Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
autorità di bacino, regioni, e autorità d'ambito, concorre al
censimento dei corpi idrici, previsto dall'articolo. 88 comma
a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, al monitoraggio
ed alla definizione di metodi e standard per la
caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici e dei bacini
idrografici previsti dall'articolo88 commi 1, lettera c), d),
t), del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei
Pag. 99
limiti fissati dagli articoli 1, 2 e 9 della legge 183 del
1989 e successive modifiche ed integrazioni;";
3) all'articolo 18, commi 5 e 6, e agli altri articoli
interessati siano soppresse le parole "aree meno
sensibili";
4) dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente:
Art. 20- bis.
(Aree vulnerabili alla desertificazione).
1. Le Regioni verificano la presenza nel loro territorio
di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali
aree vulnerabili alla desertificazione.
2. Per le aree di cui al comma 1 le Regioni stabiliscono
ed attuano specifiche misure di tutela, che vengono recepite
nel piano di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano
d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del
22/12/1998 e con il coordinamento del Comitato Nazionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione".
4- bis) all'articolo 22 sia aggiunto il seguente
comma 2: "6. I titolari di concessioni alla derivazione
trasmettono alle autorità di bacino competenti e secondo le
disposizioni di queste, ogni informazione utile in merito alla
gestione della concessione evidenziando in particolare le
effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative
e qualitative delle acque eventualmente restituite. Le
autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio
possesso all'ANPA".
5) sia previsto, all'articolo 23, comma 1, che le
domande relative alle grandi derivazioni siano trasmesse anche
alle Autorità di bacino territorialmente interessate;
6) all'articolo 23, comma 2, lettera a), sia eliminata
la seguente parola:
"preferenzialmente".
7) all'articolo 23, comma 2, lettera d), siano soppresse
le parole: "al sistema ISO 141001 ovvero";
8) All'articolo 23, comma 3, sia sostituita la parola:
"triplicato" con la seguente "quintuplicato".
9) sia previsto all'articolo 23, comma 7, lo stralcio
delle previsioni relative alle grandi derivazioni
idroelettriche, per le quali deve applicarsi quanto disposto
dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dai
relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE. Per tali motivi al comma 7 dell'articolo 23,
capoverso 1, il primo periodo dovrebbe essere sostituito con
il seguente:
"1. Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le
concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'articolo 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128 e
relativi decreti legislativi di attuazione delle direttiva
96/92/CE, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per
uso irriguo";
9- bis) all'articolo 25 sia aggiunto il seguente
comma: "Le regioni, d'intesa con le autorità di bacino,
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
controlli degli effettivi emungimenti;
10) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole "nelle
tabelle 1, 2 e 5" siano aggiunte le seguenti: "e 3/A";
11) che all'articolo 28, il comma 5, sia sostituito con
il seguente: "5. I valori limite di emissione non possono
essere raggiunti mediante diluizione". Viene pertanto
eliminata la parte restante;
12) che all'articolo 28, comma 7, dopo le parole "sono
assimilate alle acque reflue domestiche" siano aggiunte le
seguenti "quelle che presentano caratteristiche qualitative,
equivalente nonché" al
Pag. 100
fine di esplicitare l'assimilazione agli scarichi di acque
domestiche, di quelli contenenti acque con caratteristiche
qualitative equivalenti, come già previsto dalla Legge n.
319/76;
13) che sia prevista all'articolo 29, comma 1, lettera
c), la soppressione del riferimento improprio al comma 2
dell'articolo 28 perché tale comma riguarda l'obiettivo di
qualità dei corpi idrici, mentre lo scarico sul suolo riguarda
l'inquinamento del suolo e indirettamente l'obiettivo di
qualità delle acque sotterranee;
14) all'articolo 31, sia soppresso il comma 4,
escludendo per l'Italia la previsione di "aree meno
sensibili";
15) che l'articolo 36 comma 2, dopo le parole "di
rifiuti" siano aggiunte le seguenti: "liquidi non pericolosi
e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione, anche i rifiuti pericolosi";
16) l'articolo 44 sia sostituito con il seguente:
Art. 44.
(Piani di tutela delle acque).
1. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di Bacino,
sentite le province, stabiliscono con il Piano di bacino o con
un Piano stralcio di settore ai sensi dell'articolo 17 comma
6ter della Legge 183 del 1989 gli obiettivi di tutela
qualitativa e quantitativa per i corpi idrici nonché le
priorità degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, tenendo conto di
quanto indicato nell'allegato 4 del presente decreto, sentite
le province, redigono e adottano il Piano di tutela delle
acque che, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti
dal Piano di bacino di cui al precedente comma 1, prevedono in
particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree di tutela;
c) l'individuazione degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione con indicazione dei
carichi massimi ammissibili per corpo idrico o tratti di
esso;
d) le misure di tutela qualitativa e quantitativa
tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
g) gli interventi volti alla bonifica dei corpi
idrici inquinati.
3. Il Piano di tutela è approvato dalla Regione, e dalla
provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2004, acquisito il
parere vincolante dell'Autorità di bacino in merito alla
congruenza del Piano stesso con gli obiettivi e le priorità di
cui al primo comma del presente articolo";
4. Il parere si intende acquisito trascorsi 60 giorni dal
ricevimento del Piano da parte della Autorità di bacino;
17) sia introdotto uno specifico articolo afferente la
disciplina economico-finanziaria in relazione ai nuovi costi
che la tariffa del servizio idrico integrato deve recepire e
di disposizioni generali sulla tariffa del servizio idrico
integrato al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico
della gestione, tenendo conto dei provvedimenti relativi al
nuovo metodo tariffario (decreto ministeriale lavori pubblici
1 agosto 1996);
18) che all'articolo 45, comma 1, sia sostituito il
periodo "Salvo specifica disciplina regionale di cui ai commi
3 e 4", con il seguente "Salvo quanto previsto ai commi 3 e
4";
19) all'articolo 45 il comma 2, sia sostituito con il
seguente: " 2. L'autorizzazione è rilasciata al soggetto che
esercita l'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione
in comune dello
Pag. 101
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei
consorziati l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli
consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione
in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto.
Ove più stabilimenti, pur senza costituire un consorzio,
ovvero più insediamenti da cui derivino carichi di acque
reflue domestiche procedano all'unificazione dei propri
scarichi prima dell'immissione nel ricettore prescelto,
l'autorità competente può rilasciare autorizzazioni
individuali a ciascun soggetto titolare degli insediamenti da
cui si originano gli scarichi, ovvero ad un unico soggetto
titolare; qualora i suddetti scarichi confluiscano in un
impianto di depurazione gestito da un unico soggetto titolare,
l'autorizzazione è rilasciata in capo a detto soggetto";
20) che all'articolo 45, comma 3, sia soppresso il
periodo: "e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane";
21) che all'articolo 45, comma 4, sia sostituita la
seconda parte come segue: "Per gli insediamenti le cui acque
reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della
concessione edilizia è subordinato al conseguimento
dell'autorizzazione allo scarico";
22) all'articolo 45, comma 6, sia eliminato il
meccanismo di silenzio-rifiuto che appare eccessivamente
restrittivo, in particolare nell'ottica del raggiungimento di
un miglior rapporto tra istituzioni, gestori dei servizi ed
utenti (carte dei servizi), come delineato dalle recenti
evoluzioni normative (DPCM 4 marzo 1996). E' necessario,
pertanto, eliminare l'ultimo periodo del comma;
23) all'articolo 47, relativo all'approvazione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1,
sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
progetti degli impianti stessi, secondo criteri di cui
all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni,
24) al medesimo articolo 47, sia aggiunto il seguente
comma:
"Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
fognario e di depurazioni alle prescrizioni di cui alla
direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n.67. Il Ministro dell'ambiente garantisce
l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
progettazione preliminare. Ai fini della conclusione della
conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8, dell'articolo 7,
della citata legge n.109 del 1994;
25) che all'articolo 50 sia aggiunto il seguente comma:
"2. Per le funzioni di cui al comma 1 relative agli scarichi
in pubblica fognatura il soggetto incaricato del controllo
svolge le funzioni di polizia giudiziaria";
26) siano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 62;
con le seguenti osservazioni:
a) taluni interventi normativi si configurano come
un'estensione della delega e introducono elementi di
innovazione anche significativi e non di semplice
coordinamento sul tessuto normativo preesistente, in
particolare nella disciplina degli scarichi (articoli 27/34) e
nelle autorizzazioni (articoli 45/48), si ribadisce pertanto,
l'utilità di un testo unico vero e proprio che,
indipendentemente dal recepimento delle direttive europee
riordini e coordini la normativa esistente e si sollecita il
Governo ad un maggiore rispetto delle disposizioni legislative
contenenti le deleghe conferite per il recepimento delle
direttive 91/271/CE e 91/676/CE infatti è necessario ricordare
che di tutto l'insieme
Pag. 102
dello schema di D.Lgvo solo 6 articoli riguardano
direttamente la direttiva 91/271/CE oggetto di sanzioni da
parte della Unione Europea e uno per quanto riguarda la
direttiva 91/676/CE;
b) i commi 13 e 14 dell'articolo 62 stabiliscono
che dall'attuazione del decreto non devono derivare maggiori
oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. L'articolo
17, comma 2, lettera d) della legge 128/98 richiede che la
tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
delle acque copra il costo di adeguamento e di gestione degli
impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla
normativa europea (al netto degli investimenti a carico del
settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti
comunitari), facendo specifico riferimento al piano
finanziario del programma di interventi che i comuni dovranno
predisporre ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge
n. 36 del 1994. Non si fa riferimento, mentre sarebbe
necessario, a specifiche risorse finanziarie immediatamente
disponibili o a forme di incentivazione e sostegno. Si impone
agli operatori industriali ristrutturazioni dei cicli
produttivi, ingenti investimenti finalizzati al risparmio
idrico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità nonché
all'adeguamento degli impianti mediante il ricorso alle
migliori tecnologie disponibili, tutto ciò in tempi che
possono essere definiti eccessivamente ristretti (3 anni),
mentre l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di
riutilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o usata,
prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
collegata con il piano finanziario di cui al comma 3,
dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, inoltre si
prefigurano considerevoli aumenti tariffari a carico dei
cittadini utenti delle fognature pubbliche;
c) tra le finalità appare necessario che si
specifichi che le disposizioni del presente schema di decreto
sono finalizzate anche al rispetto di obblighi internazionali
di Stato (Agenda 21, Capitolo 12, Convenzione delle Nazione
Unite contro la siccità e/o la desertificazione, Protocolli e
Convenzioni internazionali sulla protezione del mare e del
mediterraneo e così via);
d) tra gli strumenti di attuazione di una
normativa così complessa come si presenta l'attuale schema di
decreto legislativo, che comporta uno sforzo economico non
indifferente da parte degli operatori interessati si potrebbe
opportunamente prevedere la stipula di specifici accordi di
programma al fine di attuare i principi e gli obiettivi delle
norme nazionali e comunitarie (si veda articolo 25 del decreto
legislativo n. 22 del 1997) soprattutto con settori
organizzati da tempo in grandi poli produttivi (tessile,
conciario, e cosi via) che prevedano anche particolare
agevolazioni per l'installazione di impianti al fine di
favorire forme di riutilizzo e riciclo delle acque;
e) l'intero sistema delle definizioni andrebbe
rivisto e limitato il più possibile a quello stabilito dalla
normativa comunitaria. La definizione di scarico e delle
operazioni ad esso funzionalmente connesse è sicuramente la
nozione più importante ai fini di un'impostazione chiara della
normativa, atteso che in ordine ad essa si sono registrate in
passato le maggiori attenzioni giurisprudenziali e dottrinali.
In particolare, la definizione di scarico, come previsto
dall'attuale schema legislativo, è sconosciuta alla normativa
comunitaria. L'argomento è di particolare complessità e
delicatezza anche per la necessità di tracciare una linea
netta di discrimine tra la normativa in materia di scarichi e
la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
f) pare opportuno che gli scarichi prodotti dalle
piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano
assimilati agli scarichi domestici ed essi non dovrebbero
richiedere alcun pretrattamento prima della immissione nel
sistema fognario. Si veda per esempio le attività che
insistono in ambito urbano o addirittura condominiale;
Pag. 103
g) per la valutazione delle risorse idriche ai
fini della determinazione del bilancio idrico, il D.P.C.M. del
4 marzo 1996, attuativo della legge 36 del 1994 prescrive che
la ricognizione delle risorse idriche sia effettuata a partire
dai dati raccolti dal Servizio idrografico; pertanto è
opportuno che sia definito il coinvolgimento del Dipartimento
per il Servizi Tecnici Nazionali in particolare nelle attività
concernenti: la conoscenza dello stato quantitativo dei corpi
idrici (superficiali e sotterranei) e dei bacini idrografici;
la definizione dei criteri per la modalità del censimento; la
redazione dei progetti di gestione delle dighe (articolo 40)
ed in generale nelle attività conoscitive sugli organi
cartografici dello Stato (legge n. 68 del 1960) e sull'accesso
ai dati ambientali (decreto legislativo n. 93 del 1997);
h) è necessario che il sistema delle sanzioni
amministrative (articolo 54) previsto per i reflui civili sia
in generale razionalizzato in modo da graduare la sanzione in
rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente. In
particolare:
dovrebbero essere sanzionati in modo diverso gli
scarichi provenienti da attività di servizi da quelli
provenienti da unità immobiliari adibite ad esclusivo uso
abitativo, soprattutto se isolate;
le sanzioni per lo spandimento di effluenti zootecnici
effettuato in violazione delle procedure previste dovrebbero
essere equiparate o quanto meno coordinate a quelle previste
per lo scarico non autorizzato di reflui civili;
i) si rileva la necessità di riformulare l'intero
articolo 58, comma 3, in quanto il testo proposto parifica due
procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, fra loro
assai differenti;
l) inoltre, per quanto concerne le disposizioni
relative alle sanzioni penali (articolo 59, comma 5) sarebbe
opportuno subordinarle all'accertamento del dolo o della grave
negligenza ovvero limitarli ai casi di fatti e/o atti
omissivi;
m) è necessario verificare la conformità al
dettato comunitario a proposito della determinazione del punto
di prelievo per il controllo sul rispetto dei limiti, aspetto
di fondamentale importanza per garantire l'osservanza dei
vincoli di tutela (si veda l'articolo 28, comma 3);
n) è necessario rivedere la competenza e l'iter
inerenti l'approvazione del piano di tutela delle acque
(articolo 44 e articoli collegati) anche in virtù dei criteri
di delega delle leggi n.146 del1994 e n. 128 del 1998 in cui
si ribadisce in capo alle Autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale la competenza a fissare gli
obiettivi generali del piano di tutela ed i criteri per la
definizione delle relative priorità, assegnando alle Regioni
il compito di redigere ed approvare il suddetto piano
conformemente a tali obiettivi e criteri. Il Piano di tutela
delle acque si sovrappone nelle competenze ai piani di bacino
(legge 183 del 1989) ed agli ambiti territoriali omogenei
(legge n. 36 del 1994), entrambi in corso di definizione con
notevole ritardo. C'è la necessità di evitare l'assorbimento
in capo alle Autorità di bacino di funzioni attribuite dalla
vigente normativa ad altri soggetti. Solo in questa ottica può
instaurarsi un corretto rapporto tra il piano di bacino
prefigurato dalla legge n. 183 del 1989 e i piani di tutela:
il primo è infatti finalizzato alla definizione di strategie e
di obiettivi generali da conseguire su scala di bacino
idrografico, i secondi devono invece individuare interventi
atti al raggiungimento o al mantenimento degli specifici
obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi e più in
generale a garantire la tutela dell'intero sistema idrico. Si
potrebbe a questo scopo porre un tetto al contributo pubblico
(contributo regionale alle spese di investimento), calcolato
in base ad una quota definita per abitante equivalente,
oppure, sulle basi dei piani d'ambito, finanziare la parte
eccedente i proventi delle tariffe). Il Governo deve
impegnarsi a reperire le risorse necessarie nell'ambito dei
fondi prelevabili dal quadro comunitario di sostegno
2000/2006, nonché con un'apposita previsione, nel documento di
programmazione
Pag. 104
economico-finanziaria per il 2000-2003.
o) è necessario realizzare un sistema codificato
che preveda un adeguato flusso di informazioni sulla gestione
e sui consumi verso l'autorità concedente, per confluire poi
nel sistema informativo nazionale istituito verso l'ANPA. Le
Autorità di bacino devono essere destinatarie di tutte le
informazioni che riguardano le concessioni per grande
derivazione;
p) il riferimento contenuto all'articolo 24 alle
acque minerali e naturali potrebbe interferire con
disposizioni già adottate dalle regioni ed appare quindi
inutile o comunque pleonastico anche perché le acque minerali
naturali non risultano citate nel testo della direttiva
n.91/676/CEE;
q) è necessario che lo schema di decreto
legislativo tenga conto che l'evoluzione delle organizzazioni
industriali porta ad una terziarizzazione delle attività non
strategiche, tra le quale è senz'altro da annoverare quella
del trattamento delle acque reflue. Occorre quindi prevedere
la possibilità che gli scarichi di più imprese site nel
medesimo comprensorio siano depurati da un soggetto terzo, che
si assume la responsabilità di acquisire l'autorizzazione
relativa e di garantire il rispetto dei limiti di legge
nell'ambito quindi di migliori garanzie sul piano ambientale,
in quanto la gestione dello scarico viene affidata ad un
soggetto professionale. Pertanto si dovrà valutare la
possibilità di prevedere che la domanda di autorizzazione
(articolo 45, comma 6) sia presentata oltre che dalla
provincia e dal comune anche al gestore dell'impianto di
depurazione se lo scarico è in pubblica fognatura;
r) è opportuno che per le funzioni inerenti le
ispezioni, i controlli e i prelievi, il soggetto incaricato
del controllo svolga le funzioni di polizia giudiziaria;
s) è opportuno valutare la possibilità di rispetto
di alcuni valori limiti di emissione in acque superficiali ed
in fognatura (Allegato 5, Tabella 3) ed in modo particolare
per quanto riguarda i valori riferiti a rame, stagno e zinco
coordinandoli con le normative relative alla qualità delle
acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 del 1988);
t) è necessario che anche i limiti di emissione
per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul
suolo siano innalzati (boro, rame, selenio, zinco, cloruri,
floruri) riportandoli a quelli previsti dalla legislazione
concernente le acque per il consumo umano;
u) al fine di realizzare un coordinamento tra i
compiti e funzioni delle province e dei comuni con quelli
previsti nel decreto legislativo e, quindi, consentire la loro
puntuale attenzione da parte della pubblica amministrazione ai
diversi livelli istituzionali, si rende necessario la loro
preventiva e compiuta definizione.
L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo dovrebbe
pertanto prevedere anche le competenze di province e
comuni;
v) nella tabella 5 - sostanze per le quali non
possono essere adottati da parte delle regioni o da parte del
gestore della fognatura limiti meno restrittivi di quelli
indicati in tab.3 - è opportuno eliminare il parametro 17 in
quanto eccessivamente generico;
z) pare opportuno in particolare che i parametri
della temperatura dello scarico al mare, come previsti nella
nota (1) dell'Allegato 5, tab. 3, dal titolo "Limiti di
emissione degli scarichi idrici", siano estesi anche alle zone
di foce di corsi d'acqua non significativi tenendo conto della
specificità di alcuni impianti industriali ubicati in zone
costiere che impiegano acqua di mare come acqua di
raffreddamento;
aa) inoltre, pur mantenendo l'impostazione e i
contenuti, si ritiene opportuno semplificare, e meglio
specificare, per quanto possibile gli Allegati, in particolare
per quanto riguarda quelli come l'allegato
Pag. 105
7, contenenti numerose indicazioni operative molto specifiche
soprattutto sulle zone vulnerabili, per le quali è necessario
un maggior raccordo con metodi-base già utilizzati (GNDCI-CNR,
Carte orientative-UNESCO, 1994)."
Tommaso FOTI (AN) sottoscrive il parere presentato dal
deputato Casinelli, dichiarandosi invece contrario alla
proposta di parere del relatore. Ritiene infatti che il
provvedimento in esame rappresenti una fuga in avanti rispetto
all'attuazione delle deleghe contenute negli articoli 36 e 37
della legge n. 36 del 1994 e nella legge n. 128 del 1998. Vi è
inoltre una eccessiva onerosità del provvedimento, il cui
costo di circa 60 mila miliardi, risulterebbe a totale carico
degli enti locali e degli utenti. Ribadisce quindi il voto
favorevole sulla proposta alternativa di parere del deputato
Casinelli, che impone di limitare il provvedimento
all'attuazione delle direttive europee, in riferimento alle
quali l'Italia è inadempiente.
Primo GALDELLI (comunista) condivide la proposta di
parere come riformulata dal relatore, rilevando peraltro
l'opportunità di inserire alla condizione n. 17, invece che
alla osservazione "n", il riferimento al contributo
pubblico.
Alfredo ZAGATTI (PD-U) ringrazia in modo non formale il
relatore per il lavoro svolto, che tiene conto delle
indicazioni contenute nelle proposte alternative di parere e
di molti spunti emersi nel corso del dibattito finora svolto.
Ritiene che le indicazioni contenute nella proposta di parere
del relatore, se accolte dal Governo, possano contribuire ad
un decisivo miglioramento del testo del provvedimento in
esame.
Esaminando attentamente la proposta alternativa di parere
presentata dal deputato Casinelli, non comprende i motivi di
una effettiva divergenza rispetto a quella del relatore, per
quanto attiene ai profili di merito. Riguardo alla richiesta
di limitare il provvedimento al solo recepimento delle due
direttive comunitarie, sottolinea come tale soluzione avrebbe
sicuramente esposto il Governo a rilievi in quanto non
conforme ai criteri contenuti nella norma di delega.
In conclusione ritiene che le obiezioni sollevate vadano
piuttosto interpretate come un segnale politico, che la
maggioranza ed il Governo dovranno valutare con attenzione e
con serenità.
Non rinuncia peraltro a rivolgere nuovamente un appello,
in particolare ai deputati del gruppo dei popolari, affinché
contribuiscano alla predisposizione di un parere unitario.
Cesidio CASINELLI (PD-U) osserva che non vi è alcuna
intenzione di lanciare segnali politici, poiché il parere
alternativo presentato intende definire una diversa soluzione
nel merito rispetto a quella proposta dal relatore. Auspica
quindi l'approvazione della proposta di parere da lui
formulata, rilevando che la proposta di parere del deputato
Gerardini, nella nuova formulazione, contiene numerose
condizioni ed osservazioni, che appaiono tra loro
difficilmente integrabili. Lo schema di decreto richiede
invece una attuazione unitaria e non frammentaria. Per questo
preannuncia che si asterrà sulla proposta di parere presentata
dal relatore.
Sauro TURRONI (misto-verdi-U) rileva che lo schema di
decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenta un
passo avanti nella disciplina della tutela delle acque ed è in
piena sintonia con i criteri di delega fissati dalla legge n.
146 del 1994 e n. 128 del 1998. Il provvedimento non sembra
quindi esorbitare dai limiti fissati dalle leggi di delega, ma
mira a definire una disciplina omogenea, coerente ed unitaria.
Per questo ritiene che la proposta del deputato Casinelli
rappresenti un segnale politico e non una scelta di merito.
Ricorda che la non approvazione del parere come proposto dal
relatore determinerebbe gravi danni alla qualità del sistema
delle acque e rappresenterebbe un chiaro segnale di non voler
proteggere l'ambiente. Sottolinea infine
Pag. 106
che i costi non sono da considerarsi eccessivi, poiché devono
essere configurati rispetto alle grandi quantità di acqua cui
il provvedimento si riferisce. Auspica quindi che i deputati
del gruppo popolare vogliano rivedere la propria posizione.
Francesco FORMENTI (LNIP) osserva che l'interesse alla
difesa dell'ambiente è comune ai deputati della Lega nord per
l'indipendenza della Padania, così come risulta dalla proposta
di parere favorevole presentata in alternativa a quella del
relatore. Esistono peraltro numerose incongruenze nel
provvedimento presentato dal Governo, con riferimento alle
quali la sua parte politica manifesta forti perplessità.
Auspica quindi l'approvazione della proposta di parere
alternativa da lui presentata.
Roberto Maria RADICE (FI) osserva che lo schema di
decreto del Governo doveva innanzi tutto evitare
l'applicazione di sanzioni comunitarie al Governo italiano. Si
è invece predisposta una disciplina che va oltre i margini
legittimi di attuazione della delega. La difesa dell'ambiente
è interesse prioritario per la sua parte politica, ma deve
essere attuata nel rispetto delle procedure e delle normative.
Esprime quindi voto contrario sulla proposta di parere del
relatore, rilevando che ancora una volta la maggioranza
dimostra tutti i limiti della propria eterogeneità nel momento
in cui entra in disaccordo su temi specifici.
Il ministro Edo RONCHI rileva con soddisfazione che
sono state presentate tre proposte di parere favorevole,
seppure diversamente articolate. Ricorda che lo schema di
decreto giunge al parere della Commissione a neanche un anno
dall'approvazione della delega, contenuta nella legge n. 128
del 1998, dopo sei anni di ritardi e inadempienze, non
imputabili all'attuale Governo. Osserva che il recepimento
delle direttive comunitarie presuppone necessariamente
integrazioni e modifiche della vigente disciplina, come
previsto tra l'altro dai criteri di delega: il recepimento
esclusivo delle direttive comunitarie sarebbe di fatto un
errore perché produrrebbe mostruosità normative e sarebbe in
contrasto con gli stessi principi e criteri direttivi della
norma di delega. Osserva che tale norma prevede che la tariffa
copra i costi al netto degli investimenti del settore
pubblico, compresi gli interventi comunitari. In tal senso
ritiene condivisibili i rilievi formulati nella proposta di
parere del relatore anche con riferimento ai finanziamenti
previsti per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
del provvedimento. Rileva in particolare, per quanto riguarda
le definizioni, che non è possibile modificare quelle previste
dalle direttive comunitarie, ma soltanto integrarle, nei
limiti in cui ciò sia necessario per l'attuazione della
normativa nazionale. Sottolinea ancora che non è possibile
dare attuazione alle osservazioni sulla valutazione di impatto
ambientale, in quanto si è senz'altro in questo caso oltre i
limiti della delega conferita.
Esprime rammarico comunque per il fatto che una parte
della maggioranza non manifesti la dovuta compattezza nel
sostegno al Governo su un tema di così grande rilevanza.
Franco GERARDINI (DS-U), relatore, accogliendo le
osservazioni del deputato Galdelli ed altre indicazioni
emerse, riformula ulteriormente la propria proposta di parere
nel testo pubblicato in allegato (vedi allegato 3).
Maria Rita LORENZETTI, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione
dapprima la proposta di parere del relatore, come da ultimo
riformulata. Qualora quest'ultima fosse respinta, si porranno
in votazione le proposte di parere alternative, nell'ordine di
presentazione.
La Commissione respinge la proposta di parere del
relatore, come da ultimo riformulata.
Maria Rita LORENZETTI, presidente, avverte che
verrà ora posta in votazione la
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proposta di parere alternativa a quella del relatore,
presentata dai deputati Casinelli ed altri.
La Commissione approva quindi la proposta alternativa di
parere dei deputati Casinelli ed altri (vedi allegato
3), risultando così preclusa la proposta dei deputati
Formenti ed altri.
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