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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434420
SMC0472-0118
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.118 (che inizia a pag.96 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
ATTI DEL GOVERNO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO. LAVCOMM
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.
Schema di decreto legislativo sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
Maria Rita LORENZETTI, presidente. Franco GERARDINI. Tommaso FOTI. Primo GALDELLI. Alfredo ZAGATTI. Cesidio CASINELLI. Sauro TURRONI. Francesco FORMENTI. Roberto Maria RADICE. Il ministro Edo RONCHI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZC8 ZZNO ZZXX
  (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4,
  del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole con
  condizioni e osservazioni).
 
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento,
  rinviato nella seduta del 16 marzo 1999.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  ricorda che
  nella seduta dell'11 marzo scorso il relatore ha presentato
  una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in
  esame; nel corso della medesima seduta è stata altresì
  presentata la proposta di parere alternativa dei deputati
  Casinelli ed altri: entrambe le proposte sono pubblicate in
  allegato al resoconto della seduta
 
                              Pag. 97
 
  dell'11 marzo 1999.  Avverte che è stata successivamente
  presentata anche la proposta di parere, alternativa a quella
  del relatore, dei deputati Formenti ed altri, pubblicata in
  allegato al resoconto della seduta del 16 marzo scorso.
 
     Franco GERARDINI (DS-U),  relatore,  illustra una
  nuova formulazione della propria proposta di parere - che
  tiene conto della maggior parte delle indicazioni espresse
  nelle proposte alternative di parere presentate dai deputati
  Casinelli ed altri e dai deputati Formenti ed altri - di cui
  dà lettura:
     "L'VIII Commissione,
       premesso che:
         lo schema di decreto legislativo comporta
  l'abrogazione della legge Merli e dei Decreti legislativi n.
  130, n. 131, n. 132, n. 133 del 1992, e introduce modifiche
  alla legge n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
         il testo dello Schema di decreto legislativo non si
  configura come testo unico e in alcuni punti è incompleto
  (vedi codice di buona pratica agricola - articolo 19).  Manca
  un chiaro coordinamento delle diverse norme interessanti il
  settore senza provvedere ad armonizzare il tutto in un quadro
  organico ed unitario e senza prevedere un'organica disciplina
  transitoria;
         il testo è ispirato al progetto di direttiva quadro in
  materia di acque ancora in discussione dinanzi alla
  Commissione UE che affronta il problema della tutela effettiva
  delle acque attraverso un approccio "integrato" combinando i
  limiti di "emissioni" con i limiti di qualità ambientale e,
  che dovrebbe essere emanata nel corso dell'attuale semestre,
  costituendo così un'anticipazione della stessa.  Con tale
  provvedimento sulle acque, l'Italia si dota comunque di una
  normativa che costituisce il recepimento di alcune Direttive
  UE e, contestualmente, rappresenta uno strumento integrato di
  indirizzo, salvaguardia e risanamento ambientale;
         lo schema di decreto legislativo non si limita al
  recepimento delle due direttive 91/271/CE e 91/676/CE.  Gli
  articoli 36 e 37 della legge 146/94 avevano precisato i
  criteri di delega a cui doveva attenersi il recepimento delle
  due direttive comunitarie e l'articolo 17 comma 2 della legge
  n. 128 del 1998 ha esteso l'ambito della delega enunciando
  ulteriori criteri per la redazione di "modificazioni ed
  integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della
  normativa" tra cui: "la copertura dei costi di adeguamento e
  gestione degli impianti di fognatura e depurazione tramite la
  tariffa per il servizio idrico integrato".  In tal senso lo
  schema di decreto appare conforme ai criteri di delega,
  completando la disciplina prevista con disposizioni non in
  contrasto con essi;
         le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
  dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
  trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
  come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
  dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
  programmatica che contempli la dotazione alle regioni di
  adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
  grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
  nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
  favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
  modalità per il riutilizzo delle acque reflue, compito
  quest'ultimo che ai sensi dell'articolo 6 della legge n.36 del
  1994 rientrava nelle norme tecniche che il Ministro
  dell'ambiente avrebbe dovuto emanare entro un anno dalla data
  di entrata in vigore della legge stessa;
         le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
  brevi, a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
  fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
  quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
  decreto legislativo, affrontando inevitabilmente, non solo
  enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
  problemi
 
                              Pag. 98
 
  tecnici di raccordo con la legislazione vigente in materia di
  lavori pubblici e VIA;
         le stesse amministrazioni locali in applicazione della
  legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
  risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziarie,
  nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
  fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
  dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
  e nell'elenco annuale, e successivamente, l'appalto o la
  concessione dei lavori medesimi;
         nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
  dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
  limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
  fognature meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
  normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
  inderogabili di cui alla tabella 5, allegato 5, e ciò rischia
  di penalizzare ulteriormente il nostro sistema industriale,
  obbligandolo ad effettuare investimenti che comportano
  rilevanti oneri, con il pericolo di ridurne la competitività
  in ambito internazionale;
         al fine di evitare ambiguità interpretative, appare
  opportuno distinguere puntualmente la disciplina contenuta
  nello schema di decreto in essere da quella relativa alla
  regolamentazione delle concessioni idroelettriche che è
  oggetto di una distinta delega conferibile al Governo
  dall'articolo 36 della L. n. 128 del 1998, che detta principi
  e criteri cui il Governo deve attenersi nell'emanazione dei
  criteri legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       1) sia rivisto il sistema delle definizioni (articolo 2)
  al fine di evitare l'incertezza interpretativa.  In particolare
  occorre: sostituire all'articolo 2, la lettera ab),
  (definizione di scarico) con la seguente:
         "acque di scarico": acque reflue liquide o semiliquide
  o comunque, indipendentemente dalla loro natura inquinante e
  comunque scaricate anche previa depurazione, immesse
  direttamente tramite condotte nelle acque superficiali,
  sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonché in reti
  fognarie, con carattere di permanenza, anche se discontinua
  escluse le emissioni occasionali; non sono acque di scarico il
  rilascio delle acque disciplinate dall'articolo 40;
         eliminare la equiparazione tra scarichi commerciali ed
  industriali (articolo 2, lettera h) attraverso la puntuale
  definizione di insediamento civile ed insediamento
  produttivo;
         sostituire la locuzione "l'autorità d'ambito" in
  quanto impropria, con quella di "soggetto d'ambito";
         coordinare le definizioni di "composto azotato",
  "concimi chimici" e "fertilizzanti" con la legge n. 748 del
  1984, che reca la disciplina di settore;
         ricomprendere nella definizione di "fanghi" anche
  quelli provenienti dal trattattamento di reflui
  industriali;
       2) all'articolo 3, relativo alle competenze, sia
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
         "Il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali,
  anche attraverso appositi accordi di programma con Agenzia
  nazionale e Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
  autorità di bacino, regioni, e autorità d'ambito, concorre al
  censimento dei corpi idrici, previsto dall'articolo. 88 comma
  a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, al monitoraggio
  ed alla definizione di metodi e standard per la
  caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici e dei bacini
  idrografici previsti dall'articolo88 commi 1, lettera c), d),
  t), del decreto legislativo n. 112 del 1998, nei
 
                              Pag. 99
 
  limiti fissati dagli articoli 1, 2 e 9 della legge 183 del
  1989 e successive modifiche ed integrazioni;";
       3) all'articolo 18, commi 5 e 6, e agli altri articoli
  interessati siano soppresse le parole "aree meno
  sensibili";
       4) dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente:
                       Art. 20- bis.
          (Aree vulnerabili alla desertificazione).
     1.  Le Regioni verificano la presenza nel loro territorio
  di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
  del suolo e processi di desertificazione e le designano quali
  aree vulnerabili alla desertificazione.
     2.  Per le aree di cui al comma 1 le Regioni stabiliscono
  ed attuano specifiche misure di tutela, che vengono recepite
  nel piano di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano
  d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del
  22/12/1998 e con il coordinamento del Comitato Nazionale per
  la lotta alla siccità e alla desertificazione".
       4- bis)  all'articolo 22 sia aggiunto il seguente
  comma 2: "6.  I titolari di concessioni alla derivazione
  trasmettono alle autorità di bacino competenti e secondo le
  disposizioni di queste, ogni informazione utile in merito alla
  gestione della concessione evidenziando in particolare le
  effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative
  e qualitative delle acque eventualmente restituite.  Le
  autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio
  possesso all'ANPA".
       5) sia previsto, all'articolo 23, comma 1, che le
  domande relative alle grandi derivazioni siano trasmesse anche
  alle Autorità di bacino territorialmente interessate;
       6) all'articolo 23, comma 2, lettera a), sia eliminata
  la seguente parola:
     "preferenzialmente".
       7) all'articolo 23, comma 2, lettera d), siano soppresse
  le parole: "al sistema ISO 141001 ovvero";
       8) All'articolo 23, comma 3, sia sostituita la parola:
  "triplicato" con la seguente "quintuplicato".
       9) sia previsto all'articolo 23, comma 7, lo stralcio
  delle previsioni relative alle grandi derivazioni
  idroelettriche, per le quali deve applicarsi quanto disposto
  dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dai
  relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
  96/92/CE.  Per tali motivi al comma 7 dell'articolo 23,
  capoverso 1, il primo periodo dovrebbe essere sostituito con
  il seguente:
         "1.  Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le
  concessioni di derivazione sono temporanee.  La durata delle
  concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
  idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
  dall'articolo 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128 e
  relativi decreti legislativi di attuazione delle direttiva
  96/92/CE, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per
  uso irriguo";
       9- bis)  all'articolo 25 sia aggiunto il seguente
  comma: "Le regioni, d'intesa con le autorità di bacino,
  approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
  agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
  corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
  controlli degli effettivi emungimenti;
       10) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole "nelle
  tabelle 1, 2 e 5" siano aggiunte le seguenti: "e 3/A";
       11) che all'articolo 28, il comma 5, sia sostituito con
  il seguente: "5.  I valori limite di emissione non possono
  essere raggiunti mediante diluizione".  Viene pertanto
  eliminata la parte restante;
       12) che all'articolo 28, comma 7, dopo le parole "sono
  assimilate alle acque reflue domestiche" siano aggiunte le
  seguenti "quelle che presentano caratteristiche qualitative,
  equivalente nonché" al
 
                              Pag. 100
 
  fine di esplicitare l'assimilazione agli scarichi di acque
  domestiche, di quelli contenenti acque con caratteristiche
  qualitative equivalenti, come già previsto dalla Legge n.
  319/76;
       13) che sia prevista all'articolo 29, comma 1, lettera
  c), la soppressione del riferimento improprio al comma 2
  dell'articolo 28 perché tale comma riguarda l'obiettivo di
  qualità dei corpi idrici, mentre lo scarico sul suolo riguarda
  l'inquinamento del suolo e indirettamente l'obiettivo di
  qualità delle acque sotterranee;
       14) all'articolo 31, sia soppresso il comma 4,
  escludendo per l'Italia la previsione di "aree meno
  sensibili";
       15) che l'articolo 36 comma 2, dopo le parole "di
  rifiuti" siano aggiunte le seguenti: "liquidi non pericolosi
  e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
  depurazione, anche i rifiuti pericolosi";
       16) l'articolo 44 sia sostituito con il seguente:
                           Art. 44.
                (Piani di tutela delle acque).
     1.  Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di Bacino,
  sentite le province, stabiliscono con il Piano di bacino o con
  un Piano stralcio di settore ai sensi dell'articolo 17 comma
  6ter della Legge 183 del 1989 gli obiettivi di tutela
  qualitativa e quantitativa per i corpi idrici nonché le
  priorità degli interventi.
     2.  Entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, tenendo conto di
  quanto indicato nell'allegato 4 del presente decreto, sentite
  le province, redigono e adottano il Piano di tutela delle
  acque che, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti
  dal Piano di bacino di cui al precedente comma 1, prevedono in
  particolare:
       a)  i risultati dell'attività conoscitiva;
       b)  l'elenco dei corpi idrici a specifica
  destinazione e delle aree di tutela;
       c)  l'individuazione degli obiettivi di qualità
  ambientale e per specifica destinazione con indicazione dei
  carichi massimi ammissibili per corpo idrico o tratti di
  esso;
       d)  le misure di tutela qualitativa e quantitativa
  tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
       e)  l'indicazione della cadenza temporale degli
  interventi e delle relative priorità;
         f)  il programma di verifica dell'efficacia degli
  interventi previsti;
         g)  gli interventi volti alla bonifica dei corpi
  idrici inquinati.
     3.  Il Piano di tutela è approvato dalla Regione, e dalla
  provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2004, acquisito il
  parere vincolante dell'Autorità di bacino in merito alla
  congruenza del Piano stesso con gli obiettivi e le priorità di
  cui al primo comma del presente articolo";
     4.  Il parere si intende acquisito trascorsi 60 giorni dal
  ricevimento del Piano da parte della Autorità di bacino;
       17) sia introdotto uno specifico articolo afferente la
  disciplina economico-finanziaria in relazione ai nuovi costi
  che la tariffa del servizio idrico integrato deve recepire e
  di disposizioni generali sulla tariffa del servizio idrico
  integrato al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico
  della gestione, tenendo conto dei provvedimenti relativi al
  nuovo metodo tariffario (decreto ministeriale lavori pubblici
  1 agosto 1996);
       18) che all'articolo 45, comma 1, sia sostituito il
  periodo "Salvo specifica disciplina regionale di cui ai commi
  3 e 4", con il seguente "Salvo quanto previsto ai commi 3 e
  4";
       19) all'articolo 45 il comma 2, sia sostituito con il
  seguente: " 2.  L'autorizzazione è rilasciata al soggetto che
  esercita l'attività da cui origina lo scarico.  Ove tra più
  stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione
  in comune dello
 
                              Pag. 101
 
  scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei
  consorziati l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio
  medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli
  consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione
  in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto.
  Ove più stabilimenti, pur senza costituire un consorzio,
  ovvero più insediamenti da cui derivino carichi di acque
  reflue domestiche procedano all'unificazione dei propri
  scarichi prima dell'immissione nel ricettore prescelto,
  l'autorità competente può rilasciare autorizzazioni
  individuali a ciascun soggetto titolare degli insediamenti da
  cui si originano gli scarichi, ovvero ad un unico soggetto
  titolare; qualora i suddetti scarichi confluiscano in un
  impianto di depurazione gestito da un unico soggetto titolare,
  l'autorizzazione è rilasciata in capo a detto soggetto";
       20) che all'articolo 45, comma 3, sia soppresso il
  periodo: "e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
  depurazione delle acque reflue urbane";
       21) che all'articolo 45, comma 4, sia sostituita la
  seconda parte come segue: "Per gli insediamenti le cui acque
  reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della
  concessione edilizia è subordinato al conseguimento
  dell'autorizzazione allo scarico";
       22) all'articolo 45, comma 6, sia eliminato il
  meccanismo di silenzio-rifiuto che appare eccessivamente
  restrittivo, in particolare nell'ottica del raggiungimento di
  un miglior rapporto tra istituzioni, gestori dei servizi ed
  utenti (carte dei servizi), come delineato dalle recenti
  evoluzioni normative (DPCM 4 marzo 1996).  E' necessario,
  pertanto, eliminare l'ultimo periodo del comma;
       23) all'articolo 47, relativo all'approvazione degli
  impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1,
  sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
  progetti degli impianti stessi, secondo criteri di cui
  all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
  n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni,
       24) al medesimo articolo 47, sia aggiunto il seguente
  comma:
         "Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
  fognario e di depurazioni alle prescrizioni di cui alla
  direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
  fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
  vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
  da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
  Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
  11 marzo 1988, n.67.  Il Ministro dell'ambiente garantisce
  l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
  progettazione preliminare.  Ai fini della conclusione della
  conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8, dell'articolo 7,
  della citata legge n.109 del 1994;
       25) che all'articolo 50 sia aggiunto il seguente comma:
  "2.  Per le funzioni di cui al comma 1 relative agli scarichi
  in pubblica fognatura il soggetto incaricato del controllo
  svolge le funzioni di polizia giudiziaria";
       26) siano soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 62;
       con le seguenti osservazioni:
       a)  taluni interventi normativi si configurano come
  un'estensione della delega e introducono elementi di
  innovazione anche significativi e non di semplice
  coordinamento sul tessuto normativo preesistente, in
  particolare nella disciplina degli scarichi (articoli 27/34) e
  nelle autorizzazioni (articoli 45/48), si ribadisce pertanto,
  l'utilità di un testo unico vero e proprio che,
  indipendentemente dal recepimento delle direttive europee
  riordini e coordini la normativa esistente e si sollecita il
  Governo ad un maggiore rispetto delle disposizioni legislative
  contenenti le deleghe conferite per il recepimento delle
  direttive 91/271/CE e 91/676/CE infatti è necessario ricordare
  che di tutto l'insieme
 
                              Pag. 102
 
  dello schema di D.Lgvo solo 6 articoli riguardano
  direttamente la direttiva 91/271/CE oggetto di sanzioni da
  parte della Unione Europea e uno per quanto riguarda la
  direttiva 91/676/CE;
       b)  i commi 13 e 14 dell'articolo 62 stabiliscono
  che dall'attuazione del decreto non devono derivare maggiori
  oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.  L'articolo
  17, comma 2, lettera d) della legge 128/98 richiede che la
  tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
  delle acque copra il costo di adeguamento e di gestione degli
  impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla
  normativa europea (al netto degli investimenti a carico del
  settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti
  comunitari), facendo specifico riferimento al piano
  finanziario del programma di interventi che i comuni dovranno
  predisporre ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge
  n. 36 del 1994.  Non si fa riferimento, mentre sarebbe
  necessario, a specifiche risorse finanziarie immediatamente
  disponibili o a forme di incentivazione e sostegno.  Si impone
  agli operatori industriali ristrutturazioni dei cicli
  produttivi, ingenti investimenti finalizzati al risparmio
  idrico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità nonché
  all'adeguamento degli impianti mediante il ricorso alle
  migliori tecnologie disponibili, tutto ciò in tempi che
  possono essere definiti eccessivamente ristretti (3 anni),
  mentre l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di
  riutilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o usata,
  prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
  artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
  collegata con il piano finanziario di cui al comma 3,
  dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, inoltre si
  prefigurano considerevoli aumenti tariffari a carico dei
  cittadini utenti delle fognature pubbliche;
       c)  tra le finalità appare necessario che si
  specifichi che le disposizioni del presente schema di decreto
  sono finalizzate anche al rispetto di obblighi internazionali
  di Stato (Agenda 21, Capitolo 12, Convenzione delle Nazione
  Unite contro la siccità e/o la desertificazione, Protocolli e
  Convenzioni internazionali sulla protezione del mare e del
  mediterraneo e così via);
       d)  tra gli strumenti di attuazione di una
  normativa così complessa come si presenta l'attuale schema di
  decreto legislativo, che comporta uno sforzo economico non
  indifferente da parte degli operatori interessati si potrebbe
  opportunamente prevedere la stipula di specifici accordi di
  programma al fine di attuare i principi e gli obiettivi delle
  norme nazionali e comunitarie (si veda articolo 25 del decreto
  legislativo n. 22 del 1997) soprattutto con settori
  organizzati da tempo in grandi poli produttivi (tessile,
  conciario, e cosi via) che prevedano anche particolare
  agevolazioni per l'installazione di impianti al fine di
  favorire forme di riutilizzo e riciclo delle acque;
       e)  l'intero sistema delle definizioni andrebbe
  rivisto e limitato il più possibile a quello stabilito dalla
  normativa comunitaria.  La definizione di scarico e delle
  operazioni ad esso funzionalmente connesse è sicuramente la
  nozione più importante ai fini di un'impostazione chiara della
  normativa, atteso che in ordine ad essa si sono registrate in
  passato le maggiori attenzioni giurisprudenziali e dottrinali.
  In particolare, la definizione di scarico, come previsto
  dall'attuale schema legislativo, è sconosciuta alla normativa
  comunitaria.  L'argomento è di particolare complessità e
  delicatezza anche per la necessità di tracciare una linea
  netta di discrimine tra la normativa in materia di scarichi e
  la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
         f)  pare opportuno che gli scarichi prodotti dalle
  piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano
  assimilati agli scarichi domestici ed essi non dovrebbero
  richiedere alcun pretrattamento prima della immissione nel
  sistema fognario.  Si veda per esempio le attività che
  insistono in ambito urbano o addirittura condominiale;
 
                              Pag. 103
 
         g)  per la valutazione delle risorse idriche ai
  fini della determinazione del bilancio idrico, il D.P.C.M. del
  4 marzo 1996, attuativo della legge 36 del 1994 prescrive che
  la ricognizione delle risorse idriche sia effettuata a partire
  dai dati raccolti dal Servizio idrografico; pertanto è
  opportuno che sia definito il coinvolgimento del Dipartimento
  per il Servizi Tecnici Nazionali in particolare nelle attività
  concernenti: la conoscenza dello stato quantitativo dei corpi
  idrici (superficiali e sotterranei) e dei bacini idrografici;
  la definizione dei criteri per la modalità del censimento; la
  redazione dei progetti di gestione delle dighe (articolo 40)
  ed in generale nelle attività conoscitive sugli organi
  cartografici dello Stato (legge n. 68 del 1960) e sull'accesso
  ai dati ambientali (decreto legislativo n. 93 del 1997);
         h)  è necessario che il sistema delle sanzioni
  amministrative (articolo 54) previsto per i reflui civili sia
  in generale razionalizzato in modo da graduare la sanzione in
  rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente.  In
  particolare:
         dovrebbero essere sanzionati in modo diverso gli
  scarichi provenienti da attività di servizi da quelli
  provenienti da unità immobiliari adibite ad esclusivo uso
  abitativo, soprattutto se isolate;
         le sanzioni per lo spandimento di effluenti zootecnici
  effettuato in violazione delle procedure previste dovrebbero
  essere equiparate o quanto meno coordinate a quelle previste
  per lo scarico non autorizzato di reflui civili;
         i)  si rileva la necessità di riformulare l'intero
  articolo 58, comma 3, in quanto il testo proposto parifica due
  procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, fra loro
  assai differenti;
         l)  inoltre, per quanto concerne le disposizioni
  relative alle sanzioni penali (articolo 59, comma 5) sarebbe
  opportuno subordinarle all'accertamento del dolo o della grave
  negligenza ovvero limitarli ai casi di fatti e/o atti
  omissivi;
         m)  è necessario verificare la conformità al
  dettato comunitario a proposito della determinazione del punto
  di prelievo per il controllo sul rispetto dei limiti, aspetto
  di fondamentale importanza per garantire l'osservanza dei
  vincoli di tutela (si veda l'articolo 28, comma 3);
         n)  è necessario rivedere la competenza e l'iter
  inerenti l'approvazione del piano di tutela delle acque
  (articolo 44 e articoli collegati) anche in virtù dei criteri
  di delega delle leggi n.146 del1994 e n. 128 del 1998 in cui
  si ribadisce in capo alle Autorità di bacino di rilievo
  nazionale e interregionale la competenza a fissare gli
  obiettivi generali del piano di tutela ed i criteri per la
  definizione delle relative priorità, assegnando alle Regioni
  il compito di redigere ed approvare il suddetto piano
  conformemente a tali obiettivi e criteri.  Il Piano di tutela
  delle acque si sovrappone nelle competenze ai piani di bacino
  (legge 183 del 1989) ed agli ambiti territoriali omogenei
  (legge n. 36 del 1994), entrambi in corso di definizione con
  notevole ritardo.  C'è la necessità di evitare l'assorbimento
  in capo alle Autorità di bacino di funzioni attribuite dalla
  vigente normativa ad altri soggetti.  Solo in questa ottica può
  instaurarsi un corretto rapporto tra il piano di bacino
  prefigurato dalla legge n. 183 del 1989 e i piani di tutela:
  il primo è infatti finalizzato alla definizione di strategie e
  di obiettivi generali da conseguire su scala di bacino
  idrografico, i secondi devono invece individuare interventi
  atti al raggiungimento o al mantenimento degli specifici
  obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi e più in
  generale a garantire la tutela dell'intero sistema idrico.  Si
  potrebbe a questo scopo porre un tetto al contributo pubblico
  (contributo regionale alle spese di investimento), calcolato
  in base ad una quota definita per abitante equivalente,
  oppure, sulle basi dei piani d'ambito, finanziare la parte
  eccedente i proventi delle tariffe).  Il Governo deve
  impegnarsi a reperire le risorse necessarie nell'ambito dei
  fondi prelevabili dal quadro comunitario di sostegno
  2000/2006, nonché con un'apposita previsione, nel documento di
  programmazione
 
                              Pag. 104
 
  economico-finanziaria per il 2000-2003.
         o)  è necessario realizzare un sistema codificato
  che preveda un adeguato flusso di informazioni sulla gestione
  e sui consumi verso l'autorità concedente, per confluire poi
  nel sistema informativo nazionale istituito verso l'ANPA.  Le
  Autorità di bacino devono essere destinatarie di tutte le
  informazioni che riguardano le concessioni per grande
  derivazione;
         p)  il riferimento contenuto all'articolo 24 alle
  acque minerali e naturali potrebbe interferire con
  disposizioni già adottate dalle regioni ed appare quindi
  inutile o comunque pleonastico anche perché le acque minerali
  naturali non risultano citate nel testo della direttiva
  n.91/676/CEE;
         q)  è necessario che lo schema di decreto
  legislativo tenga conto che l'evoluzione delle organizzazioni
  industriali porta ad una terziarizzazione delle attività non
  strategiche, tra le quale è senz'altro da annoverare quella
  del trattamento delle acque reflue.  Occorre quindi prevedere
  la possibilità che gli scarichi di più imprese site nel
  medesimo comprensorio siano depurati da un soggetto terzo, che
  si assume la responsabilità di acquisire l'autorizzazione
  relativa e di garantire il rispetto dei limiti di legge
  nell'ambito quindi di migliori garanzie sul piano ambientale,
  in quanto la gestione dello scarico viene affidata ad un
  soggetto professionale.  Pertanto si dovrà valutare la
  possibilità di prevedere che la domanda di autorizzazione
  (articolo 45, comma 6) sia presentata oltre che dalla
  provincia e dal comune anche al gestore dell'impianto di
  depurazione se lo scarico è in pubblica fognatura;
         r)  è opportuno che per le funzioni inerenti le
  ispezioni, i controlli e i prelievi, il soggetto incaricato
  del controllo svolga le funzioni di polizia giudiziaria;
         s)  è opportuno valutare la possibilità di rispetto
  di alcuni valori limiti di emissione in acque superficiali ed
  in fognatura (Allegato 5, Tabella 3) ed in modo particolare
  per quanto riguarda i valori riferiti a rame, stagno e zinco
  coordinandoli con le normative relative alla qualità delle
  acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della
  Repubblica n. 236 del 1988);
         t)  è necessario che anche i limiti di emissione
  per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul
  suolo siano innalzati (boro, rame, selenio, zinco, cloruri,
  floruri) riportandoli a quelli previsti dalla legislazione
  concernente le acque per il consumo umano;
         u)  al fine di realizzare un coordinamento tra i
  compiti e funzioni delle province e dei comuni con quelli
  previsti nel decreto legislativo e, quindi, consentire la loro
  puntuale attenzione da parte della pubblica amministrazione ai
  diversi livelli istituzionali, si rende necessario la loro
  preventiva e compiuta definizione.
     L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo dovrebbe
  pertanto prevedere anche le competenze di province e
  comuni;
         v)  nella tabella 5 - sostanze per le quali non
  possono essere adottati da parte delle regioni o da parte del
  gestore della fognatura limiti meno restrittivi di quelli
  indicati in tab.3 - è opportuno eliminare il parametro 17 in
  quanto eccessivamente generico;
         z)  pare opportuno in particolare che i parametri
  della temperatura dello scarico al mare, come previsti nella
  nota (1) dell'Allegato 5, tab. 3, dal titolo "Limiti di
  emissione degli scarichi idrici", siano estesi anche alle zone
  di foce di corsi d'acqua non significativi tenendo conto della
  specificità di alcuni impianti industriali ubicati in zone
  costiere che impiegano acqua di mare come acqua di
  raffreddamento;
         aa)  inoltre, pur mantenendo l'impostazione e i
  contenuti, si ritiene opportuno semplificare, e meglio
  specificare, per quanto possibile gli Allegati, in particolare
  per quanto riguarda quelli come l'allegato
 
                              Pag. 105
 
  7, contenenti numerose indicazioni operative molto specifiche
  soprattutto sulle zone vulnerabili, per le quali è necessario
  un maggior raccordo con metodi-base già utilizzati (GNDCI-CNR,
  Carte orientative-UNESCO, 1994)."
 
     Tommaso FOTI (AN) sottoscrive il parere presentato dal
  deputato Casinelli, dichiarandosi invece contrario alla
  proposta di parere del relatore.  Ritiene infatti che il
  provvedimento in esame rappresenti una fuga in avanti rispetto
  all'attuazione delle deleghe contenute negli articoli 36 e 37
  della legge n. 36 del 1994 e nella legge n. 128 del 1998.  Vi è
  inoltre una eccessiva onerosità del provvedimento, il cui
  costo di circa 60 mila miliardi, risulterebbe a totale carico
  degli enti locali e degli utenti.  Ribadisce quindi il voto
  favorevole sulla proposta alternativa di parere del deputato
  Casinelli, che impone di limitare il provvedimento
  all'attuazione delle direttive europee, in riferimento alle
  quali l'Italia è inadempiente.
 
     Primo GALDELLI (comunista) condivide la proposta di
  parere come riformulata dal relatore, rilevando peraltro
  l'opportunità di inserire alla condizione n. 17, invece che
  alla osservazione "n", il riferimento al contributo
  pubblico.
 
     Alfredo ZAGATTI (PD-U) ringrazia in modo non formale il
  relatore per il lavoro svolto, che tiene conto delle
  indicazioni contenute nelle proposte alternative di parere e
  di molti spunti emersi nel corso del dibattito finora svolto.
  Ritiene che le indicazioni contenute nella proposta di parere
  del relatore, se accolte dal Governo, possano contribuire ad
  un decisivo miglioramento del testo del provvedimento in
  esame.
     Esaminando attentamente la proposta alternativa di parere
  presentata dal deputato Casinelli, non comprende i motivi di
  una effettiva divergenza rispetto a quella del relatore, per
  quanto attiene ai profili di merito.  Riguardo alla richiesta
  di limitare il provvedimento al solo recepimento delle due
  direttive comunitarie, sottolinea come tale soluzione avrebbe
  sicuramente esposto il Governo a rilievi in quanto non
  conforme ai criteri contenuti nella norma di delega.
     In conclusione ritiene che le obiezioni sollevate vadano
  piuttosto interpretate come un segnale politico, che la
  maggioranza ed il Governo dovranno valutare con attenzione e
  con serenità.
     Non rinuncia peraltro a rivolgere nuovamente un appello,
  in particolare ai deputati del gruppo dei popolari, affinché
  contribuiscano alla predisposizione di un parere unitario.
 
     Cesidio CASINELLI (PD-U) osserva che non vi è alcuna
  intenzione di lanciare segnali politici, poiché il parere
  alternativo presentato intende definire una diversa soluzione
  nel merito rispetto a quella proposta dal relatore.  Auspica
  quindi l'approvazione della proposta di parere da lui
  formulata, rilevando che la proposta di parere del deputato
  Gerardini, nella nuova formulazione, contiene numerose
  condizioni ed osservazioni, che appaiono tra loro
  difficilmente integrabili.  Lo schema di decreto richiede
  invece una attuazione unitaria e non frammentaria.  Per questo
  preannuncia che si asterrà sulla proposta di parere presentata
  dal relatore.
 
     Sauro TURRONI (misto-verdi-U) rileva che lo schema di
  decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenta un
  passo avanti nella disciplina della tutela delle acque ed è in
  piena sintonia con i criteri di delega fissati dalla legge n.
  146 del 1994 e n. 128 del 1998.  Il provvedimento non sembra
  quindi esorbitare dai limiti fissati dalle leggi di delega, ma
  mira a definire una disciplina omogenea, coerente ed unitaria.
  Per questo ritiene che la proposta del deputato Casinelli
  rappresenti un segnale politico e non una scelta di merito.
  Ricorda che la non approvazione del parere come proposto dal
  relatore determinerebbe gravi danni alla qualità del sistema
  delle acque e rappresenterebbe un chiaro segnale di non voler
  proteggere l'ambiente.  Sottolinea infine
 
                              Pag. 106
 
  che i costi non sono da considerarsi eccessivi, poiché devono
  essere configurati rispetto alle grandi quantità di acqua cui
  il provvedimento si riferisce.  Auspica quindi che i deputati
  del gruppo popolare vogliano rivedere la propria posizione.
 
     Francesco FORMENTI (LNIP) osserva che l'interesse alla
  difesa dell'ambiente è comune ai deputati della Lega nord per
  l'indipendenza della Padania, così come risulta dalla proposta
  di parere favorevole presentata in alternativa a quella del
  relatore.  Esistono peraltro numerose incongruenze nel
  provvedimento presentato dal Governo, con riferimento alle
  quali la sua parte politica manifesta forti perplessità.
  Auspica quindi l'approvazione della proposta di parere
  alternativa da lui presentata.
 
     Roberto Maria RADICE (FI) osserva che lo schema di
  decreto del Governo doveva innanzi tutto evitare
  l'applicazione di sanzioni comunitarie al Governo italiano.  Si
  è invece predisposta una disciplina che va oltre i margini
  legittimi di attuazione della delega.  La difesa dell'ambiente
  è interesse prioritario per la sua parte politica, ma deve
  essere attuata nel rispetto delle procedure e delle normative.
  Esprime quindi voto contrario sulla proposta di parere del
  relatore, rilevando che ancora una volta la maggioranza
  dimostra tutti i limiti della propria eterogeneità nel momento
  in cui entra in disaccordo su temi specifici.
 
     Il ministro Edo RONCHI rileva con soddisfazione che
  sono state presentate tre proposte di parere favorevole,
  seppure diversamente articolate.  Ricorda che lo schema di
  decreto giunge al parere della Commissione a neanche un anno
  dall'approvazione della delega, contenuta nella legge n. 128
  del 1998, dopo sei anni di ritardi e inadempienze, non
  imputabili all'attuale Governo.  Osserva che il recepimento
  delle direttive comunitarie presuppone necessariamente
  integrazioni e modifiche della vigente disciplina, come
  previsto tra l'altro dai criteri di delega: il recepimento
  esclusivo delle direttive comunitarie sarebbe di fatto un
  errore perché produrrebbe mostruosità normative e sarebbe in
  contrasto con gli stessi principi e criteri direttivi della
  norma di delega.  Osserva che tale norma prevede che la tariffa
  copra i costi al netto degli investimenti del settore
  pubblico, compresi gli interventi comunitari.  In tal senso
  ritiene condivisibili i rilievi formulati nella proposta di
  parere del relatore anche con riferimento ai finanziamenti
  previsti per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
  del provvedimento.  Rileva in particolare, per quanto riguarda
  le definizioni, che non è possibile modificare quelle previste
  dalle direttive comunitarie, ma soltanto integrarle, nei
  limiti in cui ciò sia necessario per l'attuazione della
  normativa nazionale.  Sottolinea ancora che non è possibile
  dare attuazione alle osservazioni sulla valutazione di impatto
  ambientale, in quanto si è senz'altro in questo caso oltre i
  limiti della delega conferita.
     Esprime rammarico comunque per il fatto che una parte
  della maggioranza non manifesti la dovuta compattezza nel
  sostegno al Governo su un tema di così grande rilevanza.
 
     Franco GERARDINI (DS-U),  relatore,  accogliendo le
  osservazioni del deputato Galdelli ed altre indicazioni
  emerse, riformula ulteriormente la propria proposta di parere
  nel testo pubblicato in allegato  (vedi allegato 3).
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  nessun altro
  chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione
  dapprima la proposta di parere del relatore, come da ultimo
  riformulata.  Qualora quest'ultima fosse respinta, si porranno
  in votazione le proposte di parere alternative, nell'ordine di
  presentazione.
     La Commissione respinge la proposta di parere del
  relatore, come da ultimo riformulata.
 
     Maria Rita LORENZETTI,  presidente,  avverte che
  verrà ora posta in votazione la
 
                              Pag. 107
 
  proposta di parere alternativa a quella del relatore,
  presentata dai deputati Casinelli ed altri.
     La Commissione approva quindi la proposta alternativa di
  parere dei deputati Casinelli ed altri  (vedi allegato
  3),  risultando così preclusa la proposta dei deputati
  Formenti ed altri.
 
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