Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434433
SMC0472-0131
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.131 (che inizia a pag.110 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.
ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
       L'VIII Commissione,
       premesso che:
         lo schema di decreto legislativo comporta
  l'abrogazione della legge Merli e dei Decreti legislativi n.
  130, n. 131, n. 132, n. 133 del 1992, e introduce modifiche
  alla legge n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
         il testo dello Schema di decreto legislativo non si
  configura come testo unico e in alcuni punti è incompleto
  (vedi codice di buona pratica agricola - articolo 19).  Manca
  un chiaro coordinamento delle diverse norme interessanti il
  settore senza provvedere ad armonizzare il tutto in un quadro
  organico ed unitario e senza prevedere un'organica disciplina
  transitoria;
         il testo è ispirato al progetto di direttiva quadro in
  materia di acque ancora in discussione dinanzi alla
  Commissione UE che affronta il problema della tutela effettiva
  delle acque attraverso un approccio "integrato" combinando i
  limiti di "emissioni" con i limiti di qualità ambientale e,
  che dovrebbe essere emanata nel corso dell'attuale semestre,
  costituendo così un'anticipazione della stessa.  Con tale
  provvedimento sulle acque, l'Italia si dota comunque di una
  normativa che costituisce il recepimento di alcune Direttive
  UE e, contestualmente, rappresenta uno strumento integrato di
  indirizzo, salvaguardia e risanamento ambientale;
         lo schema di decreto legislativo non si limita al
  recepimento delle due direttive 91/271/CE e 91/676/CE.  Gli
  articoli 36 e 37 della legge 146/94 avevano precisato i
  criteri di delega a cui doveva attenersi il recepimento delle
  due direttive comunitarie e l'articolo 17 comma 2 della legge
  n. 128 del 1998 ha esteso l'ambito della delega enunciando
  ulteriori criteri per la redazione di "modificazioni ed
  integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della
  normativa" tra cui: "la copertura dei costi di adeguamento e
  gestione degli impianti di fognatura e depurazione tramite la
  tariffa per il servizio idrico integrato".  In tal senso lo
  schema di decreto appare conforme ai criteri di delega,
  completando la disciplina prevista con disposizioni non in
  contrasto con essi.
         le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
  dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
  trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
  come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
  dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
  programmatica che contempli la dotazione alle regioni di
  adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
  grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
  nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
  favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
  modalità per il
 
                              Pag. 111
 
  riutilizzo delle acque reflue, compito quest'ultimo che ai
  sensi dell'articolo 6 della legge n.36 del 1994 rientrava
  nelle norme tecniche che il Ministro dell'ambiente avrebbe
  dovuto emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della legge stessa;
         le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
  brevi, a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
  fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
  quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
  decreto legislativo, affrontando inevitabilmente, non solo
  enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
  problemi tecnici di raccordo con la legislazione vigente in
  materia di lavori pubblici e VIA;
         le stesse amministrazioni locali in applicazione della
  legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed
  integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
  risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziarie,
  nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
  fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
  dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
  e nell'elenco annuale, e successivamente, l'appalto o la
  concessione dei lavori medesimi;
         nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
  dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
  limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
  fognature meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
  normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
  inderogabili di cui alla tabella 5, allegato 5, e ciò rischia
  di penalizzare ulteriormente il nostro sistema industriale,
  obbligandolo ad effettuare investimenti che comportano
  rilevanti oneri, con il pericolo di ridurne la competitività
  in ambito internazionale;
         al fine di evitare ambiguità interpretative, appare
  opportuno distinguere puntualmente la disciplina contenuta
  nello schema di decreto in essere da quella relativa alla
  regolamentazione delle concessioni idroelettriche che è
  oggetto di una distinta delega conferibile al Governo
  dall'articolo 36 della L. n. 128 del 1998, che detta principi
  e criteri cui il Governo deve attenersi nell'emanazione dei
  criteri legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       1) sia rivisto il sistema delle definizioni (articolo 2)
  al fine di evitare l'incertezza interpretativa.  In particolare
  occorre: sostituire all'articolo 2, la lettera ab),
  (definizione di scarico) con la seguente:
         "acque di scarico": acque reflue liquide o semiliquide
  indipendentemente dalla loro natura inquinante anche
  sottoposte a depurazione, immesse direttamente, tramite
  condotte, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo,
  nel sottosuolo, nonché in reti fognarie.  Non sono acque di
  scarico i rilasci delle acque disciplinate dall'articolo
  40;
         eliminare la equiparazione tra scarichi commerciali ed
  industriali (articolo 2, lettera h) attraverso la puntuale
  definizione di insediamento civile ed insediamento
  produttivo;
         sostituire la locuzione "l'autorità d'ambito" in
  quanto impropria, con quella di "soggetto d'ambito";
         coordinare le definizioni di "composto azotato",
  "concimi chimici" e "fertilizzanti" con la legge n. 748 del
  1984, che reca la disciplina di settore;
         ricomprendere nella definizione di "fanghi" anche
  quelli provenienti dal trattattamento di reflui
  industriali;
       3) all'articolo 3, relativo alle competenze, sia
  aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Dipartimento per i
  Servizi Tecnici Nazionali, anche attraverso appositi accordi
  di programma con Agenzia nazionale e Agenzie regionali per la
  protezione dell'ambiente, autorità di bacino,
 
                              Pag. 112
 
  regioni, e autorità d'ambito, concorre al censimento dei
  corpi idrici, previsto dall'articolo. 88 comma a), del decreto
  legislativo n. 112 del 1998, al monitoraggio ed alla
  definizione di metodi e standard per la caratterizzazione
  quantitativa dei corpi idrici e dei bacini idrografici
  previsti dall'articolo88 commi 1, lettera c), d), t), del
  decreto legislativo n. 112 del 1998, nei limiti fissati dagli
  articoli 1, 2 e 9 della legge 183 del 1989 e successive
  modifiche ed integrazioni;";
       4) all'articolo 18, commi 5 e 6, e agli altri articoli
  interessati siano soppresse le parole "aree meno
  sensibili";
       4) dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente:
                       Art. 20- bis.
          (Aree vulnerabili alla desertificazione).
     3.  Le Regioni verificano la presenza nel loro territorio
  di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
  del suolo e processi di desertificazione e le designano quali
  aree vulnerabili alla desertificazione.
     4.  Per le aree di cui al comma 1 le Regioni stabiliscono
  ed attuano specifiche misure di tutela, che vengono recepite
  nel piano di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano
  d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del
  22/12/1998 e con il coordinamento del Comitato Nazionale per
  la lotta alla siccità e alla desertificazione".
       4- bis)  all'articolo 22 sia aggiunto il seguente
  comma 2: "6.  I titolari di concessioni alla derivazione
  trasmettono alle autorità di bacino competenti e secondo le
  disposizioni di queste, ogni informazione utile in merito alla
  gestione della concessione evidenziando in particolare le
  effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative
  e qualitative delle acque eventualmente restituite.  Le
  autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio
  possesso all'ANPA".
       5) sia previsto, all'articolo 23, comma 1, che le
  domande relative alle grandi derivazioni siano trasmesse anche
  alle Autorità di bacino territorialmente interessate;
       6) all'articolo 23, comma 2, lettera a), sia eliminata
  la seguente parola: "preferenzialmente".
       7) all'articolo 23, comma 2, lettera d), siano soppresse
  le parole: "al sistema ISO 141001 ovvero";
       8) All'articolo 23, comma 3, sia sostituita la parola:
  "triplicato" con la seguente "quintuplicato".
       9) sia previsto all'articolo 23, comma 7, lo stralcio
  delle previsioni relative alle grandi derivazioni
  idroelettriche, per le quali deve applicarsi quanto disposto
  dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dai
  relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
  96/92/CE.  Per tali motivi al comma 7 dell'articolo 23,
  capoverso 1, il primo periodo dovrebbe essere sostituito con
  il seguente:
         "1.  Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le
  concessioni di derivazione sono temporanee.  La durata delle
  concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
  idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
  dall'articolo 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128 e
  relativi decreti legislativi di attuazione delle direttiva
  96/92/CE, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per
  uso irriguo";
       9- bis)  all'articolo 25 sia aggiunto il seguente
  comma: "Le regioni, d'intesa con le autorità di bacino,
  approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
  agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
  corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
  controlli degli effettivi emungimenti;
       10) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole "nelle
  tabelle 1, 2 e 5" siano aggiunte le seguenti: "e 3/A";
       11) che all'articolo 28, il comma 5, sia sostituito con
  il seguente: "5.  I valori
 
                              Pag. 113
 
  limite di emissione non possono essere raggiunti mediante
  diluizione".  Viene pertanto eliminata la parte restante;
       12) che all'articolo 28, comma 7, dopo le parole "sono
  assimilate alle acque reflue domestiche" siano aggiunte le
  seguenti "quelle che presentano caratteristiche qualitative,
  equivalente nonché" al fine di esplicitare l'assimilazione
  agli scarichi di acque domestiche, di quelli contenenti acque
  con caratteristiche qualitative equivalenti, come già previsto
  dalla Legge n. 319/76;
       13) che sia prevista all'articolo 29, comma 1, lettera
  c), la soppressione del riferimento improprio al comma 2
  dell'articolo 28 perché tale comma riguarda l'obiettivo di
  qualità dei corpi idrici, mentre lo scarico sul suolo riguarda
  l'inquinamento del suolo e indirettamente l'obiettivo di
  qualità delle acque sotterranee;
       14) all'articolo 31, sia soppresso il comma 4,
  escludendo per l'Italia la previsione di "aree meno
  sensibili";
       15) che l'articolo 36 comma 2, dopo le parole "di
  rifiuti" siano aggiunte le seguenti: "liquidi non pericolosi
  e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
  depurazione, anche i rifiuti pericolosi";
       16) l'articolo 44 sia sostituito con il seguente:
                           Art. 44.
                (Piani di tutela delle acque).
     1.  Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di Bacino,
  sentite le province, stabiliscono con il Piano di bacino o con
  un Piano stralcio di settore ai sensi dell'articolo 17 comma
  6ter della Legge 183 del 1989 gli obiettivi di tutela
  qualitativa e quantitativa per i corpi idrici nonché le
  priorità degli interventi.
     2.  Entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, tenendo conto di
  quanto indicato nell'allegato 4 del presente decreto, sentite
  le province, redigono e adottano il Piano di tutela delle
  acque che, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti
  dal Piano di bacino di cui al precedente comma 1, prevedono in
  particolare:
       a)  i risultati dell'attività conoscitiva;
       b)  l'elenco dei corpi idrici a specifica
  destinazione e delle aree di tutela;
       c)  l'individuazione degli obiettivi di qualità
  ambientale e per specifica destinazione con indicazione dei
  carichi massimi ammissibili per corpo idrico o tratti di
  esso;
       d)  le misure di tutela qualitativa e quantitativa
  tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
       e)  l'indicazione della cadenza temporale degli
  interventi e delle relative priorità;
         f)  il programma di verifica dell'efficacia degli
  interventi previsti;
         h)  gli interventi volti alla bonifica dei corpi
  idrici inquinati.
     5.  Il Piano di tutela è approvato dalla Regione, e dalla
  provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2004, acquisito il
  parere vincolante dell'Autorità di bacino in merito alla
  congruenza del Piano stesso con gli obiettivi e le priorità di
  cui al primo comma del presente articolo";
     6.  Il parere si intende acquisito trascorsi 60 giorni dal
  ricevimento del Piano da parte della Autorità di bacino;
       17) sia introdotto uno specifico articolo afferente la
  disciplina economico-finanziaria in relazione ai nuovi costi
  che la tariffa del servizio idrico integrato deve recepire e
  di disposizioni generali sulla tariffa del servizio idrico
  integrato al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico
  della gestione, tenendo conto dei provvedimenti relativi al
  nuovo metodo tariffario (decreto ministeriale lavori pubblici
  1 agosto 1996); si potrebbe a questo scopo porre un tetto al
  contributo pubblico (contributo regionale alle spese di
  investimento), calcolato in base ad una quota definita per
  abitante equivalente,
 
                              Pag. 114
 
  oppure, sulle basi dei piani d'ambito, finanziare la parte
  eccedente i proventi delle tariffe).  Il Governo deve
  impegnarsi a reperire le risorse necessarie nell'ambito dei
  fondi prelevabili dal quadro comunitario di sostegno
  2000/2006, nonché con un'apposita previsione, nel documento di
  programmazione economico-finanziaria per il 2000-2003.
       18) che all'articolo 45, comma 1, sia sostituito il
  periodo "Salvo specifica disciplina regionale di cui ai commi
  3 e 4", con il seguente "Salvo quanto previsto ai commi 3 e
  4";
       19) all'articolo 45 il comma 2, sia sostituito con il
  seguente: " 2.  L'autorizzazione è rilasciata al soggetto che
  esercita l'attività da cui origina lo scarico.  Ove tra più
  stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione
  in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
  attività dei consorziati l'autorizzazione è rilasciata in capo
  al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei
  singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di
  depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
  presente decreto.  Ove più stabilimenti, pur senza costituire
  un consorzio, ovvero più insediamenti da cui derivino carichi
  di acque reflue domestiche procedano all'unificazione dei
  propri scarichi prima dell'immissione nel ricettore prescelto,
  l'autorità competente può rilasciare autorizzazioni
  individuali a ciascun soggetto titolare degli insediamenti da
  cui si originano gli scarichi, ovvero ad un unico soggetto
  titolare; qualora i suddetti scarichi confluiscano in un
  impianto di depurazione gestito da un unico soggetto titolare,
  l'autorizzazione è rilasciata in capo a detto soggetto";
       20) che all'articolo 45, comma 3, sia soppresso il
  periodo: "e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
  depurazione delle acque reflue urbane";
       21) che all'articolo 45, comma 4, sia sostituita la
  seconda parte come segue: "Per gli insediamenti le cui acque
  reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della
  concessione edilizia è subordinato al conseguimento
  dell'autorizzazione allo scarico";
       22) all'articolo 45, comma 6, sia eliminato il
  meccanismo di silenzio-rifiuto che appare eccessivamente
  restrittivo, in particolare nell'ottica del raggiungimento di
  un miglior rapporto tra istituzioni, gestori dei servizi ed
  utenti (carte dei servizi), come delineato dalle recenti
  evoluzioni normative (DPCM 4 marzo 1996).  E' necessario,
  pertanto, eliminare l'ultimo periodo del comma;
       23) all'articolo47, relativo all'approvazione degli
  impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1,
  sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
  progetti degli impianti stessi, secondo criteri di cui
  all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
  n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni,
       24) al medesimo articolo 47, sia aggiunto il seguente
  comma:
         "Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
  fognario e di depurazioni alle prescrizioni di cui alla
  direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
  fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
  vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
  da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
  Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
  11 marzo 1988, n.67.  Il Ministro dell'ambiente garantisce
  l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
  progettazione preliminare.  Ai fini della conclusione della
  conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8, dell'articolo 7,
  della citata legge n.109 del 1994;
       25) che all'articolo 50 sia aggiunto il seguente comma:
  "2.  Per le funzioni di cui al comma 1 relative agli scarichi
  in pubblica fognatura il soggetto incaricato del controllo
  svolge le funzioni di polizia giudiziaria";
 
                              Pag. 115
 
       con le seguenti osservazioni:
       a)  taluni interventi normativi si configurano come
  un'estensione della delega e introducono elementi di
  innovazione anche significativi e non di semplice
  coordinamento sul tessuto normativo preesistente, in
  particolare nella disciplina degli scarichi (articoli 27/34) e
  nelle autorizzazioni (articoli 45/48), si ribadisce pertanto,
  l'utilità di un testo unico vero e proprio che,
  indipendentemente dal recepimento delle direttive europee
  riordini e coordini la normativa esistente e si sollecita il
  Governo ad un maggiore rispetto delle disposizioni legislative
  contenenti le deleghe conferite per il recepimento delle
  direttive 91/271/CE e 91/676/CE infatti è necessario ricordare
  che di tutto l'insieme dello schema di D.Lgvo solo 6 articoli
  riguardano direttamente la direttiva 91/271/CE oggetto di
  sanzioni da parte della Unione Europea e uno per quanto
  riguarda la direttiva 91/676/CE;
       b)  i commi 13 e 14 dell'articolo 62 stabiliscono
  che dall'attuazione del decreto non devono derivare maggiori
  oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.  L'articolo
  17, comma 2, lettera d) della legge 128/98 richiede che la
  tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
  delle acque copra il costo di adeguamento e di gestione degli
  impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla
  normativa europea (al netto degli investimenti a carico del
  settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti
  comunitari), facendo specifico riferimento al piano
  finanziario del programma di interventi che i comuni dovranno
  predisporre ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge
  n. 36 del 1994.  Non si fa riferimento, mentre sarebbe
  necessario, a specifiche risorse finanziarie immediatamente
  disponibili o a forme di incentivazione e sostegno.  Si impone
  agli operatori industriali ristrutturazioni dei cicli
  produttivi, ingenti investimenti finalizzati al risparmio
  idrico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità nonché
  all'adeguamento degli impianti mediante il ricorso alle
  migliori tecnologie disponibili, tutto ciò in tempi che
  possono essere definiti eccessivamente ristretti (3 anni),
  mentre l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di
  riutilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o usata,
  prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
  artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
  collegata con il piano finanziario di cui al comma 3,
  dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, inoltre si
  prefigurano considerevoli aumenti tariffari a carico dei
  cittadini utenti delle fognature pubbliche;
       c)  tra le finalità appare necessario che si
  specifichi che le disposizioni del presente schema di decreto
  sono finalizzate anche al rispetto di obblighi internazionali
  di Stato (Agenda 21, Capitolo 12, Convenzione delle Nazione
  Unite contro la siccità e/o la desertificazione, Protocolli e
  Convenzioni internazionali sulla protezione del mare e del
  mediterraneo e così via);
       d)  tra gli strumenti di attuazione di una
  normativa così complessa come si presenta l'attuale schema di
  decreto legislativo, che comporta uno sforzo economico non
  indifferente da parte degli operatori interessati si potrebbe
  opportunamente prevedere la stipula di specifici accordi di
  programma al fine di attuare i principi e gli obiettivi delle
  norme nazionali e comunitarie (si veda articolo 25 del decreto
  legislativo n. 22 del 1997) soprattutto con settori
  organizzati da tempo in grandi poli produttivi (tessile,
  conciario, e cosi via) che prevedano anche particolare
  agevolazioni per l'installazione di impianti al fine di
  favorire forme di riutilizzo e riciclo delle acque;
       e)  l'intero sistema delle definizioni andrebbe
  rivisto e limitato il più possibile a quello stabilito dalla
  normativa comunitaria.  La definizione di scarico e delle
  operazioni ad esso funzionalmente connesse è sicuramente la
  nozione più importante ai fini di un'impostazione chiara della
  normativa, atteso che in ordine ad essa si sono registrate in
  passato le maggiori attenzioni giurisprudenziali e
 
                              Pag. 116
 
  dottrinali.  In particolare, la definizione di scarico, come
  previsto dall'attuale schema legislativo, è sconosciuta alla
  normativa comunitaria.  L'argomento è di particolare
  complessità e delicatezza anche per la necessità di tracciare
  una linea netta di discrimine tra la normativa in materia di
  scarichi e la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
         f)  pare opportuno che gli scarichi prodotti dalle
  piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano
  assimilati agli scarichi domestici ed essi non dovrebbero
  richiedere alcun pretrattamento prima della immissione nel
  sistema fognario.  Si veda per esempio le attività che
  insistono in ambito urbano o addirittura condominiale;
         g)  per la valutazione delle risorse idriche ai
  fini della determinazione del bilancio idrico, il D.P.C.M. del
  4 marzo 1996, attuativo della legge 36 del 1994 prescrive che
  la ricognizione delle risorse idriche sia effettuata a partire
  dai dati raccolti dal Servizio idrografico; pertanto è
  opportuno che sia definito il coinvolgimento del Dipartimento
  per il Servizi Tecnici Nazionali in particolare nelle attività
  concernenti: la conoscenza dello stato quantitativo dei corpi
  idrici (superficiali e sotterranei) e dei bacini idrografici;
  la definizione dei criteri per la modalità del censimento; la
  redazione dei progetti di gestione delle dighe (articolo 40)
  ed in generale nelle attività conoscitive sugli organi
  cartografici dello Stato (legge n. 68 del 1960) e sull'accesso
  ai dati ambientali (decreto legislativo n. 93 del 1997);
         h)  è necessario che il sistema delle sanzioni
  amministrative (articolo 54) previsto per i reflui civili sia
  in generale razionalizzato in modo da graduare la sanzione in
  rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente.  In
  particolare:
         dovrebbero essere sanzionati in modo diverso gli
  scarichi provenienti da attività di servizi da quelli
  provenienti da unità immobiliari adibite ad esclusivo uso
  abitativo, soprattutto se isolate;
         le sanzioni per lo spandimento di effluenti zootecnici
  effettuato in violazione delle procedure previste dovrebbero
  essere equiparate o quanto meno coordinate a quelle previste
  per lo scarico non autorizzato di reflui civili;
         i)  si rileva la necessità di riformulare l'intero
  articolo 58, comma 3, in quanto il testo proposto parifica due
  procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, fra loro
  assai differenti;
         l)  inoltre, per quanto concerne le disposizioni
  relative alle sanzioni penali (articolo 59, comma 5) sarebbe
  opportuno subordinarle all'accertamento del dolo o della grave
  negligenza ovvero limitarli ai casi di fatti e/o atti
  omissivi;
         m)  è necessario verificare la conformità al
  dettato comunitario a proposito della determinazione del punto
  di prelievo per il controllo sul rispetto dei limiti, aspetto
  di fondamentale importanza per garantire l'osservanza dei
  vincoli di tutela (si veda l'articolo 28, comma 3);
         n)  è necessario rivedere la competenza e l'iter
  inerenti l'approvazione del piano di tutela delle acque
  (articolo 44 e articoli collegati) anche in virtù dei criteri
  di delega delle leggi n. 146 del 1994 e n. 128 del 1998 in cui
  si ribadisce in capo alle Autorità di bacino di rilievo
  nazionale e interregionale la competenza a fissare gli
  obiettivi generali del piano di tutela ed i criteri per la
  definizione delle relative priorità, assegnando alle Regioni
  il compito di redigere ed approvare il suddetto piano
  conformemente a tali obiettivi e criteri.
         o)  è necessario realizzare un sistema codificato
  che preveda un adeguato flusso di informazioni sulla gestione
  e sui consumi verso l'autorità concedente, per confluire poi
  nel sistema informativo nazionale istituito verso l'ANPA.  Le
  Autorità di bacino devono essere destinatarie di tutte le
  informazioni che riguardano le concessioni per grande
  derivazione;
         p)  il riferimento contenuto all'articolo 24 alle
  acque minerali e naturali
 
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  potrebbe interferire con disposizioni già adottate dalle
  regioni ed appare quindi inutile o comunque pleonastico anche
  perché le acque minerali naturali non risultano citate nel
  testo della direttiva n.91/676/CEE;
         q)  è necessario che lo schema di decreto
  legislativo tenga conto che l'evoluzione delle organizzazioni
  industriali porta ad una terziarizzazione delle attività non
  strategiche, tra le quale è senz'altro da annoverare quella
  del trattamento delle acque reflue.  Occorre quindi prevedere
  la possibilità che gli scarichi di più imprese site nel
  medesimo comprensorio siano depurati da un soggetto terzo, che
  si assume la responsabilità di acquisire l'autorizzazione
  relativa e di garantire il rispetto dei limiti di legge
  nell'ambito quindi di migliori garanzie sul piano ambientale,
  in quanto la gestione dello scarico viene affidata ad un
  soggetto professionale.  Pertanto si dovrà valutare la
  possibilità di prevedere che la domanda di autorizzazione
  (articolo 45, comma 6) sia presentata oltre che dalla
  provincia e dal comune anche al gestore dell'impianto di
  depurazione se lo scarico è in pubblica fognatura;
         r)  è opportuno che per le funzioni inerenti le
  ispezioni, i controlli e i prelievi, il soggetto incaricato
  del controllo svolga le funzioni di polizia giudiziaria;
         s)  è opportuno valutare la possibilità di rispetto
  di alcuni valori limiti di emissione in acque superficiali ed
  in fognatura (Allegato 5, Tabella 3) ed in modo particolare
  per quanto riguarda i valori riferiti a rame, stagno e zinco
  coordinandoli con le normative relative alla qualità delle
  acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della
  Repubblica n. 236 del 1988);
         t)  è necessario che anche i limiti di emissione
  per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul
  suolo siano innalzati (boro, rame, selenio, zinco, cloruri,
  floruri) riportandoli a quelli previsti dalla legislazione
  concernente le acque per il consumo umano;
         u)  al fine di realizzare un coordinamento tra i
  compiti e funzioni delle province e dei comuni con quelli
  previsti nel decreto legislativo e, quindi, consentire la loro
  puntuale attenzione da parte della pubblica amministrazione ai
  diversi livelli istituzionali, si rende necessario la loro
  preventiva e compiuta definizione.
     L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo dovrebbe
  pertanto prevedere anche le competenze di province e
  comuni.
         v)  nella tabella 5 - sostanze per le quali non
  possono essere adottati da parte delle regioni o da parte del
  gestore della fognatura limiti meno restrittivi di quelli
  indicati in tab.3 - è opportuno eliminare il parametro 17 in
  quanto eccessivamente generico.
         z)  pare opportuno in particolare che i parametri
  della temperatura dello scarico al mare, come previsti nella
  nota (1) dell'Allegato 5, tab. 3, dal titolo "Limiti di
  emissione degli scarichi idrici", siano estesi anche alle zone
  di foce di corsi d'acqua non significativi tenendo conto della
  specificità di alcuni impianti industriali ubicati in zone
  costiere che impiegano acqua di mare come acqua di
  raffreddamento;
         aa)  inoltre, pur mantenendo l'impostazione e i
  contenuti, si ritiene opportuno semplificare, e meglio
  specificare, per quanto possibile gli Allegati, in particolare
  per quanto riguarda quelli come l'allegato 7, contenenti
  numerose indicazioni operative molto specifiche soprattutto
  sulle zone vulnerabili, per le quali è necessario un maggior
  raccordo con metodi-base già utilizzati (GNDCI-CNR, Carte
  orientative-UNESCO, 1994).
 
DATA=990317 FASCID=SMC13-472 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=XX NSTA=0472 TOTPAG=0183 TOTDOC=0199 NDOC=0131 TIPDOC=P DOCTIT=0130 COMM=C8 D FTX PAGINIZ=0110 RIGINIZ=010 PAGFIN=0117 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=110 PAGEFIN=117 SORTRES=9903173 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00472 SORTNAV=59903170 00472 b00000 ZZSMC472 NDOC0131 TIPDOCP DOCTIT0130 NDOC0130



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