| L'VIII Commissione,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo comporta
l'abrogazione della legge Merli e dei Decreti legislativi n.
130, n. 131, n. 132, n. 133 del 1992, e introduce modifiche
alla legge n. 36 del 1994 e n. 183 del 1989;
il testo dello Schema di decreto legislativo non si
configura come testo unico e in alcuni punti è incompleto
(vedi codice di buona pratica agricola - articolo 19). Manca
un chiaro coordinamento delle diverse norme interessanti il
settore senza provvedere ad armonizzare il tutto in un quadro
organico ed unitario e senza prevedere un'organica disciplina
transitoria;
il testo è ispirato al progetto di direttiva quadro in
materia di acque ancora in discussione dinanzi alla
Commissione UE che affronta il problema della tutela effettiva
delle acque attraverso un approccio "integrato" combinando i
limiti di "emissioni" con i limiti di qualità ambientale e,
che dovrebbe essere emanata nel corso dell'attuale semestre,
costituendo così un'anticipazione della stessa. Con tale
provvedimento sulle acque, l'Italia si dota comunque di una
normativa che costituisce il recepimento di alcune Direttive
UE e, contestualmente, rappresenta uno strumento integrato di
indirizzo, salvaguardia e risanamento ambientale;
lo schema di decreto legislativo non si limita al
recepimento delle due direttive 91/271/CE e 91/676/CE. Gli
articoli 36 e 37 della legge 146/94 avevano precisato i
criteri di delega a cui doveva attenersi il recepimento delle
due direttive comunitarie e l'articolo 17 comma 2 della legge
n. 128 del 1998 ha esteso l'ambito della delega enunciando
ulteriori criteri per la redazione di "modificazioni ed
integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della
normativa" tra cui: "la copertura dei costi di adeguamento e
gestione degli impianti di fognatura e depurazione tramite la
tariffa per il servizio idrico integrato". In tal senso lo
schema di decreto appare conforme ai criteri di delega,
completando la disciplina prevista con disposizioni non in
contrasto con essi.
le norme sul risparmio idrico e sul riutilizzo
dell'acqua rischiano di rimanere inapplicate, in quanto il
trasferimento dallo Stato alle regioni di funzioni importanti,
come quelle relative al risparmio idrico ed al riutilizzo
dell'acqua usata, non sembra accompagnato da una previsione
programmatica che contempli la dotazione alle regioni di
adeguate strutture e di finanziamenti che possano renderle in
grado di ottemperare ai nuovi compiti, né vengono individuati
nel testo criteri tecnici per l'adozione di misure volte a
favorire la riduzione dei consumi e nemmeno indicate le
modalità per il
Pag. 111
riutilizzo delle acque reflue, compito quest'ultimo che ai
sensi dell'articolo 6 della legge n.36 del 1994 rientrava
nelle norme tecniche che il Ministro dell'ambiente avrebbe
dovuto emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge stessa;
le amministrazioni locali sono tenute entro tempi
brevi, a programmare, progettare e realizzare gli impianti di
fognatura e di trattamento delle acque reflue urbane, secondo
quanto prescritto dalle direttive UE e dallo schema del
decreto legislativo, affrontando inevitabilmente, non solo
enormi problemi di finanziamento delle opere, ma anche
problemi tecnici di raccordo con la legislazione vigente in
materia di lavori pubblici e VIA;
le stesse amministrazioni locali in applicazione della
legge n.109 del 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenute ad individuare con urgenza le
risorse finanziarie occorrenti, dovendo finanziarie,
nell'immediato, la progettazione preliminare, lo studio di
fattibilità e il piano finanziario, ai fini dell'inserimento
dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici
e nell'elenco annuale, e successivamente, l'appalto o la
concessione dei lavori medesimi;
nella maggior parte dei paesi europei, ai fini
dell'applicazione della direttiva 91/271/CEE, sono previsti
limiti per le emissioni nelle acque superficiali e di
fognature meno severi rispetto a quelli stabiliti dalla
normativa italiana, con particolare riferimento ai limiti
inderogabili di cui alla tabella 5, allegato 5, e ciò rischia
di penalizzare ulteriormente il nostro sistema industriale,
obbligandolo ad effettuare investimenti che comportano
rilevanti oneri, con il pericolo di ridurne la competitività
in ambito internazionale;
al fine di evitare ambiguità interpretative, appare
opportuno distinguere puntualmente la disciplina contenuta
nello schema di decreto in essere da quella relativa alla
regolamentazione delle concessioni idroelettriche che è
oggetto di una distinta delega conferibile al Governo
dall'articolo 36 della L. n. 128 del 1998, che detta principi
e criteri cui il Governo deve attenersi nell'emanazione dei
criteri legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia rivisto il sistema delle definizioni (articolo 2)
al fine di evitare l'incertezza interpretativa. In particolare
occorre: sostituire all'articolo 2, la lettera ab),
(definizione di scarico) con la seguente:
"acque di scarico": acque reflue liquide o semiliquide
indipendentemente dalla loro natura inquinante anche
sottoposte a depurazione, immesse direttamente, tramite
condotte, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo,
nel sottosuolo, nonché in reti fognarie. Non sono acque di
scarico i rilasci delle acque disciplinate dall'articolo
40;
eliminare la equiparazione tra scarichi commerciali ed
industriali (articolo 2, lettera h) attraverso la puntuale
definizione di insediamento civile ed insediamento
produttivo;
sostituire la locuzione "l'autorità d'ambito" in
quanto impropria, con quella di "soggetto d'ambito";
coordinare le definizioni di "composto azotato",
"concimi chimici" e "fertilizzanti" con la legge n. 748 del
1984, che reca la disciplina di settore;
ricomprendere nella definizione di "fanghi" anche
quelli provenienti dal trattattamento di reflui
industriali;
3) all'articolo 3, relativo alle competenze, sia
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Dipartimento per i
Servizi Tecnici Nazionali, anche attraverso appositi accordi
di programma con Agenzia nazionale e Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, autorità di bacino,
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regioni, e autorità d'ambito, concorre al censimento dei
corpi idrici, previsto dall'articolo. 88 comma a), del decreto
legislativo n. 112 del 1998, al monitoraggio ed alla
definizione di metodi e standard per la caratterizzazione
quantitativa dei corpi idrici e dei bacini idrografici
previsti dall'articolo88 commi 1, lettera c), d), t), del
decreto legislativo n. 112 del 1998, nei limiti fissati dagli
articoli 1, 2 e 9 della legge 183 del 1989 e successive
modifiche ed integrazioni;";
4) all'articolo 18, commi 5 e 6, e agli altri articoli
interessati siano soppresse le parole "aree meno
sensibili";
4) dopo l'articolo 20, sia aggiunto il seguente:
Art. 20- bis.
(Aree vulnerabili alla desertificazione).
3. Le Regioni verificano la presenza nel loro territorio
di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali
aree vulnerabili alla desertificazione.
4. Per le aree di cui al comma 1 le Regioni stabiliscono
ed attuano specifiche misure di tutela, che vengono recepite
nel piano di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano
d'Azione Nazionale (PAN) di cui alla delibera CIPE del
22/12/1998 e con il coordinamento del Comitato Nazionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione".
4- bis) all'articolo 22 sia aggiunto il seguente
comma 2: "6. I titolari di concessioni alla derivazione
trasmettono alle autorità di bacino competenti e secondo le
disposizioni di queste, ogni informazione utile in merito alla
gestione della concessione evidenziando in particolare le
effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative
e qualitative delle acque eventualmente restituite. Le
autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio
possesso all'ANPA".
5) sia previsto, all'articolo 23, comma 1, che le
domande relative alle grandi derivazioni siano trasmesse anche
alle Autorità di bacino territorialmente interessate;
6) all'articolo 23, comma 2, lettera a), sia eliminata
la seguente parola: "preferenzialmente".
7) all'articolo 23, comma 2, lettera d), siano soppresse
le parole: "al sistema ISO 141001 ovvero";
8) All'articolo 23, comma 3, sia sostituita la parola:
"triplicato" con la seguente "quintuplicato".
9) sia previsto all'articolo 23, comma 7, lo stralcio
delle previsioni relative alle grandi derivazioni
idroelettriche, per le quali deve applicarsi quanto disposto
dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e dai
relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva
96/92/CE. Per tali motivi al comma 7 dell'articolo 23,
capoverso 1, il primo periodo dovrebbe essere sostituito con
il seguente:
"1. Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le
concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione
idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto
dall'articolo 36 della legge del 24 aprile 1998, n. 128 e
relativi decreti legislativi di attuazione delle direttiva
96/92/CE, non può eccedere i trent'anni, ovvero quaranta per
uso irriguo";
9- bis) all'articolo 25 sia aggiunto il seguente
comma: "Le regioni, d'intesa con le autorità di bacino,
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla
corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui
controlli degli effettivi emungimenti;
10) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole "nelle
tabelle 1, 2 e 5" siano aggiunte le seguenti: "e 3/A";
11) che all'articolo 28, il comma 5, sia sostituito con
il seguente: "5. I valori
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limite di emissione non possono essere raggiunti mediante
diluizione". Viene pertanto eliminata la parte restante;
12) che all'articolo 28, comma 7, dopo le parole "sono
assimilate alle acque reflue domestiche" siano aggiunte le
seguenti "quelle che presentano caratteristiche qualitative,
equivalente nonché" al fine di esplicitare l'assimilazione
agli scarichi di acque domestiche, di quelli contenenti acque
con caratteristiche qualitative equivalenti, come già previsto
dalla Legge n. 319/76;
13) che sia prevista all'articolo 29, comma 1, lettera
c), la soppressione del riferimento improprio al comma 2
dell'articolo 28 perché tale comma riguarda l'obiettivo di
qualità dei corpi idrici, mentre lo scarico sul suolo riguarda
l'inquinamento del suolo e indirettamente l'obiettivo di
qualità delle acque sotterranee;
14) all'articolo 31, sia soppresso il comma 4,
escludendo per l'Italia la previsione di "aree meno
sensibili";
15) che l'articolo 36 comma 2, dopo le parole "di
rifiuti" siano aggiunte le seguenti: "liquidi non pericolosi
e, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione, anche i rifiuti pericolosi";
16) l'articolo 44 sia sostituito con il seguente:
Art. 44.
(Piani di tutela delle acque).
1. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorità di Bacino,
sentite le province, stabiliscono con il Piano di bacino o con
un Piano stralcio di settore ai sensi dell'articolo 17 comma
6ter della Legge 183 del 1989 gli obiettivi di tutela
qualitativa e quantitativa per i corpi idrici nonché le
priorità degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre 2003 le Regioni, tenendo conto di
quanto indicato nell'allegato 4 del presente decreto, sentite
le province, redigono e adottano il Piano di tutela delle
acque che, sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti
dal Piano di bacino di cui al precedente comma 1, prevedono in
particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'elenco dei corpi idrici a specifica
destinazione e delle aree di tutela;
c) l'individuazione degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione con indicazione dei
carichi massimi ammissibili per corpo idrico o tratti di
esso;
d) le misure di tutela qualitativa e quantitativa
tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
h) gli interventi volti alla bonifica dei corpi
idrici inquinati.
5. Il Piano di tutela è approvato dalla Regione, e dalla
provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2004, acquisito il
parere vincolante dell'Autorità di bacino in merito alla
congruenza del Piano stesso con gli obiettivi e le priorità di
cui al primo comma del presente articolo";
6. Il parere si intende acquisito trascorsi 60 giorni dal
ricevimento del Piano da parte della Autorità di bacino;
17) sia introdotto uno specifico articolo afferente la
disciplina economico-finanziaria in relazione ai nuovi costi
che la tariffa del servizio idrico integrato deve recepire e
di disposizioni generali sulla tariffa del servizio idrico
integrato al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico
della gestione, tenendo conto dei provvedimenti relativi al
nuovo metodo tariffario (decreto ministeriale lavori pubblici
1 agosto 1996); si potrebbe a questo scopo porre un tetto al
contributo pubblico (contributo regionale alle spese di
investimento), calcolato in base ad una quota definita per
abitante equivalente,
Pag. 114
oppure, sulle basi dei piani d'ambito, finanziare la parte
eccedente i proventi delle tariffe). Il Governo deve
impegnarsi a reperire le risorse necessarie nell'ambito dei
fondi prelevabili dal quadro comunitario di sostegno
2000/2006, nonché con un'apposita previsione, nel documento di
programmazione economico-finanziaria per il 2000-2003.
18) che all'articolo 45, comma 1, sia sostituito il
periodo "Salvo specifica disciplina regionale di cui ai commi
3 e 4", con il seguente "Salvo quanto previsto ai commi 3 e
4";
19) all'articolo 45 il comma 2, sia sostituito con il
seguente: " 2. L'autorizzazione è rilasciata al soggetto che
esercita l'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione
in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attività dei consorziati l'autorizzazione è rilasciata in capo
al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei
singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di
depurazione in caso di violazione delle disposizioni del
presente decreto. Ove più stabilimenti, pur senza costituire
un consorzio, ovvero più insediamenti da cui derivino carichi
di acque reflue domestiche procedano all'unificazione dei
propri scarichi prima dell'immissione nel ricettore prescelto,
l'autorità competente può rilasciare autorizzazioni
individuali a ciascun soggetto titolare degli insediamenti da
cui si originano gli scarichi, ovvero ad un unico soggetto
titolare; qualora i suddetti scarichi confluiscano in un
impianto di depurazione gestito da un unico soggetto titolare,
l'autorizzazione è rilasciata in capo a detto soggetto";
20) che all'articolo 45, comma 3, sia soppresso il
periodo: "e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane";
21) che all'articolo 45, comma 4, sia sostituita la
seconda parte come segue: "Per gli insediamenti le cui acque
reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della
concessione edilizia è subordinato al conseguimento
dell'autorizzazione allo scarico";
22) all'articolo 45, comma 6, sia eliminato il
meccanismo di silenzio-rifiuto che appare eccessivamente
restrittivo, in particolare nell'ottica del raggiungimento di
un miglior rapporto tra istituzioni, gestori dei servizi ed
utenti (carte dei servizi), come delineato dalle recenti
evoluzioni normative (DPCM 4 marzo 1996). E' necessario,
pertanto, eliminare l'ultimo periodo del comma;
23) all'articolo47, relativo all'approvazione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al comma 1,
sia attribuita al comune la competenza dell'approvazione dei
progetti degli impianti stessi, secondo criteri di cui
all'allegato 5 e in conformità con le disposizioni della legge
n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni,
24) al medesimo articolo 47, sia aggiunto il seguente
comma:
"Per i lavori e le opere di adeguamento del sistema
fognario e di depurazioni alle prescrizioni di cui alla
direttiva 91/271/CEE e agli articoli 27 e 31, l'istruttoria ai
fini della procedura VIA, ove richiesta dalla normativa
vigente, viene svolta, in via transitoria e fino all'adozione
da parte delle regioni dei relativi provvedimenti, dalla
Commissione VIA di cui all'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n.67. Il Ministro dell'ambiente garantisce
l'avvio della fase di consultazione a partire dalla
progettazione preliminare. Ai fini della conclusione della
conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applica il comma 8, dell'articolo 7,
della citata legge n.109 del 1994;
25) che all'articolo 50 sia aggiunto il seguente comma:
"2. Per le funzioni di cui al comma 1 relative agli scarichi
in pubblica fognatura il soggetto incaricato del controllo
svolge le funzioni di polizia giudiziaria";
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con le seguenti osservazioni:
a) taluni interventi normativi si configurano come
un'estensione della delega e introducono elementi di
innovazione anche significativi e non di semplice
coordinamento sul tessuto normativo preesistente, in
particolare nella disciplina degli scarichi (articoli 27/34) e
nelle autorizzazioni (articoli 45/48), si ribadisce pertanto,
l'utilità di un testo unico vero e proprio che,
indipendentemente dal recepimento delle direttive europee
riordini e coordini la normativa esistente e si sollecita il
Governo ad un maggiore rispetto delle disposizioni legislative
contenenti le deleghe conferite per il recepimento delle
direttive 91/271/CE e 91/676/CE infatti è necessario ricordare
che di tutto l'insieme dello schema di D.Lgvo solo 6 articoli
riguardano direttamente la direttiva 91/271/CE oggetto di
sanzioni da parte della Unione Europea e uno per quanto
riguarda la direttiva 91/676/CE;
b) i commi 13 e 14 dell'articolo 62 stabiliscono
che dall'attuazione del decreto non devono derivare maggiori
oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. L'articolo
17, comma 2, lettera d) della legge 128/98 richiede che la
tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
delle acque copra il costo di adeguamento e di gestione degli
impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla
normativa europea (al netto degli investimenti a carico del
settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti
comunitari), facendo specifico riferimento al piano
finanziario del programma di interventi che i comuni dovranno
predisporre ai sensi del comma 3, dell'articolo 11 della legge
n. 36 del 1994. Non si fa riferimento, mentre sarebbe
necessario, a specifiche risorse finanziarie immediatamente
disponibili o a forme di incentivazione e sostegno. Si impone
agli operatori industriali ristrutturazioni dei cicli
produttivi, ingenti investimenti finalizzati al risparmio
idrico ed al raggiungimento di obiettivi di qualità nonché
all'adeguamento degli impianti mediante il ricorso alle
migliori tecnologie disponibili, tutto ciò in tempi che
possono essere definiti eccessivamente ristretti (3 anni),
mentre l'eventuale riduzione della tariffa per i casi di
riutilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o usata,
prevista solo per le utenze industriali e non per quelle
artigianali, rischia di rimanere inapplicata se non viene
collegata con il piano finanziario di cui al comma 3,
dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, inoltre si
prefigurano considerevoli aumenti tariffari a carico dei
cittadini utenti delle fognature pubbliche;
c) tra le finalità appare necessario che si
specifichi che le disposizioni del presente schema di decreto
sono finalizzate anche al rispetto di obblighi internazionali
di Stato (Agenda 21, Capitolo 12, Convenzione delle Nazione
Unite contro la siccità e/o la desertificazione, Protocolli e
Convenzioni internazionali sulla protezione del mare e del
mediterraneo e così via);
d) tra gli strumenti di attuazione di una
normativa così complessa come si presenta l'attuale schema di
decreto legislativo, che comporta uno sforzo economico non
indifferente da parte degli operatori interessati si potrebbe
opportunamente prevedere la stipula di specifici accordi di
programma al fine di attuare i principi e gli obiettivi delle
norme nazionali e comunitarie (si veda articolo 25 del decreto
legislativo n. 22 del 1997) soprattutto con settori
organizzati da tempo in grandi poli produttivi (tessile,
conciario, e cosi via) che prevedano anche particolare
agevolazioni per l'installazione di impianti al fine di
favorire forme di riutilizzo e riciclo delle acque;
e) l'intero sistema delle definizioni andrebbe
rivisto e limitato il più possibile a quello stabilito dalla
normativa comunitaria. La definizione di scarico e delle
operazioni ad esso funzionalmente connesse è sicuramente la
nozione più importante ai fini di un'impostazione chiara della
normativa, atteso che in ordine ad essa si sono registrate in
passato le maggiori attenzioni giurisprudenziali e
Pag. 116
dottrinali. In particolare, la definizione di scarico, come
previsto dall'attuale schema legislativo, è sconosciuta alla
normativa comunitaria. L'argomento è di particolare
complessità e delicatezza anche per la necessità di tracciare
una linea netta di discrimine tra la normativa in materia di
scarichi e la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
f) pare opportuno che gli scarichi prodotti dalle
piccole attività artigiane, commerciali ed agricole siano
assimilati agli scarichi domestici ed essi non dovrebbero
richiedere alcun pretrattamento prima della immissione nel
sistema fognario. Si veda per esempio le attività che
insistono in ambito urbano o addirittura condominiale;
g) per la valutazione delle risorse idriche ai
fini della determinazione del bilancio idrico, il D.P.C.M. del
4 marzo 1996, attuativo della legge 36 del 1994 prescrive che
la ricognizione delle risorse idriche sia effettuata a partire
dai dati raccolti dal Servizio idrografico; pertanto è
opportuno che sia definito il coinvolgimento del Dipartimento
per il Servizi Tecnici Nazionali in particolare nelle attività
concernenti: la conoscenza dello stato quantitativo dei corpi
idrici (superficiali e sotterranei) e dei bacini idrografici;
la definizione dei criteri per la modalità del censimento; la
redazione dei progetti di gestione delle dighe (articolo 40)
ed in generale nelle attività conoscitive sugli organi
cartografici dello Stato (legge n. 68 del 1960) e sull'accesso
ai dati ambientali (decreto legislativo n. 93 del 1997);
h) è necessario che il sistema delle sanzioni
amministrative (articolo 54) previsto per i reflui civili sia
in generale razionalizzato in modo da graduare la sanzione in
rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente. In
particolare:
dovrebbero essere sanzionati in modo diverso gli
scarichi provenienti da attività di servizi da quelli
provenienti da unità immobiliari adibite ad esclusivo uso
abitativo, soprattutto se isolate;
le sanzioni per lo spandimento di effluenti zootecnici
effettuato in violazione delle procedure previste dovrebbero
essere equiparate o quanto meno coordinate a quelle previste
per lo scarico non autorizzato di reflui civili;
i) si rileva la necessità di riformulare l'intero
articolo 58, comma 3, in quanto il testo proposto parifica due
procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, fra loro
assai differenti;
l) inoltre, per quanto concerne le disposizioni
relative alle sanzioni penali (articolo 59, comma 5) sarebbe
opportuno subordinarle all'accertamento del dolo o della grave
negligenza ovvero limitarli ai casi di fatti e/o atti
omissivi;
m) è necessario verificare la conformità al
dettato comunitario a proposito della determinazione del punto
di prelievo per il controllo sul rispetto dei limiti, aspetto
di fondamentale importanza per garantire l'osservanza dei
vincoli di tutela (si veda l'articolo 28, comma 3);
n) è necessario rivedere la competenza e l'iter
inerenti l'approvazione del piano di tutela delle acque
(articolo 44 e articoli collegati) anche in virtù dei criteri
di delega delle leggi n. 146 del 1994 e n. 128 del 1998 in cui
si ribadisce in capo alle Autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale la competenza a fissare gli
obiettivi generali del piano di tutela ed i criteri per la
definizione delle relative priorità, assegnando alle Regioni
il compito di redigere ed approvare il suddetto piano
conformemente a tali obiettivi e criteri.
o) è necessario realizzare un sistema codificato
che preveda un adeguato flusso di informazioni sulla gestione
e sui consumi verso l'autorità concedente, per confluire poi
nel sistema informativo nazionale istituito verso l'ANPA. Le
Autorità di bacino devono essere destinatarie di tutte le
informazioni che riguardano le concessioni per grande
derivazione;
p) il riferimento contenuto all'articolo 24 alle
acque minerali e naturali
Pag. 117
potrebbe interferire con disposizioni già adottate dalle
regioni ed appare quindi inutile o comunque pleonastico anche
perché le acque minerali naturali non risultano citate nel
testo della direttiva n.91/676/CEE;
q) è necessario che lo schema di decreto
legislativo tenga conto che l'evoluzione delle organizzazioni
industriali porta ad una terziarizzazione delle attività non
strategiche, tra le quale è senz'altro da annoverare quella
del trattamento delle acque reflue. Occorre quindi prevedere
la possibilità che gli scarichi di più imprese site nel
medesimo comprensorio siano depurati da un soggetto terzo, che
si assume la responsabilità di acquisire l'autorizzazione
relativa e di garantire il rispetto dei limiti di legge
nell'ambito quindi di migliori garanzie sul piano ambientale,
in quanto la gestione dello scarico viene affidata ad un
soggetto professionale. Pertanto si dovrà valutare la
possibilità di prevedere che la domanda di autorizzazione
(articolo 45, comma 6) sia presentata oltre che dalla
provincia e dal comune anche al gestore dell'impianto di
depurazione se lo scarico è in pubblica fognatura;
r) è opportuno che per le funzioni inerenti le
ispezioni, i controlli e i prelievi, il soggetto incaricato
del controllo svolga le funzioni di polizia giudiziaria;
s) è opportuno valutare la possibilità di rispetto
di alcuni valori limiti di emissione in acque superficiali ed
in fognatura (Allegato 5, Tabella 3) ed in modo particolare
per quanto riguarda i valori riferiti a rame, stagno e zinco
coordinandoli con le normative relative alla qualità delle
acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della
Repubblica n. 236 del 1988);
t) è necessario che anche i limiti di emissione
per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul
suolo siano innalzati (boro, rame, selenio, zinco, cloruri,
floruri) riportandoli a quelli previsti dalla legislazione
concernente le acque per il consumo umano;
u) al fine di realizzare un coordinamento tra i
compiti e funzioni delle province e dei comuni con quelli
previsti nel decreto legislativo e, quindi, consentire la loro
puntuale attenzione da parte della pubblica amministrazione ai
diversi livelli istituzionali, si rende necessario la loro
preventiva e compiuta definizione.
L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo dovrebbe
pertanto prevedere anche le competenze di province e
comuni.
v) nella tabella 5 - sostanze per le quali non
possono essere adottati da parte delle regioni o da parte del
gestore della fognatura limiti meno restrittivi di quelli
indicati in tab.3 - è opportuno eliminare il parametro 17 in
quanto eccessivamente generico.
z) pare opportuno in particolare che i parametri
della temperatura dello scarico al mare, come previsti nella
nota (1) dell'Allegato 5, tab. 3, dal titolo "Limiti di
emissione degli scarichi idrici", siano estesi anche alle zone
di foce di corsi d'acqua non significativi tenendo conto della
specificità di alcuni impianti industriali ubicati in zone
costiere che impiegano acqua di mare come acqua di
raffreddamento;
aa) inoltre, pur mantenendo l'impostazione e i
contenuti, si ritiene opportuno semplificare, e meglio
specificare, per quanto possibile gli Allegati, in particolare
per quanto riguarda quelli come l'allegato 7, contenenti
numerose indicazioni operative molto specifiche soprattutto
sulle zone vulnerabili, per le quali è necessario un maggior
raccordo con metodi-base già utilizzati (GNDCI-CNR, Carte
orientative-UNESCO, 1994).
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