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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434434
SMC0472-0132
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.132 (che inizia a pag.118 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.
Pag. 118 PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI CASINELLI ED ALTRI APPROVATA
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. - Interviene il Ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZNO ZZXX
                      DALLA COMMISSIONE
     La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,
       premesso che:
         lo schema di decreto legislativo dovrebbe sostanziarsi
  nel recepimento - invero tardivo - della direttiva 91/271/CEE,
  concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della
  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
  dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
  agricole;
         solo sette articoli, rispetto ai 63 dello schema di
  decreto, sono direttamente riferibili alle prescrizioni delle
  direttive 91/271 e 91/676;
         lo schema non ha avuto favorevole accoglimento da
  parte delle regioni;
       rilevato che:
         il testo proposto è organicamente e futuristicamente
  modellato su una proposta di una nuova direttiva, ancora in
  discussione dinanzi alla commissione UE; direttiva che
  recepisce le risultanze di un ampio dibattito a livello
  europeo sugli strumenti per una tutela affettiva delle acque
  attraverso un approccio "integrato" che combina i limiti di
  "emissione" con i "limiti di qualità ambientale" (tutela
  qualitativa e quantitativa);
         lo schema non riordina comunque l'intero settore delle
  acque, non si configura come un testo unico, non interviene
  organicamente sulla normativa esistente, spesso inadeguata e
  contraddittoria, ma introduce innovazioni di difficile
  coordinamento con la legislazione vigente;
         dall'esame attento della delega, prevista dagli
  articoli 10 e 17 della legge n. 128/98, e dagli articoli 36 e
  37 della legge n. 146/94, si evince un'interpretazione
  estensiva della stessa, la quale non prevede certo un
  intervento innovatore e diretto, sulla disciplina della difesa
  del suolo (legge 183/89), e sulla legge Galli (legge
  36/94);
         l'interpretazione estensiva della delega non può farsi
  discendere dall'articolo 17 comma 2 della legge n. 128/98, che
  pur ne ha, in parte, esteso l'ambito;
         nel testo non si fa riferimento a specifiche risorse
  finanziare o a forme di incentivazione e sostegno; si
  impongono ristrutturazioni di cicli produttivi, ingenti
  investimenti finalizzati al risparmio idrico, al
  raggiungimento di obiettivi di qualità e all'adeguamento degli
  impianti mediante il ricorso alle migliori tecnologie
  disponibili, in tempi eccessivamente ristretti; si prefigurano
  probabili e sostanziosi aumenti tariffari a carico dei
  cittadini, il tutto senza alcuna previsione sugli investimenti
  necessari e sugli effetti finanziari indotti;
         il testo assegna nuovi compiti ed incombenze a
  strutture che ancora non garantiscono un minimo di
  funzionalità (ANPA/ARPA) e ad enti ed organismi che, pur
  avendo ricevuto competenze e deleghe dal decreto legislativo
  112/98 ed altri provvedimenti adottati ai sensi della legge
  59/97, non dispongono ancora dell'organizzazione e dei mezzi
  necessari per esercitare le nuove funzioni:
         il testo introduce nell'ordinamento un nuovo strumento
  di programmazione e controllo "il piano di tutela delle
  acque", che si sovrappone, sul territorio e nelle competenze,
  ai piani di bacino (legge 183/89) e agli ambiti territoriali
  omogenei (legge 36/94); gli ambiti territoriali omogenei sono
  in corso di definizione - con
 
                              Pag. 119
 
  grande ritardo; i piani di bacino sono in corso di redazione
  - con grandissimo ritardo; senza chiedersi il perché dei
  ritardi e delle inadempienze si continua a sfornare nuovi
  strumenti ed a proporre norme suggestive e "teoriche" che poi
  rimangono inapplicate anche perché in parte inapplicabili; si
  continua a pensare che fare leggi equivalga a risolvere i
  problemi, senza preoccuparsi della reale praticabilità delle
  norme introdotte;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       si limiti il decreto legislativo al mero recepimento
  delle direttive 91/271 e 91/676 rinviando - solo per il tempo
  strettamente necessario - ogni innovazione normativa
  all'emanazione di un testo unico sulle acque e alla revisione
  organica delle leggi 183/89 e 36/94;
       sia conseguentemente eliminato dallo schema di decreto
  ogni riferimento alla proposta di nuova direttiva in fase di
  studio ed ogni conseguente adempimento; i principi introdotti
  dalla proposta di direttiva risultano pienamente condivisibili
  ma andranno organicamente recepiti nell'ambito di un ridisegno
  organico di tutte le normative interessate;
       nel recepimento si fissino i valori limiti di emissione
  in conformità a quanto previsto dalle direttive senza inutili
  inasprimenti che comporterebbero solo onerosi ed irragionevoli
  adeguamenti;
       sia prevista una organica disciplina transitoria che
  determini in maniera non traumatica, il passaggio dal vecchio
  al nuovo regime;
       si fissino i tempi di adeguamento in assoluta conformità
  alle direttive senza improbabili abbreviamenti forieri solo di
  future proroghe;
       si razionalizzi il sistema delle sanzioni amministrative
  previsto per i reflui civili in modo da graduare la sanzione
  in rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente;
       si subordinino le sanzioni penali all'accertamento del
  dolo o della colpa grave;
       sia rivisto il sistema delle definizioni al fine di
  evitare l'incertezza interpretativa e la conflittualità
  applicativa.
  Casinelli, Domenico Izzo, Merloni, Scozzari, Valetto Bitelli,
  Foti.
 
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