| DALLA COMMISSIONE
La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo dovrebbe sostanziarsi
nel recepimento - invero tardivo - della direttiva 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
solo sette articoli, rispetto ai 63 dello schema di
decreto, sono direttamente riferibili alle prescrizioni delle
direttive 91/271 e 91/676;
lo schema non ha avuto favorevole accoglimento da
parte delle regioni;
rilevato che:
il testo proposto è organicamente e futuristicamente
modellato su una proposta di una nuova direttiva, ancora in
discussione dinanzi alla commissione UE; direttiva che
recepisce le risultanze di un ampio dibattito a livello
europeo sugli strumenti per una tutela affettiva delle acque
attraverso un approccio "integrato" che combina i limiti di
"emissione" con i "limiti di qualità ambientale" (tutela
qualitativa e quantitativa);
lo schema non riordina comunque l'intero settore delle
acque, non si configura come un testo unico, non interviene
organicamente sulla normativa esistente, spesso inadeguata e
contraddittoria, ma introduce innovazioni di difficile
coordinamento con la legislazione vigente;
dall'esame attento della delega, prevista dagli
articoli 10 e 17 della legge n. 128/98, e dagli articoli 36 e
37 della legge n. 146/94, si evince un'interpretazione
estensiva della stessa, la quale non prevede certo un
intervento innovatore e diretto, sulla disciplina della difesa
del suolo (legge 183/89), e sulla legge Galli (legge
36/94);
l'interpretazione estensiva della delega non può farsi
discendere dall'articolo 17 comma 2 della legge n. 128/98, che
pur ne ha, in parte, esteso l'ambito;
nel testo non si fa riferimento a specifiche risorse
finanziare o a forme di incentivazione e sostegno; si
impongono ristrutturazioni di cicli produttivi, ingenti
investimenti finalizzati al risparmio idrico, al
raggiungimento di obiettivi di qualità e all'adeguamento degli
impianti mediante il ricorso alle migliori tecnologie
disponibili, in tempi eccessivamente ristretti; si prefigurano
probabili e sostanziosi aumenti tariffari a carico dei
cittadini, il tutto senza alcuna previsione sugli investimenti
necessari e sugli effetti finanziari indotti;
il testo assegna nuovi compiti ed incombenze a
strutture che ancora non garantiscono un minimo di
funzionalità (ANPA/ARPA) e ad enti ed organismi che, pur
avendo ricevuto competenze e deleghe dal decreto legislativo
112/98 ed altri provvedimenti adottati ai sensi della legge
59/97, non dispongono ancora dell'organizzazione e dei mezzi
necessari per esercitare le nuove funzioni:
il testo introduce nell'ordinamento un nuovo strumento
di programmazione e controllo "il piano di tutela delle
acque", che si sovrappone, sul territorio e nelle competenze,
ai piani di bacino (legge 183/89) e agli ambiti territoriali
omogenei (legge 36/94); gli ambiti territoriali omogenei sono
in corso di definizione - con
Pag. 119
grande ritardo; i piani di bacino sono in corso di redazione
- con grandissimo ritardo; senza chiedersi il perché dei
ritardi e delle inadempienze si continua a sfornare nuovi
strumenti ed a proporre norme suggestive e "teoriche" che poi
rimangono inapplicate anche perché in parte inapplicabili; si
continua a pensare che fare leggi equivalga a risolvere i
problemi, senza preoccuparsi della reale praticabilità delle
norme introdotte;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
si limiti il decreto legislativo al mero recepimento
delle direttive 91/271 e 91/676 rinviando - solo per il tempo
strettamente necessario - ogni innovazione normativa
all'emanazione di un testo unico sulle acque e alla revisione
organica delle leggi 183/89 e 36/94;
sia conseguentemente eliminato dallo schema di decreto
ogni riferimento alla proposta di nuova direttiva in fase di
studio ed ogni conseguente adempimento; i principi introdotti
dalla proposta di direttiva risultano pienamente condivisibili
ma andranno organicamente recepiti nell'ambito di un ridisegno
organico di tutte le normative interessate;
nel recepimento si fissino i valori limiti di emissione
in conformità a quanto previsto dalle direttive senza inutili
inasprimenti che comporterebbero solo onerosi ed irragionevoli
adeguamenti;
sia prevista una organica disciplina transitoria che
determini in maniera non traumatica, il passaggio dal vecchio
al nuovo regime;
si fissino i tempi di adeguamento in assoluta conformità
alle direttive senza improbabili abbreviamenti forieri solo di
future proroghe;
si razionalizzi il sistema delle sanzioni amministrative
previsto per i reflui civili in modo da graduare la sanzione
in rapporto all'effettivo pericolo di danno all'ambiente;
si subordinino le sanzioni penali all'accertamento del
dolo o della colpa grave;
sia rivisto il sistema delle definizioni al fine di
evitare l'incertezza interpretativa e la conflittualità
applicativa.
Casinelli, Domenico Izzo, Merloni, Scozzari, Valetto Bitelli,
Foti.
| |