| 1. All'articolo 6, del decreto legislativo 11 febbraio
1997, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1- bis. E' libera l'installazione, nel rispetto
della normativa di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249, nonché l'utilizzazione di antenne
destinate, oltre che alla finalità di cui al comma 1, anche
alla ricezione di dati da satellite, ovvero, esclusivamente a
tale scopo. Qualora l'installazione e l'utilizzazione di
antenne sia destinata esclusivamente alla ricezione di dati,
l'abbonamento alle radiodiffusioni nazionali, di cui al comma
1, non è dovuto".
2. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, è sostituita dalla seguente: "Ricezione
di programmi radiotelevisivi e di dati".
| |