| In relazione ai danni determinato dall'eccezionale
nubifragio verificatosi nella provincia di Imperia nei giorni
del 27 settembre e 1^ ottobre 1998, la Presidenza del
Consiglio, con proprio decreto, aveva dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio di alcune province tra cui per
l'appunto quella di Imperia.
Conformemente a tale dichiarazione il Ministero
dell'interno con ordinanza n. 2854/98 del 1^ ottobre 98
attivava la particolare procedura di "stato di emergenza" che
prevede anche per le attività produttive un sistema di
intervento tramite Commissario delegato, che nel caso in
esame, veniva individuato nel presidente della regione
Liguria.
A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 della citata
ordinanza, veniva concesso un contributo di 5 miliardi di lire
destinato a favorire la ripresa delle attività produttive di
zona.
Risulta pertanto evidente che, nel caso in esame, non si è
ritenuto opportuno fare ricorso alla legge n. 50/52 che
prevede la concessione di agevolazioni alle imprese
danneggiate, previo riconoscimento del carattere di "pubblica
calamità".
In questa seconda ipotesi, la gestione dell'intervento
spetta congiuntamente al Ministero dell'industria e al
Ministero del tesoro.
Ne deriva conseguentemente che, stante la procedura
scelta, l'erogazione degli aiuti per le province danneggiate
esula dalla sfera di azione e di controllo di questa
Amministrazione che in via diretta non dispone di elementi
conoscitivi degli interventi di iniziativa locale.
Da notizie acquisite presso gli uffici della protezione
civile si è comunque appreso che il commissario delegato ha
potuto finora usufruire ai sensi dell'ordinanza già citata di
11,5 miliardi di lire ai sensi dell'articolo 3, che prevede
interventi di ripristino delle infrastrutture e di 5 miliardi
ai sensi dell'articolo 4 che prevede contributi a soggetti
privati. Inoltre, risultano attribuiti 700 milioni di lire al
Prefetto di Imperia per la gestione dei primi interventi.
Si è inoltre appreso che la regione Liguria, con ordinanza
n. 2880 del 13 novembre 1998 è stata autorizzata a contrarre
mutui nel limite di 24 miliardi di lire per interventi di
ripristino delle infrastrutture. Il dipartimento della
protezione civile concorre all'ammortamento con contributo
ventennale di 2 miliardi di lire nel periodo 1998-2017.
Poiché, tuttavia, dal contesto dell'atto di sindacato
ispettivo in discussione si evince che le somme già
disponibili o comunque a breve termine reperibili potrebbero
non esser sufficienti a soddisfare tutte le esigenze dei
richiedenti e comunque dei danneggiati dagli eventi calamitosi
di cui trattasi, deve ritenersi che il problema di sposta nel
rifinanziamento o nell'incremento dei fondi speciali di parte
capitale del Ministero del tesoro per interventi in seguito a
calamità naturali, così come del resto previsto già
nell'ultima sessione di bilancio allorché la V Commissione
della Camera ha approvato l'incremento dei fondi speciali e lo
stesso Governo, in data 19 dicembre 1998, ha accolto come
raccomandazione l'ordine del
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giorno n. 9/527634 che impegnava per l'appunto l'esecutivo a
predisporre urgenti interventi anche a carattere finanziario
per gli eventi calamitosi di cui trattasi.
In tal senso, la legge finanziaria 1999 prevede tra le
finalizzazioni di spesa della tabella B) relativa al Ministero
del tesoro (capitolo 7615) i seguenti limiti di impegno: lire
76,700 miliardi per l'anno 2000 e lire 80 miliardi per l'anno
2001.
Dette provvidenze sono destinate alle calamità naturali,
ivi inclusi i terremoti.
Si tratta di un accantonamento senza finalizzazione
specifica, previsto per finanziare un provvedimento
legislativo da adottarsi in materia di calamità che potrà
ricomprendere anche gli eventi alluvionali in questione.
Tuttavia, al momento attuale, non risulta diramato alcuno
schema di provvedimento normativo ad hoc e pertanto ne
deriva che le somme stanziate genericamente nella legge
finanziaria non possono al momento essere utilizzate.
Infine, rimane il problema della revisione del regime
della franchigia di 5 milioni di lire prevista nella già
citata ordinanza del 1998, al fine di trasformarla da quota
fissa a quota percentuale in relazione al contributo
erogato.
Anche in merito a tale aspetto, non risultano essere
emanati al momento provvedimenti destinati a tale
revisione.
In relazione a quanto esposto a questa Amministrazione,
nel condividere le istanze contenute nella presente
risoluzione ritiene di dover sollecitare l'Amministrazione del
tesoro ad attivare le opportune procedure onde rendere
disponibili in tempi brevi le ulteriori somme stanziate in
bilancio, nonché ad attivarsi per rivedere il regime della già
citata franchigia.
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