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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434458
SMC0472-0156
Bollettino Giunte e Commissioni n. 472 del 17 marzo 1999 - edizione definitiva - (SMC13-472)
(suddiviso in 199 Unità Documento)
Unità Documento n.156 (che inizia a pag.132 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
SEDE REFERENTE
C5518. LAVCOMM
C5518.
Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. C. 5518 Mussi.
(Esame e rinvio).
Renzo INNOCENTI, presidente. Roberto GUERZONI. Il ministro Angelo PIAZZA. Ugo BOGHETTA. Alfredo STRAMBI. Giorgio GARDIOL. Fedele PAMPO. Carlo STELLUTI.
Mercoledì 17 marzo 1999. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il Ministro per la funzione pubblica Angelo Piazza.
ZZSMC ZZRES ZZSMC170399 ZZSMC990317 ZZSMC000399 ZZSMC000099 ZZSMC472 ZZ13 ZZD ZZC11 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  avverte che nella
  riunione del Consiglio dei ministri del 16 marzo scorso è
  stato approvato un disegno di legge di modifica alla legge n.
  146 del 1990, relativa all'esercizio del diritto di sciopero
  nei servizi pubblici essenziali.  Tale disegno di legge non
  risulta peraltro ancora presentato alle Camere.
 
     Roberto GUERZONI (DS-U),  relatore,  osserva che la
  proposta di legge affronta il tema dell'esercizio del diritto
  di sciopero, garantito dall'articolo 40 della Costituzione, e
  del suo contemperamento con i diritti della persona
  costituzionalmente tutelati.  E' questo un tema di grande
  attualità, oggetto di un confronto fra le organizzazioni
  sociali, i diversi livelli istituzionali e di Governo, nonché,
  e non da ultimi, i cittadini.
     Il dibattito verte, in particolare, sulla definizione di
  un equilibrio fra i diritti dei lavoratori e l'esigenza dei
  cittadini a vedere garantiti, attraverso i servizi pubblici
  essenziali, i diritti della persona costituzionalmente
  tutelati.
     La legge che oggi disciplina questo rapporto è la n. 146
  del 1990, che ha istituito una Commissione di garanzia, come
  organismo indipendente e imparziale preposto all'attuazione
  della legge stessa.
     A nove anni dall'entrata in vigore della legge 146, che è
  stata ed è una buona legge, si ritiene utile procedere ad un
  suo aggiornamento in alcuni articoli.  Esiste, tra l'altro, un
  evidente nesso tra le questioni della regolamentazione del
  diritto di sciopero e le nuove norme sulla rappresentanza e la
  rappresentatività sindacale attualmente all'esame
  dell'Assemblea.
     Dopo aver osservato che la presenza del ministro
  consentirà un'informazione diretta sui contenuti del disegno
  di legge approvato ieri, sottolinea che le questioni sul
  tappeto sono sostanzialmente quattro: 1) la puntuale
  individuazione e definizione delle prestazioni indispensabili,
  in particolare nel caso di mancato accordo; 2) la fonte e,
  quindi, anche l'efficacia delle
 
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  sanzioni; 3) il rapporto fra la ricerca dell'accordo,
  l'attività di conciliazione fra le parti e l'intervento
  autoritativo; 4) le competenze della Commissione di
  garanzia.
     E' inoltre fortemente avvertita l'esigenza di avere norme
  più precise per le forme di lavoro autonomo, per le
  professioni e per i rapporti di collaborazione continuativa,
  temi affrontati nel disegno di legge del Governo.  Ricorda che
  in proposito è intervenuta una sentenza della Corte
  costituzionale in data 16 maggio 1996.
     Illustrando il contenuto della proposta di legge, fa
  presente che all'articolo 1 essa prevede che i soggetti che
  promuovono lo sciopero ne diano comunicazione al Presidente
  del Consiglio dei ministri o al prefetto (a seconda
  dell'ambito del conflitto) e contestualmente alla Commissione
  di garanzia.  Questa comunicazione è finalizzata a rendere
  possibile il tentativo di conciliazione che viene introdotto
  con l'articolo 4.
     L'articolo 2 prevede una nuova disciplina delle sanzioni
  applicabili nelle ipotesi di violazione delle disposizioni
  legislative, stabilendo importi e categorie diverse di
  sanzioni a seconda del soggetto cui è imputabile la
  violazione.
     Le sanzioni sono definite in modo esclusivo come sanzioni
  pecuniarie amministrative a differenza di quanto avviene a
  legislazione vigente.  Ricorda, tra l'altro, che l'apparato
  sanzionatorio della legge 146 è stato sostanzialmente colpito
  dall'esito del  referendum  abrogativo dell'articolo 26
  della legge n. 300 del 1970.
     La novità più rilevante sta nel fatto che si attribuisce
  alla Commissione il potere di irrogare la sanzione prevista,
  definendo così un rapporto più cogente e diretto fra
  definizione delle prestazioni essenziali, la loro osservanza e
  le eventuali sanzioni.
     L'articolo 3 riguarda gli obblighi di informazione e
  impone alle amministrazioni e alle imprese erogatrici di
  servizi di comunicare alla Commissione di vigilanza i
  nominativi dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero,
  la durata dello stesso ed ogni altro elemento richiesto dalla
  Commissione, la quale viene così messa nelle condizioni di
  esercitare il nuovo potere sanzionatorio che le è stato
  attribuito.
     L'obiettivo che si propone l'articolo 4 è quello di
  prevenire i conflitti.  Infatti, qualora sia stato dato
  preavviso di un'astensione collettiva, è previsto un tentativo
  obbligatorio di conciliazione fra le parti, al quale possono
  assistere uno o più rappresentanti della Commissione di
  garanzia.
     L'organo che attua il tentativo di conciliazione, qualora
  ravvisi la possibilità di composizione del conflitto, può con
  ordinanza motivata differire l'astensione collettiva per non
  più di cinque giorni, anche per assicurare la presenza al
  tentativo di conciliazione dei soggetti che promuovono
  l'astensione collettiva, con ciò tentando di scoraggiare
  eventuali atteggiamenti dilatori.
     L'ordinanza di precettazione, già prevista nella legge n.
  146, è quindi riservata alla ipotesi che il tentativo di
  conciliazione abbia esito negativo ed esista un fondato
  pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della
  persona costituzionalmente garantiti.  La novità è che
  l'ordinanza deve conformarsi alla proposta formulata dalla
  Commissione di garanzia in merito alle prestazioni ritenute
  indispensabili: è il caso del recente accordo generale
  sottoscritto il 23 dicembre 1998 nel settore del trasporto e
  su cui la Commissione ha richiesto una integrazione.
     Si prevede inoltre che l'ordinanza possa differire lo
  sciopero per evitarne la concomitanza con astensioni
  collettive dal lavoro riguardanti altri servizi pubblici
  essenziali del medesimo settore.
     La proposta di legge stabilisce un limite temporale entro
  cui l'ordinanza deve essere emanata, per evitare che la
  precettazione intervenga tardivamente, cioè quando il disagio
  per gli utenti si è già in parte verificato a causa del
  cosiddetto "effetto annuncio".
     Nell'articolo 5 si ampliano le funzioni della Commissione
  di garanzia, attribuendo ad essa il potere di applicare le
 
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  sanzioni.  Conseguentemente a tale ampliamento di competenze
  viene stabilito l'aumento a trenta unità, rispetto alle
  attuali diciotto, del contingente di dipendenti pubblici ad
  essa assegnato.
     Infine, viene snellita la procedura di valutazione ad
  opera della Commissione sull'idoneità delle prestazioni
  individuate dalle parti per garantire l'equilibrio fra diritto
  di sciopero e diritti della persona costituzionalmente
  tutelati.
     In conclusione sottolinea che, pur essendo la proposta di
  legge molto precisa e ben definita, anche perché interviene
  solo su alcuni articoli della legge n. 146, sia per la novità
  intervenuta con il disegno di legge del Governo, sia per la
  rilevanza del tema, sarebbe utile un confronto approfondito
  con i soggetti interessati, attraverso alcune audizioni
  informali.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  fa presente che sarà
  l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
  gruppi, a decidere in merito alle audizioni da svolgere.
 
     Il ministro Angelo PIAZZA illustra il disegno di legge
  presentato ieri dal Governo, predisposto a seguito di un
  lavoro approfondito, che ha seguito la linea indicata dalla
  proposta di legge n. 5518.  Il provvedimento mira
  principalmente a contemperare il diritto di sciopero con gli
  altri diritti costituzionalmente garantiti e introduce alcuni
  correttivi alla legge n.146 del 1990, essenzialmente diretti a
  migliorarne l'applicazione laddove sono emerse disfunzioni o
  incertezze interpretative e a colmare le lacune che non
  appaiono giustificate sul piano costituzionale, salvaguardando
  per il resto l'impianto della legge che ritiene abbia dato nel
  complesso risultati positivi.
     In particolare, il disegno di legge accentua fortemente il
  momento della prevenzione del conflitto, prevedendo tentativi
  di conciliazione anteriori alla proclamazione dello sciopero.
  Inoltre, esso mira a realizzare una rarefazione dello
  sciopero, limitando altresì i danni derivanti dall' "effetto
  annuncio".  Inoltre, il disegno di legge prevede che la
  comunicazione dello sciopero indichi anche i motivi e gli
  scopi che con esso si intendono realizzare, incrementando
  altresì il sistema sanzionatorio.  Vengono, infatti, introdotte
  delle sanzioni amministrative accanto a quelle sindacali,
  stabilendo che spetta alla Commissione di garanzia deliberare
  le sanzioni, mentre la concreta applicazione di esse è
  demandata alla pubblica amministrazione.
     Si prevede, inoltre, la possibilità che l'ispettorato del
  lavoro emani un'ordinanza-ingiunzione.  Tutto ciò è volto a
  rendere operativo il principio di effettività della sanzione.
  Il disegno di legge definisce in modo più puntuale i criteri
  relativi alla precettazione, accentuando le garanzie per i
  lavoratori, ma anche l'aspetto sanzionatorio in caso di
  violazione della stessa.
     Vengono inoltre ampliati i poteri di intervento attivo
  della Commissione di garanzia nella prevenzione dei conflitti
  e nella promozione di accordi più avanzati sulle prestazioni
  indispensabili, estendendo altresì i principi della legge
  n.146 del 1990, con adattamenti, alle forme di astensione
  collettiva di lavoratori autonomi, professionisti e
  imprenditori che incidono sulla funzionalità di servizi
  essenziali.  Ciò risulta necessario in quanto si è verificato
  negli ultimi anni un aumento di servizi pubblici gestiti
  sostanzialmente dai privati.
     Il disegno di legge mira, in definitiva, a valorizzare la
  definizione di codici di autodisciplina da parte delle
  categorie, sui quali esplica una valutazione la Commissione di
  garanzia, che provvederà anche a predisporli nel caso in cui
  ciò non venga fatto dalle categorie.
     Il provvedimento, poi, introduce una maggiore
  responsabilizzazione dei datori di lavoro, prevedendo che -
  qualora essi violino doveri derivanti dalla legge o assumano
  comportamenti illegittimi, che possano determinare un
  aggravamento del conflitto - la Commissione di garanzia dovrà
  valutare tali atteggiamenti, intervenendo di conseguenza.
 
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     Avverte che il testo del disegno di legge sarà formalmente
  presentato al Parlamento quanto prima.  Ritiene comunque utile
  svolgere audizioni delle parti sociali.  Auspica, infine, che
  il provvedimento venga approvato rapidamente: ricorda infatti
  che si sta avvicinando il Giubileo, evento che potrebbe
  causare un aumento delle tensioni e sarebbe pertanto utile
  avere per quell'epoca i nuovi strumenti individuati dalla
  proposta di legge in esame e dal disegno di legge
  governativo.
 
     Ugo BOGHETTA (misto-RC-PRO) preannuncia la
  presentazione di una proposta di legge in materia da parte dei
  deputati di rifondazione comunista, che rispecchia una
  valutazione della legge n. 146 del 1990 diversa da quella
  della proposta di legge in esame e del disegno di legge
  governativo.  La proposta di legge del suo gruppo propone,
  infatti, di stabilire in modo certo i criteri per la
  determinazione delle prestazioni indispensabili, limitando il
  potere della Commissione di garanzia in materia.  Ricorda che
  nell'ambito dei servizi pubblici essenziali si sta verificando
  negli ultimi anni un processo di privatizzazione, del quale la
  nuova legge non può non tenere conto.
     Si dichiara favorevole a svolgere le audizioni, invitando
  comunque la presidenza della Commissione ad acquisire una
  documentazione ulteriore, come ad esempio le delibere della
  Commissione di garanzia sugli accordi ritenuti non idonei.
  Rileva, infatti, che quasi il novanta per cento degli accordi
  sui servizi indispensabili non sono stati in realtà frutto
  dell'accordo tra le parti ma sono stati predisposti dalla
  stessa Commissione di garanzia.  Ritiene necessario verificare
  il lavoro effettivamente svolto sinora dalla Commissione,
  tanto più che nessuno può intervenire in ordine alle decisioni
  da essa assunte.
     Invita, inoltre, i presentatori della proposta di legge n.
  5518 ed il Governo a svolgere una discussione libera da
  pregiudizi sindacali e politici, al fine di approvare una
  legge sulle regole, che tuteli sia il diritto di sciopero sia
  gli utenti dei servizi.  Qualora non venisse seguita tale
  strada, preannuncia che il confronto in Commissione non potrà
  che assumere toni aspri.
 
     Alfredo STRAMBI (comunista) osserva che l'obiettivo
  perseguito dalla proposta di legge in esame è quello di
  contemperare diritti costituzionali in realtà contrastanti.  Si
  tratta pertanto di operare una scelta tra la garanzia dei
  diritti dei cittadini - categoria peraltro estremamente
  generica - e dei diritti dei lavoratori.  Dichiara la sua
  personale preferenza per questi ultimi, ma ciò non toglie che
  il problema effettivamente si ponga nei termini indicati dal
  relatore e dal rappresentante del Governo.
     Ritiene che il provvedimento in esame e il disegno di
  legge governativo tendano ad intervenire strutturalmente sulla
  legge n. 146 del 1990, trasformando gli interventi da pattizi
  ad amministrativi.  Ad esempio, mentre in base alla legge
  vigente le sanzioni vengono irrogate direttamente dalle
  aziende nei confronti dei lavoratori, in base alla nuova
  normativa vi sarebbe la necessità di un intervento della
  Commissione di garanzia: ciò introduce una novità negativa,
  sulla quale invita a riflettere.  Non ritiene, infatti,
  opportuno prevedere un alto tasso di discrezionalità dei
  poteri della Commissione di garanzia, discrezionalità che
  rischia di sconfinare nell'arbitrio.
     La nuova legge, piuttosto, dovrebbe essere estremamente
  definita, in modo da assicurare la certezza delle regole.
  Comprende che si tratta di una materia assai delicata, ma è
  necessario operare delle scelte.
 
     Giorgio GARDIOL (misto-verdi-U) ritiene che il problema
  del contemperamento del diritto di sciopero con gli altri
  diritti costituzionalmente garantiti vada affrontato con
  discernimento: non condivide pertanto l'invito del ministro ad
  approvare rapidamente il provvedimento - in vista del Giubileo
  - dal momento che è necessario predisporre una nuova legge che
  abbia un largo consenso.
 
                              Pag. 136
 
     Per quanto riguarda il merito della proposta di legge in
  esame e del disegno di legge governativo, ritiene che il primo
  problema sia quello di realizzare una ricognizione completa
  dell'attività svolta dalla Commissione di garanzia,
  soprattutto se le si vogliono attribuire competenze in materia
  di composizione dei conflitti.
     Reputa inoltre indispensabile affrontare il problema della
  tutela giurisdizionale nei confronti della attività
  antisindacale che abbia dato origine allo sciopero.
     Invita infine a svolgere audizioni sia delle parti sociali
  interessate sia di coloro che hanno studiato il funzionamento
  della Commissione di garanzia.
 
     Fedele PAMPO (AN) osserva che apparentemente la
  proposta di legge mira a salvaguardare i diritti e le libertà
  dei cittadini, spesso limitate da alcune formazioni sindacali.
  In realtà, ciò non risponde alla sostanza della disciplina
  suggerita.  Ad esempio, dal provvedimento in esame non si
  comprende quale sia la controparte: ricorda infatti che, a
  seguito del processo di privatizzazione che sta intervenendo
  nel settore dei servizi pubblici, le imprese hanno sostituito
  le amministrazioni pubbliche; è perciò mutato il quadro nel
  quale ha operato la legge n. 146 del 1990 ed è pertanto
  necessario fare chiarezza.
     Rileva, inoltre, che in alcuni servizi le organizzazioni
  confederali non hanno una reale rappresentatività, cosa che
  limita la libertà degli altri soggetti sindacali.
     Osserva che il provvedimento in esame diversifica i
  soggetti da sanzionare, ma non vengono menzionate le
  inadempienze della pubblica amministrazione che danno origine
  agli scioperi.  Non si forniscono pertanto strumenti adeguati
  di tutela a coloro che sono responsabili di garantire i
  servizi pubblici alla collettività.
     Sottolinea, infine, che l'esame dovrebbe essere sospeso in
  attesa che alla Commissione siano assegnati il disegno di
  legge del Governo e la proposta di legge dei deputati di
  rifondazione comunista.
 
     Carlo STELLUTI (DS-U) riterrebbe opportuno chiedere
  alla Commissione di garanzia di fornire i dati statistici
  relativi agli scioperi verificatisi nel corso degli anni,
  differenziandoli per i singoli settori.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  ritiene anch'egli
  preferibile attendere l'assegnazione degli annunciati
  provvedimenti in materia prima di proseguire l'esame, ma tale
  attesa non può condizionare i lavori della Commissione.
     E' probabile, comunque, che dopo la pausa pasquale il
  relatore possa darne conto e la Commissione possa quindi
  definire l'iter successivo.
     Per quanto riguarda le richieste di acquisire
  documentazione ulteriore, assicura che verificherà la
  possibilità di procedere in tal senso con la Commissione di
  garanzia.
     Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 16.05.
 
DATA=990317 FASCID=SMC13-472 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=RE NSTA=0472 TOTPAG=0183 TOTDOC=0199 NDOC=0156 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C11D F PAGINIZ=0132 RIGINIZ=008 PAGFIN=0136 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=132 PAGEFIN=136 SORTRES=9903173 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00472 SORTNAV=59903170 00472 b00000 ZZSMC472 NDOC0156 TIPDOCB DOCTIT0156 NDOC0156



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