| Sopprimere il comma 1.
* 7. 1. Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
Sopprimere il comma 1.
* 7. 2. Trabattoni.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3- bis. Con decreto del ministro per le politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono
essere stabilite forme di garanzia surrogatorie del prelievo,
da adottarli da parte dell'acquirente in luogo della
trattenuta per tutte le consegne che superano il quantitativo
Pag. 160
individuale di riferimento del produttore. L'acquirente è
comunque responsabile del versamento del prelievo dovuto.
7. 10. Il Relatore.
Il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati alle
regioni dalla presente legge nel rispetto dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
7. 11. Il Relatore.
Sopprimere il comma 4.
** 7. 3. Volonté, Grillo.
Sopprimere il comma 4.
** 7. 4. Malentacchi.
Sostituire il comma 4 con il seguente: Per il
periodo 1999-2000 la compensazione nazionale, da riservare
esclusivamente ai produttori titolari di quota, è effettuata
secondo i criteri e nell'ordine stabiliti dall'articolo 2,
comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. 5. Ferrari.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i
seguenti: In sede di prima applicazione, per il periodo
1999-2000 le quote spettanti ai singoli produttori in attività
nel periodo 1998-1999 sono pari alla media delle produzioni
commercializzate nelle campagne 1996-1997 e 1997-1998. Ai
produttori che, per documentata causa di forza maggiore, non
hanno commercializzato latte, è assegnata una quota
equivalente alla produzione commercializzata nella campagna
precedente l'evento. Sono esclusi dalla assegnazione delle
quote: a) i produttori che hanno aderito a programmi di
abbandono della produzione in virtù di disposizioni
comunitarie e nazionali; b) i produttori che si sono
resi responsabili dei casi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e).
7. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:
15 marzo 1999 con le seguenti: entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. 7. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Fino, Franz,
Peretti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
quattro mesi con le seguenti: trenta giorni.
7. 8. Vascon, Anghinoni, Dozzo.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:
sentita con le seguenti: d'intesa con.
7. 9. Anghinoni, Vascon, Dozzo.
NUOVA FORMULAZIONE
DEGLI EMENDAMENTI 2. 18 E 2.29
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le quote assegnate ai sensi del presente comma non possono
essere in tutto o in parte vendute, affittate o essere oggetto
di contratti di comodato o soccida, per i successivi tre
periodi, salvo il caso di assegnazione gratuita, che determina
il divieto di trasferimento con qualsiasi forma
contrattuale.
2. 18. e 2. 19. (Nuova formulazione approvata)
Vascon, Dozzo, Tattarini, Abaterusso, Caruano, Malagnino,
Aloi.
| |