| (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Il deputato Paola MANZINI (DS-U), relatore, fa
presente che il provvedimento in esame è emanato in attuazione
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
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n. 59, e dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce
alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli enti
fieristici di Milano, Verona e Bari d'intesa con i comuni
interessati. Ritiene di poter proporre parere favorevole sul
provvedimento necessario per garantire l'esercizio delle
citate funzioni amministrative già trasferite con il decreto
n. 112.
Aggiunge che da più parti e relativamente all'ente
autonomo fiera di Milano sono state sollevate obiezioni alla
legge regionale della Lombardia 29 gennaio 1999, n. 6, recante
"Disciplina delle funzioni amministrative relative all'ente
autonomo Fiera internazionale di Milano, in attuazione
dell'articolo 41, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112", che, subordinatamente
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in esame, sembra stravolgere la natura dell'ente in
questione. La citata legge regionale sembra disciplinare
funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle
attualmente in capo allo Stato, previste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 390 del 1994 relative agli enti
fieristici, e trasferite alle regioni dal decreto legislativo
n. 112. La legge infatti sembra prevedere una interferenza
della regione nella composizione degli organi dell'ente, in
particolare laddove dichiara decaduti gli organi in carica
attribuendone poi le relative funzioni ad un collegio
commissariale. Comunica che è stata altresì evidenziata una
incongruità dell'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 112/98: sembrerebbe infatti che gli enti
fieristici previsti dalla norma in questione siano gli enti
già esistenti o da istituire diversi dall'ente autonomo Fiera
di Milano. A tal proposito ricorda che l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 390 del 1994 che
prevede le funzioni amministrative statali in materia di enti
fieristici oggi trasferite alle regioni fa espresso
riferimento all'ente Fiera di Milano. Concludendo fa presente
che la Commissione non può esprimersi sulla legittimità della
legge regionale della Lombardia contestata. Propone comunque
di ascoltare sul punto il Governo e il presidente dell'Ente
Fiera di Milano.
Il deputato Nuccio CARRARA (AN) osserva che la
questione evidenziata dall'onorevole Manzini sembra
sottolineare un conflitto tra decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e legge regionale. Ritenendo delicata
la questione, propone di ascoltare sul punto le parti
interessate.
Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente,
fa presente che dai rilievi pervenuti emerge il dubbio di
legittimità costituzionale - peraltro non rilevato dal Governo
- della legge regionale della Lombardia. Considerando che la
stessa legge regionale è pubblicata ed è vigente, aggiunge che
eventuali obiezioni potranno essere sollevate in occasione di
un giudizio incidentale.
Ricordando ai colleghi che sono altresì pervenuti rilievi
circa la legittimità del trasferimento di funzioni
amministrative relative ad un ente quale l'ente autonomo Fiera
di Milano, che è un ente privato, osserva che il decreto
legislativo n. 112 all'articolo 41, comma 2, lettera b),
ha trasferito alle regioni solo le funzioni amministrative
statali di vigilanza sull'ente.
Considerando che l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, di
cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 del decreto
n. 112 del 1998 non comporta alcun trasferimento di risorse
umane, finanziarie e organizzative, come si rileva dal
preambolo al decreto stesso, si interroga sulla opportunità
della emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri visto che le funzioni sono state già trasferite
con il decreto citato. Si potrebbe pertanto ritenere che il
provvedimento in esame non sia necessario.
Il deputato Nuccio CARRARA (AN), condividendo le
osservazioni del Presidente, fa presente che il decreto del
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Presidente del Consiglio in esame potrebbe risultare
necessario per stabilire la data di decorrenza dell'esercizio
delle funzioni amministrative relative agli enti
fieristici.
Il deputato Paola MANZINI (DS-U) richiamando l'articolo
7 del decreto legislativo n. 112 del 1998 fa presente che il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessario
per consentire alle regioni l'esercizio delle funzioni
trasferite.
Il Sottosegretario di Stato Gianfranco MORGANDO fa
presente che occorre distinguere la questione del contenuto
del DPCM dalla questione più generale relativa all'ente
autonomo Fiera di Milano. Relativamente al primo aspetto
precisa che il provvedimento è necessario per chiarire che per
l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti
fieristici in questione non occorre il trasferimento di
risorse finanziarie, strumentali , umane, finanziarie,
difficili da individuare in tale ambito. Relativamente invece
alla questione più generale, si riserva di esaminare meglio la
questione.
Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente,
data l'importanza della questione, propone di rinviare la
deliberazione sul parere relativo al provvedimento in esame,
dopo aver audito il Presidente della Regione Lombardia e il
Presidente dell'ente autonomo Fiera di Milano relativamente ai
rilievi emersi. Propone di iscrivere le audizioni suddette
all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 marzo.
La Commissione consente.
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