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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4345
DDL0235-0009
Progetto di legge Camera n. 235 - testo presentato - (DDL13-235)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C235. TESTIPDL
...C235.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC235 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Risarcimento dei danni). 
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
  legislativi intesi a tutelare le persone fisiche e i beni
 
                              Pag. 19
 
  privati dai danni provocati da calamità naturali secondo i
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
         a)  obbligo per i soggetti pubblici e privati,
  proprietari dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sugli
  immobili (ICI) ai sensi del titolo I, capo I, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, siano essi persone
  fisiche o giuridiche, di assicurare i propri beni contro i
  rischi di danno derivanti da calamità naturali; a tale fine,
  il valore del bene è commisurato a quello imponibile ai fini
  dell'ICI.  Per gli immobili destinati ad abitazione,
  l'assicurazione deve estendersi alle persone fisiche che li
  abitano, siano i proprietari o gli affittuari o coloro che vi
  si trovino a qualunque altro titolo legittimo.  Per gli
  immobili con destinazione diversa dall'abitazione,
  l'assicurazione deve estendersi alle persone fisiche che a
  qualunque titolo legittimo li occupino a carattere
  continuativo o periodico, nonché alle persone che vi si
  trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta negli
  immobili stessi.  Per gli immobili destinati ad attività
  produttive, l'assicurazione deve estendersi ai beni mobili
  essenziali all'esercizio di tali attività;
         b)  adempimento dell'obbligo di cui alla lettera
  a)  attraverso la stipula di polizze da parte del
  comitato per la protezione civile del comune sul cui
  territorio insistono i beni assicurati, in rappresentanza dei
  soggetti obbligati, ai sensi della lettera  c),  con il
  consorzio di cui alla lettera  d),  che assume la
  rappresentanza dell'intero mercato assicurativo nazionale nel
  compimento degli adempimenti connessi con l'attività
  assicurativa medesima;
         c)  attribuzione al comitato comunale per la
  protezione civile dei seguenti compiti in materia di
  risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni
  privati:
         1) stipula delle polizze di cui alla lettera  b),
  raccolta dei relativi premi a carico del FAB nei limiti delle
  disponibilità di cui alla lettera  f),  numero 1), e
  corresponsione degli stessi al consorzio di cui alla lettera
  d);
         2) vigilanza e controllo ai sensi delle lettere  m)
  e  q);
 
                              Pag. 20
 
         3) assistenza ai cittadini per gli adempimenti di cui
  al presente articolo;
         4) coordinamento con gli organi dello Stato, della
  regione, della provincia e dei comuni viciniori, aventi
  competenza nelle materie di cui al presente articolo;
         d)  istituzione di un consorzio obbligatorio tra
  tutte le compagnie pubbliche e private autorizzate
  all'esercizio dell'assicurazione per il ramo danni, con i
  seguenti compiti:
         1) stipula delle polizze di cui alla lettera  b),
  incassando i relativi premi;
         2) redistribuzione  pro quota  delle polizze, con
  i relativi utili e perdite di esercizio, alle compagnie
  assicurative operanti in Italia, con riferimento alla quota di
  mercato del ramo danni in portafoglio alle singole imprese;
         3) deteminazione degli indennizzi, sulla base dei
  criteri definiti ai sensi della lettera  h),  numero 3), e
  corresponsione agli aventi diritto;
         4) riassicurazione dei rischi presso compagnie di
  riassicurazione operanti sul mercato internazionale;
         5) fissazione annuale delle tariffe tenendo conto dei
  premi puri di riferimento forniti dal comitato di cui alla
  lettera  h),  comunicati dall'Istituto nazionale per la
  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
  collettivo (ISVAP), nonché dei caricamenti determinati sulla
  base di un calcolo medio ponderato dei dati di tutte le
  imprese aderenti al consorzio relativi alle spese generali,
  agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al
  servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro
  onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
  di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
  In sede di determinazione dei caricamenti il consorzio tiene
  conto altresì dei proventi ordinari e straordinari derivanti
  alle imprese dall'investimento delle riserve tecniche;
 
                              Pag. 21
 
         6) gestione di un conto consortile nel quale sia
  immessa una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi
  assunti dalle imprese per l'assicurazione di cui al presente
  articolo.  Al termine di ogni esercizio, il consorzio è tenuto
  a trasmettere al comitato di cui alla lettera  h)  i dati
  desumibili dalla gestione del conto consortile, ai fini di cui
  al numero 4) della medesima lettera  h);
         e)  concessione di agevolazioni fiscali sugli utili
  derivanti alle compagnie di assicurazione ai sensi della
  lettera  d),  numero 2);
         f)  previsione che a carico del FAB, istituito
  nell'ambito del FNPC ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
  lettera  b),  numero 2), si provveda:
         1) nei limiti dell'80 per cento della quota annua
  versata al FAB dal FNPC, al pagamento da parte dei comuni dei
  premi per le polizze di cui alla lettera  b);
         2) nei limiti del restante 20 per cento, al
  risarcimento diretto da parte dello Stato di una quota di
  danno ai sensi della lettera  g);
         g)  risarcimento del danno agli aventi diritto:
         1) nei limiti del 20 per cento del valore assicurato,
  direttamente a carico dello Stato ai sensi della lettera
  f),  numero 2), per il tramite del prefetto e previo
  controllo dell'entità del danno denunciato;
         2) per la parte di danno eccedente la quota di cui al
  numero 1), tramite liquidazione di indennizzo da parte del
  consorzio di cui alla lettera  d);
         3) nel caso in cui l'ammontare dei danni verificatisi
  nel territorio nazionale a seguito di calamità naturali
  avvenute nel medesimo anno superi il limite fissato
  annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
  tesoro e dell'ambiente, sentiti l'ISVAP e il comitato di cui
  alla lettera  h),  per la parte eccedente tale limite
 
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  attraverso la concessione di mutui decennali garantiti sugli
  immobili stessi, a totale carico dello Stato.  I relativi
  limiti di impegno sono posti a carico del FAB; a tale fine il
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
  presente numero può incrementare la quota del FAB di cui al
  numero 1) attraverso l'applicazione di una addizionale all'ICI
  per l'anno in corso, in misura non superiore allo 0,50 per
  mille dell'imponibile;
         h)  istituzione di un comitato composto dal
  presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che
  lo presiede, dal direttore generale delle assicurazioni
  private e di interesse collettivo del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e da altri
  otto membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del
  tesoro, uno del Ministero dell'interno, uno del Ministero
  dell'ambiente, uno del Dipartimento della protezione civile,
  uno dell'ANCI e tre del consorzio di cui alla lettera
  d),  con i seguenti compiti:
         1) suddividere il territorio nazionale in distinte
  aree geografiche di rischio;
         2) definire le condizioni contrattuali regolanti il
  rapporto tra il consorzio di cui alla lettera  d),  i
  comuni stipulanti le polizze e gli aventi diritto al
  risarcimento dei danni;
         3) definire i criteri di indennizzo dei danni ed
  aggiornarne periodicamente i parametri in funzione delle
  condizioni sociali, politiche ed economiche;
         4) calcolare annualmente, tenendo conto dei diversi
  tipi di rischio assicurato ai sensi del presente articolo, i
  premi puri di mercato con valore di riferimento, assumendo in
  particolare il valore della frequenza dei sinistri risultante
  dai dati trasmessi ai sensi della lettera  d),  numero 6),
  e il tasso d'inflazione indicato dal Governo nella relazione
  previsionale e programmatica e comunicarli all'ISVAP;
         i)  verifica da parte dell'ISVAP della congruità
  delle tariffe stabilite dal consorzio ai sensi della lettera
 
                              Pag. 23
 
  d),  numero 5), e dallo stesso comunicate, visti gli
  elementi forniti dal comitato di cui alla lettera  h)  e
  valutati l'andamento della gestione del ramo e ogni altro
  elemento patrimoniale utile fornito dal consorzio o acquisito
  dall'ISVAP stesso;
         l)  previsione che con la dichiarazione dello stato
  di emergenza di cui all'articolo 3 sia assegnato un termine
  entro il quale gli aventi diritto al risarcimento devono
  presentare denuncia, al comune sul cui territorio insistono i
  beni danneggiati, dei danni provocati dall'evento
  calamitoso;
         m)  obbligo di trasmissione da parte del comune,
  entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla
  lettera  l),  previa verifica del danno denunciato, delle
  denunce ricevute:
         1) al prefetto della provincia, per il risarcimento
  diretto a carico dello Stato di cui alla lettera  g),
  numero 1);
         2) al consorzio di cui alla lettera  d),  per la
  liquidazione dell'indennizzo di cui alla lettera  g),
  numero 2);
         n)  attribuzione al proprietario del bene
  danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso del diritto al
  risarcimento integrale e corrispondente obbligo per le
  autorità pubbliche competenti di agevolare il ripristino del
  bene stesso nello stato di fatto anteriore all'evento.  E'
  fatta salva la possibilità di adottare soluzioni più adeguate
  alle esigenze sociali e urbanistiche per la ricostruzione del
  bene, anche attraverso la stipula di accordi di programma tra
  le autorità pubbliche competenti, gli aventi diritto al
  risarcimento e il consorzio di cui alla lettera  d),  nel
  rispetto degli strumenti urbanistici vigenti nonché delle
  norme in materia ambientale; le eventuali varianti agli
  strumenti urbanistici che si rendano necessarie entreranno in
  vigore all'atto dell'adozione da parte del consiglio comunale,
  che può stabilire altresì norme e procedure idonee a
  conseguire un'ordinata e rapida ricostruzione del tessuto
  urbanistico danneggiato;
 
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         o)  riduzione della risarcibilità del danno nei
  casi di violazione delle vigenti norme sull'edificabilità che
  abbiano compromesso la stabilità dell'immobile,
  proporzionalmente all'aggravamento del rischio conseguente
  alla violazione medesima;
         p)  attribuzione di poteri sostitutivi nella
  ricostruzione del bene in caso di inerzia da parte del
  proprietario del bene danneggiato o distrutto;
         q)  determinazione di forme e modi di vigilanza da
  parte delle autorità statali, regionali o locali sui
  risarcimenti disposti ai sensi della lettera  g);
         r)  previsione che al ripristino dei fabbricati non
  soggetti all'ICI di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
  b),   c),   d),   g)  ed  i),  del
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, si provveda con
  le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.
 
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