| (Risarcimento dei danni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi intesi a tutelare le persone fisiche e i beni
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privati dai danni provocati da calamità naturali secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) obbligo per i soggetti pubblici e privati,
proprietari dei fabbricati soggetti all'imposta comunale sugli
immobili (ICI) ai sensi del titolo I, capo I, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, siano essi persone
fisiche o giuridiche, di assicurare i propri beni contro i
rischi di danno derivanti da calamità naturali; a tale fine,
il valore del bene è commisurato a quello imponibile ai fini
dell'ICI. Per gli immobili destinati ad abitazione,
l'assicurazione deve estendersi alle persone fisiche che li
abitano, siano i proprietari o gli affittuari o coloro che vi
si trovino a qualunque altro titolo legittimo. Per gli
immobili con destinazione diversa dall'abitazione,
l'assicurazione deve estendersi alle persone fisiche che a
qualunque titolo legittimo li occupino a carattere
continuativo o periodico, nonché alle persone che vi si
trovino occasionalmente in relazione all'attività svolta negli
immobili stessi. Per gli immobili destinati ad attività
produttive, l'assicurazione deve estendersi ai beni mobili
essenziali all'esercizio di tali attività;
b) adempimento dell'obbligo di cui alla lettera
a) attraverso la stipula di polizze da parte del
comitato per la protezione civile del comune sul cui
territorio insistono i beni assicurati, in rappresentanza dei
soggetti obbligati, ai sensi della lettera c), con il
consorzio di cui alla lettera d), che assume la
rappresentanza dell'intero mercato assicurativo nazionale nel
compimento degli adempimenti connessi con l'attività
assicurativa medesima;
c) attribuzione al comitato comunale per la
protezione civile dei seguenti compiti in materia di
risarcimento dei danni alle persone fisiche e ai beni
privati:
1) stipula delle polizze di cui alla lettera b),
raccolta dei relativi premi a carico del FAB nei limiti delle
disponibilità di cui alla lettera f), numero 1), e
corresponsione degli stessi al consorzio di cui alla lettera
d);
2) vigilanza e controllo ai sensi delle lettere m)
e q);
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3) assistenza ai cittadini per gli adempimenti di cui
al presente articolo;
4) coordinamento con gli organi dello Stato, della
regione, della provincia e dei comuni viciniori, aventi
competenza nelle materie di cui al presente articolo;
d) istituzione di un consorzio obbligatorio tra
tutte le compagnie pubbliche e private autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per il ramo danni, con i
seguenti compiti:
1) stipula delle polizze di cui alla lettera b),
incassando i relativi premi;
2) redistribuzione pro quota delle polizze, con
i relativi utili e perdite di esercizio, alle compagnie
assicurative operanti in Italia, con riferimento alla quota di
mercato del ramo danni in portafoglio alle singole imprese;
3) deteminazione degli indennizzi, sulla base dei
criteri definiti ai sensi della lettera h), numero 3), e
corresponsione agli aventi diritto;
4) riassicurazione dei rischi presso compagnie di
riassicurazione operanti sul mercato internazionale;
5) fissazione annuale delle tariffe tenendo conto dei
premi puri di riferimento forniti dal comitato di cui alla
lettera h), comunicati dall'Istituto nazionale per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), nonché dei caricamenti determinati sulla
base di un calcolo medio ponderato dei dati di tutte le
imprese aderenti al consorzio relativi alle spese generali,
agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al
servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro
onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
In sede di determinazione dei caricamenti il consorzio tiene
conto altresì dei proventi ordinari e straordinari derivanti
alle imprese dall'investimento delle riserve tecniche;
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6) gestione di un conto consortile nel quale sia
immessa una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi
assunti dalle imprese per l'assicurazione di cui al presente
articolo. Al termine di ogni esercizio, il consorzio è tenuto
a trasmettere al comitato di cui alla lettera h) i dati
desumibili dalla gestione del conto consortile, ai fini di cui
al numero 4) della medesima lettera h);
e) concessione di agevolazioni fiscali sugli utili
derivanti alle compagnie di assicurazione ai sensi della
lettera d), numero 2);
f) previsione che a carico del FAB, istituito
nell'ambito del FNPC ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), numero 2), si provveda:
1) nei limiti dell'80 per cento della quota annua
versata al FAB dal FNPC, al pagamento da parte dei comuni dei
premi per le polizze di cui alla lettera b);
2) nei limiti del restante 20 per cento, al
risarcimento diretto da parte dello Stato di una quota di
danno ai sensi della lettera g);
g) risarcimento del danno agli aventi diritto:
1) nei limiti del 20 per cento del valore assicurato,
direttamente a carico dello Stato ai sensi della lettera
f), numero 2), per il tramite del prefetto e previo
controllo dell'entità del danno denunciato;
2) per la parte di danno eccedente la quota di cui al
numero 1), tramite liquidazione di indennizzo da parte del
consorzio di cui alla lettera d);
3) nel caso in cui l'ammontare dei danni verificatisi
nel territorio nazionale a seguito di calamità naturali
avvenute nel medesimo anno superi il limite fissato
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'ambiente, sentiti l'ISVAP e il comitato di cui
alla lettera h), per la parte eccedente tale limite
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attraverso la concessione di mutui decennali garantiti sugli
immobili stessi, a totale carico dello Stato. I relativi
limiti di impegno sono posti a carico del FAB; a tale fine il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
presente numero può incrementare la quota del FAB di cui al
numero 1) attraverso l'applicazione di una addizionale all'ICI
per l'anno in corso, in misura non superiore allo 0,50 per
mille dell'imponibile;
h) istituzione di un comitato composto dal
presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che
lo presiede, dal direttore generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e da altri
otto membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del
tesoro, uno del Ministero dell'interno, uno del Ministero
dell'ambiente, uno del Dipartimento della protezione civile,
uno dell'ANCI e tre del consorzio di cui alla lettera
d), con i seguenti compiti:
1) suddividere il territorio nazionale in distinte
aree geografiche di rischio;
2) definire le condizioni contrattuali regolanti il
rapporto tra il consorzio di cui alla lettera d), i
comuni stipulanti le polizze e gli aventi diritto al
risarcimento dei danni;
3) definire i criteri di indennizzo dei danni ed
aggiornarne periodicamente i parametri in funzione delle
condizioni sociali, politiche ed economiche;
4) calcolare annualmente, tenendo conto dei diversi
tipi di rischio assicurato ai sensi del presente articolo, i
premi puri di mercato con valore di riferimento, assumendo in
particolare il valore della frequenza dei sinistri risultante
dai dati trasmessi ai sensi della lettera d), numero 6),
e il tasso d'inflazione indicato dal Governo nella relazione
previsionale e programmatica e comunicarli all'ISVAP;
i) verifica da parte dell'ISVAP della congruità
delle tariffe stabilite dal consorzio ai sensi della lettera
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d), numero 5), e dallo stesso comunicate, visti gli
elementi forniti dal comitato di cui alla lettera h) e
valutati l'andamento della gestione del ramo e ogni altro
elemento patrimoniale utile fornito dal consorzio o acquisito
dall'ISVAP stesso;
l) previsione che con la dichiarazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 3 sia assegnato un termine
entro il quale gli aventi diritto al risarcimento devono
presentare denuncia, al comune sul cui territorio insistono i
beni danneggiati, dei danni provocati dall'evento
calamitoso;
m) obbligo di trasmissione da parte del comune,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla
lettera l), previa verifica del danno denunciato, delle
denunce ricevute:
1) al prefetto della provincia, per il risarcimento
diretto a carico dello Stato di cui alla lettera g),
numero 1);
2) al consorzio di cui alla lettera d), per la
liquidazione dell'indennizzo di cui alla lettera g),
numero 2);
n) attribuzione al proprietario del bene
danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso del diritto al
risarcimento integrale e corrispondente obbligo per le
autorità pubbliche competenti di agevolare il ripristino del
bene stesso nello stato di fatto anteriore all'evento. E'
fatta salva la possibilità di adottare soluzioni più adeguate
alle esigenze sociali e urbanistiche per la ricostruzione del
bene, anche attraverso la stipula di accordi di programma tra
le autorità pubbliche competenti, gli aventi diritto al
risarcimento e il consorzio di cui alla lettera d), nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti nonché delle
norme in materia ambientale; le eventuali varianti agli
strumenti urbanistici che si rendano necessarie entreranno in
vigore all'atto dell'adozione da parte del consiglio comunale,
che può stabilire altresì norme e procedure idonee a
conseguire un'ordinata e rapida ricostruzione del tessuto
urbanistico danneggiato;
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o) riduzione della risarcibilità del danno nei
casi di violazione delle vigenti norme sull'edificabilità che
abbiano compromesso la stabilità dell'immobile,
proporzionalmente all'aggravamento del rischio conseguente
alla violazione medesima;
p) attribuzione di poteri sostitutivi nella
ricostruzione del bene in caso di inerzia da parte del
proprietario del bene danneggiato o distrutto;
q) determinazione di forme e modi di vigilanza da
parte delle autorità statali, regionali o locali sui
risarcimenti disposti ai sensi della lettera g);
r) previsione che al ripristino dei fabbricati non
soggetti all'ICI di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b), c), d), g) ed i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si provveda con
le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.
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