| (Ripristino delle strutture e dei
beni pubblici).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti dal Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi intesi a regolare il ripristino, a cura dell'ente
proprietario, delle strutture e dei beni pubblici non
assicurati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
a), danneggiati da calamità naturali, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) autorizzazione agli enti proprietari delle
strutture e dei beni danneggiati o distrutti a contrarre mutui
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di durata venticinquennale con la Cassa depositi e prestiti
alle seguenti condizioni:
1) fino alla concorrenza di un importo pari al 70 per
cento del danno stimato ai sensi dell'articolo 6, con
interesse a carico dello Stato;
2) per il restante importo, le rate dei mutui poste a
totale carico dello Stato;
b) previsione che agli oneri derivanti dalla
lettera a) si provveda a carico del FOP istituito
nell'ambito del FNPC ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), numero 3), della presente legge,
eventualmente integrato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;
c) previsione che, ai fini dell'erogazione dei
contributi di cui al presente articolo, entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento calamitoso, il prefetto, sentiti i
comitati comunali per la protezione civile interessati,
proceda all'accertamento dei danni mediante un censimento
dettagliato delle strutture e dei beni pubblici distrutti o
danneggiati, corredato da una prima stima dei danni. Tale
stima deve essere trasmessa al comitato di gestione del FOP
nei successivi quindici giorni;
d) previsione che, entro tre mesi dalla
trasmissione della stima di cui alla lettera c), il
comitato di gestione del FOP proceda alla individuazione delle
priorità e definisca, sentiti gli enti proprietari delle
strutture e dei beni distrutti o danneggiati, un piano di
ricostruzione;
e) presentazione, da parte degli enti proprietari,
della progettazione di massima ed esecutiva dei lavori
necessari al ripristino delle strutture e dei beni distrutti o
danneggiati. I progetti devono essere presentati, entro sei
mesi dalla definizione dei piani di ricostruzione di cui alla
lettera d), alla Cassa depositi e prestiti per la
concessione dei mutui e al comitato di gestione del FOP per la
determinazione del contributo;
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f) previsione che, qualora in sede di
progettazione l'ente proprietario deliberi di procedere a
varianti o ampliamenti delle strutture e dei beni distrutti o
danneggiati, le maggiori spese siano a carico dell'ente
stesso. Il comitato di gestione del FOP può deliberare la
concessione di un contributo in conto interessi in misura non
superiore al 5 per cento;
g) definizione delle modalità di gestione del FOP
da parte del comitato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d), con particolare riferimento agli adempimenti di cui
alle lettere d), e) ed f) del presente
comma;
h) determinazione delle procedure da applicare per
la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti;
i) individuazione degli organi preposti alla
verifica delle spese necessarie all'attuazione dei progetti di
cui alla lettera e).
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