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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4349
DDL0235-0013
Progetto di legge Camera n. 235 - testo presentato - (DDL13-235)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C235. TESTIPDL
...C235.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC235 ZZ13 ZZPD ZZPR
     (Interventi a favore delle attività produttive). 
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
  le competenti Commissioni permanenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
  legislativi intesi a promuovere la ripresa delle attività
  industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di
  servizi che abbiano subìto danni a seguito di calamità
  naturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
         a)  fermo restando quanto disposto dal capo III
  della presente legge relativamente al risarcimento dei danni
  relativi ai beni immobili destinati ad attività produttive
  nonché ai beni mobili essenziali all'esercizio di tali
  attività, concessione alle imprese industriali, commerciali,
 
                              Pag. 27
 
  artigiane, turistiche, sportive e di servizi, condotte in
  forma singola o associata, di un contributo dello Stato, nella
  misura massima del 70 per cento del tasso di riferimento
  determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del
  Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.  902, nel
  pagamento degli interessi su mutui di durata ventennale da
  contrare con istituti di credito abilitati all'esercizio del
  credito a medio termine.  Detti mutui devono essere finalizzati
  alla realizzazione di un programma organico di investimenti
  relativo:
         1) alla riparazione o alla sostituzione di macchine
  utensili danneggiate non comprese nell'assicurazione di cui
  all'articolo 4, comma 1, lettera  a);
         2) all'acquisto di nuove macchine utensili atte a
  favorire la ripresa dell'attività produttiva;
         3) alla ricostituzione delle scorte di materie prime e
  semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
  lavorazione e dell'attività dell'impresa;
         4) ad iniziative di formazione del personale da
  assumere ai sensi della lettera  f);
         5) all'adozione di sistemi di produzione
  innovativi;
         6) all'informatizzazione;
         b)  erogazione del contributo dello Stato di cui
  alla lettera  a)  del presente comma a carico del FAP
  istituito nell'ambito del FNPC ai sensi dell'articolo 1, comma
  1, lettera  b),  numero 4), con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
  del comitato di gestione del FAP a conclusione della procedura
  di cui alle lettere  c)  e  d)  del presente comma;
         c)  previsione che la domanda di concessione del
  mutuo per la realizzazione del programma di investimenti di
  cui alla lettera  a)  sia presentata dall'impresa
  danneggiata entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
 
                              Pag. 28
 
  calamitoso all'istituto di credito abilitato prescelto.  Alla
  domanda sono allegate:
         1) una perizia giurata sui danni subiti, effettuata
  non oltre il quindicesimo giorno dalla cessazione dell'evento
  calamitoso, corredata da idonea documentazione;
         2) una certificazione del sindaco del comune o dei
  comuni ove si svolge l'attività produttiva danneggiata
  relativa ai danni arrecati dall'evento calamitoso;
         3) una certificazione della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura competente relativa
  all'incidenza dell'evento calamitoso sulle attività
  produttive;
         d)  previsione che l'istituto di credito, previa
  ispezione tecnica, deliberi il finanziamento concedibile e
  trasmetta la domanda di ammissione al contributo in conto
  interessi al comitato di gestione del FAP nonché alla regione
  interessata che può esprimère al comitato stesso il proprio
  parere con riferimento all'assetto territoriale e alla
  programmazione regionale;
         e)  revoca del contributo dello Stato qualora il
  programma di investimenti non sia rispettato;
         f)  previsione che, nei limiti delle disponibilità
  del FAP, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  sentito il comitato di gestione del FAP, possa concedere la
  fiscalizzazione parziale o totale degli oneri sociali per un
  periodo non superiore a tre anni per ogni lavoratore
  aggiuntivo assunto dalle imprese di cui al presente articolo
  entro dodici mesi dalla cessazione dell'evento calamitoso.  Il
  relativo onere è posto a carico del FAP;
         g)  previsione che, nei limiti delle disponibilità
  del FAP, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, sentito il comitato di gestione del FAP,
  possa concedere, con propri decreti, contributi a carico del
  FAP per la realizzazione da parte di regioni, enti locali e
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
  programmi promozionali volti al rilancio delle attività
 
                              Pag. 29
 
  produttive danneggiate.  I decreti relativi sono adottati di
  concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
     2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano la
  costituzione di consorzi industriali per le aree e le
  urbanizzazioni comuni, con o senza l'intervento pubblico, nei
  casi in cui a seguito dei danni arrecati dagli eventi
  calamitosi si renda opportuno prevedere l'insediamento o il
  trasferimento complessivo di zone industriali, determinando le
  modalità per la fruizione in tali casi dei benefìci di cui al
  presente articolo e al capo III.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-235 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0235 TOTPAG=0029 TOTDOC=0017 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=023 PAGFIN=0029 RIGFIN=011 UPAG=SI PAGEIN=26 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=023500 00 FASCIDC=13DDL0235 SORTNAV=0023500 000 00000 ZZDDLC235 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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