| (Interventi a favore delle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti
legislativi intesi a promuovere la ripresa delle attività
industriali, commerciali, artigiane, turistiche, sportive e di
servizi che abbiano subìto danni a seguito di calamità
naturali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermo restando quanto disposto dal capo III
della presente legge relativamente al risarcimento dei danni
relativi ai beni immobili destinati ad attività produttive
nonché ai beni mobili essenziali all'esercizio di tali
attività, concessione alle imprese industriali, commerciali,
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artigiane, turistiche, sportive e di servizi, condotte in
forma singola o associata, di un contributo dello Stato, nella
misura massima del 70 per cento del tasso di riferimento
determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nel
pagamento degli interessi su mutui di durata ventennale da
contrare con istituti di credito abilitati all'esercizio del
credito a medio termine. Detti mutui devono essere finalizzati
alla realizzazione di un programma organico di investimenti
relativo:
1) alla riparazione o alla sostituzione di macchine
utensili danneggiate non comprese nell'assicurazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a);
2) all'acquisto di nuove macchine utensili atte a
favorire la ripresa dell'attività produttiva;
3) alla ricostituzione delle scorte di materie prime e
semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di
lavorazione e dell'attività dell'impresa;
4) ad iniziative di formazione del personale da
assumere ai sensi della lettera f);
5) all'adozione di sistemi di produzione
innovativi;
6) all'informatizzazione;
b) erogazione del contributo dello Stato di cui
alla lettera a) del presente comma a carico del FAP
istituito nell'ambito del FNPC ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera b), numero 4), con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
del comitato di gestione del FAP a conclusione della procedura
di cui alle lettere c) e d) del presente comma;
c) previsione che la domanda di concessione del
mutuo per la realizzazione del programma di investimenti di
cui alla lettera a) sia presentata dall'impresa
danneggiata entro sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
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calamitoso all'istituto di credito abilitato prescelto. Alla
domanda sono allegate:
1) una perizia giurata sui danni subiti, effettuata
non oltre il quindicesimo giorno dalla cessazione dell'evento
calamitoso, corredata da idonea documentazione;
2) una certificazione del sindaco del comune o dei
comuni ove si svolge l'attività produttiva danneggiata
relativa ai danni arrecati dall'evento calamitoso;
3) una certificazione della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente relativa
all'incidenza dell'evento calamitoso sulle attività
produttive;
d) previsione che l'istituto di credito, previa
ispezione tecnica, deliberi il finanziamento concedibile e
trasmetta la domanda di ammissione al contributo in conto
interessi al comitato di gestione del FAP nonché alla regione
interessata che può esprimère al comitato stesso il proprio
parere con riferimento all'assetto territoriale e alla
programmazione regionale;
e) revoca del contributo dello Stato qualora il
programma di investimenti non sia rispettato;
f) previsione che, nei limiti delle disponibilità
del FAP, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato di gestione del FAP, possa concedere la
fiscalizzazione parziale o totale degli oneri sociali per un
periodo non superiore a tre anni per ogni lavoratore
aggiuntivo assunto dalle imprese di cui al presente articolo
entro dodici mesi dalla cessazione dell'evento calamitoso. Il
relativo onere è posto a carico del FAP;
g) previsione che, nei limiti delle disponibilità
del FAP, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato di gestione del FAP,
possa concedere, con propri decreti, contributi a carico del
FAP per la realizzazione da parte di regioni, enti locali e
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
programmi promozionali volti al rilancio delle attività
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produttive danneggiate. I decreti relativi sono adottati di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano la
costituzione di consorzi industriali per le aree e le
urbanizzazioni comuni, con o senza l'intervento pubblico, nei
casi in cui a seguito dei danni arrecati dagli eventi
calamitosi si renda opportuno prevedere l'insediamento o il
trasferimento complessivo di zone industriali, determinando le
modalità per la fruizione in tali casi dei benefìci di cui al
presente articolo e al capo III.
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