| (Disposizione transitoria).
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo
9, comma 1, lettera a), della presente legge, resta
ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il
personale delle qualifiche direttive della carriera
prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di
adeguamento automatico retributivo del personale non
contrattualizzato, per il personale delle qualifiche
dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono
riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui
al comma 1, lettera a), dell'articolo 9, si provvede
all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
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