| Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: di cui
all'articolo 9 con le seguenti: di cui all'articolo
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11. 1. Governo.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Nella fase transitoria sarà possibile per i
prefetti e qualifiche intermedie, che abbiano maturato
all'atto dell'entrata in vigore delle presente normativa,
trentacinque anni di anzianità, usufruire del collocamento
a riposo con conseguente espressa previsione della riduzione
del cinquanta per cento delle detrazioni organiche che si
renderanno vacanti con tale provvedimento e con conseguente
rideterminazione delle relative piante organiche. La riduzione
della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente
ripianamento.
11. 2. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Al fine di contenere gli oneri derivanti
dal contenzioso in materia di risarcimenti danni per la
mancata adozione in tempo ragionevolmente utile degli
allineamenti retributivi negli anni 1987-1992, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell'interno esegue i provvedimenti di allineamento
stipendiale emanati prima del giorno 11 luglio 1992, iniziando
da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987, e, nei
casi ritenuti necessari, ridetermina le somme in ragione degli
orientamenti della Corte dei conti sulle modalità di calcolo
del trattamento stipendiale allineato. Sono fatte salve le
prescrizioni e le
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decadenze. In relazione ai singoli provvedimenti portati ad
esecuzione, sono estinti di ufficio i ricorsi giurisdizionali
se i ricorrenti non presentano al giudice adito specifica
istanza, da notificare alla controparte, di prosecuzione del
contenzioso entro i sessanta giorni successivi alla notifica
del provvedimento.
11. 3. Palma.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11- bis.
1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le
attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di
reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza
sprovvisti di titolare nonchè incarichi di collaborazione e
supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed
economico del personale di cui sopra può trovare autonoma
disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla
dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici.
Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al
suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei
posti disponibili e nel rispetto delle procedure di
programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni
legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La
qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto
da ciascuna amministrrazione interessata per la valutazione
dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli
aspiranti.
11. 01. Frattini
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