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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


434906
ALA0506-0014
Allegato A n. 506 del 17 marzo 1999 (ALA13-506)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...(A.C. 5324 - sezione 2) ...ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
ZZALA ZZRES ZZALA170399 ZZALA990317 ZZALA000399 ZZALA000099 ZZALA506 ZZ13 ZZTX
  (Delega al Governo per la riorganizzazione
             dell'Amministrazione penitenziaria).
     1.  Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di
  livello dirigenziale generale dei Provveditorati
  dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di
  minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello
  dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di
  analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di
  minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio
  decentramento delle funzioni e della responsabilità nella
  conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione
  penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del
  Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è
  delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
  per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri
  direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e
  razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello
  Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
  modificazioni:
         a)  all'ampliamento delle dotazioni organiche
  dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad
  un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei
  profili professionali del personale che vi opera in relazione
  alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei
  fini istituzionali;
         b)  all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario
  della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del
  personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della
  Polizia di Stato;
 
                               Pag. 8
 
         c)  all'armonizzazione delle norme contenute nella
  legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
  lettere precedenti;
         d)  alla riapertura dei termini previsti
  dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n.
  395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto
  Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro
  ricollocazione professionale.
     2.  Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine
  di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda
  l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di
  polizia penitenziaria, al quale accede il personale
  appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in
  possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
  scuola media di secondo grado.  Ferme restando le dotazioni
  organiche complessive del personale del Corpo di polizia
  penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina
  con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo
  della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti
  istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i
  seguenti principi e criteri direttivi:
         a)  prevedere requisiti e modalità di accesso al
  ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed
  esami e di uno speciale corso di formazione di durata non
  inferiore ad un anno;
         b)  prevedere la dotazione organica comunque non
  superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le
  relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
  connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili
  professionali del direttore d'istituto penitenziario;
         c)  prevedere modalità di progressione nel ruolo e
  di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
  limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi
  l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad
  essi;
         d)  prevedere eventuali disposizioni
  transitorie.
     3.  Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
  articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
  competenti per materia.  Decorsi quaranta giorni dalla
  richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono
  comunque essere emanati.
     4.  L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad
  integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di
  particolare qualificazione, conferendo loro incarichi
  individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione
  da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
  comunque non superiore a quella lorda spettante al personale
  di pari grado dell'Amministrazione statale.
     5.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in
  lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a
  decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
  giustizia.
     6.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=990317 FASCID=ALA13-506 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0506 TOTPAG=0035 TOTDOC=0039 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0010 COMM= TX PAGINIZ=0007 RIGINIZ=042 PAGFIN=0008 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES=9903175 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00506 SORTNAV=59903172 00506 300000 ZZALA506 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0010 NDOC0010



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