| (Delega al Governo per la riorganizzazione
dell'Amministrazione penitenziaria).
1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale generale dei Provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di
minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di
analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di
minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio
decentramento delle funzioni e della responsabilità nella
conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione
penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è
delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e
razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello
Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) all'ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad
un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei
profili professionali del personale che vi opera in relazione
alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei
fini istituzionali;
b) all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario
della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del
personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della
Polizia di Stato;
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c) all'armonizzazione delle norme contenute nella
legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
lettere precedenti;
d) alla riapertura dei termini previsti
dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n.
395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto
Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro
ricollocazione professionale.
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine
di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda
l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di
polizia penitenziaria, al quale accede il personale
appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in
possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni
organiche complessive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina
con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo
della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti
istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al
ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non
inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le
relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili
professionali del direttore d'istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e
di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad
essi;
d) prevedere eventuali disposizioni
transitorie.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono
comunque essere emanati.
4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad
integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di
particolare qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione
da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
comunque non superiore a quella lorda spettante al personale
di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in
lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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